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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/10/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1117/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1117/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
24.06.2025, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Deruta (PG), Via Tiberina n. 38,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Casiccio ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Assisi (PG), Via San Bernardino da Siena, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio in Perugia (PG) in data 2.09.1972 (atto n. 502, parte II, Serie A, anno 1972);
con quattro figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) In considerazione della non indipendenza economica della moglie, il SI. , a titolo Parte_1 di mantenimento della coniuge, SI.ra , si obbliga a cedere e trasferire in favore Parte_2 della predetta, che accetta, i diritti di nuda proprietà sui beni immobili di cui è titolare, riservandosi lo stesso il diritto di abitazione e di uso sui medesimi beni, come di seguito descritti:
a. immobile sito in Deruta (PG), Via Tiberina, sn, piano 1 e catastalmente censito al Catasto di
Fabbricati del citato Comune di Deruta al Foglio 4, Particella 246, Subalterno 13, Categoria
A/2, Classe 2, Consistenza 4,0 vani, Superficie Catastale Totale 81 m2, Totale escluse aree scoperte 78 m2, Rendita Euro 320,20;
b. immobile sito in Deruta (PG), Via Tiberina, sn, piano 1-2 e catastalmente censito al Catasto dei Fabbricati del citato Comune di Deruta al Foglio 4, Particella 246, Subalterno 14,
Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 11,5 vani, Superficie Catastale Totale 225 m2, Totale escluse aree scoperte 206 m2, Rendita Euro 92,58;
c. immobile sito in Deruta (PG), Via Tiberina, piano T e catastalmente censito al Catasto dei
Fabbricati del citato Comune di Deruta al Foglio 4, Particella 246, Subalterno 8, Categoria
C/1, Classe 4, Consistenza 87 m2, Superficie Catastale Totale 98 m2, Rendita Euro 1.909,60;
d. immobile sito in Deruta (PG), Via Tiberina, piano T e catastalmente censito al Catasto dei
Fabbricati del citato Comune di Deruta al Foglio 4, Particella 246, Subalterno 10, Categoria
F/5.
I medesimi convengono espressamente che il trasferimento dei diritti di nuda proprietà sui beni immobili sopra indicati avverrà a titolo di assolvimento degli obblighi di mantenimento che il marito assumerà nei confronti della moglie.
Ne deriva che il trasferimento del diritto di nuda proprietà avrà luogo con atto notarile una volta terminato il presente procedimento e quindi in esecuzione degli obblighi oggi assunti finalizzati alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati e quindi strettamente e funzionalmente collegati allo scioglimento del matrimonio in quanto finalizzati all'adempimento dell'obbligazione di mantenimento.
pagina 2 di 4 Le parti convengono che quanto ora riportato costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento nonché l'oggetto dell'eventuale atto notarile di trasferimento da perfezionare una volta intervenuta omologa della sentenza di separazione.
Ai fini fiscali le parti chiedono sin da ora l'applicazione dell'esenzioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 ed, in particolare, l'esenzione da imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria, ai sensi dell'art 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 nonché della Circolare Ministeriale del
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate del 16.03.2000 n. 49/e, ciò in quanto il trasferimento sarà finalizzato all'esecuzione degli obblighi assunti nel procedimento di separazione, finalizzati alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati e quindi strettamente e funzionalmente collegati allo scioglimento del matrimonio in quanto finalizzati all'adempimento dell'obbligazione di mantenimento, in conformità dei principi stabiliti tra l'altro dalle Risoluzioni
Ministeriali n. 151 del 19 ottobre del 2005, n. 372 del 14 dicembre 2007, e per quanto concerne l'imposta ipotecaria dalla circolare n. 9 del 18/10/2002 dell'Agenzia del Territorio, nonché da ultimo giusta circolare 27/2012.
Inoltre, il SI. sempre a titolo di mantenimento della moglie, SI.ra Parte_1 Parte_2
, si obbliga a corrispondere alla stessa l'importo mensile di € 50,00. Tale importo sarà
[...] rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e le modalità di versamento mensile saranno concordate dai coniugi.
3) I coniugi dichiarano che i figli, , e , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 tutti maggiorenni, sono economicamente indipendenti e autosufficienti e non necessitano di mantenimento.
4) La SI.ra dichiara di non essere economicamente indipendente. Parte_2
5) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
6) I coniugi dichiarano di avere concordemente provveduto alla definizione bonaria di ogni ulteriore reciproco aspetto di carattere patrimoniale dichiarando di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniali all'infuori di quanto previsto e disciplinato nel presente atto”.
All'udienza del 8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pagina 3 di 4 Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
19.07.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole maggiorenne, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Perugia (PG) in data 2.09.1972 (atto n. 502, parte II, Serie A, anno 1972);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 15.10.2025
Il Presidente est.
CL TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1117/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
24.06.2025, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Deruta (PG), Via Tiberina n. 38,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Casiccio ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Assisi (PG), Via San Bernardino da Siena, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio in Perugia (PG) in data 2.09.1972 (atto n. 502, parte II, Serie A, anno 1972);
con quattro figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) In considerazione della non indipendenza economica della moglie, il SI. , a titolo Parte_1 di mantenimento della coniuge, SI.ra , si obbliga a cedere e trasferire in favore Parte_2 della predetta, che accetta, i diritti di nuda proprietà sui beni immobili di cui è titolare, riservandosi lo stesso il diritto di abitazione e di uso sui medesimi beni, come di seguito descritti:
a. immobile sito in Deruta (PG), Via Tiberina, sn, piano 1 e catastalmente censito al Catasto di
Fabbricati del citato Comune di Deruta al Foglio 4, Particella 246, Subalterno 13, Categoria
A/2, Classe 2, Consistenza 4,0 vani, Superficie Catastale Totale 81 m2, Totale escluse aree scoperte 78 m2, Rendita Euro 320,20;
b. immobile sito in Deruta (PG), Via Tiberina, sn, piano 1-2 e catastalmente censito al Catasto dei Fabbricati del citato Comune di Deruta al Foglio 4, Particella 246, Subalterno 14,
Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 11,5 vani, Superficie Catastale Totale 225 m2, Totale escluse aree scoperte 206 m2, Rendita Euro 92,58;
c. immobile sito in Deruta (PG), Via Tiberina, piano T e catastalmente censito al Catasto dei
Fabbricati del citato Comune di Deruta al Foglio 4, Particella 246, Subalterno 8, Categoria
C/1, Classe 4, Consistenza 87 m2, Superficie Catastale Totale 98 m2, Rendita Euro 1.909,60;
d. immobile sito in Deruta (PG), Via Tiberina, piano T e catastalmente censito al Catasto dei
Fabbricati del citato Comune di Deruta al Foglio 4, Particella 246, Subalterno 10, Categoria
F/5.
I medesimi convengono espressamente che il trasferimento dei diritti di nuda proprietà sui beni immobili sopra indicati avverrà a titolo di assolvimento degli obblighi di mantenimento che il marito assumerà nei confronti della moglie.
Ne deriva che il trasferimento del diritto di nuda proprietà avrà luogo con atto notarile una volta terminato il presente procedimento e quindi in esecuzione degli obblighi oggi assunti finalizzati alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati e quindi strettamente e funzionalmente collegati allo scioglimento del matrimonio in quanto finalizzati all'adempimento dell'obbligazione di mantenimento.
pagina 2 di 4 Le parti convengono che quanto ora riportato costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento nonché l'oggetto dell'eventuale atto notarile di trasferimento da perfezionare una volta intervenuta omologa della sentenza di separazione.
Ai fini fiscali le parti chiedono sin da ora l'applicazione dell'esenzioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 ed, in particolare, l'esenzione da imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria, ai sensi dell'art 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 nonché della Circolare Ministeriale del
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate del 16.03.2000 n. 49/e, ciò in quanto il trasferimento sarà finalizzato all'esecuzione degli obblighi assunti nel procedimento di separazione, finalizzati alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati e quindi strettamente e funzionalmente collegati allo scioglimento del matrimonio in quanto finalizzati all'adempimento dell'obbligazione di mantenimento, in conformità dei principi stabiliti tra l'altro dalle Risoluzioni
Ministeriali n. 151 del 19 ottobre del 2005, n. 372 del 14 dicembre 2007, e per quanto concerne l'imposta ipotecaria dalla circolare n. 9 del 18/10/2002 dell'Agenzia del Territorio, nonché da ultimo giusta circolare 27/2012.
Inoltre, il SI. sempre a titolo di mantenimento della moglie, SI.ra Parte_1 Parte_2
, si obbliga a corrispondere alla stessa l'importo mensile di € 50,00. Tale importo sarà
[...] rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e le modalità di versamento mensile saranno concordate dai coniugi.
3) I coniugi dichiarano che i figli, , e , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 tutti maggiorenni, sono economicamente indipendenti e autosufficienti e non necessitano di mantenimento.
4) La SI.ra dichiara di non essere economicamente indipendente. Parte_2
5) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
6) I coniugi dichiarano di avere concordemente provveduto alla definizione bonaria di ogni ulteriore reciproco aspetto di carattere patrimoniale dichiarando di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniali all'infuori di quanto previsto e disciplinato nel presente atto”.
All'udienza del 8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pagina 3 di 4 Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
19.07.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole maggiorenne, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Perugia (PG) in data 2.09.1972 (atto n. 502, parte II, Serie A, anno 1972);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 15.10.2025
Il Presidente est.
CL TT
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