CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è necessario accertare che l'agente abbia avuto piena e puntuale conoscenza del provvedimento eluso, a seguito di rituale notifica dello stesso ovvero anche per effetto di una richiesta di adempimento o di una messa in mora informali, purché si tratti di intimazione precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2023, n. 27559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27559 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FA LO nato a [...] il [...] MO NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU OD che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avvocato LI ED, anche in sostituzione dell'avvocato MANUELA ED, nella qualità di difensore e procuratore delle parti civili IR SA, IO ED e GA ED, nonché l'avvocato FEDERICO ED, nell'interesse di LI ED, che illustravano le conclusioni già depositate, depositando le note spese e chiedendo dichiararsi inammissibile e, in subordine, rigettarsi il ricorso nell'interesse di RI AR;
udito l'avvocato GIOVANNI RAMBALDI nell'interesse dei ricorrenti LO FA e NN MO, che ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27559 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza emessa il :17 dicembre 2021, confermava la condanna di AR RI, mentre riformava la sentenza mandando TA NA ON, entrambi condannati in primo grado dal Tribunale di Trento per il reato di violenza privata (capo a - art. 610 cod. pen.), turbativa violenta del possesso di cose immobili (capo b - art. 634 cod. pen.), nonché per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (capo c - art. 388 cod. pen.), condotte tutte relative alla condotta di aver parcheggiato l'autovettura lungo la strada di accesso al condominio così da «impedire il passaggio degli altri autoveicoli» e da costringere «i residenti a tollerare l'impossibilità di raggiungere la loro abitazione con i veicoli di proprietà», con la predetta violenza turbando il pacifico possesso del diritto di passo sulla predetta strada, nonché sottraendosi all'esecuzione degli obblighi conseguenti al provvedimento inibitorio della autorità giudiziaria civile del Tribunale di Trento del 5 febbraio 2019, proseguendo nella condotta di parcheggio predetta. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AR RI consta di sette motivi, quello proposto nell'interesse di NA ON di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR RI deduce violazione dell'art. 610 cod. pen., avendo la Corte di merito ritenuto configurabile il delitto di violenza privata pur avendo affermato non l'impossibilità, bensì la prova del disagevole o malagevole passaggio a seguito della riduzione della ampiezza della carreggiata conseguente al parcheggio dell'auto del ricorrente nella stradina di accesso al condominio, per un ampio arco di tempo. Lamenta il ricorrente che il delitto di violenza privata richieda un evento ulteriore, rispetto a quello in esame, da rinvenirsi nella limitazione della libertà di movimento del soggetto passivo che deve condurre alla impossibilità dell'accesso o del recesso e non solo alla natura disagevole degli stessi, con una difficoltà di manovra che la giurisprudenza di legittimità escludeva integrasse il delitto contestato. Pertanto, tenendo in conto che ciò che era contestata nell'imputazione era l'impossibilità di accesso, non rileverebbe la natura disagevole dello stesso né 2 l'impossibilità circoscritta ai soli «mezzi più grandi», come indicato nella impugnata sentenza. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 15 cod. pen. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere configurabile il delitto di violenza privata a fronte della contestazione, al capo b), del reato di turbativa violenta di possesso, risultando dall'imputazione le due condotte assolutamente sovrapponibili, anche per il rinvio fattuale della seconda alla prima quanto alla violenza in concreto esercitata. Dovrebbe, pertanto, prevalere la specialità del delitto previsto dall'art. 634 cod. pen. in quanto, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale e secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, possono concorrere i reati solo se la violenza privata sia funzionale a una limitazione diversa da quella prevista dalla turbativa di possesso, il che nel caso in esame non è, cosicchè, in forza dell'art. 15 cod. pen., è configurabile il solo delitto di turbativa violenta di possesso, sussistendo un caso di concorso apparente di norme. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 388, comma 2, cod. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto configurata la condotta che implica l'elusione del provvedimento del giudice civile, non la inosservanza dello stesso. In vero il Giudice civile del Tribunale di Trento aveva disposto l'immediata rimozione dell'autovettura, nonché il divieto per il futuro del parcheggio. La norma incriminatrice richiederebbe la natura simulata o fraudolenta e non sarebbe sufficiente il mero inadempimento, tranne che nel caso in cui H provvedimento sia ineseguibile senza la collaborazione dell'obbligato. Nel caso in esame il ricorrente evidenzia come la Corte di appello abbia incentrato la sussistenza della condotta — ai sensi dell'art. 388 cod. pen. — esclusivamente nell'omessa rimozione dell'autovettura, non anche per le condotte future, cosicché, essendo la condotta esclusivamente inerte e l'autovettura suscettibile di rimozione coattiva, senza la necessità della collaborazione dell'obbligato, non risulterebbe configurabile il reato in esame. 6. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 388, comma 2, cod. pen. per aver ritenuto sussistente il delitto prima della comunicazione formale all'obbligato del provvedimento del giudice civile e dell'intimazione a adempiere. Tanto il querelante ZZ, quanto i Giudici di merito, hanno ritenuto la condotta sussistente per la sola violazione del provvedimento del giudice del 5 febbraio 2019, consumatasi lo stesso giorno e il giorno seguente, 6 febbraio 2019, 3 come attestato dalle fotografie dell'autovettura parcheggiata ancora alle ore 7.23, mentre invece VI inoltrava a RI a mezzo whatsapp l'intimazione ad adempiere alle ore 10.00, dopo averlo avvisato dell'esito del giudizio possessorio il giorno precedente in via informale. Erra la Corte di appello allorché ritiene non necessaria la comunicazione formale del provvedimento del giudice civile secondo le regole del relativo rito, per poter poi ritenere integrata la condotta (successiva) di cui all'art. 388 cod. pen. La Corte di merito non ha valutato che difetta la «messa in esecuzione» del provvedimento del giudice civile, non risultando sufficiente la comunicazione informale. 7. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al reato dell'art. 388 cod. pen. indicato al capo c), in quanto la Corte territoriale avrebbe in modo manifestamente illogico tratto la piena conoscenza del provvedimento del giudice civile da parte di RI già a seguito della comunicazione informale ricevuta dal difensore, limitata al solo esito del procedimento, mentre del contenuto specifico RI non ebbe contezza se non alle ore 10.00 del 6 febbraio 2019, con la trasmissione della ordinanza di rimozione dell'auto. In sostanza la Corte di appello incorrerebbe in un salto logico, oltre che in un travisamento per contraddizione con gli atti del processo, che negano la sicura e piena conoscenza del provvedimento del giudice civile se non all'atto della comunicazione formale della ordinanza. 8. Il sesto motivo lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in quanto la Corte non avrebbe riconosciuto la tenuità della condotta in ordine al capo c), pur avendo RI rimosso l'autovettura subito dopo la comunicazione formale del provvedimento. Errata sarebbe la motivazione impugnata in quanto la Corte avrebbe riconosciuto l'abitualità della condotta riferendosi alla unica finalità, alla pluralità di illeciti e dell'arco temporale degli stessi, confondendo la nozione di abitualità con quella di continuazione, ben potendo coesistere il vincolo dell'art. 81, comma 2, cod. pen. con l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., a fronte per altro di una condotta consumata in un solo giorno. 9. Il settimo motivo lamenta vizio di motivazione quanto all'an e al quantum della condanna al risarcimento dei danni. La Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado che condannava l'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, oltre 4 che al versamento di euro 6000,00 (pari a euro 2000,00 per ogni reato) a titolo di provvisionale per il danno morale, in favore di ciascuna delle quattro parti civili. Lamenta il ricorrente che non era stata offerta alcuna motivazione quanto alla ragione del risarcimento né alla quantificazione della provvisionale, non potendo bastare per il primo che il danno sia in re ipsa, risultando necessaria una motivazione adeguata da parte del giudice di merito secondo l'orientamento di legittimità. 10. Quanto al ricorso nell'interesse di NA ON, il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 240, 388, 634, 612 cod. pen. in quanto la ricorrente, TA in secondo grado per non aver commesso il fatto, subiva la conferma della confisca dell'autovettura a lei intestata. Premette ON la propria legittimazione a ricorrere in quanto non estranea al processo, ma estranea al reato, sussistendo uno specifico interesse a ricorrere per ottenere la restituzione dell'autovettura, avendola affidata al compagno RI solo per il parcheggio. In sostanza, ON risulterebbe estranea al reato e titolare sostanziale e formale dell'autovettura, della quale avrebbe la piena disponibilità, dal che la violazione dell'art. 240 cod. pen. 11. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione in ordine alla confisca dell'autovettura, che è stata confermata pur a fronte della assoluzione della ON, senza aver ritenuto né la fittizietà della intestazione dell'autovettura, né la mala fede della ON, né valutando la occasionale strumentalità del bene al reato, che invece si presta a un uso lecito, con improbabilità del ripetersi della condotta illecita in caso di disponibilità riacquistata. 12 L'avvocato Manuela ZZ, nella qualità di difensore e procuratore delle parti civili IA ZE, GI ZZ e EL ZZ, nonché l'avvocato CO ZZ, difensore e procuratore della parte civile IL ZZ, depositavano memorie conclusive con le quali chiedevano dichiararsi inammissibile e, in subordine, rigettarsi i ricorsi. 13. Il ricorso è stato poi trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta da parte dell'avvocato Rambaldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- 5 duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 14. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso nell'interesse di NA ON è inammissibile, quello per AR RI parzialmente fondato. 2. Il primo e il secondo motivo del ricorso nell'interesse di RI, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente. 2.1 Quanto al primo motivo, deve rilevarsi come la sentenza impugnata per un verso accolga la censura della difesa, che aveva evidenziato come la condotta di violenza privata fosse stata indebitamente estesa, al di là della contestazione, dal primo giudice anche alla rimozione del corrimano che impediva ai pedoni di poter muoversi lungo la strada in condizione di innevamento. D'altro canto, però la Corte di appello conferma la sentenza impugnata in ordine al delitto di violenza privata essendo stato accertato che la permanenza della vettura sulla stradina di accesso al condominio rendeva disagevole il passaggio veicolare per le autovetture utilitarie, impossibile per autovetture di dimensione maggiore, o anche per automezzi di più ampia dimensione di terzi che dovessero avere necessità di accedere nell'interesse dei condomini. Nonché altrettanto impossibile risultava la percorrenza per i mezzi spazzaneve, al verificarsi di precipitazioni nevose, così come l'accumulo di neve ai lati della strada, con al presenza della autovettura parcheggiata da parte del RI, rendeva ancora più ridotta la sede stradale percorribile, di fatto rendendo impossibile il passaggio. La Corte rilevava poi come la situazione descritta ebbe a permanere dal 2018 sino all'ordinanza emessa dal giudice civile all'esito del giudizio possessorio, cosicché il disagio e l'impossibilità di accesso, nei termini descritti, risultavano patiti dai residenti del condominio senza soluzione di continuità con conseguente protrazione della limitazione della libertà di movimento. 2.2 Le censure difensive si appuntano sul tema della necessità che la condotta contestata implichi l'impossibilità di accesso e non solo il disagio, ma non si confrontano con quella parte della motivazione che descrive appunto l'impossibilità per l'accesso al condominio per ogni mezzo di dimensione superiore a quello di una utilitaria. A ben vedere il motivo, da questo punto di vista, risulta aspecifico. 6 Difatti è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). 2.3 Ad ogni buon conto, il richiamo del ricorrente alla circostanza che l'evento del delitto di violenza privata, nel caso in esame, sarebbe da identificarsi esclusivamente nella impossibilità all'accesso e al recesso, risulta infondato. A ben vedere la giurisprudenza richiamata in ricorso ha a che fare con ipotesi di impossibilità di accesso, il che non vuol dire che il delitto non sia integrato da ogni altra e più tenue limitazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa. Si è infatti evidenziato come per la configurazione del reato di violenza privata debba essere influenzato in modo significativo il processo di libera determinazione della volontà della persona offesa, tanto da indurla a un comportamento diverso da quello che altrimenti avrebbe tenuto in piena libertà: pertanto si è affermato che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi a un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla parte lesa, o comunque il movimento, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (così Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322 - 01, che richiama: Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013 - dep. 2014, Iovino, Rv. 259052; Sez. 5, n. 21779 del 17/05/2006, P.G. in proc. Brugger, Rv. 234712; Sez. 5, n. 40983 del 18/10/2005, Siracusa, Rv. 232459; Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011, dep. 2012, Lombardo, Rv. 252668). Orbene, non vi è dubbio che l'accesso disagevole costituisca una limitazione alla libertà del condomino che voglia percorrere la strada con la propria autovettura, che deve essere solo utilitaria, il che costituisce una ulteriore limitazione alla libera volontà, come anche che non può fare accedere mezzi di dimensione maggiore per ragioni di servizio per la propria abitazione. D'altro canto, la norma incriminatrice non richiede che vi sia, in conseguenza della violenza, l'impossibilità assoluta da parte della persona offesa di esercitare 7 la propria libertà di autodeterminazione, tanto che è stato ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 610 cod. pen. per la condotta di colui che, azionando a distanza il meccanismo di blocco di un cancello elettrico, impedisce alla persona offesa di uscire con la propria autovettura dalla zona garage del condominio, costringendola a scendere dal veicolo e a staccare la corrente elettrica per neutralizzare la chiusura a distanza del cancello al fine di varcare l'accesso carraio dello stabile (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261051 - 01); o anche per l'agente che con la violenza tipica delle manovre spericolate impedisca alla parte offesa di proseguire regolarmente la sua marcia (Sez. 5, n. 44016 del 17/11/2010, Gullo, Rv. 249146 - 01, in riferimento alla condotta di chi si affianchi ad altra vettura, sorpassandola e sterzando bruscamente, costringendo l'altro automobilista a cambiare direzione di marcia al fine di impedire una collisione, che certamente non impedisce il proseguire la marcia ma ne condiziona la libertà di movimento;
la predetta sentenza richiama Sez. 1, 26/09/2002, n. 32001; Sez. 5, 09/01/1985, n. 2545), Per altro, è stato anche affermato come integri il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa, quale è nel caso in esame il diritto di passaggio verso il condominio (Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, dep. 13/01/2022, Rv. 282467 - 01, nella fattispecie relativa alla sostituzione, da parte degli imputati, contro la volontà del proprietario e dell'affittuario, della serratura di una delle due porte di accesso alle scuderie di un'azienda agricola). Se il bene tutelato dalla norma incriminatrice è la libertà morale, intesa come possibilità di autodeterminarsi spontaneamente, senza essere costretti a «fare, tollerare o omettere qualche cosa», ne consegue che non solo la perdita ma anche la riduzione significativa della capacità di determinarsi e agire secondo la propria volontà integra il delitto di violenza privata. 2.4 Pertanto, il motivo è infondato, integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura sulla strada di accesso a un fabbricato in modo da rendere non impossibile, ma anche solo significativamente disagevole l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione la persona offesa nell'esercizio del proprio diritto di passaggio. 2.5 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è precluso. Infatti, il sesto motivo di appello, unico dedicato al capo b), non ha posto previamente la censura ora in esame, in violazione di quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., bensì ha ritenuto che non fosse sussistente il delitto contestato in quanto difetterebbe la violenza alla persona. 8 Si tratta di censura assolutamente diversa da quella ora proposta. Va, pertanto , rilevato come secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità oltre che per le violazioni di legge (per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) anche di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). 3. Quanto al terzo, quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi a violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo c), la Corte di appello ha ritenuto che RI avesse avuto contezza del contenuto dell'ordinanza il giorno 5 settembre 2019 tramite il proprio difensore VI e la prova fotografica allegata dalle parti civili comprovasse che il giorno successivo l'autovettura non fosse stata ancora rimossa. 3.1 A ben vedere i motivi terzo e quarto sono preclusi, per le ragioni indicate al par.
2.5 che precede, in quanto l'atto di appello censurava, con il motivo settimo, solo il difetto dell'elemento soggettivo, rispondente al tema posto dall'attuale quinto motivo. In particolare, va premesso che a fronte della contestazione nella quale si fa riferimento all'art. 388 cod. pen. genericamente, senza indicare se si verta in tema di primo o secondo comma, i giudici del merito optano per la condotta di elusione del secondo comma, in quanto nessun riferimento sussiste nella imputazione in ordine alle condotte fraudolente o simulate, trattandosi di provvedimento cautelare in tema di proprietà e possesso, come previsto dal secondo comma. D'altro canto, a fronte dell'attuale riferimento alle condotte elusive, i motivi di appello non censuravano sul punto l'opzione operata dal Giudice di primo grado, né tanto meno lamentavano, come fa oggi in modo precluso per le menzionate ragioni il ricorrente, l'assenza di prova quanto alla natura fraudolenta o simulata delle condotte, richiesta invece dal primo comma. 3.2 Il quinto motivo è invece fondato. La Corte di appello non rende conto della circostanza che RI avesse saputo del provvedimento nella sua interezza, con piena conoscenza del correlato obbligo di rimozione immediata dell'autovettura e delle penali previste per ogni giorno di 9 ritardo, riferendo solo che il ricorrente avesse avuto conoscenza - per averlo egli stesso riferito in sede di interrogatorio — dell'esito 'negativo' del procedimento possessorio. La difesa ha allegato, in ossequio al principio di autosufficienza, il messaggio del 6 febbraio 2019 ore 9.25 inviato dall'avvocato VI al suo assistito RI, nel quale il legale comunica a mezzo whatsapp che il difensore di controparte aveva mandato una intimazione ad adempiere al provvedimento possessorio «ovvero che tu non parcheggi più la vettura all'interno della linea gialla oltre naturalmente al pagamento delle spese legali», allegando poi il provvedimento del giudice civile. Pertanto, da tale documentazione emerge che solo in quel momento RI avrebbe avuto contezza degli obblighi conseguenti. 3.3 E bene, in relazione all'art. 388, comma 2, cod. pen. accede questo Collegio all'orientamento per cui ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento cautelare del giudice civile non si presuppone, «come condizione di punibilità, la previa notifica del medesimo provvedimento alla persona che deve osservarlo, nel senso che non ne è richiesta la conoscenza legale ma quella [...] di fatto piena» (Sez. 6, n. 36010 del 29/02/2012, Cimò, Rv. 253370 - 01; contra Sez. 6, n. 314 del 07/11/2003, dep. 2004, Borghi, Rv. 229940 - 01), dovendo ritenersi sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora) anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta (Sez. 6, n. 51218 del 01/07/2014, Carletti, Rv. 261665 - 01; Sez. 6, n. 5129 del 11/03/1999, Nossing, Rv. 213678 - 01; Sez. 6, sent. 2559 del 27.10.93, Masi;
Sez. 6, sent. 6042 del 13.6.96, Sapienza;
Cass. VI, sent. 9441 del 20.10.97, Perri). 3.4 Nel caso in esame la motivazione si palesa manifestamente illogica, perché per un verso afferma la conoscenza del contenuto del provvedimento da parte di RI dal giorno 5 settembre, per altro verso riferisce che RI avesse avuto solo contezza "dell'esito" del procedimento possessorio, potendo così intendersi solo che avesse avuto contezza che la propria tesi era stata disattesa, senza che ciò volesse significare che avesse avuto conoscenza completa del contenuto del provvedimento, consistente nell'obbligo di rimozione e del pagamento delle penali in caso di trasgressione. A ben vedere la valorizzazione operata dalla Corte di merito della falsità delle dichiarazioni rese da RI in ordine alla rimozione intervenuta il giorno 5 (e non il giorno 6, come ha accertato la Corte di appello), collide con il principio dello ius defendendi, a meno di comprovarsi che si verta in tema di alibi fallito, perché maliziosamente preordinato e smentito. In vero RI riferisce di avere ricevuto notizia solo «dell'esito negativo del giudizio possessorio» e di essere rimasto in attesa dell'invio del provvedimento, \\J 10 che effettivamente risulta inviato il giorno seguente, come comprovato dalla difesa: in tal senso spetterà alla Corte di appello valutare con motivazione congrua se RI con la prima comunicazione del giorno 5 settembre avesse avuto contezza anche dell'obbligo di rimozione dell'auto e della penale prevista, perché solo in tal caso poteva essere ritenuto obbligato a provvedere a un immediato adempimento. Pertanto, va disposto l'annullamento della sentenza sul punto in ordine al capo c) e la Corte di merito provvederà in ossequio ai principi di diritto enunciati. 4. In ordine al sesto motivo, sempre relativo al capo c), risulta assorbito da quello che precede, riguardando comunque il reato previsto dall'art. 388 cod. pen. 5. In ordine al settimo motivo, la Corte di appello ha confermato la condanna generica al risarcimento del danno e quella al pagamento della provvisionale. Il motivo è in parte precluso e per altro manifestamente infondato. Quanto alla condanna generica, nessuna doglianza in sede di appello era stata formulata in quanto il motivo n. 11 riguardava solo la provvisionale. Ne consegue la natura preclusa dell'odierno motivo sul punto, oltre che la sua manifesta infondatezza in quanto aderisce questo Collegio all'orientamento prevalente per cui per la condanna generica non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo Rv. 281997 - 21; conf. N. 28216 del 2020 Rv. 279625 - 01, N. 4761 del 2020 Rv. 278306; contra N. 16765 del 2020 Rv. 279418 - 14). In merito alla condanna alla provvisionale, corretta è la motivazione della Corte territoriale, al fol. 24 e s. della sentenza, in sintonia con il consolidato insegnamento di questa Corte per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486). Ne consegue la natura preclusa e manifestamente infondata del motivo. 11 6. I due motivi del ricorso nell'interesse di NA ON vanno trattati congiuntamente. La ricorrente è stata TA in secondo grado, mentre dell'autovettura a lei intestata è stata confermata la confisca. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto confiscarsi l'autoveicolo, con la condanna anche della ON. Ciò in sintonia con il principio per cui ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020 dep. 18/03/2021, Fortuna, Rv. 280991 - 01). L'elemento di novità è l'assoluzione per non aver commesso il fatto della ON, rispetto alla quale la Corte di appello fa conseguire solo la revoca delle statuizioni civili in suo danno, ma nulla argomenta in ordine alla conferma della confisca. Ebene, va qui richiamato il principio per cui in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01: in motivazione la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame). In vero il sistema di controlli tassativamente previsto con i mezzi di impugnazione tipici per le misure cautelari, infatti, considerati i termini di impugnazione e le cadenze temporali ivi stabilite, è teso a stabilire una tutela idonea, effettiva ed efficace, anche quanto a tempestività, per la parte nei confronti il sequestro è stato disposto ed a scongiurare il pericolo che la decisione divenga nel frattempo irrevocabile. Pertanto, deve rilevare questa Corte come, depositata la sentenza di secondo grado in data 9 febbraio 2022, i motivi di impugnazione proposti sul punto non possono ora essere convertiti, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in richieste di riesame, essendo il ricorso per cassazione depositato oltre il termine per la proposizione del riesame, ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. Ovviamente, nella qualità di terzo, la ON potrà esperire i rimedi previsti in sede di esecuzione, a seguito della irrevocabilità della confisca. 12 Il Consigliere estensore Il Presidente 7. Nulla va disposto allo stato per le spese processuali richieste dalle parti civili, dovendo provvedersi al definitivo, non avendo le stesse concluso in relazione alla ON ma solo al RI, per il quale vi è stato parziale accoglimento del ricorso nei termini indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI AR, limitatamente al capo c) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bolzano. Rigetta il ricorso del RI nel resto. Spese nei confronti delle parti civili al definitivo. Dichiara inammissibile il ricorso di ON NA e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14/04/2023 •
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU OD che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udite le conclusioni dell'avvocato LI ED, anche in sostituzione dell'avvocato MANUELA ED, nella qualità di difensore e procuratore delle parti civili IR SA, IO ED e GA ED, nonché l'avvocato FEDERICO ED, nell'interesse di LI ED, che illustravano le conclusioni già depositate, depositando le note spese e chiedendo dichiararsi inammissibile e, in subordine, rigettarsi il ricorso nell'interesse di RI AR;
udito l'avvocato GIOVANNI RAMBALDI nell'interesse dei ricorrenti LO FA e NN MO, che ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27559 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza emessa il :17 dicembre 2021, confermava la condanna di AR RI, mentre riformava la sentenza mandando TA NA ON, entrambi condannati in primo grado dal Tribunale di Trento per il reato di violenza privata (capo a - art. 610 cod. pen.), turbativa violenta del possesso di cose immobili (capo b - art. 634 cod. pen.), nonché per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (capo c - art. 388 cod. pen.), condotte tutte relative alla condotta di aver parcheggiato l'autovettura lungo la strada di accesso al condominio così da «impedire il passaggio degli altri autoveicoli» e da costringere «i residenti a tollerare l'impossibilità di raggiungere la loro abitazione con i veicoli di proprietà», con la predetta violenza turbando il pacifico possesso del diritto di passo sulla predetta strada, nonché sottraendosi all'esecuzione degli obblighi conseguenti al provvedimento inibitorio della autorità giudiziaria civile del Tribunale di Trento del 5 febbraio 2019, proseguendo nella condotta di parcheggio predetta. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AR RI consta di sette motivi, quello proposto nell'interesse di NA ON di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AR RI deduce violazione dell'art. 610 cod. pen., avendo la Corte di merito ritenuto configurabile il delitto di violenza privata pur avendo affermato non l'impossibilità, bensì la prova del disagevole o malagevole passaggio a seguito della riduzione della ampiezza della carreggiata conseguente al parcheggio dell'auto del ricorrente nella stradina di accesso al condominio, per un ampio arco di tempo. Lamenta il ricorrente che il delitto di violenza privata richieda un evento ulteriore, rispetto a quello in esame, da rinvenirsi nella limitazione della libertà di movimento del soggetto passivo che deve condurre alla impossibilità dell'accesso o del recesso e non solo alla natura disagevole degli stessi, con una difficoltà di manovra che la giurisprudenza di legittimità escludeva integrasse il delitto contestato. Pertanto, tenendo in conto che ciò che era contestata nell'imputazione era l'impossibilità di accesso, non rileverebbe la natura disagevole dello stesso né 2 l'impossibilità circoscritta ai soli «mezzi più grandi», come indicato nella impugnata sentenza. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 15 cod. pen. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere configurabile il delitto di violenza privata a fronte della contestazione, al capo b), del reato di turbativa violenta di possesso, risultando dall'imputazione le due condotte assolutamente sovrapponibili, anche per il rinvio fattuale della seconda alla prima quanto alla violenza in concreto esercitata. Dovrebbe, pertanto, prevalere la specialità del delitto previsto dall'art. 634 cod. pen. in quanto, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale e secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, possono concorrere i reati solo se la violenza privata sia funzionale a una limitazione diversa da quella prevista dalla turbativa di possesso, il che nel caso in esame non è, cosicchè, in forza dell'art. 15 cod. pen., è configurabile il solo delitto di turbativa violenta di possesso, sussistendo un caso di concorso apparente di norme. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 388, comma 2, cod. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto configurata la condotta che implica l'elusione del provvedimento del giudice civile, non la inosservanza dello stesso. In vero il Giudice civile del Tribunale di Trento aveva disposto l'immediata rimozione dell'autovettura, nonché il divieto per il futuro del parcheggio. La norma incriminatrice richiederebbe la natura simulata o fraudolenta e non sarebbe sufficiente il mero inadempimento, tranne che nel caso in cui H provvedimento sia ineseguibile senza la collaborazione dell'obbligato. Nel caso in esame il ricorrente evidenzia come la Corte di appello abbia incentrato la sussistenza della condotta — ai sensi dell'art. 388 cod. pen. — esclusivamente nell'omessa rimozione dell'autovettura, non anche per le condotte future, cosicché, essendo la condotta esclusivamente inerte e l'autovettura suscettibile di rimozione coattiva, senza la necessità della collaborazione dell'obbligato, non risulterebbe configurabile il reato in esame. 6. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 388, comma 2, cod. pen. per aver ritenuto sussistente il delitto prima della comunicazione formale all'obbligato del provvedimento del giudice civile e dell'intimazione a adempiere. Tanto il querelante ZZ, quanto i Giudici di merito, hanno ritenuto la condotta sussistente per la sola violazione del provvedimento del giudice del 5 febbraio 2019, consumatasi lo stesso giorno e il giorno seguente, 6 febbraio 2019, 3 come attestato dalle fotografie dell'autovettura parcheggiata ancora alle ore 7.23, mentre invece VI inoltrava a RI a mezzo whatsapp l'intimazione ad adempiere alle ore 10.00, dopo averlo avvisato dell'esito del giudizio possessorio il giorno precedente in via informale. Erra la Corte di appello allorché ritiene non necessaria la comunicazione formale del provvedimento del giudice civile secondo le regole del relativo rito, per poter poi ritenere integrata la condotta (successiva) di cui all'art. 388 cod. pen. La Corte di merito non ha valutato che difetta la «messa in esecuzione» del provvedimento del giudice civile, non risultando sufficiente la comunicazione informale. 7. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al reato dell'art. 388 cod. pen. indicato al capo c), in quanto la Corte territoriale avrebbe in modo manifestamente illogico tratto la piena conoscenza del provvedimento del giudice civile da parte di RI già a seguito della comunicazione informale ricevuta dal difensore, limitata al solo esito del procedimento, mentre del contenuto specifico RI non ebbe contezza se non alle ore 10.00 del 6 febbraio 2019, con la trasmissione della ordinanza di rimozione dell'auto. In sostanza la Corte di appello incorrerebbe in un salto logico, oltre che in un travisamento per contraddizione con gli atti del processo, che negano la sicura e piena conoscenza del provvedimento del giudice civile se non all'atto della comunicazione formale della ordinanza. 8. Il sesto motivo lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in quanto la Corte non avrebbe riconosciuto la tenuità della condotta in ordine al capo c), pur avendo RI rimosso l'autovettura subito dopo la comunicazione formale del provvedimento. Errata sarebbe la motivazione impugnata in quanto la Corte avrebbe riconosciuto l'abitualità della condotta riferendosi alla unica finalità, alla pluralità di illeciti e dell'arco temporale degli stessi, confondendo la nozione di abitualità con quella di continuazione, ben potendo coesistere il vincolo dell'art. 81, comma 2, cod. pen. con l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., a fronte per altro di una condotta consumata in un solo giorno. 9. Il settimo motivo lamenta vizio di motivazione quanto all'an e al quantum della condanna al risarcimento dei danni. La Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado che condannava l'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, oltre 4 che al versamento di euro 6000,00 (pari a euro 2000,00 per ogni reato) a titolo di provvisionale per il danno morale, in favore di ciascuna delle quattro parti civili. Lamenta il ricorrente che non era stata offerta alcuna motivazione quanto alla ragione del risarcimento né alla quantificazione della provvisionale, non potendo bastare per il primo che il danno sia in re ipsa, risultando necessaria una motivazione adeguata da parte del giudice di merito secondo l'orientamento di legittimità. 10. Quanto al ricorso nell'interesse di NA ON, il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 240, 388, 634, 612 cod. pen. in quanto la ricorrente, TA in secondo grado per non aver commesso il fatto, subiva la conferma della confisca dell'autovettura a lei intestata. Premette ON la propria legittimazione a ricorrere in quanto non estranea al processo, ma estranea al reato, sussistendo uno specifico interesse a ricorrere per ottenere la restituzione dell'autovettura, avendola affidata al compagno RI solo per il parcheggio. In sostanza, ON risulterebbe estranea al reato e titolare sostanziale e formale dell'autovettura, della quale avrebbe la piena disponibilità, dal che la violazione dell'art. 240 cod. pen. 11. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione in ordine alla confisca dell'autovettura, che è stata confermata pur a fronte della assoluzione della ON, senza aver ritenuto né la fittizietà della intestazione dell'autovettura, né la mala fede della ON, né valutando la occasionale strumentalità del bene al reato, che invece si presta a un uso lecito, con improbabilità del ripetersi della condotta illecita in caso di disponibilità riacquistata. 12 L'avvocato Manuela ZZ, nella qualità di difensore e procuratore delle parti civili IA ZE, GI ZZ e EL ZZ, nonché l'avvocato CO ZZ, difensore e procuratore della parte civile IL ZZ, depositavano memorie conclusive con le quali chiedevano dichiararsi inammissibile e, in subordine, rigettarsi i ricorsi. 13. Il ricorso è stato poi trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta da parte dell'avvocato Rambaldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- 5 duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 14. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso nell'interesse di NA ON è inammissibile, quello per AR RI parzialmente fondato. 2. Il primo e il secondo motivo del ricorso nell'interesse di RI, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente. 2.1 Quanto al primo motivo, deve rilevarsi come la sentenza impugnata per un verso accolga la censura della difesa, che aveva evidenziato come la condotta di violenza privata fosse stata indebitamente estesa, al di là della contestazione, dal primo giudice anche alla rimozione del corrimano che impediva ai pedoni di poter muoversi lungo la strada in condizione di innevamento. D'altro canto, però la Corte di appello conferma la sentenza impugnata in ordine al delitto di violenza privata essendo stato accertato che la permanenza della vettura sulla stradina di accesso al condominio rendeva disagevole il passaggio veicolare per le autovetture utilitarie, impossibile per autovetture di dimensione maggiore, o anche per automezzi di più ampia dimensione di terzi che dovessero avere necessità di accedere nell'interesse dei condomini. Nonché altrettanto impossibile risultava la percorrenza per i mezzi spazzaneve, al verificarsi di precipitazioni nevose, così come l'accumulo di neve ai lati della strada, con al presenza della autovettura parcheggiata da parte del RI, rendeva ancora più ridotta la sede stradale percorribile, di fatto rendendo impossibile il passaggio. La Corte rilevava poi come la situazione descritta ebbe a permanere dal 2018 sino all'ordinanza emessa dal giudice civile all'esito del giudizio possessorio, cosicché il disagio e l'impossibilità di accesso, nei termini descritti, risultavano patiti dai residenti del condominio senza soluzione di continuità con conseguente protrazione della limitazione della libertà di movimento. 2.2 Le censure difensive si appuntano sul tema della necessità che la condotta contestata implichi l'impossibilità di accesso e non solo il disagio, ma non si confrontano con quella parte della motivazione che descrive appunto l'impossibilità per l'accesso al condominio per ogni mezzo di dimensione superiore a quello di una utilitaria. A ben vedere il motivo, da questo punto di vista, risulta aspecifico. 6 Difatti è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). 2.3 Ad ogni buon conto, il richiamo del ricorrente alla circostanza che l'evento del delitto di violenza privata, nel caso in esame, sarebbe da identificarsi esclusivamente nella impossibilità all'accesso e al recesso, risulta infondato. A ben vedere la giurisprudenza richiamata in ricorso ha a che fare con ipotesi di impossibilità di accesso, il che non vuol dire che il delitto non sia integrato da ogni altra e più tenue limitazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa. Si è infatti evidenziato come per la configurazione del reato di violenza privata debba essere influenzato in modo significativo il processo di libera determinazione della volontà della persona offesa, tanto da indurla a un comportamento diverso da quello che altrimenti avrebbe tenuto in piena libertà: pertanto si è affermato che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi a un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla parte lesa, o comunque il movimento, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (così Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322 - 01, che richiama: Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013 - dep. 2014, Iovino, Rv. 259052; Sez. 5, n. 21779 del 17/05/2006, P.G. in proc. Brugger, Rv. 234712; Sez. 5, n. 40983 del 18/10/2005, Siracusa, Rv. 232459; Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011, dep. 2012, Lombardo, Rv. 252668). Orbene, non vi è dubbio che l'accesso disagevole costituisca una limitazione alla libertà del condomino che voglia percorrere la strada con la propria autovettura, che deve essere solo utilitaria, il che costituisce una ulteriore limitazione alla libera volontà, come anche che non può fare accedere mezzi di dimensione maggiore per ragioni di servizio per la propria abitazione. D'altro canto, la norma incriminatrice non richiede che vi sia, in conseguenza della violenza, l'impossibilità assoluta da parte della persona offesa di esercitare 7 la propria libertà di autodeterminazione, tanto che è stato ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 610 cod. pen. per la condotta di colui che, azionando a distanza il meccanismo di blocco di un cancello elettrico, impedisce alla persona offesa di uscire con la propria autovettura dalla zona garage del condominio, costringendola a scendere dal veicolo e a staccare la corrente elettrica per neutralizzare la chiusura a distanza del cancello al fine di varcare l'accesso carraio dello stabile (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261051 - 01); o anche per l'agente che con la violenza tipica delle manovre spericolate impedisca alla parte offesa di proseguire regolarmente la sua marcia (Sez. 5, n. 44016 del 17/11/2010, Gullo, Rv. 249146 - 01, in riferimento alla condotta di chi si affianchi ad altra vettura, sorpassandola e sterzando bruscamente, costringendo l'altro automobilista a cambiare direzione di marcia al fine di impedire una collisione, che certamente non impedisce il proseguire la marcia ma ne condiziona la libertà di movimento;
la predetta sentenza richiama Sez. 1, 26/09/2002, n. 32001; Sez. 5, 09/01/1985, n. 2545), Per altro, è stato anche affermato come integri il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa, quale è nel caso in esame il diritto di passaggio verso il condominio (Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, dep. 13/01/2022, Rv. 282467 - 01, nella fattispecie relativa alla sostituzione, da parte degli imputati, contro la volontà del proprietario e dell'affittuario, della serratura di una delle due porte di accesso alle scuderie di un'azienda agricola). Se il bene tutelato dalla norma incriminatrice è la libertà morale, intesa come possibilità di autodeterminarsi spontaneamente, senza essere costretti a «fare, tollerare o omettere qualche cosa», ne consegue che non solo la perdita ma anche la riduzione significativa della capacità di determinarsi e agire secondo la propria volontà integra il delitto di violenza privata. 2.4 Pertanto, il motivo è infondato, integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura sulla strada di accesso a un fabbricato in modo da rendere non impossibile, ma anche solo significativamente disagevole l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione la persona offesa nell'esercizio del proprio diritto di passaggio. 2.5 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è precluso. Infatti, il sesto motivo di appello, unico dedicato al capo b), non ha posto previamente la censura ora in esame, in violazione di quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., bensì ha ritenuto che non fosse sussistente il delitto contestato in quanto difetterebbe la violenza alla persona. 8 Si tratta di censura assolutamente diversa da quella ora proposta. Va, pertanto , rilevato come secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità oltre che per le violazioni di legge (per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) anche di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). 3. Quanto al terzo, quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi a violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo c), la Corte di appello ha ritenuto che RI avesse avuto contezza del contenuto dell'ordinanza il giorno 5 settembre 2019 tramite il proprio difensore VI e la prova fotografica allegata dalle parti civili comprovasse che il giorno successivo l'autovettura non fosse stata ancora rimossa. 3.1 A ben vedere i motivi terzo e quarto sono preclusi, per le ragioni indicate al par.
2.5 che precede, in quanto l'atto di appello censurava, con il motivo settimo, solo il difetto dell'elemento soggettivo, rispondente al tema posto dall'attuale quinto motivo. In particolare, va premesso che a fronte della contestazione nella quale si fa riferimento all'art. 388 cod. pen. genericamente, senza indicare se si verta in tema di primo o secondo comma, i giudici del merito optano per la condotta di elusione del secondo comma, in quanto nessun riferimento sussiste nella imputazione in ordine alle condotte fraudolente o simulate, trattandosi di provvedimento cautelare in tema di proprietà e possesso, come previsto dal secondo comma. D'altro canto, a fronte dell'attuale riferimento alle condotte elusive, i motivi di appello non censuravano sul punto l'opzione operata dal Giudice di primo grado, né tanto meno lamentavano, come fa oggi in modo precluso per le menzionate ragioni il ricorrente, l'assenza di prova quanto alla natura fraudolenta o simulata delle condotte, richiesta invece dal primo comma. 3.2 Il quinto motivo è invece fondato. La Corte di appello non rende conto della circostanza che RI avesse saputo del provvedimento nella sua interezza, con piena conoscenza del correlato obbligo di rimozione immediata dell'autovettura e delle penali previste per ogni giorno di 9 ritardo, riferendo solo che il ricorrente avesse avuto conoscenza - per averlo egli stesso riferito in sede di interrogatorio — dell'esito 'negativo' del procedimento possessorio. La difesa ha allegato, in ossequio al principio di autosufficienza, il messaggio del 6 febbraio 2019 ore 9.25 inviato dall'avvocato VI al suo assistito RI, nel quale il legale comunica a mezzo whatsapp che il difensore di controparte aveva mandato una intimazione ad adempiere al provvedimento possessorio «ovvero che tu non parcheggi più la vettura all'interno della linea gialla oltre naturalmente al pagamento delle spese legali», allegando poi il provvedimento del giudice civile. Pertanto, da tale documentazione emerge che solo in quel momento RI avrebbe avuto contezza degli obblighi conseguenti. 3.3 E bene, in relazione all'art. 388, comma 2, cod. pen. accede questo Collegio all'orientamento per cui ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento cautelare del giudice civile non si presuppone, «come condizione di punibilità, la previa notifica del medesimo provvedimento alla persona che deve osservarlo, nel senso che non ne è richiesta la conoscenza legale ma quella [...] di fatto piena» (Sez. 6, n. 36010 del 29/02/2012, Cimò, Rv. 253370 - 01; contra Sez. 6, n. 314 del 07/11/2003, dep. 2004, Borghi, Rv. 229940 - 01), dovendo ritenersi sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora) anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta (Sez. 6, n. 51218 del 01/07/2014, Carletti, Rv. 261665 - 01; Sez. 6, n. 5129 del 11/03/1999, Nossing, Rv. 213678 - 01; Sez. 6, sent. 2559 del 27.10.93, Masi;
Sez. 6, sent. 6042 del 13.6.96, Sapienza;
Cass. VI, sent. 9441 del 20.10.97, Perri). 3.4 Nel caso in esame la motivazione si palesa manifestamente illogica, perché per un verso afferma la conoscenza del contenuto del provvedimento da parte di RI dal giorno 5 settembre, per altro verso riferisce che RI avesse avuto solo contezza "dell'esito" del procedimento possessorio, potendo così intendersi solo che avesse avuto contezza che la propria tesi era stata disattesa, senza che ciò volesse significare che avesse avuto conoscenza completa del contenuto del provvedimento, consistente nell'obbligo di rimozione e del pagamento delle penali in caso di trasgressione. A ben vedere la valorizzazione operata dalla Corte di merito della falsità delle dichiarazioni rese da RI in ordine alla rimozione intervenuta il giorno 5 (e non il giorno 6, come ha accertato la Corte di appello), collide con il principio dello ius defendendi, a meno di comprovarsi che si verta in tema di alibi fallito, perché maliziosamente preordinato e smentito. In vero RI riferisce di avere ricevuto notizia solo «dell'esito negativo del giudizio possessorio» e di essere rimasto in attesa dell'invio del provvedimento, \\J 10 che effettivamente risulta inviato il giorno seguente, come comprovato dalla difesa: in tal senso spetterà alla Corte di appello valutare con motivazione congrua se RI con la prima comunicazione del giorno 5 settembre avesse avuto contezza anche dell'obbligo di rimozione dell'auto e della penale prevista, perché solo in tal caso poteva essere ritenuto obbligato a provvedere a un immediato adempimento. Pertanto, va disposto l'annullamento della sentenza sul punto in ordine al capo c) e la Corte di merito provvederà in ossequio ai principi di diritto enunciati. 4. In ordine al sesto motivo, sempre relativo al capo c), risulta assorbito da quello che precede, riguardando comunque il reato previsto dall'art. 388 cod. pen. 5. In ordine al settimo motivo, la Corte di appello ha confermato la condanna generica al risarcimento del danno e quella al pagamento della provvisionale. Il motivo è in parte precluso e per altro manifestamente infondato. Quanto alla condanna generica, nessuna doglianza in sede di appello era stata formulata in quanto il motivo n. 11 riguardava solo la provvisionale. Ne consegue la natura preclusa dell'odierno motivo sul punto, oltre che la sua manifesta infondatezza in quanto aderisce questo Collegio all'orientamento prevalente per cui per la condanna generica non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo Rv. 281997 - 21; conf. N. 28216 del 2020 Rv. 279625 - 01, N. 4761 del 2020 Rv. 278306; contra N. 16765 del 2020 Rv. 279418 - 14). In merito alla condanna alla provvisionale, corretta è la motivazione della Corte territoriale, al fol. 24 e s. della sentenza, in sintonia con il consolidato insegnamento di questa Corte per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486). Ne consegue la natura preclusa e manifestamente infondata del motivo. 11 6. I due motivi del ricorso nell'interesse di NA ON vanno trattati congiuntamente. La ricorrente è stata TA in secondo grado, mentre dell'autovettura a lei intestata è stata confermata la confisca. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto confiscarsi l'autoveicolo, con la condanna anche della ON. Ciò in sintonia con il principio per cui ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020 dep. 18/03/2021, Fortuna, Rv. 280991 - 01). L'elemento di novità è l'assoluzione per non aver commesso il fatto della ON, rispetto alla quale la Corte di appello fa conseguire solo la revoca delle statuizioni civili in suo danno, ma nulla argomenta in ordine alla conferma della confisca. Ebene, va qui richiamato il principio per cui in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01: in motivazione la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame). In vero il sistema di controlli tassativamente previsto con i mezzi di impugnazione tipici per le misure cautelari, infatti, considerati i termini di impugnazione e le cadenze temporali ivi stabilite, è teso a stabilire una tutela idonea, effettiva ed efficace, anche quanto a tempestività, per la parte nei confronti il sequestro è stato disposto ed a scongiurare il pericolo che la decisione divenga nel frattempo irrevocabile. Pertanto, deve rilevare questa Corte come, depositata la sentenza di secondo grado in data 9 febbraio 2022, i motivi di impugnazione proposti sul punto non possono ora essere convertiti, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in richieste di riesame, essendo il ricorso per cassazione depositato oltre il termine per la proposizione del riesame, ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. Ovviamente, nella qualità di terzo, la ON potrà esperire i rimedi previsti in sede di esecuzione, a seguito della irrevocabilità della confisca. 12 Il Consigliere estensore Il Presidente 7. Nulla va disposto allo stato per le spese processuali richieste dalle parti civili, dovendo provvedersi al definitivo, non avendo le stesse concluso in relazione alla ON ma solo al RI, per il quale vi è stato parziale accoglimento del ricorso nei termini indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI AR, limitatamente al capo c) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bolzano. Rigetta il ricorso del RI nel resto. Spese nei confronti delle parti civili al definitivo. Dichiara inammissibile il ricorso di ON NA e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14/04/2023 •