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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 7603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7603 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 22294/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22294/2018 R.Gen.Aff.Cont. avente ad
OGGETTO: “ ”, e vertente CP_1
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
E difesi e rapp.ti
[...] Parte_4 Parte_5 dall'Avv. CIMMINO DARIO, c.f.: dal quale sono C.F._1 rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
- ATTORI
E
, elett.te dom.to alla VIA Controparte_2
TOMMASO CARAVITA, 29 80134 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv.
CICORIA MASSIMILIANO, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
OGGETTO: accertamento servitù di passaggio
CONCLUSIONI: come da atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno convenuto in giudizio la al fine di sentire Controparte_2 accertare il diritto di servitù a favore degli immobili di proprietà di ciascuno siti in via Tasso 480 in Napoli e precisamente CHI, fol. 40, p.lla 179, rispettivamente sub 18 per sub. 13 e 20 per sub 25 per Pt_1 Pt_2
sub 17 e 15 per sub 22 e 4 per sul fondo servente sito Pt_3 Pt_4 Pt_5 in via Privata Parco Comola Ricci.
In particolare, gli attori hanno dedotto di aver acquistato i predetti immobili da e i quali avevano ottenuto Per_1 Per_2 Persona_3 già con atto del notaio il riconoscimento di una servitù di passaggio sul Per_4 predetto fondo da parte della nel lontano Parte_6
1957.
Hanno chiesto pertanto:
“
1. Accertata e riconosciuta l'esistenza della predetta servitù pedonale
e carrabile a favore degli attori: che ha inizio dal cancello 66, al Corso
Vittorio Emanuele e in Napoli termina al cancello n. 464 di via Tasso in
Napoli, far cessare l'impedimento e la turbativa;
2. Ordinare alla convenuta il ripristino dello status quo ante, in particolare la rimozione di ogni ostacolo alla fruizione della predetta servitù
(sbarra e/o cancello);
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio oltre accessori, a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituita in giudizio la evidenziando Controparte_2
l'impossibilità di esercizio della asserita servitù a far data dal 1973, giusta ordinanza sindacale con la quale si imponeva all'allora proprietario della strada di provvedere alla sua messa in sicurezza e così, in modo continuativo, anche a seguito della sostituzione del muro in principio realizzato con una sbarra prima nel 1998 e poi nel 2016.
- 2 -
La Convenuta eccepiva pertanto l'assoluta insussistenza di alcuna servitù per mancanza di titolo idoneo, per non vicinanza dei fondi e per inopponibilità alla Steg non essendo validamente Controparte_2 trascritta sul cespite contro il causa nonché l'estinzione per non utilizzo Pt_7 ultraventennale.
Ha quindi concluso affinché il Tribunale adito voglia:
“1) nel merito e per tutte le ragioni come sopra indicate, rigettare ogni avversa richiesta;
2) in ogni caso, condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
In sede istruttoria, esperito interrogatorio formale del legale rappresentate della convenuta e la prova testimoniale come articolata da entrambe le parti in causa, il G.I. ha ritenuto di procedere all'ispezione dei luoghi di causa.
Mutata la persona fisica del giudice istruttore e precisate dalle parti le conclusioni il G.U. ha rimesso la causa in decisone concedendo termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, con decorrenza di tali termini dal
19.6.2025.
La domanda avanzata dagli attori è infondata e va rigettata.
È opportuno Guardare che nelle azioni a tutela della servitù, la giurisprudenza è unanime nel chiarire che “l'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto
l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo
- 3 -
probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia” (Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 472 del 11/01/2017).
Nell'azione “confessoria servitutis”, dovendosi così qualificare la domanda proposta dagli odierni attori era onere di questi ultimi provare innanzitutto il titolo costitutivo e l'oggetto della servitù.
Ai fini dell'opponibilità all'avente causa dal titolare del fondo servente, peraltro, occorre dimostrare altresì di aver provveduto agli oneri pubblicitari prescritti dagli artt. 2643 ss c.c..
Senonché, nel caso di specie manca ciascuno dei suddetti presupposti.
Innanzitutto, gli attori deducono di vantare sulla via privata Parco
Comola Ricci lo stesso diritto di servitù riconosciuto dalla originaria proprietaria della strada, la signora ai signori , Parte_6 Per_3 danti causa dei loro danti causa, ma dall'analisi dell'atto costitutivo della servitù non è possibile verificare l'effettiva corrispondenza tra gli immobili a vantaggio dei quali la stessa venne istituita e gli immobili di cui sono oggi titolari gli attori.
Non vi è, infatti, l'indicazione di dati catastali confrontabili con quelli depositati in allegato alla citazione e alle memorie ex art. 183 c.p.c., individuando piuttosto i singoli fondi dominanti per il tramite di rinvii planimetrici in questa sede non documentati o con riguardo agli immobili confinanti, per il tramite di affermazioni dal seguente tenore: “i costituiti dichiarano e garantiscono di essere pieni ed esclusivi proprietari dei seguenti immobili siti sulla Collina di Posillipo e precisamente: […] terreni con relative fabbriche […] attinti in viola […] celeste […] verde […] giallo” per poi procedere a descrivere gli immobili confinanti con ciascuno e
- 4 -
precisamente: “gli immobili della marchesa […. ] nel loro Persona_5 insieme confinano con Via Tasso, proprietà e Per_6 Persona_5
, e Corso Vittorio Emanuele;
gli immobili del Persona_7 Per_8 conte […] confinano con Via Tasso, proprietà Persona_9 cerchione, , , e via Alessandro Manzoni”. Persona_5 Per_2 Per_10
In altri termini, non vi è modo di stabilire se la servitù in principio istituita lo fosse a vantaggio degli immobili su cui oggi gli attori pretendono gli sia riconosciuta.
Inoltre, nonostante l'eccezione di parte convenuta sollevata già in comparsa di costituzione, non è stata fornita prova della trascrizione dell'atto costitutivo della servitù in discussione. Adempimento che, tra l'altro, avrebbe potuto agevolare anche l'individuazione dei beni a vantaggio dei quali si assume esista il predetto diritto reale.
Le uniche note di trascrizione depositate (cfr. all.ti alla memoria ex art. 183, 6° n. 2 c.p.c. di parte attrice), infatti, concernono acquisti successivi alla data di costituzione della servitù – che si ricorda essere avvenuta nel 1957 – nei quali non si rinviene alcun richiamo al diritto reale preteso.
Infatti, l'unico atto nel quale si fa riferimento ad una precedente trascrizione è la nota r.g.n. 39689, la quale testualmente recita: “in particolare la presente vendita oggetto della presente nota riflette gli immobili cosi come dalla venditrice posseduti ed alla medesima pervenuti con l'atto di provenienza per notaio di Napoli in data 4 dicembre 1967 Persona_11 trascritto presso la conservatoria dei rr.ii. di Napoli il 13 dicembre 1967 ai
n.ri 56540/40480, atto che l'acquirente ha dichiarato di ben conoscere ed accettare in tutti i patti, condizioni, obblighi, limitazioni e servitù in esso convenuti ovvero richiamati”. Atto notarile di cui a sua volta manca il deposito e che non corrisponde all'atto costitutivo della servitù che si vuole far valere in questa sede, ma che soprattutto consente di ritenere assolutamente generici gli altri richiami contenuti nelle altre note di trascrizioni ed afferenti ad eventuali servitù esistenti sugli immobili oggetto di
- 5 -
compravendita giacché laddove una servitù esisteva effettivamente, questa è stata espressamente e dettagliatamente richiamata.
Ebbene, la S.C. ha in proposito precisato che “ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto;
né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde" (cfr. Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 17026 del 25/06/2019). Ed ancora: “se è vero che
l'opponibilità ai terzi discende quale effetto legale dell'eseguita trascrizione dell'atto, è altrettanto vero che il suo contenuto deve, tuttavia, considerarsi conoscibile, per sortire tale efficacia, esclusivamente attraverso la nota di trascrizione, precisandosi che tale conoscibilità legale non è surrogabile con il ricorso ad altre modalità. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 18892/2009 e Cass. n. 4842/2019) ha univocamente affermato il principio (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), secondo il quale, per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni in essa riportate consentire di individuare, in modo univoco e certo, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari. In altri termini, ai fini dell'opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti (a titolo gratuito od oneroso) del fondo servente, deve essere presa in considerazione - ai sensi dell'art. 2659, comma 1, n. 2) c.c. - soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo (cfr. Cass. n. 8000/2018), dovendo dalla stessa
- 6 -
risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la manifestazione della volontà delle parti di gravare un fondo del diritto di servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto (v., da ultimo, anche Cass. n.
17026/2019); né tale conoscibilità - diversamente da quanto opinato dalla
Corte bresciana nell'impugnata sentenza - può essere sostituita od integrata da una conoscenza desumibile "aliunde"” (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud.
22/02/2023) 20/04/2023, n. 10627).
La Sentenza n. 28694 del 16 ottobre 2023 della Corte di Cassazione ha affermato con chiarezza il seguente principio di diritto: «Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini dell'opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel “quadro D” della nota di trascrizione della vendita, che può essere destinato a mere specificazioni e non rileva ai fini dell'opponibilità, avendo il valore di mera pubblicità notizia».
In sostanza, l'indicazione nel quadro D non è sufficiente per rendere opponibile la servitù nei confronti di terzi acquirenti del fondo servente. È richiesta, invece, la presentazione autonoma di una nota di trascrizione relativa alla convenzione costitutiva della servitù.
Riflessioni in merito agli effetti dell'omessa trascrizione
L'effetto più rilevante dell'omessa trascrizione autonoma e specifica della servitù è la sua inopponibilità ai terzi che acquistano il fondo servente in buona fede, secondo quanto previsto dall'art. 2644 c.c.
Secondo la Cassazione anche la eventuale dichiarazione ricognitiva dell'acquirente del fondo servente, contenuta nell'atto di compravendita successivo non può sanare la mancanza della trascrizione, in
- 7 -
quanto la disciplina della trascrizione non è derogabile dalle parti;
l'acquirente può impegnarsi a rispettare la servitù, ma ciò assume il significato di accollo reale in favore del proprietario del fondo dominante, con efficacia soltanto tra le parti.
In mancanza della trascrizione, il diritto reale non si trasferisce in modo opponibile ai terzi, e l'eventuale dichiarazione di riconoscimento non equivale a trascrizione.
Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008,
Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S.
Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App.
Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14 e successivi aggiornamenti secondo lo scaglione di valore dichiarato a carico degli attori in favore del resistente con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
- 8 -
Il Tribunale di Napoli, 6 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande,
2) condanna i signori , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e al pagamento, in favore dell'avv.
[...] Parte_4 Parte_5
Massimiliano Cicoria che si è dichiarato antistatario, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 05/08/2025.
Il Giudice
(dott. Angela Arena)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22294/2018 R.Gen.Aff.Cont. avente ad
OGGETTO: “ ”, e vertente CP_1
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
E difesi e rapp.ti
[...] Parte_4 Parte_5 dall'Avv. CIMMINO DARIO, c.f.: dal quale sono C.F._1 rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
- ATTORI
E
, elett.te dom.to alla VIA Controparte_2
TOMMASO CARAVITA, 29 80134 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv.
CICORIA MASSIMILIANO, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
OGGETTO: accertamento servitù di passaggio
CONCLUSIONI: come da atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno convenuto in giudizio la al fine di sentire Controparte_2 accertare il diritto di servitù a favore degli immobili di proprietà di ciascuno siti in via Tasso 480 in Napoli e precisamente CHI, fol. 40, p.lla 179, rispettivamente sub 18 per sub. 13 e 20 per sub 25 per Pt_1 Pt_2
sub 17 e 15 per sub 22 e 4 per sul fondo servente sito Pt_3 Pt_4 Pt_5 in via Privata Parco Comola Ricci.
In particolare, gli attori hanno dedotto di aver acquistato i predetti immobili da e i quali avevano ottenuto Per_1 Per_2 Persona_3 già con atto del notaio il riconoscimento di una servitù di passaggio sul Per_4 predetto fondo da parte della nel lontano Parte_6
1957.
Hanno chiesto pertanto:
“
1. Accertata e riconosciuta l'esistenza della predetta servitù pedonale
e carrabile a favore degli attori: che ha inizio dal cancello 66, al Corso
Vittorio Emanuele e in Napoli termina al cancello n. 464 di via Tasso in
Napoli, far cessare l'impedimento e la turbativa;
2. Ordinare alla convenuta il ripristino dello status quo ante, in particolare la rimozione di ogni ostacolo alla fruizione della predetta servitù
(sbarra e/o cancello);
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio oltre accessori, a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituita in giudizio la evidenziando Controparte_2
l'impossibilità di esercizio della asserita servitù a far data dal 1973, giusta ordinanza sindacale con la quale si imponeva all'allora proprietario della strada di provvedere alla sua messa in sicurezza e così, in modo continuativo, anche a seguito della sostituzione del muro in principio realizzato con una sbarra prima nel 1998 e poi nel 2016.
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La Convenuta eccepiva pertanto l'assoluta insussistenza di alcuna servitù per mancanza di titolo idoneo, per non vicinanza dei fondi e per inopponibilità alla Steg non essendo validamente Controparte_2 trascritta sul cespite contro il causa nonché l'estinzione per non utilizzo Pt_7 ultraventennale.
Ha quindi concluso affinché il Tribunale adito voglia:
“1) nel merito e per tutte le ragioni come sopra indicate, rigettare ogni avversa richiesta;
2) in ogni caso, condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
In sede istruttoria, esperito interrogatorio formale del legale rappresentate della convenuta e la prova testimoniale come articolata da entrambe le parti in causa, il G.I. ha ritenuto di procedere all'ispezione dei luoghi di causa.
Mutata la persona fisica del giudice istruttore e precisate dalle parti le conclusioni il G.U. ha rimesso la causa in decisone concedendo termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, con decorrenza di tali termini dal
19.6.2025.
La domanda avanzata dagli attori è infondata e va rigettata.
È opportuno Guardare che nelle azioni a tutela della servitù, la giurisprudenza è unanime nel chiarire che “l'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto
l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo
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probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia” (Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 472 del 11/01/2017).
Nell'azione “confessoria servitutis”, dovendosi così qualificare la domanda proposta dagli odierni attori era onere di questi ultimi provare innanzitutto il titolo costitutivo e l'oggetto della servitù.
Ai fini dell'opponibilità all'avente causa dal titolare del fondo servente, peraltro, occorre dimostrare altresì di aver provveduto agli oneri pubblicitari prescritti dagli artt. 2643 ss c.c..
Senonché, nel caso di specie manca ciascuno dei suddetti presupposti.
Innanzitutto, gli attori deducono di vantare sulla via privata Parco
Comola Ricci lo stesso diritto di servitù riconosciuto dalla originaria proprietaria della strada, la signora ai signori , Parte_6 Per_3 danti causa dei loro danti causa, ma dall'analisi dell'atto costitutivo della servitù non è possibile verificare l'effettiva corrispondenza tra gli immobili a vantaggio dei quali la stessa venne istituita e gli immobili di cui sono oggi titolari gli attori.
Non vi è, infatti, l'indicazione di dati catastali confrontabili con quelli depositati in allegato alla citazione e alle memorie ex art. 183 c.p.c., individuando piuttosto i singoli fondi dominanti per il tramite di rinvii planimetrici in questa sede non documentati o con riguardo agli immobili confinanti, per il tramite di affermazioni dal seguente tenore: “i costituiti dichiarano e garantiscono di essere pieni ed esclusivi proprietari dei seguenti immobili siti sulla Collina di Posillipo e precisamente: […] terreni con relative fabbriche […] attinti in viola […] celeste […] verde […] giallo” per poi procedere a descrivere gli immobili confinanti con ciascuno e
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precisamente: “gli immobili della marchesa […. ] nel loro Persona_5 insieme confinano con Via Tasso, proprietà e Per_6 Persona_5
, e Corso Vittorio Emanuele;
gli immobili del Persona_7 Per_8 conte […] confinano con Via Tasso, proprietà Persona_9 cerchione, , , e via Alessandro Manzoni”. Persona_5 Per_2 Per_10
In altri termini, non vi è modo di stabilire se la servitù in principio istituita lo fosse a vantaggio degli immobili su cui oggi gli attori pretendono gli sia riconosciuta.
Inoltre, nonostante l'eccezione di parte convenuta sollevata già in comparsa di costituzione, non è stata fornita prova della trascrizione dell'atto costitutivo della servitù in discussione. Adempimento che, tra l'altro, avrebbe potuto agevolare anche l'individuazione dei beni a vantaggio dei quali si assume esista il predetto diritto reale.
Le uniche note di trascrizione depositate (cfr. all.ti alla memoria ex art. 183, 6° n. 2 c.p.c. di parte attrice), infatti, concernono acquisti successivi alla data di costituzione della servitù – che si ricorda essere avvenuta nel 1957 – nei quali non si rinviene alcun richiamo al diritto reale preteso.
Infatti, l'unico atto nel quale si fa riferimento ad una precedente trascrizione è la nota r.g.n. 39689, la quale testualmente recita: “in particolare la presente vendita oggetto della presente nota riflette gli immobili cosi come dalla venditrice posseduti ed alla medesima pervenuti con l'atto di provenienza per notaio di Napoli in data 4 dicembre 1967 Persona_11 trascritto presso la conservatoria dei rr.ii. di Napoli il 13 dicembre 1967 ai
n.ri 56540/40480, atto che l'acquirente ha dichiarato di ben conoscere ed accettare in tutti i patti, condizioni, obblighi, limitazioni e servitù in esso convenuti ovvero richiamati”. Atto notarile di cui a sua volta manca il deposito e che non corrisponde all'atto costitutivo della servitù che si vuole far valere in questa sede, ma che soprattutto consente di ritenere assolutamente generici gli altri richiami contenuti nelle altre note di trascrizioni ed afferenti ad eventuali servitù esistenti sugli immobili oggetto di
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compravendita giacché laddove una servitù esisteva effettivamente, questa è stata espressamente e dettagliatamente richiamata.
Ebbene, la S.C. ha in proposito precisato che “ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto;
né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde" (cfr. Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 17026 del 25/06/2019). Ed ancora: “se è vero che
l'opponibilità ai terzi discende quale effetto legale dell'eseguita trascrizione dell'atto, è altrettanto vero che il suo contenuto deve, tuttavia, considerarsi conoscibile, per sortire tale efficacia, esclusivamente attraverso la nota di trascrizione, precisandosi che tale conoscibilità legale non è surrogabile con il ricorso ad altre modalità. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 18892/2009 e Cass. n. 4842/2019) ha univocamente affermato il principio (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), secondo il quale, per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni in essa riportate consentire di individuare, in modo univoco e certo, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari. In altri termini, ai fini dell'opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti (a titolo gratuito od oneroso) del fondo servente, deve essere presa in considerazione - ai sensi dell'art. 2659, comma 1, n. 2) c.c. - soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo (cfr. Cass. n. 8000/2018), dovendo dalla stessa
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risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la manifestazione della volontà delle parti di gravare un fondo del diritto di servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto (v., da ultimo, anche Cass. n.
17026/2019); né tale conoscibilità - diversamente da quanto opinato dalla
Corte bresciana nell'impugnata sentenza - può essere sostituita od integrata da una conoscenza desumibile "aliunde"” (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud.
22/02/2023) 20/04/2023, n. 10627).
La Sentenza n. 28694 del 16 ottobre 2023 della Corte di Cassazione ha affermato con chiarezza il seguente principio di diritto: «Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini dell'opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel “quadro D” della nota di trascrizione della vendita, che può essere destinato a mere specificazioni e non rileva ai fini dell'opponibilità, avendo il valore di mera pubblicità notizia».
In sostanza, l'indicazione nel quadro D non è sufficiente per rendere opponibile la servitù nei confronti di terzi acquirenti del fondo servente. È richiesta, invece, la presentazione autonoma di una nota di trascrizione relativa alla convenzione costitutiva della servitù.
Riflessioni in merito agli effetti dell'omessa trascrizione
L'effetto più rilevante dell'omessa trascrizione autonoma e specifica della servitù è la sua inopponibilità ai terzi che acquistano il fondo servente in buona fede, secondo quanto previsto dall'art. 2644 c.c.
Secondo la Cassazione anche la eventuale dichiarazione ricognitiva dell'acquirente del fondo servente, contenuta nell'atto di compravendita successivo non può sanare la mancanza della trascrizione, in
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quanto la disciplina della trascrizione non è derogabile dalle parti;
l'acquirente può impegnarsi a rispettare la servitù, ma ciò assume il significato di accollo reale in favore del proprietario del fondo dominante, con efficacia soltanto tra le parti.
In mancanza della trascrizione, il diritto reale non si trasferisce in modo opponibile ai terzi, e l'eventuale dichiarazione di riconoscimento non equivale a trascrizione.
Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008,
Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S.
Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App.
Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14 e successivi aggiornamenti secondo lo scaglione di valore dichiarato a carico degli attori in favore del resistente con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, 6 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande,
2) condanna i signori , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e al pagamento, in favore dell'avv.
[...] Parte_4 Parte_5
Massimiliano Cicoria che si è dichiarato antistatario, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 05/08/2025.
Il Giudice
(dott. Angela Arena)
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