Art. 1.
Nei concorsi pubblici per i quali non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande alla data di entrata in vigore della, presente legge ed in quelli che verranno indetti entro cinque anni dalla data medesima, il servizio prestato dalle ostetriche addette all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e Atti Uffici sanitari provinciali e' equiparato per meta' della sua durata a quello delle titolari di condotta.
Nei confronti delle predette ostetriche non si applica la disposizione concernente il limite massimo di eta', fissato per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma.
Nei concorsi pubblici per i quali non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande alla data di entrata in vigore della, presente legge ed in quelli che verranno indetti entro cinque anni dalla data medesima, il servizio prestato dalle ostetriche addette all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e Atti Uffici sanitari provinciali e' equiparato per meta' della sua durata a quello delle titolari di condotta.
Nei confronti delle predette ostetriche non si applica la disposizione concernente il limite massimo di eta', fissato per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma.