Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.6.2025, nella causa iscritta al n. 4766 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il [...] in [...] e nata il Parte_1 Parte_2
21/03/1990 in Afghanistan, in proprio e nella qualità di esercenti responsabilità genitoriale sui minori nato il [...] in [...], , Persona_1 Parte_3 nato il [...] in [...], e , nata il [...] in [...], Parte_4
nato il [...] nella Repubblica Democratica del Congo, e Parte_5 Pt_6
, nata il [...] nella Repubblica Democratica del Congo, in proprio e nella qualità
[...] di esercenti responsabilità genitoriale sui minori , nato il [...] Persona_2 nella Repubblica Democratica del Congo, e nata il [...] nella Parte_7
Repubblica Democratica del Congo;
, nato il [...] in [...], e , nata il Persona_3 Parte_8
24/05/1985 in Afghanistan, in proprio e nella qualità di esercenti responsabilità genitoriale sui minori nato il [...] in [...], Persona_4 Parte_9 nato il [...] in [...], nato il [...] in [...], Parte_10
, nata il [...] in [...], , nata il [...] in Parte_11 Parte_12
Afganistan, , nata il [...] in [...], , nata il [...] Parte_13 Parte_14 in Afghanistan, e nata il [...] in [...]: Parte_15
tutti congiuntamente rappresentati e difesi, in virtù di relative procure in calce al ricorso dall'Avv. Luigi Serino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Giorgio del
Sannio (BN) al Viale Spinelli n. 156;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 giusta procura rilasciata in atti, dall'avv.to Antonio Mennitto, dall'avv.Tiziana Tecce e dall'avv.to Angelo Cogliano con i quali è elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-di essere cittadini stranieri extra-UE, tutti titolari di permesso di soggiorno per asilo politico ex art. 7 del d. lgs. n. 251/2007 , avente validità quinquennale.;
-di dimorare stabilmente presso le strutture del locale Progetto SAI di Sassinoro (BN), Comune rientrante nell'ambito di competenza dell'ASL Benevento – Distretto Sanitario Alto Sannio
Fortore;
-di avere ottenuto l'iscrizione al SSN/SSR per 1 anno - periodo di tempo ben inferiore a quello previsto dalla legge – e di avere formalmente richiesto a tale Distretto territoriale il rilascio di una tessera sanitaria “TEAM” recante la medesima durata del proprio permesso di soggiorno, in osservanza del combinato disposto degli artt. 34 cpv TUI (d. lgs. n. 286/1998) e 42 cpv Reg.
Att. (D.P.R. n. 394/1999);
-che l'Autorità distrettuale ha significato ai richiedenti di non poter provvedere in ordine a quanto richiesto poiché, “in ragione della Circolare della Giunta Regionale – Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Cont Protocollo n. 37291 dell'11/06/2018, i sistemi operativi in dotazione a questo DSS 11 e alle AASSLL della Regione Campania non consentono di porre in essere gli adempimenti richiesti (sotto lo stesso profilo dell'efficacia temporale dell'iscrizione al SSN/SSR per una durata non inferiore a quella del permesso di soggiorno)”;
-di avere diffidato in data 18/05/2023 l' a provvedere in ordine al Controparte_3 rilascio di una tessera sanitaria di durata conforme alla legge, al fine di addivenire ad un bonario componimento.
Tanto premesso hanno chiesto di: “1) in accoglimento della domanda, dichiarare il diritto dei ricorrenti e dei propri figli minori all'iscrizione al SSN e al rilascio della tessera sanitaria
TEAM per una durata pari a quella del permesso di soggiorno di cui gli interessati sono Cont titolari;
2) per l'effetto, ordinare all' di di disporre l'iscrizione al SSN dei CP_1 ricorrenti e dei propri figli minori, nonché di rilasciare loro la tessera sanitaria TEAM, per una durata pari a quella del permesso di soggiorno di cui sono titolari;
3) condannare l'
[...]
al pagamento delle spese, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come CP_1 per legge”.
Cont Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato .
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
I ricorrenti hanno agito per ottenere il rilascio della tessera sanitaria in favore di cittadini extra- comunitari, titolari di permesso di soggiorno per asilo politico.
Nel merito il giudicante ritiene di dovere aderire alla motivazione già resa dal Tribunale di
Benevento con ordinanza Proc. R.G. 3039/2021 del 15 marzo 2022 ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. secondo cui la motivazione della sentenza o delle ordinanze può essere resa anche mediante il rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio in quanto il riferimento di “precedenti conformi” contenuto nell'art.118 circati non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (Cass.n.17640/2016 e n.8053/2012).
In particolare la Scrivente ha verificato l'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente prodotto in atti e quello oggetto della presente decisione, nella decisione di seguito indicata il Tribunale di Benevento, infatti, ha già affrontato ed esaminato l'identica questione oggetto del presente giudizio .
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Cont Preliminarmente, per quanto riguarda la legittimazione passiva dell' convenuta, si osserva che non è in contestazione che sia l'ente deputato all'iscrizione dei ricorrenti al SSN e al conseguente rilascio della tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi (CNS). Allo stesso modo, Cont non è contestato che si tratti dell' territorialmente competente, in relazione alla residenza dei ricorrenti. La domanda è stata dunque correttamente proposta nei confronti dell'
[...]
, senza che rilevi il fatto che questa sia in concreto tenuta, nell'espletamento dei vari Pt_16 adempimenti connessi all'iscrizione al SSR, a uniformarsi alle indicazioni provenienti dalla
Regione.
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Venendo al merito, i ricorrenti e i loro figli minori sono titolari di permessi di soggiorno per asilo, validi all'anno 2027.
L' ha provveduto alla loro iscrizione temporanea al SSN per periodi della Parte_16 durata di un anno, e ha conseguentemente rilasciato loro tessere sanitarie con validità annuale.
Tanto ha fatto in ottemperanza a una nota della Regione Campania (prot. n. 372901 dell'11.06.2018) che, in virtù di criticità emerse nella prassi, ha stabilito il limite massimo di un anno di validità dall'emissione per le tessere sanitarie europee emesse in favore dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio regionale con permessi di soggiorno che consentono l'iscrizione al SSR per un periodo determinato di durata superiore a un anno.
La fattispecie è regolata dall'art. 34 del d.lgs. 25/07/1998, n. 286 (T.U. Immigrazione), che prevede, per quanto di interesse nella presente controversia, l'iscrizione obbligatoria al SSN
[de]“gli stranieri regolarmente soggiornanti […] per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera
d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza” (co. 1, lett. b), sancendo che costoro “hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale”.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. (art. 1, co. 4).
Il relativo regolamento attuativo, adottato con D.P.R. 31/08/1999, n. 394, prevede, all'art. 42, che “Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo
34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio CP_4 ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano” (co. 1), e che “L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la CP_4 documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma
1” (co. 4).
L'apposizione di un termine di validità dell'iscrizione al SSN diverso e più ridotto rispetto a quello della durata del permesso di soggiorno che dà titolo all'iscrizione stessa concretizza una violazione del principio di parità di trattamento sancito dalle norme richiamate, che prevedono
– al contrario – che lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo sia trattato allo stesso modo del cittadino italiano, anche per quanto riguarda la validità temporale dell'accesso all'assistenza sanitaria erogata dal SSN.
In attuazione del principio di parità di trattamento la durata dell'iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale non può, infatti, che coincidere con il periodo di validità del permesso di soggiorno.
Lo stesso Ministero della Sanità, con circolare n. 5 del 24 marzo 2000, ha precisato, in ordine alla parità di diritti e doveri dei cittadini stranieri, iscritti obbligatoriamente al SSN, con i cittadini italiani, sancita dall'art. 34, co. 1 del d.lgs. 268/99, che “la parità, per quanto riguarda la validità temporale, comporta che non si debba più procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al S.S.N., dovendosi procedere alla cancellazione contestualmente alla scadenza
o alla revoca del permesso di soggiorno o in caso di modifica del motivo del permesso di soggiorno da cui consegua il venire meno dell'obbligo dell'iscrizione al S.S.N., come previsto dall'art. 42, comma 4, del Regolamento di attuazione. […] L'iscrizione cessa, come sopra detto, alla data di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione cessa, altresì, per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati, ai sensi del comma 4 dell'art. 42 del Regolamento di attuazione, alla a cura della Questura, salvo che l'interessato CP_4 esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti”.
Ancora, è utile richiamare l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre
2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante
“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome” (pubbl. in G.U. Serie Generale n.32 del
07-02-2013 - Suppl. Ordinario n. 9), recepito dalla Regione Campania con delibera di G.R. n.
111 del 27/05/2013. Tale accordo ha previsto, al par. 1.1.1., dedicato all'iscrizione obbligatoria al SSN dei cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti per i motivi di cui Cont all'art. 34, co. 1 del T.U. Immigrazione e successiva normativa in materia, che l' deve procedere all'iscrizione al SSR, senza la verifica di ulteriori requisiti, e che l'iscrizione è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso stesso, salvo buon fine del rinnovo e nell'ottica della continuità assistenziale;
agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSR viene rilasciata, al pari dei cittadini italiani, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) e trovano applicazione nei loro confronti le norme relative alla sicurezza sociale di cui ai regolamenti comunitari, a parità di condizioni con i cittadini italiani iscritti al SSR.
Il comportamento tenuto dall' , in ossequio alla nota della Regione Campania Parte_16
n. 372901 dell'11.06.2018, appare dunque illegittimo e foriero di un'ingiustificata disparità di trattamento.
Infatti, esso impone agli stranieri titolari di un regolare permesso di soggiorno (nella fattispecie per asilo) condizioni per fruire dell'assistenza sanitaria erogata dal SSN più gravose di quelle vigenti per i cittadini italiani, e così facendo contrasta con la normativa primaria e concretizza una discriminazione in danno dei primi, dal momento che il trattamento svantaggioso ha l'unica causa nella loro condizione di stranieri.
Il ricorso va conseguentemente accolto, dichiarandosi il diritto dei ricorrenti e dei propri figli minori all'iscrizione al SSN e al rilascio della tessera sanitaria – CNS con valenza TEAM per una durata pari a quella del permesso di soggiorno del quale sono titolari e facendosi ordine all' di provvedere in tal senso. Parte_16
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Cont Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'istruzione solo documentale, avendo riguardo ai valori minimi per le controversie di valore indeterminabile, in considerazione dell'assenza di questioni complesse e dell'opera effettivamente prestata nonché aumentate per il numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti e dei loro figli minori all'iscrizione al SSN e al rilascio della tessera sanitaria – CNS con valenza TEAM per una durata pari a quella del permesso di soggiorno di cui sono titolari;
Cont 2) per l'effetto, ordina all' di di disporre l'iscrizione al SSN dei ricorrenti e dei CP_1 loro figli minori, nonché di rilasciare loro la tessera sanitaria – CNS con valenza TEAM, per una durata pari a quella del permesso di soggiorno di cui sono titolari;
3) condanna l' al pagamento delle spese, che liquida in € 8.227,50 oltre rimborso Parte_16 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dell'Erario.
Benevento, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari