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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 20.11.2025:
Visto il provvedimento del 6.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 14245/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 6.2.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
NA TO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
NA TO ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 14245/2023 R.G.A.C. vertente
Tra
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Giovanni Bonanno n. 121, presso lo studio degli Avv.ti Emanuele
Lo VO CI e AN SC, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura su foglio separato ex art. 83 comma 3 cpc, da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
Opponente
E
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Controparte_1
Imperatore Federico n. 100, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Di
Leo del Foro di Palermo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
2 Oggetto: Opposizione a precetto.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta da avverso atto Parte_1
di precetto del 24.10.2023 notificato in data 3.11.2023;
Condanna l'opponente alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% su competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene resa dopo l'entrata in vigore della Legge
n. 69/2009, onde si procede ex art. 132 c.2 n.4 come riformato.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Con atto di citazione, ritualmente notificato il Dott. Parte_1
proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in
[...]
data 3.11.2023 con il quale gli ingiungeva il Controparte_1
pagamento di euro 12.036,64 sulla base del titolo costituito dalla sentenza resa dal Tribunale di Palermo n. 4675 (proc RG. N.
877/2022 passata in giudicato per mancato appello).
3 Fondava l'opposizione sulla esistenza di un proprio controcredito di euro 36.100,00 derivante da taluni versamenti effettuati a mani del durante il periodo in cui l'opponente ebbe a possedere CP_1
l'immobile di via F.sco IA Bagheria in virtù del preliminare di vendita del 3.6.2010: concludeva chiedendo dichiararsi il proprio controcredito di euro 36.100,00 ovvero un diverso importo da determinarsi in corso di causa, vinte le spese del giudizio.
Ritualmente costituito in giudizio negava la Controparte_1
fondatezza delle difese spiegate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa istruita sulla base della produzione documentale allegata in atti, all'udienza del 20.11.2025 veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione sostitutive della partecipazione all'udienza.
L'opposizione spiegata – da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., essendo contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per inidoneità del titolo esecutivo – è infondata.
Rileva innanzitutto il Tribunale che il titolo esecutivo da cui trae linfa la procedura esecutiva è costituito dalla sentenza resa dal
Tribunale di Palermo n. 4675/2022, resa nel proc. n. 877/2022 R.G., che ha dichiarato legittimo il diritto di recesso esercitato da
[...]
in relazione al contratto preliminare di vendita CP_1
stipulato col Dott. in data 3.6.2010 e il Parte_1
4 conseguente diritto del sig. a trattenere le somme ricevute a CP_1
titolo di caparra e condannato il Dott. all'immediata Pt_1
consegna in favore del dell'immobile sito in Bagheria via CP_1
CO IA (censito al Nuovo Catasto del Comune di Bagheria foglio 500 part. 5669 sub 4 cl 4, Cat. A/2) e al pagamento delle spese di lite.
Ciò detto occorre preliminarmente prendere le mosse da un principio pacifico, più volte ribadito dalla giurisprudenza, ossia che:
“E' istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l'esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva” (cfr. Cass. n.
32196/2018; Cass. n. 10230/2022).
Soltanto ove il contenuto del titolo si presenti obiettivamente incerto o ambiguo, è consentita anche l'interpretazione extratestuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite (cfr. Cass. 4356/2018;
Cass. n. 5049/2020).
5 Resta invece esclusa la possibilità di integrare un provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o ad indirizzi giurisprudenziali, poichè in tal modo il giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione all'esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito (cfr. Cass. n. 10806/2020).
Orbene, da un attento esame della sentenza n. 4675/2022, che costituisce oggi titolo giudiziale per procedere ad esecuzione forzata, può evincersi, in estrema sintesi, che il Controparte_1
, n.q. di promittente venditore (attore nel giudizio RG. N.
[...]
877/2022 nel quale il convenuto Dott. veniva dichiarato Pt_1
contumace), domandava al Tribunale di Palermo di accertare la legittimità del recesso esercitato rispetto al contratto preliminare di compravendita del 3.6.2010 per grave inadempimento del convenuto rispetto ai termini di pagamento e – per Pt_1
l'effetto – il diritto dell'attore/promittente venditore a CP_1
trattenere le somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria con conseguente condanna del convenuto all'immediato rilascio dell'immobile oltre al risarcimento del danno.
Il giudice pertanto accoglieva le domande attoree risultando dimostrata sia la stipula del contratto preliminare che l'inadempimento della parte promittente acquirente in ordine alle modalità e ai tempi di corresponsione del prezzo.
6 Il giudice ha osservato che il ha risolto il contratto ex art. CP_1
1385 2 comma c.c., col diritto dello stesso alla ritenzione delle somme ricevute anche a titolo di caparra.
Tali rimedi sono alternativi alla possibilità per la parte di domandare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno
(art. 1385 ult. co. c.c.): dunque, o il contraente esercita il diritto di recesso e trattiene la caparra, o risolve il contratto e chiede il risarcimento del danno.
In tale ultima ipotesi il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (ultimo comma art. 1385 c.c.).
Nella stessa sentenza il giudice non ha accolto la domanda attorea di risarcimento dei danni a seguito del mancato godimento dell'immobile consegnato al Dott. alla stipula del Pt_1
contratto preliminare.
Ed invero come riportato nella suddetta sentenza “…….anche nel caso in cui all'atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, sia convenuta dal promittente acquirente la corresponsione di una somma a titolo di caparra confirmatoria, questa assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente,
7 legittima quest'ultimo a richiedere un autonomo risarcimento, con la conseguenza che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto e ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa
l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti”.
Sempre nella richiamata sentenza il giudice rigettava la richiesta risarcitoria formulata ex art. 2043 c.c. dall'attore “in difetto di alcuna allegazione di fatti integranti il lamentato danno, nulla avendo l'attore allegato in punto di danno emergente e lucro cessante (al di fuori della semplice allegazione è un appartamento in grado di produrre frutti civili (canone di locazione)”.
Alla luce delle coordinate fornite dalla giurisprudenza, sopra richiamate, si osserva che la prima regola a cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi è interpretare la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale, tenendo conto del dispositivo ma anche della motivazione.
Ai fini dell'individuazione dell'estensione del giudicato, va ribadito che il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum e specificamente dibattute tra le parti, ovvero
8 integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (cfr. Cass. n. 13513/07).
Tanto che il giudice del merito, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono (cfr. Cass. n. 2721/07).
Gli stessi principi valgono per il giudice di merito chiamato ad interpretare la portata del titolo esecutivo di formazione giudiziale, pur con i limiti di cui si è detto sopra quanto all'utilizzabilità di elementi extratestuali (cfr. Cass. S.U. n. 11066/12).
Va dunque rilevato che nel caso di specie non sussiste alcun contrasto fra la motivazione e il dispositivo: il titolo esecutivo, più in generale, non risulta connotato da ambiguità o contraddittorietà laddove il giudice ha accolto la domanda volta al trattenimento della caparra rigettando la domanda risarcitoria.
Tanto premesso il dispositivo della sentenza n. 4675/2022 resa dal
Tribunale di Palermo va letto alla luce della motivazione che sorregge il provvedimento ed inteso in maniera inequivoca quale statuizione di condanna alla restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra.
9 Venendo, da ultimo, all'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, va rilevato che la stessa non può essere accolta.
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata: pertanto l'eccezione non può essere accolta perchè i relativi crediti erano sorti in data antecedente alla formazione del titolo.
Conclusivamente la presente opposizione a precetto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 20.11.2025
Il Got
NA TO
10 11
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 20.11.2025:
Visto il provvedimento del 6.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 14245/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 6.2.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
NA TO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
NA TO ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 14245/2023 R.G.A.C. vertente
Tra
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Giovanni Bonanno n. 121, presso lo studio degli Avv.ti Emanuele
Lo VO CI e AN SC, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura su foglio separato ex art. 83 comma 3 cpc, da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
Opponente
E
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Controparte_1
Imperatore Federico n. 100, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Di
Leo del Foro di Palermo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
2 Oggetto: Opposizione a precetto.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta da avverso atto Parte_1
di precetto del 24.10.2023 notificato in data 3.11.2023;
Condanna l'opponente alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
[...]
euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% su competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene resa dopo l'entrata in vigore della Legge
n. 69/2009, onde si procede ex art. 132 c.2 n.4 come riformato.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Con atto di citazione, ritualmente notificato il Dott. Parte_1
proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in
[...]
data 3.11.2023 con il quale gli ingiungeva il Controparte_1
pagamento di euro 12.036,64 sulla base del titolo costituito dalla sentenza resa dal Tribunale di Palermo n. 4675 (proc RG. N.
877/2022 passata in giudicato per mancato appello).
3 Fondava l'opposizione sulla esistenza di un proprio controcredito di euro 36.100,00 derivante da taluni versamenti effettuati a mani del durante il periodo in cui l'opponente ebbe a possedere CP_1
l'immobile di via F.sco IA Bagheria in virtù del preliminare di vendita del 3.6.2010: concludeva chiedendo dichiararsi il proprio controcredito di euro 36.100,00 ovvero un diverso importo da determinarsi in corso di causa, vinte le spese del giudizio.
Ritualmente costituito in giudizio negava la Controparte_1
fondatezza delle difese spiegate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa istruita sulla base della produzione documentale allegata in atti, all'udienza del 20.11.2025 veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione sostitutive della partecipazione all'udienza.
L'opposizione spiegata – da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., essendo contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per inidoneità del titolo esecutivo – è infondata.
Rileva innanzitutto il Tribunale che il titolo esecutivo da cui trae linfa la procedura esecutiva è costituito dalla sentenza resa dal
Tribunale di Palermo n. 4675/2022, resa nel proc. n. 877/2022 R.G., che ha dichiarato legittimo il diritto di recesso esercitato da
[...]
in relazione al contratto preliminare di vendita CP_1
stipulato col Dott. in data 3.6.2010 e il Parte_1
4 conseguente diritto del sig. a trattenere le somme ricevute a CP_1
titolo di caparra e condannato il Dott. all'immediata Pt_1
consegna in favore del dell'immobile sito in Bagheria via CP_1
CO IA (censito al Nuovo Catasto del Comune di Bagheria foglio 500 part. 5669 sub 4 cl 4, Cat. A/2) e al pagamento delle spese di lite.
Ciò detto occorre preliminarmente prendere le mosse da un principio pacifico, più volte ribadito dalla giurisprudenza, ossia che:
“E' istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l'esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva” (cfr. Cass. n.
32196/2018; Cass. n. 10230/2022).
Soltanto ove il contenuto del titolo si presenti obiettivamente incerto o ambiguo, è consentita anche l'interpretazione extratestuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite (cfr. Cass. 4356/2018;
Cass. n. 5049/2020).
5 Resta invece esclusa la possibilità di integrare un provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o ad indirizzi giurisprudenziali, poichè in tal modo il giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione all'esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito (cfr. Cass. n. 10806/2020).
Orbene, da un attento esame della sentenza n. 4675/2022, che costituisce oggi titolo giudiziale per procedere ad esecuzione forzata, può evincersi, in estrema sintesi, che il Controparte_1
, n.q. di promittente venditore (attore nel giudizio RG. N.
[...]
877/2022 nel quale il convenuto Dott. veniva dichiarato Pt_1
contumace), domandava al Tribunale di Palermo di accertare la legittimità del recesso esercitato rispetto al contratto preliminare di compravendita del 3.6.2010 per grave inadempimento del convenuto rispetto ai termini di pagamento e – per Pt_1
l'effetto – il diritto dell'attore/promittente venditore a CP_1
trattenere le somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria con conseguente condanna del convenuto all'immediato rilascio dell'immobile oltre al risarcimento del danno.
Il giudice pertanto accoglieva le domande attoree risultando dimostrata sia la stipula del contratto preliminare che l'inadempimento della parte promittente acquirente in ordine alle modalità e ai tempi di corresponsione del prezzo.
6 Il giudice ha osservato che il ha risolto il contratto ex art. CP_1
1385 2 comma c.c., col diritto dello stesso alla ritenzione delle somme ricevute anche a titolo di caparra.
Tali rimedi sono alternativi alla possibilità per la parte di domandare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno
(art. 1385 ult. co. c.c.): dunque, o il contraente esercita il diritto di recesso e trattiene la caparra, o risolve il contratto e chiede il risarcimento del danno.
In tale ultima ipotesi il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (ultimo comma art. 1385 c.c.).
Nella stessa sentenza il giudice non ha accolto la domanda attorea di risarcimento dei danni a seguito del mancato godimento dell'immobile consegnato al Dott. alla stipula del Pt_1
contratto preliminare.
Ed invero come riportato nella suddetta sentenza “…….anche nel caso in cui all'atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, sia convenuta dal promittente acquirente la corresponsione di una somma a titolo di caparra confirmatoria, questa assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente,
7 legittima quest'ultimo a richiedere un autonomo risarcimento, con la conseguenza che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto e ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa
l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti”.
Sempre nella richiamata sentenza il giudice rigettava la richiesta risarcitoria formulata ex art. 2043 c.c. dall'attore “in difetto di alcuna allegazione di fatti integranti il lamentato danno, nulla avendo l'attore allegato in punto di danno emergente e lucro cessante (al di fuori della semplice allegazione è un appartamento in grado di produrre frutti civili (canone di locazione)”.
Alla luce delle coordinate fornite dalla giurisprudenza, sopra richiamate, si osserva che la prima regola a cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi è interpretare la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale, tenendo conto del dispositivo ma anche della motivazione.
Ai fini dell'individuazione dell'estensione del giudicato, va ribadito che il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum e specificamente dibattute tra le parti, ovvero
8 integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (cfr. Cass. n. 13513/07).
Tanto che il giudice del merito, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono (cfr. Cass. n. 2721/07).
Gli stessi principi valgono per il giudice di merito chiamato ad interpretare la portata del titolo esecutivo di formazione giudiziale, pur con i limiti di cui si è detto sopra quanto all'utilizzabilità di elementi extratestuali (cfr. Cass. S.U. n. 11066/12).
Va dunque rilevato che nel caso di specie non sussiste alcun contrasto fra la motivazione e il dispositivo: il titolo esecutivo, più in generale, non risulta connotato da ambiguità o contraddittorietà laddove il giudice ha accolto la domanda volta al trattenimento della caparra rigettando la domanda risarcitoria.
Tanto premesso il dispositivo della sentenza n. 4675/2022 resa dal
Tribunale di Palermo va letto alla luce della motivazione che sorregge il provvedimento ed inteso in maniera inequivoca quale statuizione di condanna alla restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra.
9 Venendo, da ultimo, all'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, va rilevato che la stessa non può essere accolta.
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata: pertanto l'eccezione non può essere accolta perchè i relativi crediti erano sorti in data antecedente alla formazione del titolo.
Conclusivamente la presente opposizione a precetto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 20.11.2025
Il Got
NA TO
10 11