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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18316 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti GARGANO CARLO e GARGANO Parte_1
LUCIO
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t.
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.08.2024 la ricorrente ha esposto che in data 3.02.2023 aveva inoltrato all' CP_2 convenuto una domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatrice di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/92 e che, all'esito della visita della Commissione medica competente, era stata riconosciuta invalida medio grave, nonché portatrice di handicap ex art. 3 comma 1
L.104/92, ma senza riconoscere il diritto alle prestazioni richieste;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio, restando contumace.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 21/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso . A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
La difesa della parte ricorrente ha indicato a fondamento della opposizione proposta la seguente motivazione: la ricorrente presenta un quadro clinico notevolmente aggravatosi, come da certificazione medica successiva alla visita del Consulente Tecnico che evidenzia ed evidenzierà un importante deterioramento cognitivo ed un marcato deficit motorio e delle funzioni esecutive che descrivono un quadro clinico generale notevolmente peggiorato e che, comunque, è stato evidentemente sottostimato dall'Ausiliare nominato , precisando testualmente “…la ricorrente, difatti, risulta affetta da gravi patologie invalidanti come si evince dalle certificazioni mediche facenti parte del fascicolo inerente la procedura per Accertamento Tecnico Preventivo
Obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., nonché dagli ulteriori accertamenti depositati in corso della procedura per
A.t.p.o. e da quelli effettuati o in procinto di essere effettuati (visita geriatrica prenotata per il 23.10.24; visita neurologica prenotata per il 21.10.24; visita fisiatrica prenotata per il 08.09.24) in quanto la ricorrente risulta ulteriormente aggravatasi .
Dunque la difesa della parte ricorrente fonda le sue contestazioni sulle risultanze
A) dei certificati medici presenti nella fascicolo della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, sia quelli depositati all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio , che quelli depositati nel corso della predetta procedura di ATPO, in allegato alle note di trattazione scritta ud. 21.12.23: 1) visita di controllo chirurgia vascolare del 13.11.23; 2) TC torace HR del 06.11.23; 3) ecocolordoppler arti inferiori del 26.10.23; 4) visita pneumologica del 27.09.23; 5) visita oculistica del 25.07.23; 6) visita otorinolaringoiatrica del 04.07.23; 7) visita oculistica del 08.06.23.
B) delle ulteriori certificazioni relativi ad accertamenti effettuati , non meglio specificati;
C) degli accertamenti che sarebbero stati effettuati nel corso del giudizio di opposizione, come da prenotazioni allegate (visita geriatrica prenotata per il 23.10.24; visita neurologica prenotata per il
21.10.24; visita fisiatrica prenotata per il 08.09.24);
Orbene sotto tutti i profili la allegazione attorea è infondata e va pertanto respinta .
In primo luogo con riferimento alla doglianza di mancata corretta valutazione delle risultanze dei certificati medici presenti nella fascicolo della precedente fase di accertamento tecnico preventivo ( sia con riferimento a quelli depositati all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio, che con riguardo a quelli depositati nel corso della predetta procedura di ATPO, in allegato alle note di trattazione scritta ud. 21.12.23 ), preme evidenziare in primo luogo che il ctu incaricato nella fase di atp ha posto a fondamento delle conclusioni in perizia i documenti sanitari offerti alla sua valutazione, e che, inammissibilmente, nell'atto di opposizione nessuna censura è stata sollevata dalla parte ricorrente in merito all'operato del ctu.
D' alto canto, non indicando la doglianza predetta quali certificazioni in particolare sono state trascurate dal perito di ufficio, deve intendersi che secondo la difesa di parte ricorrente sarebbero state trascurate tutte;
il che rende la doglianza talmente generica, da impedirne una seria considerazione.
2 Medesime considerazioni vanno fatte in relazione alla doglianza di mancata considerazione da parte del ctu delle “ulteriori certificazioni relativi ad accertamenti effettuati”, di cui alla sopraindicata lettera B) ; anche per tale profilo, invero, risulta la vaghezza dell' allegazione attorea.
Circa poi il riferimento fatto nel ricorso in opposizione agli accertamenti che sarebbero stati effettuati nel corso del giudizio di opposizione, come da prenotazioni allegate (visita geriatrica prenotata per il 23.10.24; visita neurologica prenotata per il 21.10.24; visita fisiatrica prenotata per il 08.09.24), va rilevato che certamente tali certificati, una volta venuti ad esistenza, possono validamente entrare in giudizio, e tuttavia la difesa della parte ricorrente - a parere dello scrivente giudice - avrebbe dovuto, all'esito, provvedl ere ad individuare i profili per i quali le dette certificazioni rappresentavano il dedotto aggravamento. Cosa non avvenuta, essendosi parte ricorrente imitata a produrre in atti detti certificati, senza ulteriori certificazioni.
Infine , circa gli ulteriori certificati medici prodotti dalla difesa di parte ricorrente ad integrazione delle note di trattazione depositate in vista dell' l'udienza del 21.05.2025, e di cui è stata chiesta la acquisizione, anche qui si propongono le medesime considerazioni di cui appena sopra. In assenza di specifica individuazione nell'atto di opposizione dei termini in cui le condizioni della ricorrente si sarebbero aggravate nelle more del giudizio, nessuna rilevanza può essere data ai fini del decidere alla nuova certificazione medica prodotta nel corso del giudizio di opposizione. La difesa della ricorrente non ha inserito, in senso chiarificatorio, nell'atto di opposizione la necessaria al,legazione in merito a come l'aggravamento si sarebbe sostanziato e dunque circa quale patologia - tra le varie sofferte dalla periziata - si sarebbe aggravata;
è del tutto mancata per conseguenza anche la indefettibile indicazione del precedente livello di intensità di essa, così che risulta impedita la verifica, per raffronto, dell'asserito aggravamento. Salvo non inammissibilmente rimetterla- ma così non può essere - all'esplorazione del giudice.
Dunque, complessivamente, la proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu, prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni.
La prospettazione attorea dunque è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 21/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
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TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18316 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti GARGANO CARLO e GARGANO Parte_1
LUCIO
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t.
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.08.2024 la ricorrente ha esposto che in data 3.02.2023 aveva inoltrato all' CP_2 convenuto una domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatrice di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/92 e che, all'esito della visita della Commissione medica competente, era stata riconosciuta invalida medio grave, nonché portatrice di handicap ex art. 3 comma 1
L.104/92, ma senza riconoscere il diritto alle prestazioni richieste;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio, restando contumace.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 21/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso . A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
La difesa della parte ricorrente ha indicato a fondamento della opposizione proposta la seguente motivazione: la ricorrente presenta un quadro clinico notevolmente aggravatosi, come da certificazione medica successiva alla visita del Consulente Tecnico che evidenzia ed evidenzierà un importante deterioramento cognitivo ed un marcato deficit motorio e delle funzioni esecutive che descrivono un quadro clinico generale notevolmente peggiorato e che, comunque, è stato evidentemente sottostimato dall'Ausiliare nominato , precisando testualmente “…la ricorrente, difatti, risulta affetta da gravi patologie invalidanti come si evince dalle certificazioni mediche facenti parte del fascicolo inerente la procedura per Accertamento Tecnico Preventivo
Obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., nonché dagli ulteriori accertamenti depositati in corso della procedura per
A.t.p.o. e da quelli effettuati o in procinto di essere effettuati (visita geriatrica prenotata per il 23.10.24; visita neurologica prenotata per il 21.10.24; visita fisiatrica prenotata per il 08.09.24) in quanto la ricorrente risulta ulteriormente aggravatasi .
Dunque la difesa della parte ricorrente fonda le sue contestazioni sulle risultanze
A) dei certificati medici presenti nella fascicolo della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, sia quelli depositati all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio , che quelli depositati nel corso della predetta procedura di ATPO, in allegato alle note di trattazione scritta ud. 21.12.23: 1) visita di controllo chirurgia vascolare del 13.11.23; 2) TC torace HR del 06.11.23; 3) ecocolordoppler arti inferiori del 26.10.23; 4) visita pneumologica del 27.09.23; 5) visita oculistica del 25.07.23; 6) visita otorinolaringoiatrica del 04.07.23; 7) visita oculistica del 08.06.23.
B) delle ulteriori certificazioni relativi ad accertamenti effettuati , non meglio specificati;
C) degli accertamenti che sarebbero stati effettuati nel corso del giudizio di opposizione, come da prenotazioni allegate (visita geriatrica prenotata per il 23.10.24; visita neurologica prenotata per il
21.10.24; visita fisiatrica prenotata per il 08.09.24);
Orbene sotto tutti i profili la allegazione attorea è infondata e va pertanto respinta .
In primo luogo con riferimento alla doglianza di mancata corretta valutazione delle risultanze dei certificati medici presenti nella fascicolo della precedente fase di accertamento tecnico preventivo ( sia con riferimento a quelli depositati all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio, che con riguardo a quelli depositati nel corso della predetta procedura di ATPO, in allegato alle note di trattazione scritta ud. 21.12.23 ), preme evidenziare in primo luogo che il ctu incaricato nella fase di atp ha posto a fondamento delle conclusioni in perizia i documenti sanitari offerti alla sua valutazione, e che, inammissibilmente, nell'atto di opposizione nessuna censura è stata sollevata dalla parte ricorrente in merito all'operato del ctu.
D' alto canto, non indicando la doglianza predetta quali certificazioni in particolare sono state trascurate dal perito di ufficio, deve intendersi che secondo la difesa di parte ricorrente sarebbero state trascurate tutte;
il che rende la doglianza talmente generica, da impedirne una seria considerazione.
2 Medesime considerazioni vanno fatte in relazione alla doglianza di mancata considerazione da parte del ctu delle “ulteriori certificazioni relativi ad accertamenti effettuati”, di cui alla sopraindicata lettera B) ; anche per tale profilo, invero, risulta la vaghezza dell' allegazione attorea.
Circa poi il riferimento fatto nel ricorso in opposizione agli accertamenti che sarebbero stati effettuati nel corso del giudizio di opposizione, come da prenotazioni allegate (visita geriatrica prenotata per il 23.10.24; visita neurologica prenotata per il 21.10.24; visita fisiatrica prenotata per il 08.09.24), va rilevato che certamente tali certificati, una volta venuti ad esistenza, possono validamente entrare in giudizio, e tuttavia la difesa della parte ricorrente - a parere dello scrivente giudice - avrebbe dovuto, all'esito, provvedl ere ad individuare i profili per i quali le dette certificazioni rappresentavano il dedotto aggravamento. Cosa non avvenuta, essendosi parte ricorrente imitata a produrre in atti detti certificati, senza ulteriori certificazioni.
Infine , circa gli ulteriori certificati medici prodotti dalla difesa di parte ricorrente ad integrazione delle note di trattazione depositate in vista dell' l'udienza del 21.05.2025, e di cui è stata chiesta la acquisizione, anche qui si propongono le medesime considerazioni di cui appena sopra. In assenza di specifica individuazione nell'atto di opposizione dei termini in cui le condizioni della ricorrente si sarebbero aggravate nelle more del giudizio, nessuna rilevanza può essere data ai fini del decidere alla nuova certificazione medica prodotta nel corso del giudizio di opposizione. La difesa della ricorrente non ha inserito, in senso chiarificatorio, nell'atto di opposizione la necessaria al,legazione in merito a come l'aggravamento si sarebbe sostanziato e dunque circa quale patologia - tra le varie sofferte dalla periziata - si sarebbe aggravata;
è del tutto mancata per conseguenza anche la indefettibile indicazione del precedente livello di intensità di essa, così che risulta impedita la verifica, per raffronto, dell'asserito aggravamento. Salvo non inammissibilmente rimetterla- ma così non può essere - all'esplorazione del giudice.
Dunque, complessivamente, la proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu, prescinde dalla disamina delle doviziose argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni.
La prospettazione attorea dunque è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
infatti, la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte, giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 21/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
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