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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 10799 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(BR) il 22 marzo 1980 e domiciliata in Dozza (BO) Via Monte Di Sopra, 9, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Matteo Santini del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, alla Via Marianna
Dionigi n. 57 parte attrice contro
(C.F. , nato a [...] il 7 Controparte_1 C.F._2
Febbraio 1981, residente in Monastir (SU) Vico Ferrara n. 2 ed elettivamente domiciliato in San Lazzaro di Savena (BO) Via Scornetta n. 34 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Buffoni e dall'Avv. Claudia Buffoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
pagina 1 di 7 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI le parti hanno concluso come da fogli di precisazioni delle conclusioni congiunte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto.
FA T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 27/07/2023 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge
, sposata con rito civile a Quartu SAEN (CA) in Controparte_1
data 05/08/2016 , unione dalla quale nasceva, a Milano il 22 ottobre 2019, la figlia la ricorrente, che dava atto della disgregazione del Persona_1
rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda Controparte_1 di separazione chiedendo, però, l'addebito della disgregazione del rapporto matrimoniale alla controparte;
chiedeva, inoltre, una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
All'udienza del 23/01/2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice, che, fallito il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza.
Introdotta la fase di merito del procedimento, su richiesta congiunta delle parti veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
Successivamente, all'udienza del 19/12/2024, entrambe le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento, nei termini di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
i difensori ne chiedevano l'accoglimento, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
pagina 2 di 7 Le parti chiedevano altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre
1970, n. 898, che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio.
§
La separazione personale fra i coniugi (nato a Parte_1
IL ON (BR) il 22/03/1980) e Controparte_1
(nata a [...]il [...]) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...] ) e CP_1
(nato a [...] il [...] ).
[...]
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento di questo Collegio ritiene che quanto Per_1
previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
pagina 3 di 7 Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
IL ON (BR) il 22/03/1980) e CP_1
(nato a [...] il [...]) che hanno contratto
[...]
matrimonio in data 05/08/2016 a Quartu SAEN (CA), come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Quartu SAEN (CA) , atto n. 105 – Parte II – serie C, Anno;
2. recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di rispetto reciproco;
2) prende atto che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento disponendo delle necessarie risorse;
3) affida la figlia minore ad entrambi i genitori che Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4) dispone che le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardante l'educazione, l'istruzione, la salute - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene l'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé;
4) colloca la figlia minore presso la madre, e dispone che il padre possa vederla e tenerla con sé, in difetto di diversi accordi, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati - identificati nel secondo e nel quarto weekend di ciascun mese - dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica entro le ore 20.00; in pagina 4 di 7 particolare, per un fine settimana al mese, il Sig. si recherà a Roma a CP_1
trovare la figlia di venerdì e la riaccompagnerà presso la casa materna la domenica;
- per l'altro fine settimana, invece, il Sig. si recherà a Roma tenendo con sé CP_1
la figlia fino alla domenica sera ovvero - laddove fosse impossibilitato e Per_1
per i periodi comunicati alla madre con almeno un mese di anticipo indicando i giorni effettivi di visita - tre giorni infrasettimanali consecutivi con due pernotti.
Il Sig. - previo accordo con la Sig.ra e nel rispetto delle attività CP_1 Pt_1
scolastiche ed extra scolastiche della minore - ha facoltà di prolungare i tempi di una delle visite mensili dai 2 ai 4 pernottamenti qualora - in un determinato mese - lo stesso non fosse in grado di andare a trovare la figlia a Roma per più di un fine settimana. In tale ultimo caso, il padre dovrà comunicare i suddetti giorni alla
Sig.ra con un preavviso di almeno 30 giorni;
Pt_1
- quanto alla frequentazione durante le festività:
- vacanze di Natale: i genitori alterneranno il periodo delle festività dal 23 dicembre al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, salvo diverso accordo;
- la settimana di Natale 2025 la minore la trascorrerà con la madre Per_1
mentre quella di Capodanno con il padre;
- festività pasquali: i genitori alterneranno il periodo delle festività pasquali, ad anni alterni e nel rispetto del calendario scolastico, salvo diverso accordo. Le vacanze pasquali relative all'anno 2025 saranno trascorse con la madre;
- vacanze estive: Il periodo delle vacanze deve essere concordato tra le parti entro e non oltre la data del 15 aprile. In caso di mancato accordo, la madre deciderà per il periodo coincidente con gli anni pari ed il padre per il periodo coincidente con gli anni dispari. Il padre, salvo diversi accordi, andrà a prendere la figlia nella località in cui si trova e la riaccompagnerà al termine presso la località in cui si trova la madre. La minore trascorrerà con il padre sino al compimento Per_1
del sesto anno di età il periodo di tre settimane, di cui due consecutive, nei mesi di luglio ed agosto. Dal compimento del sesto anno di età trascorrerà con il padre il periodo di quattro settimane, di cui massimo tre consecutive, nei mesi di luglio ed pagina 5 di 7 agosto. A decorrere dall'ottavo anno di età la minore trascorrerà il Per_1
periodo di quattro settimane consecutive con il padre, salvo diverso accordo tra le parti, nelle stesse modalità sopra indicate.
5) obbliga il Sig. a contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
minore con decorrenza dal 1° gennaio 2025, versando Persona_1
l'importo mensile di € 350,00, a mezzo bonifico bancario, da accreditare alla madre, Sig.ra presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
6) dispone che tutte le spese straordinarie per la figlia minore saranno suddivise al
50% a carico di entrambi i genitori, secondo quanto disposto in proposito dal protocollo concluso tra il Tribunale di Bologna ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna;
7) prende atto che i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, anche in relazione alla minore;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quartu
SAEN (CA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
5. spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Bologna in data 26.3.2025 _
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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