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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1096/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PASINI CHIARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GUSI GRETA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia minore nata in data [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta tra le parti Per_1
e oramai cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
Che nonostante la trasmissione del fascicolo al Pm in data 03.03.2025, non sono pervenute le sue conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2
sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione del padre, sig. , in Altivole (TV), via Asolana n. 52/F. Parte_2
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia.
I genitori si impegnano reciprocamente a darsi comunicazione, con adeguato preavviso, dei propri eventuali trasferimenti di residenza.
B) Si dà atto che continuerà a frequentare l'Istituto Comprensivo di Asolo (TV). Per_1
C) I genitori concordano che la madre potrà tenere con sé la figlia secondo il Per_1
calendario che segue:
1. a weekend alternati, dal venerdì alle 17:15, quando la madre preleverà la figlia presso l'abitazione del padre, sino al lunedì mattina, allorquando la riporterà a scuola;
2. tutti i martedì dalle ore 17:15, quando la madre preleverà presso la casa Per_1
del padre, sino al mercoledì mattina, allorquando la madre la riporterà a scuola;
3. il giovedì nelle settimane in cui non trascorrerà il weekend con la madre. Per_1
La madre preleverà la figlia dalla casa del padre alle ore 17:15 del giovedì e, l'indomani,
condurrà a scuola;
Per_1
4. si precisa che l'alternanza di cui ai punti precedenti è stabilita in funzione del fatto che attualmente ha gli allenamenti di ginnastica il lunedì ed il mercoledì. Qualora negli Per_1
anni a venire cambiassero le giornate in cui la figlia pratica sport, sarà necessario riprogrammare di conseguenza le giornate di permanenza di quest'ultima presso la madre,
salve sempre la permanenza di una sera infrasettimanale (nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il weekend con la madre) e di due sere infrasettimanali (nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il weekend con il padre). I genitori si impegnano, dunque, sin d'ora, a concordare la riprogrammazione delle sere infrasettimanali di permanenza della figlia presso la madre in funzione delle giornate di sport della minore;
5. i genitori suddividono tra loro, al 50%, l'impegno di condurre in auto la minore dall'abitazione del padre al luogo di svolgimento dello sport e viceversa, con possibilità di delega dell'incombente a familiari. La madre si occuperà di prelevare la minore presso la casa del padre ed ivi riportarla;
6. la madre potrà tenere con sé per due settimane, anche non consecutive, Per_1
durante le vacanze estive, in periodi diversi da concordare ogni anno entro il 30 aprile. In
caso di mancato accordo, la figlia starà con la madre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare per iscritto all'altro genitore il luogo ove si recheranno con la figlia per le vacanze ed i tempi di permanenza, con indicazione degli eventuali voli aerei utilizzati per raggiungere il luogo di vacanza;
7. durante le vacanze natalizie la minore sarà affidata sette giorni alla madre, in periodi diversi da concordare ogni anno entro il 30 settembre tenendo conto dei desideri della figlia,
ma prevedendo in ogni caso che la figlia stia con la madre o il giorno della vigilia o il giorno del Natale e che il Capodanno venga trascorso dalla minore ad anni alterni con i genitori,
ricordando che quello ultimo passato (31.12.2024-01.01.2025) è rimasta con la Per_1
madre;
8. durante le festività pasquali la minore sarà affidata tre giorni alla madre, in periodi diversi da concordare ogni anno entro il 31 gennaio tenendo conto dei desideri della figlia;
9. ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra le parti tenendo conto dei desideri, bisogni ed impegni della minore ed i giorni stabiliti potranno subire variazioni con il consenso delle parti stesse e con preavviso di almeno 24 h.
D) in considerazione delle differenti capacità economiche delle parti, del fatto che la sig.ra attualmente vive e si mantiene da sola ed è gravata dai mutui/finanziamenti Parte_1
di cui sopra, i genitori concordano che:
- da gennaio 2025 la sig.ra verserà mensilmente al sig. , quale Parte_1 Pt_2
contributo al mantenimento della figlia , l'importo di € 100,00, mediante bonifico Per_1
bancario alle seguenti coordinate: Conto Corrente intestato a IBAN IT06 N058 Parte_2
5662 1501 0057 1293 111, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 13 di ogni mese;
L'importo di cui sopra è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a gennaio 2026;
- le spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia, così come regolate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, che le parti dichiarano di avere già ricevuto in copia dai rispettivi legali saranno a carico del padre nella misura del 100%.
Le parti concordano che il padre provvederà in via diretta ad effettuare le spese straordinarie nell'interesse della figlia con l'intesa che la madre non avrà, in ogni caso, nessun diritto di richiedere il rimborso di spese straordinarie da lei eventualmente anticipate.
E) La sig.ra nei periodi di convivenza, provvederà in via diretta al Parte_1
mantenimento ordinario della figlia (per mantenimento ordinario è da intendersi quello individuato dal Protocollo in vigore presso questo tribunale), occupandosi, altresì, a proprie spese, come sempre fatto, dell'acquisto di abbigliamento, intimo, pigiami e farmaci (anche omeopatici/naturali) da lasciare nella disponibilità della figlia. La madre consentirà a di portare presso l'abitazione del padre i vestiti dalla stessa acquistati, che Per_1
dovranno essere poi restituiti in ordine e puliti non appena possibile. Allo stesso modo, il padre consentirà a di portare presso l'abitazione della madre i vestiti e le scarpe Per_1
dallo stesso acquistati che dovranno essere poi restituiti in ordine e puliti non appena possibile;
F) Si dà atto che il costo delle vacanze che ciascun genitore trascorrerà separatamente con sarà ad esclusivo carico del genitore stesso. Per_1
Il costo di manicure, ceretta, pulizia del viso e taglio capelli, cui eventualmente si sottoporrà
la minore, sarà a carico del genitore che sceglierà il luogo ove la figlia effettuerà tali trattamenti e li prenoterà.
G) L'assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori come per legge.
H) Si dà atto che le parti prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minore. Per i viaggi all'estero della figlia minore, di durata superiore ai 15 giorni, sarà necessario il consenso scritto dell'altro genitore.
I) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani