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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso la CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dr.ssa Maria Carla Rossi Giudice delegato
Ing. Stefano Mambretti Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r. g. 1305/2024 promossa in primo grado, da:
(C.F. , P.IVA ) rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Eugenio Bruti Liberati (C.F. ), prof. Fiorenzo Festi (C.F. C.F._1
), prof. Massimo Longo (C.F. ) e prof. Aldo Travi C.F._2 C.F._3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via C.F._4
Serbelloni, n. 7
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA , rappresentata e difesa dall' avv. ALESSANDRA Controparte_1 P.IVA_3
ZIMMITTI (C.F. ed elettivamente domiciliata presso AVVOCATURA C.F._5
REGIONALE, in Milano, piazza Città di Lombardia, 1
pagina 1 di 13 RESISTENTE
Causa discussa all'udienza del 26.2.2025, sulle seguenti conclusioni: per .: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.10.2024. Parte_1
per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Controparte_1
18.10.2024.
FATTO E DIRITTO
La società ha proposto opposizione chiedendo l'annullamento della sanzione Parte_1 amministrativa, comminata dalla di € 300.000,00 (di cui € 150.000,00 CP CP corrispondente alla somma di € 75.000,00 applicata per ogni semestre di ritardo in relazione all'omessa integrazione documentale con riferimento all'ex concessione “-R” ed € 150.000,00 corrispondente alla somma di € 75.000,00 applicata per ogni semestre di ritardo in relazione all'omessa integrazione documentale con riferimento all'ex concessione “DO”) con ingiunzione notificata ad in data 26.3.2024. Pt_1
La società ricorrente ha esposto:
1. di essere società operante nel settore della produzione e della vendita di energia elettrica;
2. di esercire in regime di prosecuzione temporanea fino alla scadenza del 31 dicembre 2024, le centrali idroelettriche di DO (CO) e di -R (SO);
3. di aver, richiesto per le dette centrali ad la trasmissione del Controparte_1 Pt_1 rapporto di fine concessione, previsto dall'art. 3 della legge regionale 8 aprile 2020 n. 5, a mente del quale il concessionario deve indicare, oltre a determinati inventari, i dati e le informazioni, reperibili dai propri atti contabili, utili alla determinazione del prezzo delle opere di proprietà del concessionario uscente “[…] in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni [… ]” e che in mancanza di tali dati, grava sul concessionario uscente l'obbligo di fornire una ricostruzione del valore residuo dei c.d. beni asciutti, mediante perizia asseverata da sottoporre alla valutazione dell'Ente regionale;
4. che la normativa nazionale prevede che, mentre alcune opere (c.d. opere bagnate) sono devolute gratuitamente in favore dell'Ente regionale, le altre opere (cd. opere asciutte) di proprietà del concessionario uscente, possono essere acquisite dalla Regione a titolo oneroso;
pagina 2 di 13 5. che l'ammontare del prezzo, è da calcolarsi, all'atto dell'immissione in possesso, “[…] astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso riconducibile […]” e va stabilito in base ad un accordo tra le parti;
in mancanza di ciò la controversia è soggetta a decisione da parte di un collegio arbitrale;
6. di aver, con due distinte note del 30 aprile 2021, una per ciascuna centrale idroelettrica, inviato alla Regione i rapporti di fine concessione, allegando le perizie asseverate fondate su di un criterio di stima meramente patrimoniale, imperniato sul valore dello stato d'uso, ossia sul
“[…] valore di sostituzione o ricostruzione a nuovo di un bene identico a quello esistente, diminuito nella misura dell'ordinario degrado […]”;
7. che a front e di ci ò, con du e not e del 17.2.2023 (per e de l Persona_1
23.2.2023 (per Don go) chie deva ad di tr asm etter e Controparte_1 Pt_1 ulteriori documenti e, fra l'altro, “gli a tti contabili c once rn enti i dati e l e informa zion i utili all a det erm inazione d e l pre zzo, in te rmin e di va lo re re sidu o dei beni mede simi”, precisando che tale richiesta era funzionale alla determina zione del valore dei b eni ste ssi e ch e, in difett o dell a tra smis sion e degli atti cont abili, la avrebb e provveduto auto nomam ente a redig er e CP
una stima d el pr ezz o dei beni, per poi com unicarla ad;
Pt_1
8. di aver riscontrato le predette missive segnalando a propria volta la necessità che il Pt_1
prezzo delle opere asciutte corrispondesse al valore di mercato del bene, rilevando altresì come le perizie asseverate già trasmesse fossero puntuali ed esaurienti, nonché coerenti con i criteri previsti dalla legge ed infine che non disponeva di atti contabili univoci atti a condurre Pt_1
ad un valore univoco giacché risalenti nel tempo e derivanti da dati di carattere “aggregato”,
9. che, in assenza di ulteriori sviluppi, con delibera del 18.12.2023 n. XII/1601
[...]
aveva indetto la procedura di riassegnazione per le concessioni di e CP Persona_1
DO prevedendone l'accorpamento in un'unica concessione e unilateralmente determinando il prezzo delle opere c.d. asciutte;
10. che si era quindi trovata costretta ad instaurare le procedure di arbitrato previste dalla Pt_1
legge;
11. che aveva quindi dedotto (cfr. PEC inviata ad il 26.3.2024) che Controparte_1 Pt_1
dalle domande proposte da in sede arbitrale discendesse che era in possesso degli Pt_1 Pt_1
pagina 3 di 13 atti contabili di cui all'art. 3 comma 1 lett. j L.R.
8.4.2020 n. 5 e che si fosse rifiutata arbitrariamente di trasmetterli da qui l'irrogazione della sanzione opposta.
Ad avviso della ricorrente , il provvedimento sanzionatorio presenta gravi vizi di legittimità Pt_1
formali e sostanziali, articolati in sei motivi di impugnazione:
Con il primo eccepisce la violazione dell'art. 14 della legge 24.11.1981 n. 689 e dei principi del procedimento sanzionatorio.
Argomenta la società ricorrente che la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 14 della citata legge, avrebbe dovuto essere irrogata soltanto all'esito di un procedimento amministrativo in contraddittorio con il trasgressore, a seguito di contestazione della violazione, al fine di consentire la difesa di parte ingiunta: il mancato svolgimento della procedura determina l'illegittimità della sanzione e, conseguentemente, la nullità dell'ingiunzione intimata.
Con il secondo motivo denunzia la mancanza di prova della propria responsabilità Pt_1 dell'opponente, ex art. 6, comma XI, d.lgs. 1/9/2011 n. 150: risulta dagli atti che la ricorrente si Pt_1
è conformata alle disposizioni della L.R. n. 5/20 che prevede espressamente la trasmissione di una perizia asseverata nell'ipotesi in cui non vi siano atti contabili ovvero quando questi non siano utili alla determinazione del prezzo delle opere “asciutte”. Nel caso in esame, argomenta , come emerge Pt_1
dalle domande di arbitrato prodotte, le scritture contabili (la cui redazione risponde a principi diversi) non presentano, per quanto rilevato in precedenza, criteri contabili omogenei e non univoci, anche in considerazione dell'acquisto di beni da parte dei precedenti concessionari (Nordelettrica, Sondel S.p.A.
e Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A.): a sostegno dell'assunto, la produce copiosa Pt_1 documentazione e osserva che da tali atti emerge l'impossibilità o, comunque, l'estrema difficoltà di individuare i cespiti di ciascuna concessione e, quindi, a maggior ragione, il valore dei singoli cespiti.
Nega in ogni caso di aver affermato di non essere in possesso delle scritture contabili, avendo Pt_1
essa, al contrario, asserito che, dagli atti contabili e dai libri dei cespiti delle due società che avevano ceduto la concessione alla , non risultavano elementi univoci e idonei per la valutazione dei beni Pt_1
di proprietà della concessionaria . Pt_1
Con il terzo motivo, l'opponente deduce che il proprio operato vada ricondotto entro l'alveo della previsione di cui all'art. 4 della legge 24.11.1981 n. 689 che dispone: “non risponde della violazione amministrativa chi ha commesso il fatto […] nell'esercizio di una facoltà legittima”. Al riguardo, argomenta la ricorrente che, se l'erogazione della sanzione qui opposta trova pagina 4 di 13 fondamento sulla difesa della in sede di arbitrato, in cui la stessa avrebbe ammesso la presenza Pt_1
di atti contabili da cui trarre la valutazione delle opere, sarebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa della parte, diritto di rango costituzionale.
Ove, invece, la sanzione trovasse il fondamento nella mancata trasmissione da parte di , Pt_1
unitamente al rapporto di fine concessione (RFC), degli atti contabili, la sanzione sarebbe tardiva, come dedotto con il quarto motivo di gravame.
Con il quarto motivo di opposizione, si duole della tardività della contestazione, ai sensi Pt_1 dell'art. 14, commi uno, due e ultimo della L. 689/1981.
Deduce l'opponente che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81, la violazione, quando non può essere immediatamente contestata al trasgressore, dev'essere notificata nel termine di novanta giorni.
Dispone l'ultimo comma della norma citata che l'omessa contestazione nel termine indicato produce l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Ora, a detta di , la sanzione è stata irrogata in data 26 Pt_1 marzo 2024, mentre l'Ente era già a conoscenza della pretesa infrazione sin dal marzo 2023.
Ed invero, la , con le note del 20.3.2023 (per -R) e del 24.3.2023 (per DO), aveva Pt_1 contestato l'utilizzo del criterio contabile per determinare il prezzo dei beni asciutti ammortizzati, ed aveva inoltre espressamente riconosciuto di avere la disponibilità delle scritture contabili, ma di non averle trasmesse in quanto non utili ai fini della determinazione del prezzo.
aveva, infine, inviato le perizie asseverate. Pt_1
È pacifico, pertanto, che da tale data risulta integrata la pretesa violazione posta in essere dalla società
. Ne consegue che la sanzione irrogata nel marzo dell'anno 2024 va ritenuta tardiva in quanto Pt_1
inflitta oltre il termine di giorni novanta dalla commessa violazione.
Con il quinto motivo, svolto in via subordinata, l'opponente deduce la violazione dell'art. 10 della legge 689/81 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma sei, della legge regionale n. 5/2005.
Ai sensi dell'art. 10 della più volte citata legge 689/81, le sanzioni amministrative non possono superare il limite edittale di quindicimila euro e la Corte costituzionale, con sentenza 7.6.1996 n. 187, ha statuito il carattere vincolante della disciplina dettata dalla L. 689/81 anche rispetto alle Regioni.
L'illegittimità costituzionale della disposizione legislativa regionale comporterebbe, dunque, anche l'illegittimità della sanzione amministrativa applicata.
Aggiunge che non sarebbe in ogni caso applicabile la disposizione del primo comma del citato Pt_1
articolo 10, secondo cui le sanzioni proporzionali non hanno un limite massimo.
pagina 5 di 13 Per sanzioni proporzionali, infatti, si intendono le sanzioni per le quali la misura della somma da corrispondere è comminata in modo proporzionale al danno o al vantaggio conseguito con la violazione.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce, sempre in via subordinata, violazione dell'art. 11 della legge
689/81 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, della legge regionale Lombardia
8.4.2020 n. 5 – Eccesso di potere per difetto di motivazione: in particolare si duole dell'applicazione della sanzione nel massimo edittale sul rilievo che il comportamento della società sarebbe contrario al principio di leale collaborazione e sarebbe finalizzato esclusivamente a paralizzare il procedimento di nuova assegnazione della concessione.
Viceversa, l'opponente società obietta di avere soltanto fatto valere nelle forme di legge il proprio diritto ad ottenere il giusto prezzo per le opere “asciutte” in sua proprietà nei confronti della CP
che, nella delibera di gara, aveva ritenuto di poter definire in maniera illegittima e unilaterale il valore delle opere realizzate dalla senza cercare un accordo con la controparte. Parte_1
Conseguentemente denunzia la violazione dell'art. 11 della più volte citata legge 689/81 che ha commisurato la sanzione nel massimo, omettendo qualsiasi specifica valutazione circa la gravità della violazione.
Alla stregua delle esposte considerazioni, ha rassegnato le conclusioni indicate in Parte_1
epigrafe.
Si è ritualmente costituita in giudizio la
[...]
- chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché Controparte_2
infondata in fatto e in diritto, il respingimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, la conferma della sanzione amministrativa in parola di €
300.000,00 irrogata da essa resistente in forza dell'art. 3 comma 6 della L.R. Lombardia 8 aprile 2020,
n. 5.
A sostegno delle conclusioni rassegnate come in epigrafe, ha dedotto le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, ha ribadito che, a seguito della scadenza delle due concessioni esaminate in precedenza, la -con delibera di Giunta regionale n. XII/1601 del 18 dicembre 2023, Controparte_1
pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria n. 52 del 28 dicembre 2023 - aveva indetto una procedura di riassegnazione delle concessioni stabilendo che la nuova assegnazione venisse disposta a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), della L.R. n. 5/2020 e del
Regolamento Regionale n. 9/2022, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente pagina 6 di 13 più vantaggiosa, per la durata di anni trenta. Pertanto, ha aggiunto che il godimento dei beni c.d. bagnati e dei beni c.d. asciutti, da parte dell'ex concessionario, è proseguito sino all'attualità in virtù di un regime di prosecuzione temporanea ex art. 53-bis della L.R. n. 26/2003 e dell'art. 23 della L.R. n.
5/2020 che rende la società custode - conduttore di detti beni;
sempre in forza della normativa Pt_1
menzionata, mentre i beni c. d. bagnati sono già passati in proprietà dell'amministrazione per effetto dell'avvenuta scadenza della concessione, l'acquisizione, da parte del richiedente della (nuova) concessione anche dei c.d. beni asciutti, prevede la corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. n.
79/1999.
Per tali ragioni, il concessionario uscente deve presentare all'amministrazione regionale la documentazione e le informazioni, costituenti il “Rapporto di Fine Concessione”, tra le quali, in particolare, i dati e le informazioni reperibili dagli atti contabili utili alla determinazione del prezzo dei beni c.d. asciutti, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni. In mancanza di dati e informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive valutazioni da parte dell'amministrazione concedente.
Secondo la ricostruzione della Regione non aveva deliberatamente fornito le CP Pt_1
informazioni reperibili dagli atti contabili, utili alla determinazione del prezzo dei suddetti beni, in termini di valore residuo, ossia quello non ancora ammortizzato, producendo, al contrario, in loro vece, delle perizie difformi rispetto alle previsioni dalla normativa vigente in quanto datate entrambe
26.4.2021.
Ed invero, l'ex concessionario aveva presentato, relativamente alle due ex concessioni in questione, la documentazione del Rapporto di Fine Concessione che era stata acquisita dagli uffici regionali in data
30.04.2021, successivamente integrata spontaneamente dalla stessa con due perizie acquisite in Pt_1
data 01.07.2021.
La Regione una volta esaminata la documentazione fornita da aveva CP Parte_1
effettuato la ricognizione delle opere e degli impianti. Dal momento che nella documentazione presentata non era riscontrabile il prezzo dei beni c.d. “asciutti” in termini di valore residuo aveva, quindi, richiesto alla società nel termine perentorio di 30 giorni, di integrare la documentazione Pt_1
con la trasmissione degli atti contabili contenenti i dati e le informazioni utili alla determinazione del prezzo, secondo quanto richiesta dalla normativa in materia. L'Amministrazione aveva, inoltre pagina 7 di 13 domandato chiarimenti in ordine alla metodologia utilizzata in perizia per la ricostruzione del valore residuo dei beni negli importi indicati nel Rapporto di Fine Concessione con riferimento ai criteri individuati dalla disciplina regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera j) della Legge Regionale più volte citata.
Secondo la , con le note, rispettivamente prot. PU000185 del 20.03.2023, Controparte_1 Pt_1
con riferimento alla ex concessione -R, e prot. PU0001144 del 24.03.2023, con riferimento alla ex concessione DO, avrebbe contestato in maniera del tutto infondata l'attuazione della norma, sia nazionale che regionale applicata dall'amministrazione per la determinazione del prezzo dei c.d. beni asciutti, senza tuttavia fornire nessuna delle informazioni richieste.
La difesa della resistente insiste nell'evidenziare che il termine perentorio è stato volutamente disatteso e che tale condotta in violazione degli obblighi posti in capo all'ex concessionario, ha integrato il presupposto di cui all'art. 3, comma 6, della L.R. n. 5/2020 per l'irrogazione della sanzione amministrativa impugnata.
Pertanto, ad avviso di sono infondate le eccezioni dell'opponente in merito Controparte_1 all'asserita illegittimità dell'azione amministrativa in quanto era stato rispettato il contraddittorio, essendo stata l'irrogazione della sanzione lo sbocco previsto dalla normativa nel caso di inadempimento di . Pt_1
Quanto all'eccezione di mancanza di prova della propria responsabilità, avanzata dalla , Pt_1
l'opposta fa presente che dai fatti si evince che 1) l'ex concessionario volutamente si era reso pienamente responsabile in quanto non aveva fornito all'Amministrazione le informazioni e i chiarimenti richiesti per la determinazione dei beni c.d. asciutti, 2) tale condotta era stata intenzionale dal momento che ha, nella presente sede, finanche contestato la legittimità costituzionale delle Pt_1
disposizioni più volte citate (art. 3, comma 6 della L. R. n. 5/2020) la cui applicazione viene, al contrario, invocata dalla in questo giudizio, 3) l'opponente aveva presentato Controparte_1
perizie con valori difformi rispetto alla normativa nazionale e regionale, con ciò non riconoscendone implicitamente la validità, e solo nel 2024 aveva attivato la procedura arbitrale per accertare la correttezza delle proprie stime, 4) , per sua stessa ammissione, aveva applicato un metodo Pt_1
diverso da quello prescritto dalla normativa vigente della quale non condivideva i criteri, privilegiando quale criterio a suo dire corretto quello del “valore corrente di utilizzo”, pertanto, risulta evidente che aveva modificato a proprio favore il metodo di calcolo ed i valori di partenza, pervenendo ad Pt_1
esiti difformi rispetto ai risultati a cui era giunta l'Amministrazione procedente.
pagina 8 di 13 Inoltre, la aveva riconosciuto di non disporre degli atti contabili indicanti il valore contabile Pt_1
specifico, soltanto in sede di memoria di replica autorizzata e depositata in data 24.6.2024 nel giudizio r. g. 39/2023 promosso avanti al dunque solo in ragione della condotta omissiva dell'ex Pt_2 concessionario, l'Amministrazione aveva effettuato la stima secondo la normativa vigente, illustrandone il conteggio e fissando in € 1.012.492,00 il prezzo base per le c.d. opere asciutte, al netto degli ammortamenti abbondantemente intervenuti, per l'ex concessione -R ed in €
489.543,00 per l'ex concessione DO, quale valore da corrispondere agli aventi diritto in ragione del loro eventuale utilizzo.
In base alla prospettazione di parte opposta, ad avviso dell'opposta risulta dunque infondato l'assunto di in base al quale quest'ultima, nel fare domanda di arbitrato, avrebbe esercitato una facoltà Pt_1
legittima, come previsto dall'art. 4, comma I della L. n. 689/1991, in ragione del fatto che tale condotta era stata posta in essere dalla soltanto nel 2024 con evidenti intenti dilatori e, quindi, contrari ai Pt_1 principi di buona fede e leale collaborazione con l'Amministrazione procedente.
Analogamente errata sarebbe la censura mossa da alla sanzione inflitta dalla Pt_1 [...] asseritamente in violazione del termine di 90 giorni prescritto per la contestazione dall'art. CP
14, commi I, II e ultimo della L. 689/1981: evidenzia l'Amministrazione che è proprio il decorso del tempo ad integrare i presupposti di fatto per la comminazione della sanzione, venendo in rilievo un comportamento omissivo inadempiente. Ed invero, ad avviso dell'opposta la stessa somma oggetto della sanzione sarebbe calcolata in relazione al ritardo da parte dell'opponente nella produzione documentale richiesta e necessaria.
Infine, contesta l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. Controparte_1
5/2020 avanzata da controparte: assume l'opponente che tale disposizione sarebbe illegittima in quanto in violazione dell'art. 117, III comma Cost. in relazione sia all'art. 10 delle L. n. 689/1981 che prescrive un limite massimo edittale di € 15.000 per le sanzioni amministrative non proporzionali, sia ai criteri di proporzionalità dell'azione amministrativa.
La nel respingere categoricamente la questione di legittimità costituzionale paventata dalla CP
, sottolinea peraltro dal canto proprio come la somma complessiva di € 75.000 si riduca alla cifra Pt_1 di € 12.500,00, ragionando in termini di importo mensile.
Conclusivamente per tutte le ragioni indicate, afferma di aver operato Controparte_1 legittimamente nel rispetto dei parametri indicati dall'art. 11 della L. n. 689/1981 per la quantificazione della sanzione amministrativa e conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 6 della L. R. n.
pagina 9 di 13 5/2020 che prevede, nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione del rapporto di fine concessione, l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di € 25.000,00 a un massimo di € 75.000,00 per ogni semestre di ritardo, secondo quanto previsto all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 citata.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice delegato, con ordinanza del 22.10.2024, ha rimesso la causa al Collegio per la discussione.
A seguito della discussione, all'udienza del 19.2.2025, il Collegio ha rimesso la causa in decisione.
&&&
L'opposizione tempestivamente proposta da avverso la sanzione amministrativa irrogata da Pt_1
qui impugnata è fondata e va accolta, con conseguente annullamento totale della Controparte_1
stessa.
Ritiene infatti il Tribunale che, a fronte della puntuale ricostruzione della vicenda che qui occupa, non possa ravvisarsi in capo ad il presupposto della colpevolezza, in assenza del quale il sistema Pt_1 non consente di procedere all'irrogazione di alcuna sanzione.
I fatti salienti della presente vicenda sono da ritenersi accertati ed incontroversi:
1. , nella dedotta qualità di ex concessionario e nell'esercizio della propria legittima facoltà Pt_1
(ex art. 4 della legge 24.11.1981 n. 689) ha provveduto, a seguito della conforme richiesta di a trasmettere i relativi rapporti di fine concessione, (ex art. 3 della legge Controparte_1
regionale 8 aprile 2020 n. 5) per le concessioni di ER AT (SO) e di DO (CO) allegando, con due distinte note del 30 aprile 2021, una per ciascuna centrale idroelettrica, ai rapporti di fine concessione, le perizie asseverate;
2. ha ritenuto l'operato di non conforme alla disciplina normativa e Controparte_1 Pt_1
con due note del 17.2.2023 (per e del 23.2.2023 (per DO) Persona_1
l'Ente ha chiesto ad di tr asmettere ulteriori documenti e, fra l'altro, “gli Pt_1
atti contabili conce rne nti i dati e le informazioni utili alla determina zione de l pre zzo, in termin e di valo re residuo dei beni mede simi”, precisando che tale richiest a era fun zion ale all a det erminazi o ne d el v alore dei beni ste ssi e ch e, in difetto della tra smi ssio ne degli atti cont abili, la avreb be provv edut o CP
autonoma mente a rediger e una stima del prezzo dei beni, per poi comunicarl a ad;
Pt_1
pagina 10 di 13 3. ha a propria volta riscontrato le predette missive segnalando la necessità che il prezzo Pt_1
delle opere asciutte corrispondesse al valore del mercato del bene, rilevando altresì come le perizie asseverate già trasmesse fossero puntuali ed esaurienti, nonché coerenti con i criteri previsti dalla legge ed infine che non disponeva di atti contabili univoci atti a condurre Pt_1 ad un valore univoco giacché risalenti nel tempo e derivanti da dati di carattere “aggregato”;
4. con delibera del 18.12.2023 n. XII/1601 aveva indetto la procedura di Controparte_1 riassegnazione per le concessioni di e DO prevedendone l'accorpamento in Persona_1 un'unica concessione e unilateralmente determinando il prezzo delle opere c.d. asciutte;
5. , a fronte dell'interruzione dell'interlocutorietà con e sempre Pt_1 Controparte_1
avvalendosi di una legittima facoltà, ha quindi instaurato le procedure di arbitrato previste dalla
L.R. 5/2020.
A fronte di tutto ciò, è evidente che l'irrogazione della sanzione di cui qui si controverte difetta del requisito minimo dell'ascrivibilità in capo ad di un comportamento colposo di natura omissiva, Pt_1
dal momento che la ricorrente, nel fare applicazione di criteri contabili diversi rispetto a quelli dettati dalla normativa regionale ai fini di pervenire alla determinazione del valore del compendio dei c.d. asciutti e nel segnalare le difficoltà di mettere capo ad un contabilità in parte derivata (rectius mutuata anche sulla base di dati aggregati), si è avvalsa della facoltà di discostarsi da principi, a suo avviso, non condivisibili, dando corso ad un contraddittorio approdato all'instaurazione dei giudizi arbitrali.
A che, parimenti ne aveva facoltà, non è stato in alcun modo impedito con Controparte_1
qualsivoglia comportamento ostativo, di pervenire alle proprie determinazioni in punto stima del valore dei beni, tanto che per sua stessa ammissione, una volta esaminata la documentazione fornita da Pt_1
e dopo aver provveduto ad effettuare la ricognizione delle opere e degli impianti, ai fini della
[...]
determinazione del prezzo dei beni c.d. “asciutti” in termini di valore residuo, risulta aver richiesto alla società , di integrare la documentazione con la trasmissione, entro il termine perentorio di 30 Pt_1
giorni, degli atti contabili contenenti i dati e le informazioni utili alla determinazione del prezzo, secondo quanto richiesta dalla normativa in materia. L'Amministrazione ha, inoltre anche domandato chiarimenti in ordine alla metodologia utilizzata in perizia per la ricostruzione del valore residuo dei beni negli importi indicati nel Rapporto di Fine Concessione con riferimento ai criteri individuati dalla disciplina regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera j) della Legge Regionale più volte citata.
La , con le note, rispettivamente prot. PU000185 del 20.03.2023, riferita alla ex concessione Pt_1
-R, e prot. PU0001144 del 24.03.2023, riferita alla ex concessione DO, ha rassegnato a pagina 11 di 13 le proprie osservazioni, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e a Controparte_1 fronte dell'indizione del Bando di gara per la (ri) assegnazione delle concessioni di e di Persona_1
DO, ha adito i collegi arbitrali.
Non risulta poi che, a mente dell'art. 14 della L.689/81 abbia provveduto alla CP CP
preventiva contestazione della violazione, prima di procedere all'irrogazione della sanzione qui impugnata: laddove fosse fondato il rilievo secondo il quale sarebbe dato evincere sulla base delle difese svolte da nell'ambito dei procedimenti arbitrali, la consapevole omissione nella Pt_1
trasmissione di dati a disposizione di , tale assunto avrebbe dovuto comunque esser oggetto di Pt_1
preventiva (e separata) contestazione.
Difettano pertanto i presupposti giuridici dell'irrogata sanzione amministrativa.
Il ricorso di deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento della sanzione irrogata. Pt_1
Le già menzionate argomentazioni, a valore dirimente, consentono di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione svolti da . Pt_1
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali, fatta applicazione del principio di soccombenza processuale ex art. 91 c.p.c., la condanna di regione alla rifusione delle spese CP
del presente giudizio a favore di . Pt_1
Le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dei parametri medi per cause di media complessità, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria non espletata.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di avente ad Parte_1 Controparte_1 oggetto l'opposizione alla sanzione amministrativa irrogata con ingiunzione notificata alla ricorrente in data 26.3.2024 (n. V1.2024.0009723), nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. annulla la sanzione amministrativa in oggetto;
2. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.214,00 per anticipazioni e complessivi € 17.252,00 per onorari, di cui €
3.544,00 per la fase di studio;
€ 2.338,00 per la fase introduttiva;
€ 5.206,00 per la fase di trattazione ed € 6.164,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA se e come per legge dovuti.
Così deciso in Milano, 26.2.2025
pagina 12 di 13 Il cons. istr.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Maria Grazia Federici
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso la CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dr.ssa Maria Carla Rossi Giudice delegato
Ing. Stefano Mambretti Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r. g. 1305/2024 promossa in primo grado, da:
(C.F. , P.IVA ) rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Eugenio Bruti Liberati (C.F. ), prof. Fiorenzo Festi (C.F. C.F._1
), prof. Massimo Longo (C.F. ) e prof. Aldo Travi C.F._2 C.F._3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via C.F._4
Serbelloni, n. 7
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA , rappresentata e difesa dall' avv. ALESSANDRA Controparte_1 P.IVA_3
ZIMMITTI (C.F. ed elettivamente domiciliata presso AVVOCATURA C.F._5
REGIONALE, in Milano, piazza Città di Lombardia, 1
pagina 1 di 13 RESISTENTE
Causa discussa all'udienza del 26.2.2025, sulle seguenti conclusioni: per .: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.10.2024. Parte_1
per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Controparte_1
18.10.2024.
FATTO E DIRITTO
La società ha proposto opposizione chiedendo l'annullamento della sanzione Parte_1 amministrativa, comminata dalla di € 300.000,00 (di cui € 150.000,00 CP CP corrispondente alla somma di € 75.000,00 applicata per ogni semestre di ritardo in relazione all'omessa integrazione documentale con riferimento all'ex concessione “-R” ed € 150.000,00 corrispondente alla somma di € 75.000,00 applicata per ogni semestre di ritardo in relazione all'omessa integrazione documentale con riferimento all'ex concessione “DO”) con ingiunzione notificata ad in data 26.3.2024. Pt_1
La società ricorrente ha esposto:
1. di essere società operante nel settore della produzione e della vendita di energia elettrica;
2. di esercire in regime di prosecuzione temporanea fino alla scadenza del 31 dicembre 2024, le centrali idroelettriche di DO (CO) e di -R (SO);
3. di aver, richiesto per le dette centrali ad la trasmissione del Controparte_1 Pt_1 rapporto di fine concessione, previsto dall'art. 3 della legge regionale 8 aprile 2020 n. 5, a mente del quale il concessionario deve indicare, oltre a determinati inventari, i dati e le informazioni, reperibili dai propri atti contabili, utili alla determinazione del prezzo delle opere di proprietà del concessionario uscente “[…] in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni [… ]” e che in mancanza di tali dati, grava sul concessionario uscente l'obbligo di fornire una ricostruzione del valore residuo dei c.d. beni asciutti, mediante perizia asseverata da sottoporre alla valutazione dell'Ente regionale;
4. che la normativa nazionale prevede che, mentre alcune opere (c.d. opere bagnate) sono devolute gratuitamente in favore dell'Ente regionale, le altre opere (cd. opere asciutte) di proprietà del concessionario uscente, possono essere acquisite dalla Regione a titolo oneroso;
pagina 2 di 13 5. che l'ammontare del prezzo, è da calcolarsi, all'atto dell'immissione in possesso, “[…] astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso riconducibile […]” e va stabilito in base ad un accordo tra le parti;
in mancanza di ciò la controversia è soggetta a decisione da parte di un collegio arbitrale;
6. di aver, con due distinte note del 30 aprile 2021, una per ciascuna centrale idroelettrica, inviato alla Regione i rapporti di fine concessione, allegando le perizie asseverate fondate su di un criterio di stima meramente patrimoniale, imperniato sul valore dello stato d'uso, ossia sul
“[…] valore di sostituzione o ricostruzione a nuovo di un bene identico a quello esistente, diminuito nella misura dell'ordinario degrado […]”;
7. che a front e di ci ò, con du e not e del 17.2.2023 (per e de l Persona_1
23.2.2023 (per Don go) chie deva ad di tr asm etter e Controparte_1 Pt_1 ulteriori documenti e, fra l'altro, “gli a tti contabili c once rn enti i dati e l e informa zion i utili all a det erm inazione d e l pre zzo, in te rmin e di va lo re re sidu o dei beni mede simi”, precisando che tale richiesta era funzionale alla determina zione del valore dei b eni ste ssi e ch e, in difett o dell a tra smis sion e degli atti cont abili, la avrebb e provveduto auto nomam ente a redig er e CP
una stima d el pr ezz o dei beni, per poi com unicarla ad;
Pt_1
8. di aver riscontrato le predette missive segnalando a propria volta la necessità che il Pt_1
prezzo delle opere asciutte corrispondesse al valore di mercato del bene, rilevando altresì come le perizie asseverate già trasmesse fossero puntuali ed esaurienti, nonché coerenti con i criteri previsti dalla legge ed infine che non disponeva di atti contabili univoci atti a condurre Pt_1
ad un valore univoco giacché risalenti nel tempo e derivanti da dati di carattere “aggregato”,
9. che, in assenza di ulteriori sviluppi, con delibera del 18.12.2023 n. XII/1601
[...]
aveva indetto la procedura di riassegnazione per le concessioni di e CP Persona_1
DO prevedendone l'accorpamento in un'unica concessione e unilateralmente determinando il prezzo delle opere c.d. asciutte;
10. che si era quindi trovata costretta ad instaurare le procedure di arbitrato previste dalla Pt_1
legge;
11. che aveva quindi dedotto (cfr. PEC inviata ad il 26.3.2024) che Controparte_1 Pt_1
dalle domande proposte da in sede arbitrale discendesse che era in possesso degli Pt_1 Pt_1
pagina 3 di 13 atti contabili di cui all'art. 3 comma 1 lett. j L.R.
8.4.2020 n. 5 e che si fosse rifiutata arbitrariamente di trasmetterli da qui l'irrogazione della sanzione opposta.
Ad avviso della ricorrente , il provvedimento sanzionatorio presenta gravi vizi di legittimità Pt_1
formali e sostanziali, articolati in sei motivi di impugnazione:
Con il primo eccepisce la violazione dell'art. 14 della legge 24.11.1981 n. 689 e dei principi del procedimento sanzionatorio.
Argomenta la società ricorrente che la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 14 della citata legge, avrebbe dovuto essere irrogata soltanto all'esito di un procedimento amministrativo in contraddittorio con il trasgressore, a seguito di contestazione della violazione, al fine di consentire la difesa di parte ingiunta: il mancato svolgimento della procedura determina l'illegittimità della sanzione e, conseguentemente, la nullità dell'ingiunzione intimata.
Con il secondo motivo denunzia la mancanza di prova della propria responsabilità Pt_1 dell'opponente, ex art. 6, comma XI, d.lgs. 1/9/2011 n. 150: risulta dagli atti che la ricorrente si Pt_1
è conformata alle disposizioni della L.R. n. 5/20 che prevede espressamente la trasmissione di una perizia asseverata nell'ipotesi in cui non vi siano atti contabili ovvero quando questi non siano utili alla determinazione del prezzo delle opere “asciutte”. Nel caso in esame, argomenta , come emerge Pt_1
dalle domande di arbitrato prodotte, le scritture contabili (la cui redazione risponde a principi diversi) non presentano, per quanto rilevato in precedenza, criteri contabili omogenei e non univoci, anche in considerazione dell'acquisto di beni da parte dei precedenti concessionari (Nordelettrica, Sondel S.p.A.
e Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A.): a sostegno dell'assunto, la produce copiosa Pt_1 documentazione e osserva che da tali atti emerge l'impossibilità o, comunque, l'estrema difficoltà di individuare i cespiti di ciascuna concessione e, quindi, a maggior ragione, il valore dei singoli cespiti.
Nega in ogni caso di aver affermato di non essere in possesso delle scritture contabili, avendo Pt_1
essa, al contrario, asserito che, dagli atti contabili e dai libri dei cespiti delle due società che avevano ceduto la concessione alla , non risultavano elementi univoci e idonei per la valutazione dei beni Pt_1
di proprietà della concessionaria . Pt_1
Con il terzo motivo, l'opponente deduce che il proprio operato vada ricondotto entro l'alveo della previsione di cui all'art. 4 della legge 24.11.1981 n. 689 che dispone: “non risponde della violazione amministrativa chi ha commesso il fatto […] nell'esercizio di una facoltà legittima”. Al riguardo, argomenta la ricorrente che, se l'erogazione della sanzione qui opposta trova pagina 4 di 13 fondamento sulla difesa della in sede di arbitrato, in cui la stessa avrebbe ammesso la presenza Pt_1
di atti contabili da cui trarre la valutazione delle opere, sarebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa della parte, diritto di rango costituzionale.
Ove, invece, la sanzione trovasse il fondamento nella mancata trasmissione da parte di , Pt_1
unitamente al rapporto di fine concessione (RFC), degli atti contabili, la sanzione sarebbe tardiva, come dedotto con il quarto motivo di gravame.
Con il quarto motivo di opposizione, si duole della tardività della contestazione, ai sensi Pt_1 dell'art. 14, commi uno, due e ultimo della L. 689/1981.
Deduce l'opponente che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81, la violazione, quando non può essere immediatamente contestata al trasgressore, dev'essere notificata nel termine di novanta giorni.
Dispone l'ultimo comma della norma citata che l'omessa contestazione nel termine indicato produce l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Ora, a detta di , la sanzione è stata irrogata in data 26 Pt_1 marzo 2024, mentre l'Ente era già a conoscenza della pretesa infrazione sin dal marzo 2023.
Ed invero, la , con le note del 20.3.2023 (per -R) e del 24.3.2023 (per DO), aveva Pt_1 contestato l'utilizzo del criterio contabile per determinare il prezzo dei beni asciutti ammortizzati, ed aveva inoltre espressamente riconosciuto di avere la disponibilità delle scritture contabili, ma di non averle trasmesse in quanto non utili ai fini della determinazione del prezzo.
aveva, infine, inviato le perizie asseverate. Pt_1
È pacifico, pertanto, che da tale data risulta integrata la pretesa violazione posta in essere dalla società
. Ne consegue che la sanzione irrogata nel marzo dell'anno 2024 va ritenuta tardiva in quanto Pt_1
inflitta oltre il termine di giorni novanta dalla commessa violazione.
Con il quinto motivo, svolto in via subordinata, l'opponente deduce la violazione dell'art. 10 della legge 689/81 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma sei, della legge regionale n. 5/2005.
Ai sensi dell'art. 10 della più volte citata legge 689/81, le sanzioni amministrative non possono superare il limite edittale di quindicimila euro e la Corte costituzionale, con sentenza 7.6.1996 n. 187, ha statuito il carattere vincolante della disciplina dettata dalla L. 689/81 anche rispetto alle Regioni.
L'illegittimità costituzionale della disposizione legislativa regionale comporterebbe, dunque, anche l'illegittimità della sanzione amministrativa applicata.
Aggiunge che non sarebbe in ogni caso applicabile la disposizione del primo comma del citato Pt_1
articolo 10, secondo cui le sanzioni proporzionali non hanno un limite massimo.
pagina 5 di 13 Per sanzioni proporzionali, infatti, si intendono le sanzioni per le quali la misura della somma da corrispondere è comminata in modo proporzionale al danno o al vantaggio conseguito con la violazione.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce, sempre in via subordinata, violazione dell'art. 11 della legge
689/81 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, della legge regionale Lombardia
8.4.2020 n. 5 – Eccesso di potere per difetto di motivazione: in particolare si duole dell'applicazione della sanzione nel massimo edittale sul rilievo che il comportamento della società sarebbe contrario al principio di leale collaborazione e sarebbe finalizzato esclusivamente a paralizzare il procedimento di nuova assegnazione della concessione.
Viceversa, l'opponente società obietta di avere soltanto fatto valere nelle forme di legge il proprio diritto ad ottenere il giusto prezzo per le opere “asciutte” in sua proprietà nei confronti della CP
che, nella delibera di gara, aveva ritenuto di poter definire in maniera illegittima e unilaterale il valore delle opere realizzate dalla senza cercare un accordo con la controparte. Parte_1
Conseguentemente denunzia la violazione dell'art. 11 della più volte citata legge 689/81 che ha commisurato la sanzione nel massimo, omettendo qualsiasi specifica valutazione circa la gravità della violazione.
Alla stregua delle esposte considerazioni, ha rassegnato le conclusioni indicate in Parte_1
epigrafe.
Si è ritualmente costituita in giudizio la
[...]
- chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché Controparte_2
infondata in fatto e in diritto, il respingimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, la conferma della sanzione amministrativa in parola di €
300.000,00 irrogata da essa resistente in forza dell'art. 3 comma 6 della L.R. Lombardia 8 aprile 2020,
n. 5.
A sostegno delle conclusioni rassegnate come in epigrafe, ha dedotto le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, ha ribadito che, a seguito della scadenza delle due concessioni esaminate in precedenza, la -con delibera di Giunta regionale n. XII/1601 del 18 dicembre 2023, Controparte_1
pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria n. 52 del 28 dicembre 2023 - aveva indetto una procedura di riassegnazione delle concessioni stabilendo che la nuova assegnazione venisse disposta a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), della L.R. n. 5/2020 e del
Regolamento Regionale n. 9/2022, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente pagina 6 di 13 più vantaggiosa, per la durata di anni trenta. Pertanto, ha aggiunto che il godimento dei beni c.d. bagnati e dei beni c.d. asciutti, da parte dell'ex concessionario, è proseguito sino all'attualità in virtù di un regime di prosecuzione temporanea ex art. 53-bis della L.R. n. 26/2003 e dell'art. 23 della L.R. n.
5/2020 che rende la società custode - conduttore di detti beni;
sempre in forza della normativa Pt_1
menzionata, mentre i beni c. d. bagnati sono già passati in proprietà dell'amministrazione per effetto dell'avvenuta scadenza della concessione, l'acquisizione, da parte del richiedente della (nuova) concessione anche dei c.d. beni asciutti, prevede la corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. n.
79/1999.
Per tali ragioni, il concessionario uscente deve presentare all'amministrazione regionale la documentazione e le informazioni, costituenti il “Rapporto di Fine Concessione”, tra le quali, in particolare, i dati e le informazioni reperibili dagli atti contabili utili alla determinazione del prezzo dei beni c.d. asciutti, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni. In mancanza di dati e informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive valutazioni da parte dell'amministrazione concedente.
Secondo la ricostruzione della Regione non aveva deliberatamente fornito le CP Pt_1
informazioni reperibili dagli atti contabili, utili alla determinazione del prezzo dei suddetti beni, in termini di valore residuo, ossia quello non ancora ammortizzato, producendo, al contrario, in loro vece, delle perizie difformi rispetto alle previsioni dalla normativa vigente in quanto datate entrambe
26.4.2021.
Ed invero, l'ex concessionario aveva presentato, relativamente alle due ex concessioni in questione, la documentazione del Rapporto di Fine Concessione che era stata acquisita dagli uffici regionali in data
30.04.2021, successivamente integrata spontaneamente dalla stessa con due perizie acquisite in Pt_1
data 01.07.2021.
La Regione una volta esaminata la documentazione fornita da aveva CP Parte_1
effettuato la ricognizione delle opere e degli impianti. Dal momento che nella documentazione presentata non era riscontrabile il prezzo dei beni c.d. “asciutti” in termini di valore residuo aveva, quindi, richiesto alla società nel termine perentorio di 30 giorni, di integrare la documentazione Pt_1
con la trasmissione degli atti contabili contenenti i dati e le informazioni utili alla determinazione del prezzo, secondo quanto richiesta dalla normativa in materia. L'Amministrazione aveva, inoltre pagina 7 di 13 domandato chiarimenti in ordine alla metodologia utilizzata in perizia per la ricostruzione del valore residuo dei beni negli importi indicati nel Rapporto di Fine Concessione con riferimento ai criteri individuati dalla disciplina regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera j) della Legge Regionale più volte citata.
Secondo la , con le note, rispettivamente prot. PU000185 del 20.03.2023, Controparte_1 Pt_1
con riferimento alla ex concessione -R, e prot. PU0001144 del 24.03.2023, con riferimento alla ex concessione DO, avrebbe contestato in maniera del tutto infondata l'attuazione della norma, sia nazionale che regionale applicata dall'amministrazione per la determinazione del prezzo dei c.d. beni asciutti, senza tuttavia fornire nessuna delle informazioni richieste.
La difesa della resistente insiste nell'evidenziare che il termine perentorio è stato volutamente disatteso e che tale condotta in violazione degli obblighi posti in capo all'ex concessionario, ha integrato il presupposto di cui all'art. 3, comma 6, della L.R. n. 5/2020 per l'irrogazione della sanzione amministrativa impugnata.
Pertanto, ad avviso di sono infondate le eccezioni dell'opponente in merito Controparte_1 all'asserita illegittimità dell'azione amministrativa in quanto era stato rispettato il contraddittorio, essendo stata l'irrogazione della sanzione lo sbocco previsto dalla normativa nel caso di inadempimento di . Pt_1
Quanto all'eccezione di mancanza di prova della propria responsabilità, avanzata dalla , Pt_1
l'opposta fa presente che dai fatti si evince che 1) l'ex concessionario volutamente si era reso pienamente responsabile in quanto non aveva fornito all'Amministrazione le informazioni e i chiarimenti richiesti per la determinazione dei beni c.d. asciutti, 2) tale condotta era stata intenzionale dal momento che ha, nella presente sede, finanche contestato la legittimità costituzionale delle Pt_1
disposizioni più volte citate (art. 3, comma 6 della L. R. n. 5/2020) la cui applicazione viene, al contrario, invocata dalla in questo giudizio, 3) l'opponente aveva presentato Controparte_1
perizie con valori difformi rispetto alla normativa nazionale e regionale, con ciò non riconoscendone implicitamente la validità, e solo nel 2024 aveva attivato la procedura arbitrale per accertare la correttezza delle proprie stime, 4) , per sua stessa ammissione, aveva applicato un metodo Pt_1
diverso da quello prescritto dalla normativa vigente della quale non condivideva i criteri, privilegiando quale criterio a suo dire corretto quello del “valore corrente di utilizzo”, pertanto, risulta evidente che aveva modificato a proprio favore il metodo di calcolo ed i valori di partenza, pervenendo ad Pt_1
esiti difformi rispetto ai risultati a cui era giunta l'Amministrazione procedente.
pagina 8 di 13 Inoltre, la aveva riconosciuto di non disporre degli atti contabili indicanti il valore contabile Pt_1
specifico, soltanto in sede di memoria di replica autorizzata e depositata in data 24.6.2024 nel giudizio r. g. 39/2023 promosso avanti al dunque solo in ragione della condotta omissiva dell'ex Pt_2 concessionario, l'Amministrazione aveva effettuato la stima secondo la normativa vigente, illustrandone il conteggio e fissando in € 1.012.492,00 il prezzo base per le c.d. opere asciutte, al netto degli ammortamenti abbondantemente intervenuti, per l'ex concessione -R ed in €
489.543,00 per l'ex concessione DO, quale valore da corrispondere agli aventi diritto in ragione del loro eventuale utilizzo.
In base alla prospettazione di parte opposta, ad avviso dell'opposta risulta dunque infondato l'assunto di in base al quale quest'ultima, nel fare domanda di arbitrato, avrebbe esercitato una facoltà Pt_1
legittima, come previsto dall'art. 4, comma I della L. n. 689/1991, in ragione del fatto che tale condotta era stata posta in essere dalla soltanto nel 2024 con evidenti intenti dilatori e, quindi, contrari ai Pt_1 principi di buona fede e leale collaborazione con l'Amministrazione procedente.
Analogamente errata sarebbe la censura mossa da alla sanzione inflitta dalla Pt_1 [...] asseritamente in violazione del termine di 90 giorni prescritto per la contestazione dall'art. CP
14, commi I, II e ultimo della L. 689/1981: evidenzia l'Amministrazione che è proprio il decorso del tempo ad integrare i presupposti di fatto per la comminazione della sanzione, venendo in rilievo un comportamento omissivo inadempiente. Ed invero, ad avviso dell'opposta la stessa somma oggetto della sanzione sarebbe calcolata in relazione al ritardo da parte dell'opponente nella produzione documentale richiesta e necessaria.
Infine, contesta l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. Controparte_1
5/2020 avanzata da controparte: assume l'opponente che tale disposizione sarebbe illegittima in quanto in violazione dell'art. 117, III comma Cost. in relazione sia all'art. 10 delle L. n. 689/1981 che prescrive un limite massimo edittale di € 15.000 per le sanzioni amministrative non proporzionali, sia ai criteri di proporzionalità dell'azione amministrativa.
La nel respingere categoricamente la questione di legittimità costituzionale paventata dalla CP
, sottolinea peraltro dal canto proprio come la somma complessiva di € 75.000 si riduca alla cifra Pt_1 di € 12.500,00, ragionando in termini di importo mensile.
Conclusivamente per tutte le ragioni indicate, afferma di aver operato Controparte_1 legittimamente nel rispetto dei parametri indicati dall'art. 11 della L. n. 689/1981 per la quantificazione della sanzione amministrativa e conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 6 della L. R. n.
pagina 9 di 13 5/2020 che prevede, nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione del rapporto di fine concessione, l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di € 25.000,00 a un massimo di € 75.000,00 per ogni semestre di ritardo, secondo quanto previsto all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 citata.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice delegato, con ordinanza del 22.10.2024, ha rimesso la causa al Collegio per la discussione.
A seguito della discussione, all'udienza del 19.2.2025, il Collegio ha rimesso la causa in decisione.
&&&
L'opposizione tempestivamente proposta da avverso la sanzione amministrativa irrogata da Pt_1
qui impugnata è fondata e va accolta, con conseguente annullamento totale della Controparte_1
stessa.
Ritiene infatti il Tribunale che, a fronte della puntuale ricostruzione della vicenda che qui occupa, non possa ravvisarsi in capo ad il presupposto della colpevolezza, in assenza del quale il sistema Pt_1 non consente di procedere all'irrogazione di alcuna sanzione.
I fatti salienti della presente vicenda sono da ritenersi accertati ed incontroversi:
1. , nella dedotta qualità di ex concessionario e nell'esercizio della propria legittima facoltà Pt_1
(ex art. 4 della legge 24.11.1981 n. 689) ha provveduto, a seguito della conforme richiesta di a trasmettere i relativi rapporti di fine concessione, (ex art. 3 della legge Controparte_1
regionale 8 aprile 2020 n. 5) per le concessioni di ER AT (SO) e di DO (CO) allegando, con due distinte note del 30 aprile 2021, una per ciascuna centrale idroelettrica, ai rapporti di fine concessione, le perizie asseverate;
2. ha ritenuto l'operato di non conforme alla disciplina normativa e Controparte_1 Pt_1
con due note del 17.2.2023 (per e del 23.2.2023 (per DO) Persona_1
l'Ente ha chiesto ad di tr asmettere ulteriori documenti e, fra l'altro, “gli Pt_1
atti contabili conce rne nti i dati e le informazioni utili alla determina zione de l pre zzo, in termin e di valo re residuo dei beni mede simi”, precisando che tale richiest a era fun zion ale all a det erminazi o ne d el v alore dei beni ste ssi e ch e, in difetto della tra smi ssio ne degli atti cont abili, la avreb be provv edut o CP
autonoma mente a rediger e una stima del prezzo dei beni, per poi comunicarl a ad;
Pt_1
pagina 10 di 13 3. ha a propria volta riscontrato le predette missive segnalando la necessità che il prezzo Pt_1
delle opere asciutte corrispondesse al valore del mercato del bene, rilevando altresì come le perizie asseverate già trasmesse fossero puntuali ed esaurienti, nonché coerenti con i criteri previsti dalla legge ed infine che non disponeva di atti contabili univoci atti a condurre Pt_1 ad un valore univoco giacché risalenti nel tempo e derivanti da dati di carattere “aggregato”;
4. con delibera del 18.12.2023 n. XII/1601 aveva indetto la procedura di Controparte_1 riassegnazione per le concessioni di e DO prevedendone l'accorpamento in Persona_1 un'unica concessione e unilateralmente determinando il prezzo delle opere c.d. asciutte;
5. , a fronte dell'interruzione dell'interlocutorietà con e sempre Pt_1 Controparte_1
avvalendosi di una legittima facoltà, ha quindi instaurato le procedure di arbitrato previste dalla
L.R. 5/2020.
A fronte di tutto ciò, è evidente che l'irrogazione della sanzione di cui qui si controverte difetta del requisito minimo dell'ascrivibilità in capo ad di un comportamento colposo di natura omissiva, Pt_1
dal momento che la ricorrente, nel fare applicazione di criteri contabili diversi rispetto a quelli dettati dalla normativa regionale ai fini di pervenire alla determinazione del valore del compendio dei c.d. asciutti e nel segnalare le difficoltà di mettere capo ad un contabilità in parte derivata (rectius mutuata anche sulla base di dati aggregati), si è avvalsa della facoltà di discostarsi da principi, a suo avviso, non condivisibili, dando corso ad un contraddittorio approdato all'instaurazione dei giudizi arbitrali.
A che, parimenti ne aveva facoltà, non è stato in alcun modo impedito con Controparte_1
qualsivoglia comportamento ostativo, di pervenire alle proprie determinazioni in punto stima del valore dei beni, tanto che per sua stessa ammissione, una volta esaminata la documentazione fornita da Pt_1
e dopo aver provveduto ad effettuare la ricognizione delle opere e degli impianti, ai fini della
[...]
determinazione del prezzo dei beni c.d. “asciutti” in termini di valore residuo, risulta aver richiesto alla società , di integrare la documentazione con la trasmissione, entro il termine perentorio di 30 Pt_1
giorni, degli atti contabili contenenti i dati e le informazioni utili alla determinazione del prezzo, secondo quanto richiesta dalla normativa in materia. L'Amministrazione ha, inoltre anche domandato chiarimenti in ordine alla metodologia utilizzata in perizia per la ricostruzione del valore residuo dei beni negli importi indicati nel Rapporto di Fine Concessione con riferimento ai criteri individuati dalla disciplina regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera j) della Legge Regionale più volte citata.
La , con le note, rispettivamente prot. PU000185 del 20.03.2023, riferita alla ex concessione Pt_1
-R, e prot. PU0001144 del 24.03.2023, riferita alla ex concessione DO, ha rassegnato a pagina 11 di 13 le proprie osservazioni, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e a Controparte_1 fronte dell'indizione del Bando di gara per la (ri) assegnazione delle concessioni di e di Persona_1
DO, ha adito i collegi arbitrali.
Non risulta poi che, a mente dell'art. 14 della L.689/81 abbia provveduto alla CP CP
preventiva contestazione della violazione, prima di procedere all'irrogazione della sanzione qui impugnata: laddove fosse fondato il rilievo secondo il quale sarebbe dato evincere sulla base delle difese svolte da nell'ambito dei procedimenti arbitrali, la consapevole omissione nella Pt_1
trasmissione di dati a disposizione di , tale assunto avrebbe dovuto comunque esser oggetto di Pt_1
preventiva (e separata) contestazione.
Difettano pertanto i presupposti giuridici dell'irrogata sanzione amministrativa.
Il ricorso di deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento della sanzione irrogata. Pt_1
Le già menzionate argomentazioni, a valore dirimente, consentono di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione svolti da . Pt_1
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali, fatta applicazione del principio di soccombenza processuale ex art. 91 c.p.c., la condanna di regione alla rifusione delle spese CP
del presente giudizio a favore di . Pt_1
Le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dei parametri medi per cause di media complessità, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria non espletata.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di avente ad Parte_1 Controparte_1 oggetto l'opposizione alla sanzione amministrativa irrogata con ingiunzione notificata alla ricorrente in data 26.3.2024 (n. V1.2024.0009723), nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. annulla la sanzione amministrativa in oggetto;
2. condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.214,00 per anticipazioni e complessivi € 17.252,00 per onorari, di cui €
3.544,00 per la fase di studio;
€ 2.338,00 per la fase introduttiva;
€ 5.206,00 per la fase di trattazione ed € 6.164,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA se e come per legge dovuti.
Così deciso in Milano, 26.2.2025
pagina 12 di 13 Il cons. istr.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Maria Grazia Federici
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