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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/11/2024, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.11.2024, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5388/2023 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dibitonto
- ricorrente -
Parte_1
contro
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
[...] dal Dirigente dell' ex art. 417 bis c.p.c. - resistente - Controparte_3
OGGETTO: esecuzione giudicato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2023, - premesso che, con sentenza n. Parte_1
4111/2022 del 2.12.2022, Codesto Tribunale ha dichiarato il suo diritto al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari a 6 anni, 3 mesi e 14 giorni, condannando il ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici nonché al CP_4
pagamento delle differenze stipendiali maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale, derivanti dagli incrementi retributivi che i contratti collettivi succedutisi nel tempo collegano alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria – ha adito Codesto Tribunale allegando l'omessa esecuzione della sopracitata sentenza e chiedendo la condanna del resistente al pagamento della somma di CP_1
€.3.131,34, calcolata al lordo sino al 30.4.2023, oltre accessori di legge.
Più precisamente, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. condanni il
[...]
in persona del pro-tempore, legale rappresentante, - Controparte_1 CP_5
a) a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 3.131,34 quale differenza tra gli stipendi spettanti
pagina 1 di 3 per le qualifiche di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dalla ricorrente ed appartenenti alla fascia “0” con decorrenza giuridica dall'a.s. 2008/2009 e economica dal
15.12.2016 (somma calcolata sino al 30.04.2023), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo,
- b) a collocare il ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 9/14 con decorrenza temporale dal 16.05.2022 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale”. Vinte le spese di lite.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo “un rinvio per l'adozione del decreto di esecuzione CP_1 della predetta sentenza n. 4111/2022”.
Con le note di trattazione scritta dell'8.11.2024, parte ricorrente ha dedotto la liquidazione degli arretrati per un importo di €.738,61 lordi con la fascetta di marzo 2024 e dell'attribuzione della fascia stipendiale 9 con scadenza 31.1.2029, evidenziando l'esecuzione solo parziale della sentenza e, pertanto, insistendo “per il pagamento della somma residua pari ad €.2.392,73 calcolata alla data del
30.04.2023” e “l'attribuzione della fascia stipendiale 9 con scadenza 16.5.2026 (e non il 31.01.2029)”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'importo lordo di €.738,61.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Ciò posto, risulta per tabulas che il Ministero resistente abbia accreditato, in favore dell'odierno ricorrente, con il cedolino di marzo 2024, la somma lorda di €.738,61 a titolo di arretrati, eseguendo la sentenza n. 4111/2022, pacificamente passata in giudicato.
Con riguardo alla quantificazione della residua somma, deve osservarsi come i conteggi analitici predisposti nell'atto introduttivo del giudizio non sono stati contestati sotto alcun profilo contabile e vengono pertanto integralmente recepiti (sull'onere di contestazione nel processo del lavoro, cfr., per tutte,
Cass. Sez. Un. n. 761/2002).
Dunque, il credito complessivo dell'istante - come risulta dai conteggi in ricorso che mettono a confronto le paghe spettanti contrattualmente in virtù della progressione economica prevista per i docenti di scuola pagina 2 di 3 media come se il ricorrente fosse stato assunto a tempo indeterminato sin dall'a.s. 2008/2009 e agli effetti economici dal 15.12.2016 e quelle effettivamente percepite (come da fogli paga versati in allegato – doc. 5)
- ammonta ad €.3.131,34 al lordo calcolato sino al 30.04.2023, oltre accessori di legge e per sentenza dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Alla luce di quanto precede, il deve essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1 della parte ricorrente, della ulteriore somma lorda di €.2.392,73 (€.3.131,34 - €.738,61), quale differenza tra gli stipendi spettanti per un docente di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dal ricorrente (sino al 30.04.2023), in virtù degli incrementi che i contratti collettivi succedutisi nel tempo collegano all'anzianità di servizio.
Su detto importo compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L.
n. 724 del 1994.
La parte ricorrente va, infine, collocata – in difetto di qualsivoglia contestazione in proposito – nella raggiunta fascia stipendiale 9/14 dal 16.5.2022, con la decorrenza temporale di cui ai C.C.N.L. ratione temporis applicabili e con ogni ulteriore conseguenza stipendiale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'importo di €.738,61;
- accoglie per il resto il ricorso, condannando il resistente, in esecuzione del giudicato inter CP_1
partes, a corrispondere al ricorrente la somma di €.2.392,73 quale differenza tra gli stipendi spettanti per un docente di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dal ricorrente ed appartenenti alla fascia “0” con decorrenza giuridica dall'a.s. 2008/2009 e agli effetti economici dal
15.12.2016 (somma calcolata sino al 30.04.2023), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo,
- condanna il a collocare il ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 9/14 con CP_1
decorrenza temporale dal 16.5.2022 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €.1.445,40, CP_1 incluso l'aumento per collegamenti ipertestuali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.11.2024. LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.11.2024, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5388/2023 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dibitonto
- ricorrente -
Parte_1
contro
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
[...] dal Dirigente dell' ex art. 417 bis c.p.c. - resistente - Controparte_3
OGGETTO: esecuzione giudicato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2023, - premesso che, con sentenza n. Parte_1
4111/2022 del 2.12.2022, Codesto Tribunale ha dichiarato il suo diritto al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari a 6 anni, 3 mesi e 14 giorni, condannando il ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici nonché al CP_4
pagamento delle differenze stipendiali maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale, derivanti dagli incrementi retributivi che i contratti collettivi succedutisi nel tempo collegano alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria – ha adito Codesto Tribunale allegando l'omessa esecuzione della sopracitata sentenza e chiedendo la condanna del resistente al pagamento della somma di CP_1
€.3.131,34, calcolata al lordo sino al 30.4.2023, oltre accessori di legge.
Più precisamente, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. condanni il
[...]
in persona del pro-tempore, legale rappresentante, - Controparte_1 CP_5
a) a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 3.131,34 quale differenza tra gli stipendi spettanti
pagina 1 di 3 per le qualifiche di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dalla ricorrente ed appartenenti alla fascia “0” con decorrenza giuridica dall'a.s. 2008/2009 e economica dal
15.12.2016 (somma calcolata sino al 30.04.2023), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo,
- b) a collocare il ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 9/14 con decorrenza temporale dal 16.05.2022 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale”. Vinte le spese di lite.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo “un rinvio per l'adozione del decreto di esecuzione CP_1 della predetta sentenza n. 4111/2022”.
Con le note di trattazione scritta dell'8.11.2024, parte ricorrente ha dedotto la liquidazione degli arretrati per un importo di €.738,61 lordi con la fascetta di marzo 2024 e dell'attribuzione della fascia stipendiale 9 con scadenza 31.1.2029, evidenziando l'esecuzione solo parziale della sentenza e, pertanto, insistendo “per il pagamento della somma residua pari ad €.2.392,73 calcolata alla data del
30.04.2023” e “l'attribuzione della fascia stipendiale 9 con scadenza 16.5.2026 (e non il 31.01.2029)”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'importo lordo di €.738,61.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Ciò posto, risulta per tabulas che il Ministero resistente abbia accreditato, in favore dell'odierno ricorrente, con il cedolino di marzo 2024, la somma lorda di €.738,61 a titolo di arretrati, eseguendo la sentenza n. 4111/2022, pacificamente passata in giudicato.
Con riguardo alla quantificazione della residua somma, deve osservarsi come i conteggi analitici predisposti nell'atto introduttivo del giudizio non sono stati contestati sotto alcun profilo contabile e vengono pertanto integralmente recepiti (sull'onere di contestazione nel processo del lavoro, cfr., per tutte,
Cass. Sez. Un. n. 761/2002).
Dunque, il credito complessivo dell'istante - come risulta dai conteggi in ricorso che mettono a confronto le paghe spettanti contrattualmente in virtù della progressione economica prevista per i docenti di scuola pagina 2 di 3 media come se il ricorrente fosse stato assunto a tempo indeterminato sin dall'a.s. 2008/2009 e agli effetti economici dal 15.12.2016 e quelle effettivamente percepite (come da fogli paga versati in allegato – doc. 5)
- ammonta ad €.3.131,34 al lordo calcolato sino al 30.04.2023, oltre accessori di legge e per sentenza dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Alla luce di quanto precede, il deve essere condannato al pagamento, in favore Controparte_1 della parte ricorrente, della ulteriore somma lorda di €.2.392,73 (€.3.131,34 - €.738,61), quale differenza tra gli stipendi spettanti per un docente di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dal ricorrente (sino al 30.04.2023), in virtù degli incrementi che i contratti collettivi succedutisi nel tempo collegano all'anzianità di servizio.
Su detto importo compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L.
n. 724 del 1994.
La parte ricorrente va, infine, collocata – in difetto di qualsivoglia contestazione in proposito – nella raggiunta fascia stipendiale 9/14 dal 16.5.2022, con la decorrenza temporale di cui ai C.C.N.L. ratione temporis applicabili e con ogni ulteriore conseguenza stipendiale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'importo di €.738,61;
- accoglie per il resto il ricorso, condannando il resistente, in esecuzione del giudicato inter CP_1
partes, a corrispondere al ricorrente la somma di €.2.392,73 quale differenza tra gli stipendi spettanti per un docente di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dal ricorrente ed appartenenti alla fascia “0” con decorrenza giuridica dall'a.s. 2008/2009 e agli effetti economici dal
15.12.2016 (somma calcolata sino al 30.04.2023), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo,
- condanna il a collocare il ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 9/14 con CP_1
decorrenza temporale dal 16.5.2022 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €.1.445,40, CP_1 incluso l'aumento per collegamenti ipertestuali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.11.2024. LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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