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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 824/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 824/2022, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSO Parte_1 C.F._1
LORENZA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GHIO DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale
- resistente -
Con l'intervento di:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Costa n. 9 /C C.F.. , in qualità di Amministratore di Sostegno della sorella CodiceFiscale_3
1 nata a [...] il [...] e residente in [...]
Grandi n. 81 C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pelizzari (C.F. CodiceFiscale_4
) del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_5
di Valenza (AL), c.so Matteotti n. 2 intervenuta con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni del ricorrente:
“Si insiste affinché Codesto Ill.mo Tribunale voglia rideterminare l'assegno di mantenimento a favore della IG.ra nell'importo non superiore ad euro 700,00 mensili (somma già _1
determinata dal Presidente in sede di separazione in data 27/12/2018 in presenza di un reddito dell'esponente superiore all'attuale) e dichiarare nulla essere dovuto per la IA . CP_2
Prevedere che possa trascorrere con il padre 15 giorni al mese a settimane CP_2
alternate con la madre. Vinte le spese ed i compensi di causa anche relativi al procedimento per sequestro avanzato da controparte e rigettato”.
Conclusioni del resistente:
“ “Voglia preliminarmente l'Ill.mo Tribunale disporre l'integrazione del contraddittorio, riguardo alla IA , nella persona dell'amministratore di sostegno , Controparte_2 Parte_2
con eventuale nomina di un Curatore speciale ex art. 4, co. 5, L. 898/70 ove ritenuto, nonché riguardo all'Ill.mo Pubblico Ministero in sede ed, espulso dagli atti di causa la “Nota di deposito” del 26.08.2024 con i relativi allegati depositata da , all'esito, piaccia all'Ill.mo Parte_1
Tribunale di Alessandria, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i IGnori nata il [...] a [...] e Controparte_1
nato l'[...] a [...], entrambi residenti in [...]
Grandi n. 8/1, alle seguenti condizioni
1) Stabilire ogni forma di previdenza e garanzia in favore di , impartendo Controparte_2
ogni meglio vista e ritenuta disposizione sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento ex artt.
155 - 337 bis e ss. c.c.
In particolare, , viene affidata ad entrambi i genitori con tempi di Controparte_2
permanenza paritetici, ossia alternativamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, mantenendo la collaborazione con il SP di VI LI (che da tempo ha attivato l'educativa territoriale settimanale presso la casa materna) ed istituendo lo stesso intervento di sostegno presso la casa paterna da parte dei Servizi Sociali competenti territorialmente.
2 Tale modalità di affidamento della IA dovrà altresì garantire che la stessa trascorra le principali festività in maniera ogni anno alternata presso ciascun genitore.
I IGnori e concordano altresì nell'attivare e seguire un Controparte_1 Parte_1
percorso di coordinazione genitoriale.
2) Fare obbligo al IG. dii versare alla IG.ra un assegno di € Parte_1 Controparte_1
800,00 mensili, entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT nell'interesse della IA , oltre alle spese straordinarie necessarie alla IA CP_2
stessa , da individuarsi nelle spese mediche specialistiche non coperte da assistenza mutualistica, nelle spese scolastiche e parascolastiche, nelle spese per attività sportive, ludiche e ricreative, ed in tutte quelle meglio individuate e regolate dal Protocollo in uso presso l'Ill.mo Tribunale di
Alessandria.
3) Fare altresì obbligo al IG. di corrispondere alla IG.ra , Parte_1 Controparte_1 entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di €
1.500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT od, in subordine, l'importo che risulterà di giustizia.
4) Confermare l'assegnazione alla moglie della casa coniugale (di proprietà in ragione di una metà indivisa tra i coniugi), sita in VI LI (AL), Via Achille Grandi n. 8/1, che continuerà a farsi carico integrale di tutte le relative utenze, con i mobili e le suppellettili che ne costituiscono
l'arredo.
5) Confermare, quanto al resto, le condizioni di cui al verbale d'udienza 16.07.2019, omologate dal
Tribunale di Alessandria nella causa R.G. n. 3026/2018.
6) Vietare al IG. di espatriare. Parte_1
7) Disporre, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione della frase: “Soffre, infatti, di disturbo schizzo affettivo bipolare…” di cui a pagina 1 ultima riga, della memoria integrativa dell'11.11.2021 dell'Avv. Lorenza Rosso quale difensore del IG. . Parte_1
Con vittoria delle spese del giudizio e con condanna del ricorrente al risarcimento dei danni, liquidati d'Ufficio, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avendo egli agito con mala fede o colpa grave”
In via istruttoria, chiede:
A) l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del ricorrente
e della terza chiamata, in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 Pt_2
:
[...]
1) “Vero che, versava alla R.S.I. “ ” presso la quale la propria Parte_1 Parte_3
IA è stata ricoverata dal mese di agosto 2018 sino mese di febbraio 2020, la CP_2
3 differenza tra la retta a carico di (circa € 1.440,00) e la pensione da lei percepita CP_2
(circa € 814,00), pari ad € 630,00 mensili circa”.
2) “Vero che, dal mese di marzo 2020 è accudita esclusivamente dalla madre, CP_2 presso la propria abitazione in VI LI, come la era fino all'inserimento della IA stessa nella predetta R.S.I.”.
3) “Vero che, si recava presso l'Istituto Lisino tutti i giovedì per visitare la Controparte_1
IA ed, inoltre, tutte le Domeniche mattina per prelevarla onde trascorrere con lei il fine settimana a casa e riportarla in struttura il lunedì mattina o nel pomeriggio 4) “Vero che, dopo il rientro a casa della IA, il IG. ha continuato a versare € 630,00 al mese in Parte_1
favore non più della struttura ma, bensì, a , direttamente sul c/c intestato alla IA CP_2 stessa con il concorso dell'amministratore di sostegno”.
5) “Vero che, dal mese di maggio 2021 il padre, pur a fronte delle rimostranze della IG.ra , _1
espresse anche formalmente con mail del 17.09.2021 del sottoscritto legale (all. 3 che viene rammostrato al soggetto escusso), si è limitato a corrispondere la minor cifra € 300,00 per il mantenimento ordinario della IA stessa”.
6) “Vero che, dal 15.09.2021, è stata assunta una collaboratrice domestica, per l'assistenza in favore di , con uno stipendio mensile netto di € 706,00 circa, oltre a Controparte_2 contributi mensili pari ad € 120,00 circa (all. 4 - 5 – 6 che vengono rammostrati al soggetto escusso)”.
7) “Vero che è beneficiaria di amministrazione di sostegno e che Controparte_2
l'amministratore di sostegno è la propria sorella (all. 7 - 8 che vengono Parte_2 rammostrati al soggetto escusso)”.
8) “Vero che, ha evidenziato, alla nascita, una severissima ed irreversibile Controparte_2 patologia, diagnosticata quale “Encefalopatia malformativa”, che comporta un supporto di cura ed assistenziale permanente, continuativo e globale. Ciò a maggior ragione negli ultimi tempi, in cui le condizioni della IA stessa hanno mostrato segni di peggioramento, anche di natura cardiologica (all. da 9 a 13 che vengono rammostrati al soggetto escusso)”.
9) “Vero che, la resistente, pur avendo sempre lavorato, successivamente al matrimonio si è dedicata completamente alla cura delle figlie e, soprattutto, di , presso la casa CP_2
coniugale di VI LI (AL), Via Achille Grandi n. 8/1, salvo il sopra ricordato periodo trascorso presso la R.S.I. “Lisino” dal mese di agosto 2018 sino a febbraio 2020”.
10) “Vero che, intrecciò una relazione extraconiugale con la collaboratrice Parte_1 domestica, IG.ra ”. Parte_4
4 11) “Vero che, scoperta la relazione in questione, decise di separarsi da Controparte_1
”. Parte_1
12) “Vero che, anche la IG.ra non gode di buona salute: nel 1996 fu espressa diagnosi di _1
“Lupus eritematoso sistemico”, nel 2006 “Ischemia frontale + dimorfismo ipofisario + ipotrofia vermiana” nel 2015 “Sindrome del perineo discendente” ed “Addensamento polmonare basale dx”, nel 2017 “Gastrite cronica severa lievemente atrofica, severamente attiva e ulcero-erosiva antrale/angolare” e, nel 2018, “Ernia iatale intermittente” nonché “modesta oto-mastoidite sinistra”. Per l'effetto è stata riconosciuta invalida civile al 75% con erogazione di pensione di circa € 280,00 mensili. si deve purtroppo aggiungere che, sottopostasi ad esame istologico in data
23.01.2019 le è stata diagnosticata “Iperplasia endometriale atipica” e, in conseguenza del lupus eritematoso sistemico (LES) di cui è affetta, è stata sottoposta, in data 15.03.2019, a laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale, presso l'Ospedale di VI LI – S.O.C.
Ostetricia e Ginecologia. Il 22.03.19 essa è stata sottoposta ad esame istologico presso l'
[...]
Cont
, il 13.05.19 ad esame TC , il Controparte_3 Controparte_4
17.05.19 ad esame RM addome completo presso l'Istituto “Il Baluardo” in relazione alla neoformazione pancreatica, dal 20 al 30.05.19 è stata seguita dall' di VI LI – CP_5
Cont hospital oncologico, ed, infine, il 04.06.2019 è stata sottoposta ad esame presso l'
[...]
, presso la quale è in Controparte_7 cura (da all. 14 a all. 28 che vengono rammostrati al soggetto escusso)”.
13) “Vero che ha costantemente accusato e colpevolizzato la IG.ra per la Parte_1 _1 nascita della IA ”. CP_2
14) “Vero che, in costanza di matrimonio il marito ha sempre mantenuto un elevatissimo tenore di vita, con frequenti viaggi, anche all'estero, in località ed in alberghi di lusso”.
15) “Vero che, a fronte della statuizione del contributo al mantenimento di nella CP_2 misura di € 400,00 mensili, il IG. , nonostante mail di sollecito del 26.09.2022 Parte_1 all'Avv. Rosso (all. 32 che viene rammostrato al soggetto escusso), si è limitato a versare € 300,00 nei mesi da giugno 2022 a settembre 2022 ed € 200,00 nel mese di ottobre 2022”.
16) “Vero che, il 30.11.2022 è andato in pensione ed ha incassato il TFR di € Parte_1
50.193,02 lordi e di € 40.528,83 netti V. all. 38 e 43 che vengono rammostrati al soggetto escusso)
e, in precedenza, nel luglio 2022, aveva altresì ceduto l'intera propria quota, pari al 20%, del capitale sociale della Generalmarine S.r.l., di cui il soggetto interrogato indicherà il prezzo di vendita (V. all. 39 ed all. 40, che vengono rammostrati al soggetto escusso).
5 17) “Vero che, il 14.03.2023 , senza addurre alcuna spiegazione, a fronte della Parte_1 quota del 50% del TFR dovuta alla IG.ra (pari ad € 20.264,41), si è limitato a versare la _1 minor somma € 17.954,50 (V. all. 44 che viene rammostrato al soggetto escusso).
18) “Vero che, , il 01.11.2020, ha assunto alle proprie dipendenze, quale Parte_1
“collaboratrice domestica”, con vitto e alloggio, la IG.ra (V. all. Controparte_8
11 e 12 alla memoria del 30.03.2023 di controparte, che vengono rammostrati al soggetto escusso).”.
19) “Vero che , in costanza di matrimonio tra le parti, svolgeva la Controparte_8 funzione di colf presso l'abitazione dei coniugi in VI LI, Via A. Grandi n. 8/1.”.
20) “Vero che intrecciò una relazione sentimentale con la predetta IG.ra Parte_1 [...]
”. Controparte_8
21) “Vero che, e , oltre alla IA di quest'ultima, Parte_1 Controparte_8 convivono nell'appartamento di proprietà del IG. , sito in NO, Via della Cella n. 9/6 Pt_1
(V. all. 42, che viene rammostrato al soggetto escusso)”.
22) “Vero che la IG.ra Peve Luna Blanca Margot, presta assistenza alla IG.ra CP_2
presso l'abitazione in VI LI, Via A. Grandi n. 8/1 per 25 ore alla settimana e,
[...]
precisamente, per 4 ore al giorno da lunedì a giovedì, 6 ore il venerdì e 3 ore il sabato (V. all. 45 che viene rammostrato al soggetto escusso).”.
23) “Vero che negli altri momenti della settimana (compresa la Domenica), la IG.ra _1
, si occupa da sé della propria IA e della casa in cui vive, in VI LI, Via A. Grandi
[...]
n. 8/1 Si indicano quali testimoni i IGnori:
- , c/o Coop. Soc. Bios – Alessandria (AL). Testimone_1
- Direttore – o suo delegato - C.S.P. VI LI (AL).
- Peve Luna Blanca Margot, residente in [...].
- Dott.ssa c/o C.S.P. VI LI (AL) Testimone_2
- Dott.ssa c/o C.S.P. VI LI (AL) Persona_1
- , residente in [...]. Controparte_8
Il tutto opponendosi all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da e, in caso di Parte_1
denegata loro ammissione, chiedendo di essere ammessa alla controprova con gli stessi testi indicati nella seconda memoria 183 co. 6 c.p.c. del 12.05.2023.
B) l'ammissione di CTU, psicologica, affinché, esaminata la personalità dei genitori e quella di
, valutati gli ambienti familiari ed extrafamiliari della IA stessa, in Controparte_2
relazione ad entrambi i genitori, e considerata ogni altra circostanza ritenuta utile, venga accertato:
6 a) quale sia il genitore più idoneo all'affidamento di , avuto riguardo al Controparte_2
miglior interesse della stessa sotto il profilo psicologico, formativo ed educativo;
b) si individui inoltre la più opportuna regolamentazione dei rapporti tra Controparte_2 ed il genitore non affidatario, in merito a frequenza e modalità degli incontri.”
C) la verifica della reale situazione finanziaria-patrimoniale del IG. mediante Parte_1
ordine di esibizione alla controparte stessa dei bilanci e dei relativi allegati riferiti agli ultimi cinque anni della società Generalmarine S.r.l. con sede in NO (operante nel settore dell'elettronica navale), di cui egli è stato socio e dipendente e con l'ammissione di CTU volta ad accertare l'effettiva capacità reddituale e patrimoniale delle parti, anche diversa dai dati ufficiali risultanti, chiedendo e/o acquisendo informazioni e documentazione presso Uffici pubblici e privati;
nonché a valutare la congruità del reddito complessivo dichiarato negli ultimi tre periodi
d'imposta da parte del IG. (anche con riferimento al T.F.R.), rispetto alle Parte_1
movimentazioni intercorse su tutti gli accesi rapporti bancari e/o assicurativi e/o finanziari di qualsiasi specie, sia in proprio che per delega”
Conclusioni di in persona dell'ADS Controparte_2 Parte_2
“Contrariis rejectis DISPORSI che venga affidata ad entrambi i genitori Controparte_2
con tempi di permanenza paritetici, ossia alternativamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, mantenendo la collaborazione con il SP di VI LI (che da tempo ha attivato l'educativa territoriale settimanale presso la casa materna) ed istituendo lo stesso intervento di sostegno presso la casa paterna da parte dei Servizi Sociali competenti territorialmente. Tale modalità di affidamento della IA dovrà altresì garantire che la stessa trascorra le principali festività in maniera ogni anno alternata presso ciascun genitore. DARSI ATTO che i sig.ri
[...]
e concordano altresì nell'attivare e seguire un percorso di _1 Parte_1
coordinazione genitoriale;
DISPORSI a carico del padre l'obbligo di corrispondere a favore di a titolo di contributo mantenimento quella somma che il Giudice riterrà equa, con CP_2
versamento sul conto corrente dell'amministrata, oltre alle spese straordinarie come indicate in
Protocollo del Tribunale di Alessandria 20.07.2016. DISPORSI ora per allora che, qualora
[...]
debba essere collocata in struttura, vengano confermate le condizioni previste in CP_2
separazione, e cioè che il padre si debba far carico del mantenimento della IA , in CP_2
particolare, provvedendo alla corresponsione della retta della residenza in cui sarà collocata, per la quota eccedente la pensione della IA e per la parte non coperta da pubblici contributi SSN e
Servizi Sociali), disponendosi altresì che il padre debba provvedere alle spese straordinarie
7 necessarie per la IA come indicate in Protocollo del Tribunale di Alessandria CP_2
20.07.2016. CONDANNARSI entrambi i genitori al pagamento delle spese di lite
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente sig. esponeva: che in data Parte_1
30/12/1985 contraeva matrimonio con rito concordatario, in VI LI (AL), con la IG.ra
[...]
- che la coppia optava per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- _1 che dall'unione nascevano, in NO, le figlie in data 2/10/1986, e in data Pt_2 CP_2
20/9/1988; - che le parti si separavano consensualmente, innanzi al Tribunale di Alessandria, alle condizioni di cui al verbale di udienza del 16/7/2019, R.G. n. 3026/2018; - che con Decreto n.
8273/2019 del 13/8/2019, la predetta separazione consensuale veniva omologata dal Tribunale di
Alessandria; - che il IG. ha sempre adempiuto puntualmente alle obbligazioni Parte_1
assunte nel predetto verbale di separazione;
- che, in particolare, per quanto concerne le proprietà immobiliari, i IGg.ri e stabilivano che la ex casa coniugale, sita in VI LI Pt_1 _1
(AL), Via Achille Grandi 8/1, di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, venisse assegnata alla
IG.ra con intestazione alla stessa delle relative utenze facendose carico Controparte_1 integralmente;
che l'immobile sito in Piuzzo (AL) rimanesse di proprietà di entrambi i coniugi al
50% ciascuno e che la casa sita in Ceriale (SV), di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, venisse venduta ad un prezzo non inferiore ad € 150.000,00 ed il ricavato della vendita venisse diviso in parti uguali tra i coniugi;
- che la vettura fiat Panda rimanesse assegnata alla IG.ra _1
- che con riferimento all'assegno di mantenimento, il IG. corrispondesse alla IG.ra Pt_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo di € 1.000,00, oltre aumenti Istat come per _1
legge; - che detto importo sarebbe stato rideterminato quando il IG. sarebbe andato in Pt_1 pensione, quando avrebbe corrisposto alla IG.ra la somma di € 3.000,00, oltre alla metà della _1
somma ricevuta a titolo di trattamento di fine rapporto;
- che, per quanto riguarda il mantenimento della IA (C.F. ), affetta sin dalla nascita da severa ed CP_2 C.F._6 irreversibile “encefalopatia malformativa”, il IG. doveva versare all'Istituto presso cui la Pt_1 stessa era ricoverata, ovvero la di Tortona (AL), la Controparte_9 somma corrispondente al conguaglio tra la retta mensile dell'Istituto e la pensione di invalidità percepita dalla IA, pari ad € 1.000,00; - che (nata a [...] il [...]), Parte_2
sorella maggiore di , veniva nominata Amministratrice di Sostegno di quest'ultima CP_2
con decreto del Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice tutelare, nel procedimento portante
R.G.n. 2058/2018 del 7/1/2019; - che non era più ricoverata in Istituto e conviveva CP_2
con la IG.ra presso la ex casa coniugale di VI LI;
- che, per esclusiva volontà _1
personale, e senza alcun obbligo di legge, il IG. versa direttamente sul c/c postale intestato Pt_1
8 a una somma mensile per il concorso al suo mantenimento pari ad € 300,00; - che il CP_2
IG. contribuisce integralmente alle spese straordinarie per la IA , Pt_1 CP_2 corrispondendo le dovute somme per vestiti, farmaci, giochi ecc… -esponeva parte ricorrente che si rendeva necessario rimodulare l'assegno di mantenimento di € 1.000,00 previsto in fase di separazione a carico del IG. e a beneficio della IG.ra poichè non più proporzionato Pt_1 _1
e congruo alle attuali situazioni personali ed economiche degli ex coniugi;
- che era desiderio del
IG. passare più tempo possibile con la IA , che vorrebbe tenere con sè Pt_1 CP_2
presso la propria abitazione sita in NO, Via Della Cella 9/6, così da dividere equamente il tempo trascorso dalla IA con entrambi i genitori;
- che detta volontà rispecchiava gli stessi desideri della IA, che è felice quando trascorre del tempo con il padre e si dichiarava pronta e disponibile a passare settimane alternate presso la residenza paterna;
- che la divisione del tempo trascorso a metà tra i genitori incideva anche sul quantum dell'assegno di mantenimento dovuto da parte del IG. in favore della IG.ra Pt_5 _1
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “in via principale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VI LI (AL) in data
30/12/1985, tra il IG. e la IG.ra ; - dichiarare che la IA Parte_1 Controparte_1
, possa trascorrere con il padre ampi periodi, in ossequio a quanto disposto dagli CP_2
artt. 155 e 337 ter comma 4 c.c.; - modificare le condizioni patrimoniali previste nel verbale di separazione consensuale dei coniugi del 16/7/2019, eliminando o quantomeno rideterminando
l'assegno di mantenimento a carico dell'esponente ed a favore della IG.ra , per tutte le _1
ragioni esposte in narrativa, ma soprattutto non sussistendo più alcun netto divario economico tra le situazioni patrimoniali degli ex coniugi e potendo la IG.ra darsi da fare per la ricerca di _1 un'attività lavorativa e comunque, disponendo della proprietà di beni immobili, attivarsi per porli in vendita o in locazione;
- confermare nel resto le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale dei coniugi del 16/7/2019. Con vittoria di spese e onorari di causa. Clausola concessa come per legge”.
Si costituiva la sig.ra contestando la ricostruzione del ricorrente evidenziando Controparte_1
che dal mese di Marzo 2020 la IA era accudita esclusivamente dalla medesima CP_2
presso la propria abitazione in VI LI ed il signor aveva continuato a versare Parte_1
la somma di euro 630,00 al mese in favore non più della struttura bensì di CP_2
direttamente sul conto corrente intestato alla IA stessa per il concorso dell'amministrazione di sostegno.
9 Esponeva altresì la parte resistente che dal mese di maggio 2021 il padre - in modo unilaterale e non autorizzato - si era limitato corrispondere solamente la minor cifra di euro 300,00 per il mantenimento ordinario della IA . CP_2
Rilevava ancora la parte resistente che aveva sempre provveduto e provvedeva nell'attualità alla cura ed al mantenimento di , la quale fin dalla nascita aveva evidenzia una CP_2
severissima ed irreversibile patologia diagnosticata quale encefalopatia malformativa che rendeva necessaria una cura ed un'assistenza continuativa e globale.
Esponeva ancora la parte resistente che, successivamente al matrimonio, si era dedicato completamente alla cura delle figlie e soprattutto di presso la casa coniugale salvo il CP_2
periodo che quest'ultima aveva trascorso del mese di agosto 2018 fino al Febbraio 2020 presso la
RSI “Lisino”.
In ordine alle condizioni personali e patrimoniali la parte resistente evidenziavo di non godere di buona salute che ricordava le patologie di cui era affetta (cfr. pagina quattro della comparsa di costituzione); rilevava ancora parte resistente che per effetto di tale patologie era stata riconosciuta una pensione di invalidità di 280,00 € mensili che costituiva l'unica fonte di reddito.
All'udienza del 21.12.2022 la causa veniva trattenuta in decisione in punto status e, con sentenza non definitiva n. 18/2023 del 10.01.2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con riserva al definitivo della pronuncia sulle spese di causa e con separata ordinanza di rimessione della causa in istruttoria all'udienza del 02.02.2023, poi inizialmente rinviata al 08.02.2023 per impedimento del difensore del ricorrente e, infine, al 15.03.2023.
Venivano concessi termini per memorie sull'istanza del ricorrente di modifica dell'Ordinanza
Presidenziale fissando udienza di trattazione sul punto al 20.04.2023 ed, ai sensi dell'art. 183 c.p.c.,
a fronte di cui le parti depositavano le rispettive memorie, fissando ulteriore udienza al 08.06.2023.
La resistente, stante i verificatisi inadempimenti da parte del IG. nel pagamento dei Pt_1 contributi per la resistente e la IA, richiedeva il sequestro conservativo della somma di €
100.000,00 che veniva rigettato con ordinanza del 02.03.2023.
All'esito dell'udienza del 20.04.2023, trattenuta la causa a riserva, con ordinanza 08.05.2023 il
Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore di sostegno di , ordinando a parte ricorrente di depositare la dichiarazione dei redditi del Controparte_2
2022 (riferita all'anno 2021) e la certificazione INPS relativa al proprio trattamento pensionistico, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti richiesti, rigettando la richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. formulata dalla resistente e fissando per l'esame della documentazione l'udienza del
14.06.2023.
10 A scioglimento della riserva con ordinanza del 21.06.2023 il Tribunale non ammetteva le prove orali indicate dalle parti, rideterminava in € 800,00 mensili la somma da versarsi a titolo di contributo al mantenimento da parte del IG. alla IG.ra confermava l'assegno di € Pt_1 _1
400,00 mensili in favore della IA previsto nell'ordinanza presidenziale del 24.09.2022, rigettava la richiesta di modifica del regime di collocamento e visita relativamente a Controparte_2
ed, a tal fine, disponeva CTU psicologica, nominando CTU la Dott.ssa , fissando Persona_2
udienza del 03.10.2023 per il giuramento e la formulazione del quesito.
All'esito la causa veniva rinviata al 21.03.2024 per l'esame dell'elaborato peritale.
Poiché fra le parti – all'esito della CTU – sussistevano divergenze unicamente in ordine agli aspetti economico-patrimoniali, venivano quindi concessi termini per memorie e repliche sul punto, fissando udienza al 14.05.24 per l'eventuale tentativo di conciliazione.
Il Giudice rinviava quindi all'udienza del 04.07.2024 e, per la verifica della possibilità di una soluzione congiunta con riferimento alla collocazione di fissava udienza al Controparte_2
18.07.2024, con termine alle parti per il deposito di note scritte congiunte fino a 5 giorni prima.
Assunta la causa a riserva, con ordinanza del 23.07.2024, disponeva il collocamento di
[...]
ad entrambi i genitori con tempi di permanenza paritetici, ossia alternativamente 15 CP_2
giorni con la madre e 15 giorni con il padre, con decorrenza 01.08.2024 e fino al 15.08.2024 in cui sarà collocata presso la madre, e con applicazione -quindi- di periodi di 15 giorni alternati presso ciascun genitore.
Veniva quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in ordine agli altri aspetti del giudizio al 17.09.2024
Assolto tale incombente, la causa veniva trattenuta per la decisione con i termini ordinari ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Motivi della decisione
1. Sulle richieste istruttorie
Preliminarmente, essendo state riproposte al Collegio alcune istanze istruttorie, da parte del resistente si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal Giudice Istruttore, per i medesimi motivi - di volta in volta - esposti.
2. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Tribunale si è già pronunciato con sentenza parziale, e le statuizioni ivi rese devono trovare integrale conferma.
3. Sul collocamento della IA affetta da patologia di CP_2
“Encefalopatia malformativa” e sottoposta a procedura di ADS
11 Va evidenziato in via preliminare che ha evidenziato, fin dalla nascita, una Controparte_2 severissima ed irreversibile patologia, diagnosticata quale “Encefalopatia malformativa” che comporta un supporto di cura ed assistenziale permanente, continuativo e globale.
Nei suoi confronti è stata istituita la procedura di Amministrazione di sostegno ed è stata nominato
ADS la sorella maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Pt_2
Emerge in modo incontestato dagli atti del giudizio che la resistente sig.ra pur Controparte_1
avendo sempre lavorato, successivamente al matrimonio si è dedicata grandemente alla cura della IA , presso la casa coniugale di VI LI (AL), Via Achille Grandi n. 8/1, CP_2 salvo il periodo che ha trascorso presso la R.S.I. “Lisino” dal mese di agosto 2018 CP_2
sino a febbraio 2020.
Nel caso concreto la IA maggiorenne è sottoposta a procedura di Amministrazione CP_2
di sostegno, con la conseguenza che le determinazioni in ordine alla collocazione fisica, alla residenza ed ogni altra statuizione in ordine al benessere personale della beneficiaria devono essere adottate da parte dell'ADS con il controllo del Giudice tutelare.
In tal senso l'art. 473 bis.9 prevede – in caso di figli maggiorenne portatori di handicap grave - il rinvio alle disposizioni in favore dei figli minori in quanto compatibili.
Nel caso di specie, con provvedimento del 23 luglio 2024 il Giudice designato aveva dato atto delle conclusioni congiunte depositate dalle parti in ordine a tale aspetto del processo ed era stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “Lette le conclusioni rassegnate dalla parti in ordine all'affidamento e collocamento provvisorio di rassegnate Controparte_2 telematicamente nel corso dell'udienza del 18 luglio 2024, così decide. Dispone che
[...]
venga affidata ad entrambi i genitori con tempi di permanenza paritetici, ossia CP_2
alternativamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, con decorrenza 1 agosto 2024 e fino al 15 agosto 2024 in cui sarà collocata presso la madre, e con applicazione – quindi - di periodi di 15 giorni alternati presso ciascun genitore;
dispone che venga mantenuta da parte di entrambi i genitori la collaborazione con il SP di VI LI (che da tempo ha attivato
l'educativa territoriale settimanale presso la casa materna) durante il periodo in cui
[...]
si trova presso la madre;
dispone la presa in carico di da CP_2 Controparte_2
parte dei SS.SS. di NO competenti per territorio per ulteriori adeguati interventi di sostegno in favore di per il periodo in cui la stessa si trova presso l'abitazione paterna. Controparte_2
Dispone che i genitori forniscano ai competenti SS.SS. competenti per territorio un calendario preventivo semestrale del periodo di collocamento di presso ciascun Controparte_2
genitore al fine di consentire ai SS.SS. di predisporre gli interventi di sostegno richiesti;
dispone che le festività principali saranno trascorse da alternativamente presso Controparte_2
12 ciascun genitore partendo dal periodo natalizio presso la madre. Invita i sig.ri _1
e ad attivare e seguire un percorso di coordinazione genitoriale”.
[...] Parte_1
Al provvedimento del 23 luglio 2024 è stata data attuazione da parte dei genitori e non sussistono, ad avviso del Tribunale, evidenti ragioni per discostarsi da tale decisione che è stata adottata nell'interesse della minore sottoposta a procedura di Amministrazione di sostegno anche la fine di a fine di garantire da un lato la bigenitorialità e dall'altro una situazione di generale benessere per la IA che può trascorrere periodi alternati presso ciascun genitore.
Le modalità di frequentazione dei genitori e di collocazione presso i medesimi – condivise dall'ADS - appaiono pertanto compatibili con le esigenze di salute della IA e CP_2
devono trovare integrale conferma, con la precisazione che le conclusioni congiunte condivise anche dall'ADS, saranno limitate alla mera collocazione di , senza alcuna CP_2
indicazione relativa all'affidamento, trattandosi di soggetto maggiorenne sottoposto ad ADS e quindi formalmente capace di agire.
In ogni caso ogni decisione diversa da quella condivisa fra le parti dovrà essere adottata da parte dell'Amministratore di sostegno con la vigilanza del Giudice tutelare.
4. Sull'assegnazione della casa familiare
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass. 9.8.2012, n. 14348 e
Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
Come risulta dalla documentazione prodotta in atti la IA era stata inserita in una CP_2
struttura idonea ad accoglierla in concomitanza della separazione dei genitori e – a seguito degli accordi congiunti di cui si è dato più sopra atto - torna ad essere collocata nella ex casa coniugale
13 quando trascorre il periodo di tempo con la madre alternato con il padre.
Ritiene pertanto il Tribunale che sussistano i presupposti per confermare l'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente IG.ra che – congiuntamente al padre - continua ad occuparsi _1
del benessere di con i modi e nei tempi sopra riferiti. CP_2
5. Sulla quantificazione del contributo al mantenimento di CP_2
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, le parti hanno previsto il mantenimento diretto di durante il CP_2
tempo che la IA trascorrerà presso ciascun genitore.
percepisce una pensione di invalidità che ammonta ad euro 1.266,81 mensili oltre CP_2
ad euro 600 per assegno di accompagnamento.
Pur in presenza di tali indennità in favore di e dato atto che la resistente percepisce CP_2
unicamente un reddito di euro 280,00 mensili a titolo di pensione di invalidità - deve essere previsto una integrazione da parte del ricorrente - da versarsi direttamente all'Amministratore di
Sostegno sul conto corrente intestato alla procedura di ADS - che deve essere determinato in considerazione del reddito di ciascuno dei genitori.
A tal fine rileva il Tribunale che prima del pensionamento il ricorrente era “dipendente della
Generalmarine S.r.l.”, ed anche socio della stessa S.r.l., possedendo la quota del 20% (poi ceduta in concomitanza con il suo pensionamento). Attualmente percepisce una pensione di euro
2.391, 91 e sostiene spese di circa 500,00 euro mensili per far fronte al mutuo. Deve considerarsi
14 irrilevanti – ai fini della quantificazione del reddito disponibile, la spesa di euro 1.000,00 circa mensili sostenuta per la Colf.
Come già evidenziato la situazione personale, reddituale e patrimoniale della resistente non appare florida: la resistente sig.ra è affetta da diverse patologie: nel 1996 le venne Controparte_1 diagnosticato “Lupus eritematoso sistemico” (all. 14 - 15), nel 2006 “Ischemia frontale + dimorfismo ipofisario + ipotrofia vermiana” (all. 16) nel 2015 “Sindrome del perineo discendente”
(all. 17) ed “Addensamento polmonare basale dx” (all. 18), nel 2017 “Gastrite cronica severa lievemente atrofica, severamente attiva e ulcero-erosiva antrale/angolare” (all. 19) e, nel 2018,
“Ernia iatale intermittente” (all. 20) nonchè “modesta oto-mastoidite sinistra” (all. 21). In data
23.01.2019 le è stata diagnosticata “Iperplasia endometriale atipica” (all. 22) e, in conseguenza del lupus eritematoso sistemico (LES) di cui è affetta, è stata sottoposta, in data 15.03.2019, a laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale, presso l'Ospedale di VI LI – S.O.C.
Ostetricia e Ginecologia (all. 23). Il 22.03.19 essa è stata sottoposta ad esame istologico presso l' (all. 24), il 13.05.19 ad esame TC Controparte_3 [...]
(all. 25), il 17.05.19 ad esame RM addome completo presso l'Istituto “Il Controparte_10
Baluardo” in relazione alla neoformazione pancreatica (all. 26), dal 20 al 30.05.19 è stata seguita dall' VI LI (all. 27), ed, infine, il 04.06.2019 è _11 Controparte_12 stata sottoposta ad esame presso l' Controparte_7
, presso la quale è in cura.
[...]
A causa di tali patologie è stata riconosciuta invalida civile al 75% con erogazione di pensione di circa € 280,00 mensili.
L'età della resistente IG.ra le compromesse condizioni di salute sopra compendiate _1 rendono praticamente impossibile alla stessa di reperire un'occupazione (pure nel settore della cura delle persone disabili, ove essa ha maturato una grande esperienza.
La medesima percepisce pertanto – pertanto - unicamente un reddito di euro 280,00 mensili.
Va anche evidenziato che le parti in regime di comunione dei beni, sono comproprietari al 50% della casa coniugale in VI LI (AL), Via A. Grandi n. 8/1 nonché di altri immobili (fabbricati e terreni) in Ceriale (SV) e Piuzzo (AL).
In considerazione del reddito disponibile in capo al ricorrente – pari ad euro 1891,91 mensili - deve essere prevista una integrazione – rispetto al mantenimento diretto – da parte del padre che il
Tribunale ritiene equo quantificare in euro 400,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IA gestito dall'ADS, sig.ra sorella di Parte_2 [...]
. CP_2
Il padre inoltre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie in favore di nella CP_2
15 misura dell'80%, mentre il 20% sarà posto a carico della madre.
6. Sul riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile
Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “… l'assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativocompensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art.5 l.div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno”.
Si è quindi evidenziato (Cass. SS.UU. n. 18287/2018) che «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - al pari dell'assegno di mantenimento in sede di separazione - , non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi». In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.(cfr. SS.UU. 8 novembre 2022 n. 32914).
Alla luce di tali principio ed in stretta osservanza dei medesimi, nel caso concreto deve essere verificato se ricorrono i presupposti per il riconoscimento nella sua funzione a) assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica)
b) riequilibratrice o meglio perequativocompensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico).
16 Analizzando i redditi delle parti sopra riportati ad avviso del Collegio ricorre la funzione assistenziale in quanto la sig.ra – a differenza del ricorrente – non dispone di un reddito _1 che le consenta l' autosufficienza economica. A ciò si aggiunga che la resistente - fino alla separazione - si è sempre ed in modo costante occupata della famiglia e delle figlie ed in particolare di . CP_2
In questa prospettiva ed in questi termini ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile che tenendo conto della pensione di invalidità dalla medesima percepita e dalla media delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente degli ultimi tre anni e dell'attuale pensione percepita, deve essere determinato in euro 700,00 mensili da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT.
7. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite – in considerazione della presentazione di conclusioni congiunte in ordine alla richiesta sullo status, sulla collocazione della IA e della parziale soccombenza delle parti in ordine agli aspetti patrimoniali - vengono integralmente compensate fra le parti principali;
le spese per la costituzione e difesa di vengono poste a Controparte_2
carico delle parti principali nella misura del 50% ciascuno in favore dell'Erario, trattandosi di soggetto ammesso al PSS, e liquidate in euro 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Conferma
la sentenza parziale n. 18/2023 del Tribunale di Alessandria con cui è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
Controparte_1
Dispone
Il pagamento di un assegno divorzile da parte del sig. in favore della sig.ra Pt_1 _1
che si quantifica in euro 700,00 oltre rivalutazione ISTAT da pagarsi entro il giorno 5 ogni
[...]
mese;
Dispone
17 che trascorra presso entrambi i genitori periodi di permanenza paritetici, Controparte_2
ossia alternativamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, con decorrenza 1 agosto
2024 e fino al 15 agosto 2024 in cui sarà collocata presso la madre, e con applicazione – quindi - di periodi di 15 giorni alternati presso ciascun genitore;
prende atto che sarà mantenuta da parte di entrambi i genitori la collaborazione con il SP di VI LI (che da tempo ha attivato l'educativa territoriale settimanale presso la casa materna) durante il periodo in cui si trova presso la madre;
Controparte_2
dispone la presa in carico di da parte dei SS.SS. di NO competenti per territorio Controparte_2
per ulteriori adeguati interventi di sostegno in favore di per il periodo in cui Controparte_2 la stessa si trova presso l'abitazione paterna.
Dispone
Che i genitori forniscano ai competenti SS.SS. competenti per territorio un calendario preventivo semestrale del periodo di collocamento di presso ciascun genitore al fine di Controparte_2
consentire ai SS.SS. di predisporre gli interventi di sostegno richiesti;
dispone che le festività principali saranno trascorse da alternativamente presso Controparte_2
ciascun genitore partendo dal periodo natalizio 2024 presso la madre.
Invita
i sig.ri e ad attivare e seguire un percorso di coordinazione Controparte_1 Parte_1
genitoriale.
DISPONE
a carico del padre l'obbligo di corrispondere a favore di a titolo di contributo di CP_2
mantenimento la somma di euro 400,00 mensili con rivalutazione annuale ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente dell'amministrata, oltre alle spese straordinarie come indicate in Protocollo del Tribunale di Alessandria 20.07.2016 nella misura dell'80%, mentre il residuo 20% viene posto a carico della madre.
Compensa
Integralmente fra le parti e le spese del giudizio, comprese Controparte_1 Parte_1
quelle relative alla fase di sequestro.
Condanna
18 e nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore Controparte_1 Parte_1 dell'Erario delle spese di costituzione e difesa sostenute nell'interesse di Controparte_2
ammessa al PSS, che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Antonella Dragotto)
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 824/2022, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSO Parte_1 C.F._1
LORENZA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GHIO DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale
- resistente -
Con l'intervento di:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Costa n. 9 /C C.F.. , in qualità di Amministratore di Sostegno della sorella CodiceFiscale_3
1 nata a [...] il [...] e residente in [...]
Grandi n. 81 C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pelizzari (C.F. CodiceFiscale_4
) del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_5
di Valenza (AL), c.so Matteotti n. 2 intervenuta con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni del ricorrente:
“Si insiste affinché Codesto Ill.mo Tribunale voglia rideterminare l'assegno di mantenimento a favore della IG.ra nell'importo non superiore ad euro 700,00 mensili (somma già _1
determinata dal Presidente in sede di separazione in data 27/12/2018 in presenza di un reddito dell'esponente superiore all'attuale) e dichiarare nulla essere dovuto per la IA . CP_2
Prevedere che possa trascorrere con il padre 15 giorni al mese a settimane CP_2
alternate con la madre. Vinte le spese ed i compensi di causa anche relativi al procedimento per sequestro avanzato da controparte e rigettato”.
Conclusioni del resistente:
“ “Voglia preliminarmente l'Ill.mo Tribunale disporre l'integrazione del contraddittorio, riguardo alla IA , nella persona dell'amministratore di sostegno , Controparte_2 Parte_2
con eventuale nomina di un Curatore speciale ex art. 4, co. 5, L. 898/70 ove ritenuto, nonché riguardo all'Ill.mo Pubblico Ministero in sede ed, espulso dagli atti di causa la “Nota di deposito” del 26.08.2024 con i relativi allegati depositata da , all'esito, piaccia all'Ill.mo Parte_1
Tribunale di Alessandria, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i IGnori nata il [...] a [...] e Controparte_1
nato l'[...] a [...], entrambi residenti in [...]
Grandi n. 8/1, alle seguenti condizioni
1) Stabilire ogni forma di previdenza e garanzia in favore di , impartendo Controparte_2
ogni meglio vista e ritenuta disposizione sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento ex artt.
155 - 337 bis e ss. c.c.
In particolare, , viene affidata ad entrambi i genitori con tempi di Controparte_2
permanenza paritetici, ossia alternativamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, mantenendo la collaborazione con il SP di VI LI (che da tempo ha attivato l'educativa territoriale settimanale presso la casa materna) ed istituendo lo stesso intervento di sostegno presso la casa paterna da parte dei Servizi Sociali competenti territorialmente.
2 Tale modalità di affidamento della IA dovrà altresì garantire che la stessa trascorra le principali festività in maniera ogni anno alternata presso ciascun genitore.
I IGnori e concordano altresì nell'attivare e seguire un Controparte_1 Parte_1
percorso di coordinazione genitoriale.
2) Fare obbligo al IG. dii versare alla IG.ra un assegno di € Parte_1 Controparte_1
800,00 mensili, entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT nell'interesse della IA , oltre alle spese straordinarie necessarie alla IA CP_2
stessa , da individuarsi nelle spese mediche specialistiche non coperte da assistenza mutualistica, nelle spese scolastiche e parascolastiche, nelle spese per attività sportive, ludiche e ricreative, ed in tutte quelle meglio individuate e regolate dal Protocollo in uso presso l'Ill.mo Tribunale di
Alessandria.
3) Fare altresì obbligo al IG. di corrispondere alla IG.ra , Parte_1 Controparte_1 entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di €
1.500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT od, in subordine, l'importo che risulterà di giustizia.
4) Confermare l'assegnazione alla moglie della casa coniugale (di proprietà in ragione di una metà indivisa tra i coniugi), sita in VI LI (AL), Via Achille Grandi n. 8/1, che continuerà a farsi carico integrale di tutte le relative utenze, con i mobili e le suppellettili che ne costituiscono
l'arredo.
5) Confermare, quanto al resto, le condizioni di cui al verbale d'udienza 16.07.2019, omologate dal
Tribunale di Alessandria nella causa R.G. n. 3026/2018.
6) Vietare al IG. di espatriare. Parte_1
7) Disporre, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione della frase: “Soffre, infatti, di disturbo schizzo affettivo bipolare…” di cui a pagina 1 ultima riga, della memoria integrativa dell'11.11.2021 dell'Avv. Lorenza Rosso quale difensore del IG. . Parte_1
Con vittoria delle spese del giudizio e con condanna del ricorrente al risarcimento dei danni, liquidati d'Ufficio, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avendo egli agito con mala fede o colpa grave”
In via istruttoria, chiede:
A) l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del ricorrente
e della terza chiamata, in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 Pt_2
:
[...]
1) “Vero che, versava alla R.S.I. “ ” presso la quale la propria Parte_1 Parte_3
IA è stata ricoverata dal mese di agosto 2018 sino mese di febbraio 2020, la CP_2
3 differenza tra la retta a carico di (circa € 1.440,00) e la pensione da lei percepita CP_2
(circa € 814,00), pari ad € 630,00 mensili circa”.
2) “Vero che, dal mese di marzo 2020 è accudita esclusivamente dalla madre, CP_2 presso la propria abitazione in VI LI, come la era fino all'inserimento della IA stessa nella predetta R.S.I.”.
3) “Vero che, si recava presso l'Istituto Lisino tutti i giovedì per visitare la Controparte_1
IA ed, inoltre, tutte le Domeniche mattina per prelevarla onde trascorrere con lei il fine settimana a casa e riportarla in struttura il lunedì mattina o nel pomeriggio 4) “Vero che, dopo il rientro a casa della IA, il IG. ha continuato a versare € 630,00 al mese in Parte_1
favore non più della struttura ma, bensì, a , direttamente sul c/c intestato alla IA CP_2 stessa con il concorso dell'amministratore di sostegno”.
5) “Vero che, dal mese di maggio 2021 il padre, pur a fronte delle rimostranze della IG.ra , _1
espresse anche formalmente con mail del 17.09.2021 del sottoscritto legale (all. 3 che viene rammostrato al soggetto escusso), si è limitato a corrispondere la minor cifra € 300,00 per il mantenimento ordinario della IA stessa”.
6) “Vero che, dal 15.09.2021, è stata assunta una collaboratrice domestica, per l'assistenza in favore di , con uno stipendio mensile netto di € 706,00 circa, oltre a Controparte_2 contributi mensili pari ad € 120,00 circa (all. 4 - 5 – 6 che vengono rammostrati al soggetto escusso)”.
7) “Vero che è beneficiaria di amministrazione di sostegno e che Controparte_2
l'amministratore di sostegno è la propria sorella (all. 7 - 8 che vengono Parte_2 rammostrati al soggetto escusso)”.
8) “Vero che, ha evidenziato, alla nascita, una severissima ed irreversibile Controparte_2 patologia, diagnosticata quale “Encefalopatia malformativa”, che comporta un supporto di cura ed assistenziale permanente, continuativo e globale. Ciò a maggior ragione negli ultimi tempi, in cui le condizioni della IA stessa hanno mostrato segni di peggioramento, anche di natura cardiologica (all. da 9 a 13 che vengono rammostrati al soggetto escusso)”.
9) “Vero che, la resistente, pur avendo sempre lavorato, successivamente al matrimonio si è dedicata completamente alla cura delle figlie e, soprattutto, di , presso la casa CP_2
coniugale di VI LI (AL), Via Achille Grandi n. 8/1, salvo il sopra ricordato periodo trascorso presso la R.S.I. “Lisino” dal mese di agosto 2018 sino a febbraio 2020”.
10) “Vero che, intrecciò una relazione extraconiugale con la collaboratrice Parte_1 domestica, IG.ra ”. Parte_4
4 11) “Vero che, scoperta la relazione in questione, decise di separarsi da Controparte_1
”. Parte_1
12) “Vero che, anche la IG.ra non gode di buona salute: nel 1996 fu espressa diagnosi di _1
“Lupus eritematoso sistemico”, nel 2006 “Ischemia frontale + dimorfismo ipofisario + ipotrofia vermiana” nel 2015 “Sindrome del perineo discendente” ed “Addensamento polmonare basale dx”, nel 2017 “Gastrite cronica severa lievemente atrofica, severamente attiva e ulcero-erosiva antrale/angolare” e, nel 2018, “Ernia iatale intermittente” nonché “modesta oto-mastoidite sinistra”. Per l'effetto è stata riconosciuta invalida civile al 75% con erogazione di pensione di circa € 280,00 mensili. si deve purtroppo aggiungere che, sottopostasi ad esame istologico in data
23.01.2019 le è stata diagnosticata “Iperplasia endometriale atipica” e, in conseguenza del lupus eritematoso sistemico (LES) di cui è affetta, è stata sottoposta, in data 15.03.2019, a laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale, presso l'Ospedale di VI LI – S.O.C.
Ostetricia e Ginecologia. Il 22.03.19 essa è stata sottoposta ad esame istologico presso l'
[...]
Cont
, il 13.05.19 ad esame TC , il Controparte_3 Controparte_4
17.05.19 ad esame RM addome completo presso l'Istituto “Il Baluardo” in relazione alla neoformazione pancreatica, dal 20 al 30.05.19 è stata seguita dall' di VI LI – CP_5
Cont hospital oncologico, ed, infine, il 04.06.2019 è stata sottoposta ad esame presso l'
[...]
, presso la quale è in Controparte_7 cura (da all. 14 a all. 28 che vengono rammostrati al soggetto escusso)”.
13) “Vero che ha costantemente accusato e colpevolizzato la IG.ra per la Parte_1 _1 nascita della IA ”. CP_2
14) “Vero che, in costanza di matrimonio il marito ha sempre mantenuto un elevatissimo tenore di vita, con frequenti viaggi, anche all'estero, in località ed in alberghi di lusso”.
15) “Vero che, a fronte della statuizione del contributo al mantenimento di nella CP_2 misura di € 400,00 mensili, il IG. , nonostante mail di sollecito del 26.09.2022 Parte_1 all'Avv. Rosso (all. 32 che viene rammostrato al soggetto escusso), si è limitato a versare € 300,00 nei mesi da giugno 2022 a settembre 2022 ed € 200,00 nel mese di ottobre 2022”.
16) “Vero che, il 30.11.2022 è andato in pensione ed ha incassato il TFR di € Parte_1
50.193,02 lordi e di € 40.528,83 netti V. all. 38 e 43 che vengono rammostrati al soggetto escusso)
e, in precedenza, nel luglio 2022, aveva altresì ceduto l'intera propria quota, pari al 20%, del capitale sociale della Generalmarine S.r.l., di cui il soggetto interrogato indicherà il prezzo di vendita (V. all. 39 ed all. 40, che vengono rammostrati al soggetto escusso).
5 17) “Vero che, il 14.03.2023 , senza addurre alcuna spiegazione, a fronte della Parte_1 quota del 50% del TFR dovuta alla IG.ra (pari ad € 20.264,41), si è limitato a versare la _1 minor somma € 17.954,50 (V. all. 44 che viene rammostrato al soggetto escusso).
18) “Vero che, , il 01.11.2020, ha assunto alle proprie dipendenze, quale Parte_1
“collaboratrice domestica”, con vitto e alloggio, la IG.ra (V. all. Controparte_8
11 e 12 alla memoria del 30.03.2023 di controparte, che vengono rammostrati al soggetto escusso).”.
19) “Vero che , in costanza di matrimonio tra le parti, svolgeva la Controparte_8 funzione di colf presso l'abitazione dei coniugi in VI LI, Via A. Grandi n. 8/1.”.
20) “Vero che intrecciò una relazione sentimentale con la predetta IG.ra Parte_1 [...]
”. Controparte_8
21) “Vero che, e , oltre alla IA di quest'ultima, Parte_1 Controparte_8 convivono nell'appartamento di proprietà del IG. , sito in NO, Via della Cella n. 9/6 Pt_1
(V. all. 42, che viene rammostrato al soggetto escusso)”.
22) “Vero che la IG.ra Peve Luna Blanca Margot, presta assistenza alla IG.ra CP_2
presso l'abitazione in VI LI, Via A. Grandi n. 8/1 per 25 ore alla settimana e,
[...]
precisamente, per 4 ore al giorno da lunedì a giovedì, 6 ore il venerdì e 3 ore il sabato (V. all. 45 che viene rammostrato al soggetto escusso).”.
23) “Vero che negli altri momenti della settimana (compresa la Domenica), la IG.ra _1
, si occupa da sé della propria IA e della casa in cui vive, in VI LI, Via A. Grandi
[...]
n. 8/1 Si indicano quali testimoni i IGnori:
- , c/o Coop. Soc. Bios – Alessandria (AL). Testimone_1
- Direttore – o suo delegato - C.S.P. VI LI (AL).
- Peve Luna Blanca Margot, residente in [...].
- Dott.ssa c/o C.S.P. VI LI (AL) Testimone_2
- Dott.ssa c/o C.S.P. VI LI (AL) Persona_1
- , residente in [...]. Controparte_8
Il tutto opponendosi all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da e, in caso di Parte_1
denegata loro ammissione, chiedendo di essere ammessa alla controprova con gli stessi testi indicati nella seconda memoria 183 co. 6 c.p.c. del 12.05.2023.
B) l'ammissione di CTU, psicologica, affinché, esaminata la personalità dei genitori e quella di
, valutati gli ambienti familiari ed extrafamiliari della IA stessa, in Controparte_2
relazione ad entrambi i genitori, e considerata ogni altra circostanza ritenuta utile, venga accertato:
6 a) quale sia il genitore più idoneo all'affidamento di , avuto riguardo al Controparte_2
miglior interesse della stessa sotto il profilo psicologico, formativo ed educativo;
b) si individui inoltre la più opportuna regolamentazione dei rapporti tra Controparte_2 ed il genitore non affidatario, in merito a frequenza e modalità degli incontri.”
C) la verifica della reale situazione finanziaria-patrimoniale del IG. mediante Parte_1
ordine di esibizione alla controparte stessa dei bilanci e dei relativi allegati riferiti agli ultimi cinque anni della società Generalmarine S.r.l. con sede in NO (operante nel settore dell'elettronica navale), di cui egli è stato socio e dipendente e con l'ammissione di CTU volta ad accertare l'effettiva capacità reddituale e patrimoniale delle parti, anche diversa dai dati ufficiali risultanti, chiedendo e/o acquisendo informazioni e documentazione presso Uffici pubblici e privati;
nonché a valutare la congruità del reddito complessivo dichiarato negli ultimi tre periodi
d'imposta da parte del IG. (anche con riferimento al T.F.R.), rispetto alle Parte_1
movimentazioni intercorse su tutti gli accesi rapporti bancari e/o assicurativi e/o finanziari di qualsiasi specie, sia in proprio che per delega”
Conclusioni di in persona dell'ADS Controparte_2 Parte_2
“Contrariis rejectis DISPORSI che venga affidata ad entrambi i genitori Controparte_2
con tempi di permanenza paritetici, ossia alternativamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, mantenendo la collaborazione con il SP di VI LI (che da tempo ha attivato l'educativa territoriale settimanale presso la casa materna) ed istituendo lo stesso intervento di sostegno presso la casa paterna da parte dei Servizi Sociali competenti territorialmente. Tale modalità di affidamento della IA dovrà altresì garantire che la stessa trascorra le principali festività in maniera ogni anno alternata presso ciascun genitore. DARSI ATTO che i sig.ri
[...]
e concordano altresì nell'attivare e seguire un percorso di _1 Parte_1
coordinazione genitoriale;
DISPORSI a carico del padre l'obbligo di corrispondere a favore di a titolo di contributo mantenimento quella somma che il Giudice riterrà equa, con CP_2
versamento sul conto corrente dell'amministrata, oltre alle spese straordinarie come indicate in
Protocollo del Tribunale di Alessandria 20.07.2016. DISPORSI ora per allora che, qualora
[...]
debba essere collocata in struttura, vengano confermate le condizioni previste in CP_2
separazione, e cioè che il padre si debba far carico del mantenimento della IA , in CP_2
particolare, provvedendo alla corresponsione della retta della residenza in cui sarà collocata, per la quota eccedente la pensione della IA e per la parte non coperta da pubblici contributi SSN e
Servizi Sociali), disponendosi altresì che il padre debba provvedere alle spese straordinarie
7 necessarie per la IA come indicate in Protocollo del Tribunale di Alessandria CP_2
20.07.2016. CONDANNARSI entrambi i genitori al pagamento delle spese di lite
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente sig. esponeva: che in data Parte_1
30/12/1985 contraeva matrimonio con rito concordatario, in VI LI (AL), con la IG.ra
[...]
- che la coppia optava per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- _1 che dall'unione nascevano, in NO, le figlie in data 2/10/1986, e in data Pt_2 CP_2
20/9/1988; - che le parti si separavano consensualmente, innanzi al Tribunale di Alessandria, alle condizioni di cui al verbale di udienza del 16/7/2019, R.G. n. 3026/2018; - che con Decreto n.
8273/2019 del 13/8/2019, la predetta separazione consensuale veniva omologata dal Tribunale di
Alessandria; - che il IG. ha sempre adempiuto puntualmente alle obbligazioni Parte_1
assunte nel predetto verbale di separazione;
- che, in particolare, per quanto concerne le proprietà immobiliari, i IGg.ri e stabilivano che la ex casa coniugale, sita in VI LI Pt_1 _1
(AL), Via Achille Grandi 8/1, di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, venisse assegnata alla
IG.ra con intestazione alla stessa delle relative utenze facendose carico Controparte_1 integralmente;
che l'immobile sito in Piuzzo (AL) rimanesse di proprietà di entrambi i coniugi al
50% ciascuno e che la casa sita in Ceriale (SV), di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, venisse venduta ad un prezzo non inferiore ad € 150.000,00 ed il ricavato della vendita venisse diviso in parti uguali tra i coniugi;
- che la vettura fiat Panda rimanesse assegnata alla IG.ra _1
- che con riferimento all'assegno di mantenimento, il IG. corrispondesse alla IG.ra Pt_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo di € 1.000,00, oltre aumenti Istat come per _1
legge; - che detto importo sarebbe stato rideterminato quando il IG. sarebbe andato in Pt_1 pensione, quando avrebbe corrisposto alla IG.ra la somma di € 3.000,00, oltre alla metà della _1
somma ricevuta a titolo di trattamento di fine rapporto;
- che, per quanto riguarda il mantenimento della IA (C.F. ), affetta sin dalla nascita da severa ed CP_2 C.F._6 irreversibile “encefalopatia malformativa”, il IG. doveva versare all'Istituto presso cui la Pt_1 stessa era ricoverata, ovvero la di Tortona (AL), la Controparte_9 somma corrispondente al conguaglio tra la retta mensile dell'Istituto e la pensione di invalidità percepita dalla IA, pari ad € 1.000,00; - che (nata a [...] il [...]), Parte_2
sorella maggiore di , veniva nominata Amministratrice di Sostegno di quest'ultima CP_2
con decreto del Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice tutelare, nel procedimento portante
R.G.n. 2058/2018 del 7/1/2019; - che non era più ricoverata in Istituto e conviveva CP_2
con la IG.ra presso la ex casa coniugale di VI LI;
- che, per esclusiva volontà _1
personale, e senza alcun obbligo di legge, il IG. versa direttamente sul c/c postale intestato Pt_1
8 a una somma mensile per il concorso al suo mantenimento pari ad € 300,00; - che il CP_2
IG. contribuisce integralmente alle spese straordinarie per la IA , Pt_1 CP_2 corrispondendo le dovute somme per vestiti, farmaci, giochi ecc… -esponeva parte ricorrente che si rendeva necessario rimodulare l'assegno di mantenimento di € 1.000,00 previsto in fase di separazione a carico del IG. e a beneficio della IG.ra poichè non più proporzionato Pt_1 _1
e congruo alle attuali situazioni personali ed economiche degli ex coniugi;
- che era desiderio del
IG. passare più tempo possibile con la IA , che vorrebbe tenere con sè Pt_1 CP_2
presso la propria abitazione sita in NO, Via Della Cella 9/6, così da dividere equamente il tempo trascorso dalla IA con entrambi i genitori;
- che detta volontà rispecchiava gli stessi desideri della IA, che è felice quando trascorre del tempo con il padre e si dichiarava pronta e disponibile a passare settimane alternate presso la residenza paterna;
- che la divisione del tempo trascorso a metà tra i genitori incideva anche sul quantum dell'assegno di mantenimento dovuto da parte del IG. in favore della IG.ra Pt_5 _1
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “in via principale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VI LI (AL) in data
30/12/1985, tra il IG. e la IG.ra ; - dichiarare che la IA Parte_1 Controparte_1
, possa trascorrere con il padre ampi periodi, in ossequio a quanto disposto dagli CP_2
artt. 155 e 337 ter comma 4 c.c.; - modificare le condizioni patrimoniali previste nel verbale di separazione consensuale dei coniugi del 16/7/2019, eliminando o quantomeno rideterminando
l'assegno di mantenimento a carico dell'esponente ed a favore della IG.ra , per tutte le _1
ragioni esposte in narrativa, ma soprattutto non sussistendo più alcun netto divario economico tra le situazioni patrimoniali degli ex coniugi e potendo la IG.ra darsi da fare per la ricerca di _1 un'attività lavorativa e comunque, disponendo della proprietà di beni immobili, attivarsi per porli in vendita o in locazione;
- confermare nel resto le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale dei coniugi del 16/7/2019. Con vittoria di spese e onorari di causa. Clausola concessa come per legge”.
Si costituiva la sig.ra contestando la ricostruzione del ricorrente evidenziando Controparte_1
che dal mese di Marzo 2020 la IA era accudita esclusivamente dalla medesima CP_2
presso la propria abitazione in VI LI ed il signor aveva continuato a versare Parte_1
la somma di euro 630,00 al mese in favore non più della struttura bensì di CP_2
direttamente sul conto corrente intestato alla IA stessa per il concorso dell'amministrazione di sostegno.
9 Esponeva altresì la parte resistente che dal mese di maggio 2021 il padre - in modo unilaterale e non autorizzato - si era limitato corrispondere solamente la minor cifra di euro 300,00 per il mantenimento ordinario della IA . CP_2
Rilevava ancora la parte resistente che aveva sempre provveduto e provvedeva nell'attualità alla cura ed al mantenimento di , la quale fin dalla nascita aveva evidenzia una CP_2
severissima ed irreversibile patologia diagnosticata quale encefalopatia malformativa che rendeva necessaria una cura ed un'assistenza continuativa e globale.
Esponeva ancora la parte resistente che, successivamente al matrimonio, si era dedicato completamente alla cura delle figlie e soprattutto di presso la casa coniugale salvo il CP_2
periodo che quest'ultima aveva trascorso del mese di agosto 2018 fino al Febbraio 2020 presso la
RSI “Lisino”.
In ordine alle condizioni personali e patrimoniali la parte resistente evidenziavo di non godere di buona salute che ricordava le patologie di cui era affetta (cfr. pagina quattro della comparsa di costituzione); rilevava ancora parte resistente che per effetto di tale patologie era stata riconosciuta una pensione di invalidità di 280,00 € mensili che costituiva l'unica fonte di reddito.
All'udienza del 21.12.2022 la causa veniva trattenuta in decisione in punto status e, con sentenza non definitiva n. 18/2023 del 10.01.2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con riserva al definitivo della pronuncia sulle spese di causa e con separata ordinanza di rimessione della causa in istruttoria all'udienza del 02.02.2023, poi inizialmente rinviata al 08.02.2023 per impedimento del difensore del ricorrente e, infine, al 15.03.2023.
Venivano concessi termini per memorie sull'istanza del ricorrente di modifica dell'Ordinanza
Presidenziale fissando udienza di trattazione sul punto al 20.04.2023 ed, ai sensi dell'art. 183 c.p.c.,
a fronte di cui le parti depositavano le rispettive memorie, fissando ulteriore udienza al 08.06.2023.
La resistente, stante i verificatisi inadempimenti da parte del IG. nel pagamento dei Pt_1 contributi per la resistente e la IA, richiedeva il sequestro conservativo della somma di €
100.000,00 che veniva rigettato con ordinanza del 02.03.2023.
All'esito dell'udienza del 20.04.2023, trattenuta la causa a riserva, con ordinanza 08.05.2023 il
Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore di sostegno di , ordinando a parte ricorrente di depositare la dichiarazione dei redditi del Controparte_2
2022 (riferita all'anno 2021) e la certificazione INPS relativa al proprio trattamento pensionistico, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti richiesti, rigettando la richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. formulata dalla resistente e fissando per l'esame della documentazione l'udienza del
14.06.2023.
10 A scioglimento della riserva con ordinanza del 21.06.2023 il Tribunale non ammetteva le prove orali indicate dalle parti, rideterminava in € 800,00 mensili la somma da versarsi a titolo di contributo al mantenimento da parte del IG. alla IG.ra confermava l'assegno di € Pt_1 _1
400,00 mensili in favore della IA previsto nell'ordinanza presidenziale del 24.09.2022, rigettava la richiesta di modifica del regime di collocamento e visita relativamente a Controparte_2
ed, a tal fine, disponeva CTU psicologica, nominando CTU la Dott.ssa , fissando Persona_2
udienza del 03.10.2023 per il giuramento e la formulazione del quesito.
All'esito la causa veniva rinviata al 21.03.2024 per l'esame dell'elaborato peritale.
Poiché fra le parti – all'esito della CTU – sussistevano divergenze unicamente in ordine agli aspetti economico-patrimoniali, venivano quindi concessi termini per memorie e repliche sul punto, fissando udienza al 14.05.24 per l'eventuale tentativo di conciliazione.
Il Giudice rinviava quindi all'udienza del 04.07.2024 e, per la verifica della possibilità di una soluzione congiunta con riferimento alla collocazione di fissava udienza al Controparte_2
18.07.2024, con termine alle parti per il deposito di note scritte congiunte fino a 5 giorni prima.
Assunta la causa a riserva, con ordinanza del 23.07.2024, disponeva il collocamento di
[...]
ad entrambi i genitori con tempi di permanenza paritetici, ossia alternativamente 15 CP_2
giorni con la madre e 15 giorni con il padre, con decorrenza 01.08.2024 e fino al 15.08.2024 in cui sarà collocata presso la madre, e con applicazione -quindi- di periodi di 15 giorni alternati presso ciascun genitore.
Veniva quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in ordine agli altri aspetti del giudizio al 17.09.2024
Assolto tale incombente, la causa veniva trattenuta per la decisione con i termini ordinari ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Motivi della decisione
1. Sulle richieste istruttorie
Preliminarmente, essendo state riproposte al Collegio alcune istanze istruttorie, da parte del resistente si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal Giudice Istruttore, per i medesimi motivi - di volta in volta - esposti.
2. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Tribunale si è già pronunciato con sentenza parziale, e le statuizioni ivi rese devono trovare integrale conferma.
3. Sul collocamento della IA affetta da patologia di CP_2
“Encefalopatia malformativa” e sottoposta a procedura di ADS
11 Va evidenziato in via preliminare che ha evidenziato, fin dalla nascita, una Controparte_2 severissima ed irreversibile patologia, diagnosticata quale “Encefalopatia malformativa” che comporta un supporto di cura ed assistenziale permanente, continuativo e globale.
Nei suoi confronti è stata istituita la procedura di Amministrazione di sostegno ed è stata nominato
ADS la sorella maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Pt_2
Emerge in modo incontestato dagli atti del giudizio che la resistente sig.ra pur Controparte_1
avendo sempre lavorato, successivamente al matrimonio si è dedicata grandemente alla cura della IA , presso la casa coniugale di VI LI (AL), Via Achille Grandi n. 8/1, CP_2 salvo il periodo che ha trascorso presso la R.S.I. “Lisino” dal mese di agosto 2018 CP_2
sino a febbraio 2020.
Nel caso concreto la IA maggiorenne è sottoposta a procedura di Amministrazione CP_2
di sostegno, con la conseguenza che le determinazioni in ordine alla collocazione fisica, alla residenza ed ogni altra statuizione in ordine al benessere personale della beneficiaria devono essere adottate da parte dell'ADS con il controllo del Giudice tutelare.
In tal senso l'art. 473 bis.9 prevede – in caso di figli maggiorenne portatori di handicap grave - il rinvio alle disposizioni in favore dei figli minori in quanto compatibili.
Nel caso di specie, con provvedimento del 23 luglio 2024 il Giudice designato aveva dato atto delle conclusioni congiunte depositate dalle parti in ordine a tale aspetto del processo ed era stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “Lette le conclusioni rassegnate dalla parti in ordine all'affidamento e collocamento provvisorio di rassegnate Controparte_2 telematicamente nel corso dell'udienza del 18 luglio 2024, così decide. Dispone che
[...]
venga affidata ad entrambi i genitori con tempi di permanenza paritetici, ossia CP_2
alternativamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, con decorrenza 1 agosto 2024 e fino al 15 agosto 2024 in cui sarà collocata presso la madre, e con applicazione – quindi - di periodi di 15 giorni alternati presso ciascun genitore;
dispone che venga mantenuta da parte di entrambi i genitori la collaborazione con il SP di VI LI (che da tempo ha attivato
l'educativa territoriale settimanale presso la casa materna) durante il periodo in cui
[...]
si trova presso la madre;
dispone la presa in carico di da CP_2 Controparte_2
parte dei SS.SS. di NO competenti per territorio per ulteriori adeguati interventi di sostegno in favore di per il periodo in cui la stessa si trova presso l'abitazione paterna. Controparte_2
Dispone che i genitori forniscano ai competenti SS.SS. competenti per territorio un calendario preventivo semestrale del periodo di collocamento di presso ciascun Controparte_2
genitore al fine di consentire ai SS.SS. di predisporre gli interventi di sostegno richiesti;
dispone che le festività principali saranno trascorse da alternativamente presso Controparte_2
12 ciascun genitore partendo dal periodo natalizio presso la madre. Invita i sig.ri _1
e ad attivare e seguire un percorso di coordinazione genitoriale”.
[...] Parte_1
Al provvedimento del 23 luglio 2024 è stata data attuazione da parte dei genitori e non sussistono, ad avviso del Tribunale, evidenti ragioni per discostarsi da tale decisione che è stata adottata nell'interesse della minore sottoposta a procedura di Amministrazione di sostegno anche la fine di a fine di garantire da un lato la bigenitorialità e dall'altro una situazione di generale benessere per la IA che può trascorrere periodi alternati presso ciascun genitore.
Le modalità di frequentazione dei genitori e di collocazione presso i medesimi – condivise dall'ADS - appaiono pertanto compatibili con le esigenze di salute della IA e CP_2
devono trovare integrale conferma, con la precisazione che le conclusioni congiunte condivise anche dall'ADS, saranno limitate alla mera collocazione di , senza alcuna CP_2
indicazione relativa all'affidamento, trattandosi di soggetto maggiorenne sottoposto ad ADS e quindi formalmente capace di agire.
In ogni caso ogni decisione diversa da quella condivisa fra le parti dovrà essere adottata da parte dell'Amministratore di sostegno con la vigilanza del Giudice tutelare.
4. Sull'assegnazione della casa familiare
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass. 9.8.2012, n. 14348 e
Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
Come risulta dalla documentazione prodotta in atti la IA era stata inserita in una CP_2
struttura idonea ad accoglierla in concomitanza della separazione dei genitori e – a seguito degli accordi congiunti di cui si è dato più sopra atto - torna ad essere collocata nella ex casa coniugale
13 quando trascorre il periodo di tempo con la madre alternato con il padre.
Ritiene pertanto il Tribunale che sussistano i presupposti per confermare l'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente IG.ra che – congiuntamente al padre - continua ad occuparsi _1
del benessere di con i modi e nei tempi sopra riferiti. CP_2
5. Sulla quantificazione del contributo al mantenimento di CP_2
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, le parti hanno previsto il mantenimento diretto di durante il CP_2
tempo che la IA trascorrerà presso ciascun genitore.
percepisce una pensione di invalidità che ammonta ad euro 1.266,81 mensili oltre CP_2
ad euro 600 per assegno di accompagnamento.
Pur in presenza di tali indennità in favore di e dato atto che la resistente percepisce CP_2
unicamente un reddito di euro 280,00 mensili a titolo di pensione di invalidità - deve essere previsto una integrazione da parte del ricorrente - da versarsi direttamente all'Amministratore di
Sostegno sul conto corrente intestato alla procedura di ADS - che deve essere determinato in considerazione del reddito di ciascuno dei genitori.
A tal fine rileva il Tribunale che prima del pensionamento il ricorrente era “dipendente della
Generalmarine S.r.l.”, ed anche socio della stessa S.r.l., possedendo la quota del 20% (poi ceduta in concomitanza con il suo pensionamento). Attualmente percepisce una pensione di euro
2.391, 91 e sostiene spese di circa 500,00 euro mensili per far fronte al mutuo. Deve considerarsi
14 irrilevanti – ai fini della quantificazione del reddito disponibile, la spesa di euro 1.000,00 circa mensili sostenuta per la Colf.
Come già evidenziato la situazione personale, reddituale e patrimoniale della resistente non appare florida: la resistente sig.ra è affetta da diverse patologie: nel 1996 le venne Controparte_1 diagnosticato “Lupus eritematoso sistemico” (all. 14 - 15), nel 2006 “Ischemia frontale + dimorfismo ipofisario + ipotrofia vermiana” (all. 16) nel 2015 “Sindrome del perineo discendente”
(all. 17) ed “Addensamento polmonare basale dx” (all. 18), nel 2017 “Gastrite cronica severa lievemente atrofica, severamente attiva e ulcero-erosiva antrale/angolare” (all. 19) e, nel 2018,
“Ernia iatale intermittente” (all. 20) nonchè “modesta oto-mastoidite sinistra” (all. 21). In data
23.01.2019 le è stata diagnosticata “Iperplasia endometriale atipica” (all. 22) e, in conseguenza del lupus eritematoso sistemico (LES) di cui è affetta, è stata sottoposta, in data 15.03.2019, a laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale, presso l'Ospedale di VI LI – S.O.C.
Ostetricia e Ginecologia (all. 23). Il 22.03.19 essa è stata sottoposta ad esame istologico presso l' (all. 24), il 13.05.19 ad esame TC Controparte_3 [...]
(all. 25), il 17.05.19 ad esame RM addome completo presso l'Istituto “Il Controparte_10
Baluardo” in relazione alla neoformazione pancreatica (all. 26), dal 20 al 30.05.19 è stata seguita dall' VI LI (all. 27), ed, infine, il 04.06.2019 è _11 Controparte_12 stata sottoposta ad esame presso l' Controparte_7
, presso la quale è in cura.
[...]
A causa di tali patologie è stata riconosciuta invalida civile al 75% con erogazione di pensione di circa € 280,00 mensili.
L'età della resistente IG.ra le compromesse condizioni di salute sopra compendiate _1 rendono praticamente impossibile alla stessa di reperire un'occupazione (pure nel settore della cura delle persone disabili, ove essa ha maturato una grande esperienza.
La medesima percepisce pertanto – pertanto - unicamente un reddito di euro 280,00 mensili.
Va anche evidenziato che le parti in regime di comunione dei beni, sono comproprietari al 50% della casa coniugale in VI LI (AL), Via A. Grandi n. 8/1 nonché di altri immobili (fabbricati e terreni) in Ceriale (SV) e Piuzzo (AL).
In considerazione del reddito disponibile in capo al ricorrente – pari ad euro 1891,91 mensili - deve essere prevista una integrazione – rispetto al mantenimento diretto – da parte del padre che il
Tribunale ritiene equo quantificare in euro 400,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IA gestito dall'ADS, sig.ra sorella di Parte_2 [...]
. CP_2
Il padre inoltre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie in favore di nella CP_2
15 misura dell'80%, mentre il 20% sarà posto a carico della madre.
6. Sul riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile
Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “… l'assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativocompensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art.5 l.div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno”.
Si è quindi evidenziato (Cass. SS.UU. n. 18287/2018) che «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - al pari dell'assegno di mantenimento in sede di separazione - , non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi». In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.(cfr. SS.UU. 8 novembre 2022 n. 32914).
Alla luce di tali principio ed in stretta osservanza dei medesimi, nel caso concreto deve essere verificato se ricorrono i presupposti per il riconoscimento nella sua funzione a) assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica)
b) riequilibratrice o meglio perequativocompensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico).
16 Analizzando i redditi delle parti sopra riportati ad avviso del Collegio ricorre la funzione assistenziale in quanto la sig.ra – a differenza del ricorrente – non dispone di un reddito _1 che le consenta l' autosufficienza economica. A ciò si aggiunga che la resistente - fino alla separazione - si è sempre ed in modo costante occupata della famiglia e delle figlie ed in particolare di . CP_2
In questa prospettiva ed in questi termini ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile che tenendo conto della pensione di invalidità dalla medesima percepita e dalla media delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente degli ultimi tre anni e dell'attuale pensione percepita, deve essere determinato in euro 700,00 mensili da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT.
7. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite – in considerazione della presentazione di conclusioni congiunte in ordine alla richiesta sullo status, sulla collocazione della IA e della parziale soccombenza delle parti in ordine agli aspetti patrimoniali - vengono integralmente compensate fra le parti principali;
le spese per la costituzione e difesa di vengono poste a Controparte_2
carico delle parti principali nella misura del 50% ciascuno in favore dell'Erario, trattandosi di soggetto ammesso al PSS, e liquidate in euro 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Conferma
la sentenza parziale n. 18/2023 del Tribunale di Alessandria con cui è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
Controparte_1
Dispone
Il pagamento di un assegno divorzile da parte del sig. in favore della sig.ra Pt_1 _1
che si quantifica in euro 700,00 oltre rivalutazione ISTAT da pagarsi entro il giorno 5 ogni
[...]
mese;
Dispone
17 che trascorra presso entrambi i genitori periodi di permanenza paritetici, Controparte_2
ossia alternativamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, con decorrenza 1 agosto
2024 e fino al 15 agosto 2024 in cui sarà collocata presso la madre, e con applicazione – quindi - di periodi di 15 giorni alternati presso ciascun genitore;
prende atto che sarà mantenuta da parte di entrambi i genitori la collaborazione con il SP di VI LI (che da tempo ha attivato l'educativa territoriale settimanale presso la casa materna) durante il periodo in cui si trova presso la madre;
Controparte_2
dispone la presa in carico di da parte dei SS.SS. di NO competenti per territorio Controparte_2
per ulteriori adeguati interventi di sostegno in favore di per il periodo in cui Controparte_2 la stessa si trova presso l'abitazione paterna.
Dispone
Che i genitori forniscano ai competenti SS.SS. competenti per territorio un calendario preventivo semestrale del periodo di collocamento di presso ciascun genitore al fine di Controparte_2
consentire ai SS.SS. di predisporre gli interventi di sostegno richiesti;
dispone che le festività principali saranno trascorse da alternativamente presso Controparte_2
ciascun genitore partendo dal periodo natalizio 2024 presso la madre.
Invita
i sig.ri e ad attivare e seguire un percorso di coordinazione Controparte_1 Parte_1
genitoriale.
DISPONE
a carico del padre l'obbligo di corrispondere a favore di a titolo di contributo di CP_2
mantenimento la somma di euro 400,00 mensili con rivalutazione annuale ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente dell'amministrata, oltre alle spese straordinarie come indicate in Protocollo del Tribunale di Alessandria 20.07.2016 nella misura dell'80%, mentre il residuo 20% viene posto a carico della madre.
Compensa
Integralmente fra le parti e le spese del giudizio, comprese Controparte_1 Parte_1
quelle relative alla fase di sequestro.
Condanna
18 e nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore Controparte_1 Parte_1 dell'Erario delle spese di costituzione e difesa sostenute nell'interesse di Controparte_2
ammessa al PSS, che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Antonella Dragotto)
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