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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5613 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pubblicato mediante odierno differito deposito la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 608 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno 24/09/2025, vertente
TRA
, già (C.F. e p. iva Parte_1 Parte_2
), in persona dell'Amministratore giudiziario, dott. P.IVA_1 Parte_3
nominato con provvedimento del Gip del Tribunale di Roma del 18.12.2017
[...]
(Proc. pen. n. 464/15 RG Gip – 24650/14 RGNR), con sede secondaria con rappresentanza stabile in Roma, alla via di Torre Rossa n. 66, rappresentata e difesa dal prof avv. Saverio Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Piazza San Lorenzo in Lucina, 26; E
(c.f. ) – Controparte_1 P.IVA_2 ed Controparte_2 CP_3
(C.F. ), ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante
[...] P.IVA_3
p.t., tutti rappresentati e difesi, i primi due ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici risultano, i primi due ex lege, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12
APPELLANTE
OGGETTO: atto di citazione in riassunzione ex artt.11 cm.2 c.p.a. e 50 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 294/2024, pubblicata il 05.11.2024. Conclusioni del riassumente: ““In via principale, 1. Accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o l'insussistenza dell'obbligo della parte attrice di corrispondere l'importo di euro 3.256.645,00 (ovvero rideterminarlo nella minor somma che dovesse accertarsi come dovuta), richiesto dall' con nota Controparte_4 del 5 agosto 2013, prot. 2013/16313/Giochi/ADI, nonché con la nota del 15 giugno 2012, prot.2012/27247/Giochi/ADI, per l'asserita violazione dell'art. 1, comma 81, lettera f) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza di dette richieste nei confronti della per i motivi Parte_1 di cui in narrativa;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza e l'erroneità dei criteri autonomamente adottati dall' per la Controparte_4 determinazione del numero di apparecchi da gioco in eccesso e dei relativi importi richiesti per i motivi dedotti in narrativa, nonché accertare il diritto della
[...]
a non corrispondere somme calcolate secondo tali criteri perché Parte_1 illegittimi, infondati ed erronei”.
Conclusioni dell'appellata: “1. accertare e dichiarare l'esigibilità e/o la sussistenza dell'obbligo della parte attrice di corrispondere l'importo di euro 3.256.645,00 richiesto dall' con nota del 5 agosto 2013, prot. Controparte_4
2013/16313/Giochi/ADI, nonché con la nota del 15 giugno 2012, prot.
2012/27247/Giochi/ADI, e, conseguentemente, dichiarare la sussistenza di dette richieste nei confronti della per i motivi di cui in narrativa;
Parte_1
2. accertare e dichiarare la legittimità, la fondatezza e la correttezza dei criteri adottati dall' per la determinazione del numero di Controparte_4 apparecchi da gioco in eccesso e dei relativi importi richiesti per i motivi dedotti in narrativa, nonché accertare il diritto della a corrispondere Parte_1 somme calcolate secondo tali criteri;
3. conseguentemente rigettando le contrapposte domande di parte attrice siccome improponibili, inammissibili e/o infondate prive di pregio in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione di legge.
Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge.”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda processuale antecedente è così riassumibile:
Oggetto della controversia è l'atto di citazione in riassunzione ex art. 11 comma 2 c.p.a. e art. 50 c.p.c., con il quale la già ha Parte_1 Parte_2 riassunto il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma, a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 28352/2024. La citata ordinanza ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine all'interpretazione del dettato normativo di cui all'art. 1, comma 81, lettera f) della L. n. 220/2010 (c.d. legge di stabilità 2011). Con l'atto di citazione in riassunzione di cui in epigrafe, la società Parte_1
ha citato in giudizio le intestate Amministrazioni al fine di chiedere all'adita
[...] Corte d'Appello di Roma di: “in via principale, 1. Accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o l'insussistenza dell'obbligo della parte attrice di corrispondere l'importo di euro 3.256.645,00 (ovvero rideterminarlo nella minor somma che dovesse accertarsi come dovuta), richiesto dall' con nota del 5 agosto Controparte_4
2013, prot. 2013/16313/Giochi/ADI, nonché con la nota del 15 giugno 2012, prot.2012/27247/Giochi/ADI, per l'asserita violazione dell'art. 1, comma 81, lettera f) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza di dette richieste nei confronti della per i motivi di cui in Parte_1 narrativa;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza e l'erroneità dei criteri autonomamente adottati dall' per la Controparte_4 determinazione del numero di apparecchi da gioco in eccesso e dei relativi importi richiesti per i motivi dedotti in narrativa, nonché accertare il diritto della
[...]
a non corrispondere somme calcolate secondo tali criteri perché Parte_1 illegittimi, infondati ed erronei”. Rilevava preliminarmente la difesa erariale la incompetenza della Corte di Appello di Roma a seguito della riassunzione di fronte a quest'ultima effettuata dalla parte attrice, esponendo:
“la ha proceduto alla riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. Pt_1 Parte_4
11, comma 2, c.p.a. e dell'art. 50 c.p.c. dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, richiamando la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione che, con ordinanza n. 23712 del 4/09/2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., nel caso in cui sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado”.
Dunque, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 23712 del 4.09.2024, stabiliscono che quando la Cassazione annulla la sentenza del Consiglio di Stato, in cui si riteneva sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo, e dichiara, invece, competente quello ordinario, la causa deve essere riassunta davanti al giudice civile di appello e non davanti a quello di primo grado. La Corte di Cassazione ha fondato il proprio ragionamento sulla sopravvenuta abrogazione dell'art. 353 c.p.c. – per effetto della quale la Corte d'appello non è tenuta alla rimessione della causa al primo giudice quando, in riforma della sentenza impugnata, ritiene la sussistenza della giurisdizione ordinaria – e sulla conseguente riformulazione dell'art. 354, comma 3, c.p.c., che in tale ipotesi ordinaria – e sulla conseguente riformulazione dell'art. 354, comma 3, c.p.c., che in tale ipotesi consente ora lo svolgimento di atti istruttori in secondo grado. La Corte di Cassazione ha rilevato, in proposito, la finalità acceleratoria del processo civile cui si ispira la riforma Cartabia, per la quale le ipotesi di rinvio della causa al primo giudice sono da ritenere residuali e tassative e di fatto limitate a quelle in cui sia configurabile la violazione del contraddittorio processuale, come, peraltro, espressamente previsto dall'art. unico, comma 8, della legge delega n. 206/2021. La Corte di Cassazione ha, quindi, evidenziato che l'abrogazione dell'art. 353 e la modifica dell'art. 354 c.p.c. sono espressione della volontà legislativa di limitare il rinvio del giudizio in primo grado alle anomalie processuali più gravi (a titolo esemplificativo: nullità della notificazione dell'atto introduttivo, mancata integrazione del contraddittorio, illegittima estromissione di una parte, mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice).
In tale prospettiva, potrebbe, invero, apparire ragionevole estendere, per applicazione analogica, il principio espresso dalla Cassazione anche al caso in questione, in cui la riassunzione è avvenuta dinanzi alla Corte d'Appello, giudice di pari grado rispetto a quello amministrativo che aveva deciso in secondo grado (potendosi ritenere, infatti, trattarsi di un'ipotesi di mancata declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, a fronte della quale all'accertata giurisdizione del giudice ordinario da parte della Cassazione deve seguire la riassunzione del giudizio avanti al giudice civile di secondo grado (cfr. in termini Cass. civ. SS. UU. ord. n. 23712, cit.). E, del resto, l'unica differenza fra la presente vicenda e quella oggetto della richiamata pronuncia attiene al quomodo in relazione alla emersione della questione della trattazione di giurisdizione e delle sorti in esito ai tre gradi di giudizio che, per ragioni di certezza del diritto e parità di trattamento, potrebbero non apparire in grado di incidere sull'individuazione dell'organo giudiziario di fronte al quale riassumere il giudizio, che in applicazione del principio di diritto richiamato (e, secondo questa prospettiva, tale ricostruzione risulterebbe riconducibile al nuovo assetto normativo introdotto dalla riforma Cartabia e ai generali principi di economia processuale e ragionevole durata del processo). E, tuttavia, nel caso de quo il Consiglio di Stato, Sez. VII, non aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del G.A., bensì con sentenza n. 4988/2023, pubblicata il 19.05.2023 (sul ricorso n.r.g. 10766 del 2021), aveva accolto il ricorso in appello e aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A.: “lo accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia proposta con il ricorso di primo grado, rientrando la causa nella giurisdizione del giudice ordinario, con facoltà per la parte interessata di riproporre la domanda ai sensi dell'art. 11 co. 2 c.p.a.”. Nel caso di specie, infatti, non si tratta di un'ipotesi di mancata declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, a fronte della quale all'accertata giurisdizione del giudice ordinario da parte della Cassazione deve seguire la riassunzione del giudizio avanti al giudice civile di secondo grado (cfr. in termini, appunto, Cass. SS. UU. ord. n. 23712, cit.); tanto è vero che con ordinanza n. 294/2024 pubblicata il 05.11.2024 (sul ricorso iscritto al n.r.g. 25618/2023) la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite ha rigettato il ricorso (ricorso per Cassazione proposto da in data 19.12.2023 contro l' Parte_1 Controparte_4
e il con cui ha chiesto la
[...] Controparte_1 cassazione, con rinvio, della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4988) e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, proprio come previamente statuito dal Consiglio di Stato. Pertanto, si ritiene che la portata applicativa del principio di diritto enunciato nell'ordinanza n. 23712/2024 (ossia: “In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., nel caso in cui sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado”) non si estenda (rectius non possa estendersi), al caso 'de quo' e, per l'effetto, si deve eccepire l'irritualità (con ciò confermandosi il
“dubbio” evidenziato al riguardo dalla ecc.ma Corte alla precedente udienza) della riassunzione della causa erroneamente effettuata presso la Corte di Appello di Roma (siccome incompetente) e non, come si sarebbe dovuto, davanti al Tribunale di Roma”. Veniva quindi fissata l'udienza del 24 settembre 2025 per la discussione e decisione del procedimento sulla pregiudiziale eccezione ex art.281 sexies c.p.c., con termine anteriore alle parti per note conclusionali, ed il procedimento è stato deciso all'udienza medesima mediante deposito differito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La riassunzione in appello effettuata è da considerarsi INAMMISSIBILE.
Infatti va rilevato che sul ricorso al TAR Lazio n.11268/13 proposto dalla
[...] Controp Contro
, avverso l'atto del 15.06.2012 della e nei confronti del il Parte_1
g.a., ritenendo la propria giurisdizione, annullava l'atto con sentenza del 14.07.2021; che con appello al Consiglio di Stato delle amministrazioni, le stesse eccepivano la sussistenza della giurisdizione del g.a., e tale eccezione veniva accolta, dichiarandosi la sussistenza della giurisdizione del g.o. e quindi del giudice civile competente, con annullamento della sentenza di primo grado (decisione del 4.4.2023);
e che la Corte di Cassazione, adita sul punto, con ordinanza del 17.09.2024 confermava quanto sopra, e statuiva in via definitiva la giurisdizione del g.o.; che il giudizio veniva oggi riassunto dalla limited dinanzi a questa Parte_1
Corte, in applicazione del principio, recente, delle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte di Cassazione, che con sentenza del 04.09.2024 hanno chiarito che “in tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., nel caso in cui sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado”.
Deve ritenersi però che la abrogazione della citata norma ha effetto soltanto per i procedimenti instaurati, in secondo grado, dopo il 28 febbraio 2023, come non è nel caso di specie, e che comunque, nel procedimento in oggetto, già in grado di appello il g.a. aveva invece declinato la propria giurisdizione, e quindi la norma invocata non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento;
ne consegue la necessità di dichiarare quindi inammissibile la riassunzione del giudizio effettuato nella presente sede di appello;
spese di lite secondo soccombenza, come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di ed
[...] Controparte_1 Controparte_4 ed , così provvede:
[...] Controparte_3
a) dichiara inammissibile l'appello,
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 18.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025. il Consigliere Estensore il Presidente
dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pubblicato mediante odierno differito deposito la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 608 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno 24/09/2025, vertente
TRA
, già (C.F. e p. iva Parte_1 Parte_2
), in persona dell'Amministratore giudiziario, dott. P.IVA_1 Parte_3
nominato con provvedimento del Gip del Tribunale di Roma del 18.12.2017
[...]
(Proc. pen. n. 464/15 RG Gip – 24650/14 RGNR), con sede secondaria con rappresentanza stabile in Roma, alla via di Torre Rossa n. 66, rappresentata e difesa dal prof avv. Saverio Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Piazza San Lorenzo in Lucina, 26; E
(c.f. ) – Controparte_1 P.IVA_2 ed Controparte_2 CP_3
(C.F. ), ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante
[...] P.IVA_3
p.t., tutti rappresentati e difesi, i primi due ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici risultano, i primi due ex lege, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12
APPELLANTE
OGGETTO: atto di citazione in riassunzione ex artt.11 cm.2 c.p.a. e 50 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 294/2024, pubblicata il 05.11.2024. Conclusioni del riassumente: ““In via principale, 1. Accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o l'insussistenza dell'obbligo della parte attrice di corrispondere l'importo di euro 3.256.645,00 (ovvero rideterminarlo nella minor somma che dovesse accertarsi come dovuta), richiesto dall' con nota Controparte_4 del 5 agosto 2013, prot. 2013/16313/Giochi/ADI, nonché con la nota del 15 giugno 2012, prot.2012/27247/Giochi/ADI, per l'asserita violazione dell'art. 1, comma 81, lettera f) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza di dette richieste nei confronti della per i motivi Parte_1 di cui in narrativa;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza e l'erroneità dei criteri autonomamente adottati dall' per la Controparte_4 determinazione del numero di apparecchi da gioco in eccesso e dei relativi importi richiesti per i motivi dedotti in narrativa, nonché accertare il diritto della
[...]
a non corrispondere somme calcolate secondo tali criteri perché Parte_1 illegittimi, infondati ed erronei”.
Conclusioni dell'appellata: “1. accertare e dichiarare l'esigibilità e/o la sussistenza dell'obbligo della parte attrice di corrispondere l'importo di euro 3.256.645,00 richiesto dall' con nota del 5 agosto 2013, prot. Controparte_4
2013/16313/Giochi/ADI, nonché con la nota del 15 giugno 2012, prot.
2012/27247/Giochi/ADI, e, conseguentemente, dichiarare la sussistenza di dette richieste nei confronti della per i motivi di cui in narrativa;
Parte_1
2. accertare e dichiarare la legittimità, la fondatezza e la correttezza dei criteri adottati dall' per la determinazione del numero di Controparte_4 apparecchi da gioco in eccesso e dei relativi importi richiesti per i motivi dedotti in narrativa, nonché accertare il diritto della a corrispondere Parte_1 somme calcolate secondo tali criteri;
3. conseguentemente rigettando le contrapposte domande di parte attrice siccome improponibili, inammissibili e/o infondate prive di pregio in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione di legge.
Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge.”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda processuale antecedente è così riassumibile:
Oggetto della controversia è l'atto di citazione in riassunzione ex art. 11 comma 2 c.p.a. e art. 50 c.p.c., con il quale la già ha Parte_1 Parte_2 riassunto il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma, a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 28352/2024. La citata ordinanza ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine all'interpretazione del dettato normativo di cui all'art. 1, comma 81, lettera f) della L. n. 220/2010 (c.d. legge di stabilità 2011). Con l'atto di citazione in riassunzione di cui in epigrafe, la società Parte_1
ha citato in giudizio le intestate Amministrazioni al fine di chiedere all'adita
[...] Corte d'Appello di Roma di: “in via principale, 1. Accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o l'insussistenza dell'obbligo della parte attrice di corrispondere l'importo di euro 3.256.645,00 (ovvero rideterminarlo nella minor somma che dovesse accertarsi come dovuta), richiesto dall' con nota del 5 agosto Controparte_4
2013, prot. 2013/16313/Giochi/ADI, nonché con la nota del 15 giugno 2012, prot.2012/27247/Giochi/ADI, per l'asserita violazione dell'art. 1, comma 81, lettera f) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza di dette richieste nei confronti della per i motivi di cui in Parte_1 narrativa;
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza e l'erroneità dei criteri autonomamente adottati dall' per la Controparte_4 determinazione del numero di apparecchi da gioco in eccesso e dei relativi importi richiesti per i motivi dedotti in narrativa, nonché accertare il diritto della
[...]
a non corrispondere somme calcolate secondo tali criteri perché Parte_1 illegittimi, infondati ed erronei”. Rilevava preliminarmente la difesa erariale la incompetenza della Corte di Appello di Roma a seguito della riassunzione di fronte a quest'ultima effettuata dalla parte attrice, esponendo:
“la ha proceduto alla riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. Pt_1 Parte_4
11, comma 2, c.p.a. e dell'art. 50 c.p.c. dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, richiamando la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione che, con ordinanza n. 23712 del 4/09/2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., nel caso in cui sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado”.
Dunque, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 23712 del 4.09.2024, stabiliscono che quando la Cassazione annulla la sentenza del Consiglio di Stato, in cui si riteneva sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo, e dichiara, invece, competente quello ordinario, la causa deve essere riassunta davanti al giudice civile di appello e non davanti a quello di primo grado. La Corte di Cassazione ha fondato il proprio ragionamento sulla sopravvenuta abrogazione dell'art. 353 c.p.c. – per effetto della quale la Corte d'appello non è tenuta alla rimessione della causa al primo giudice quando, in riforma della sentenza impugnata, ritiene la sussistenza della giurisdizione ordinaria – e sulla conseguente riformulazione dell'art. 354, comma 3, c.p.c., che in tale ipotesi ordinaria – e sulla conseguente riformulazione dell'art. 354, comma 3, c.p.c., che in tale ipotesi consente ora lo svolgimento di atti istruttori in secondo grado. La Corte di Cassazione ha rilevato, in proposito, la finalità acceleratoria del processo civile cui si ispira la riforma Cartabia, per la quale le ipotesi di rinvio della causa al primo giudice sono da ritenere residuali e tassative e di fatto limitate a quelle in cui sia configurabile la violazione del contraddittorio processuale, come, peraltro, espressamente previsto dall'art. unico, comma 8, della legge delega n. 206/2021. La Corte di Cassazione ha, quindi, evidenziato che l'abrogazione dell'art. 353 e la modifica dell'art. 354 c.p.c. sono espressione della volontà legislativa di limitare il rinvio del giudizio in primo grado alle anomalie processuali più gravi (a titolo esemplificativo: nullità della notificazione dell'atto introduttivo, mancata integrazione del contraddittorio, illegittima estromissione di una parte, mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice).
In tale prospettiva, potrebbe, invero, apparire ragionevole estendere, per applicazione analogica, il principio espresso dalla Cassazione anche al caso in questione, in cui la riassunzione è avvenuta dinanzi alla Corte d'Appello, giudice di pari grado rispetto a quello amministrativo che aveva deciso in secondo grado (potendosi ritenere, infatti, trattarsi di un'ipotesi di mancata declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, a fronte della quale all'accertata giurisdizione del giudice ordinario da parte della Cassazione deve seguire la riassunzione del giudizio avanti al giudice civile di secondo grado (cfr. in termini Cass. civ. SS. UU. ord. n. 23712, cit.). E, del resto, l'unica differenza fra la presente vicenda e quella oggetto della richiamata pronuncia attiene al quomodo in relazione alla emersione della questione della trattazione di giurisdizione e delle sorti in esito ai tre gradi di giudizio che, per ragioni di certezza del diritto e parità di trattamento, potrebbero non apparire in grado di incidere sull'individuazione dell'organo giudiziario di fronte al quale riassumere il giudizio, che in applicazione del principio di diritto richiamato (e, secondo questa prospettiva, tale ricostruzione risulterebbe riconducibile al nuovo assetto normativo introdotto dalla riforma Cartabia e ai generali principi di economia processuale e ragionevole durata del processo). E, tuttavia, nel caso de quo il Consiglio di Stato, Sez. VII, non aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del G.A., bensì con sentenza n. 4988/2023, pubblicata il 19.05.2023 (sul ricorso n.r.g. 10766 del 2021), aveva accolto il ricorso in appello e aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A.: “lo accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia proposta con il ricorso di primo grado, rientrando la causa nella giurisdizione del giudice ordinario, con facoltà per la parte interessata di riproporre la domanda ai sensi dell'art. 11 co. 2 c.p.a.”. Nel caso di specie, infatti, non si tratta di un'ipotesi di mancata declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, a fronte della quale all'accertata giurisdizione del giudice ordinario da parte della Cassazione deve seguire la riassunzione del giudizio avanti al giudice civile di secondo grado (cfr. in termini, appunto, Cass. SS. UU. ord. n. 23712, cit.); tanto è vero che con ordinanza n. 294/2024 pubblicata il 05.11.2024 (sul ricorso iscritto al n.r.g. 25618/2023) la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite ha rigettato il ricorso (ricorso per Cassazione proposto da in data 19.12.2023 contro l' Parte_1 Controparte_4
e il con cui ha chiesto la
[...] Controparte_1 cassazione, con rinvio, della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4988) e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, proprio come previamente statuito dal Consiglio di Stato. Pertanto, si ritiene che la portata applicativa del principio di diritto enunciato nell'ordinanza n. 23712/2024 (ossia: “In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., nel caso in cui sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado”) non si estenda (rectius non possa estendersi), al caso 'de quo' e, per l'effetto, si deve eccepire l'irritualità (con ciò confermandosi il
“dubbio” evidenziato al riguardo dalla ecc.ma Corte alla precedente udienza) della riassunzione della causa erroneamente effettuata presso la Corte di Appello di Roma (siccome incompetente) e non, come si sarebbe dovuto, davanti al Tribunale di Roma”. Veniva quindi fissata l'udienza del 24 settembre 2025 per la discussione e decisione del procedimento sulla pregiudiziale eccezione ex art.281 sexies c.p.c., con termine anteriore alle parti per note conclusionali, ed il procedimento è stato deciso all'udienza medesima mediante deposito differito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La riassunzione in appello effettuata è da considerarsi INAMMISSIBILE.
Infatti va rilevato che sul ricorso al TAR Lazio n.11268/13 proposto dalla
[...] Controp Contro
, avverso l'atto del 15.06.2012 della e nei confronti del il Parte_1
g.a., ritenendo la propria giurisdizione, annullava l'atto con sentenza del 14.07.2021; che con appello al Consiglio di Stato delle amministrazioni, le stesse eccepivano la sussistenza della giurisdizione del g.a., e tale eccezione veniva accolta, dichiarandosi la sussistenza della giurisdizione del g.o. e quindi del giudice civile competente, con annullamento della sentenza di primo grado (decisione del 4.4.2023);
e che la Corte di Cassazione, adita sul punto, con ordinanza del 17.09.2024 confermava quanto sopra, e statuiva in via definitiva la giurisdizione del g.o.; che il giudizio veniva oggi riassunto dalla limited dinanzi a questa Parte_1
Corte, in applicazione del principio, recente, delle Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte di Cassazione, che con sentenza del 04.09.2024 hanno chiarito che “in tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., nel caso in cui sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado”.
Deve ritenersi però che la abrogazione della citata norma ha effetto soltanto per i procedimenti instaurati, in secondo grado, dopo il 28 febbraio 2023, come non è nel caso di specie, e che comunque, nel procedimento in oggetto, già in grado di appello il g.a. aveva invece declinato la propria giurisdizione, e quindi la norma invocata non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento;
ne consegue la necessità di dichiarare quindi inammissibile la riassunzione del giudizio effettuato nella presente sede di appello;
spese di lite secondo soccombenza, come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di ed
[...] Controparte_1 Controparte_4 ed , così provvede:
[...] Controparte_3
a) dichiara inammissibile l'appello,
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 18.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025. il Consigliere Estensore il Presidente
dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto