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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1219/2023
PROMOSSA DA
(C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Oliva, presso il cui studio in Trepuzzi alla via
Sacri Cuori, 5 è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Lorena Spinali, presso il cui studio in in C.F._2
Taranto alla via Lucania, 57 sono elettivamente domiciliati parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 90/2023 emesso in data 01.02.2023, notificato il 06.03.2023 in uno all'atto di precetto, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso dei coniugi , dichiaratisi titolari del diritto alla consegna della CP_1 Parte_2 centrale termica in virtù di n. 2 contratti di appalto sottoscritti il 17.05.2021, poi caducati come da accordo bonario del 06.03.2023, con subentro di altra ditta appaltatrice nella posizione di ha ingiunto a l'immediata consegna della centrale Parte_1 Parte_1 termina analiticamente indicata nella CTU a firma dell'ing. svolta nel procedimento per Per_1
Pag. 1 a 6 ATP n. RG 2325/2022 intanto avviato dall'impresa per la quantificazione delle opere realizzate nonché l'immediato pagamento delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 1.370,00 per compensi.
1.1 Con atto di citazione in opposizione, ha chiesto, in via preliminare, la Parte_1 sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, nel merito, la dichiarazione di improponibilità e inammissibilità del ricorso ingiuntivo ovvero la revoca del d.i. in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A tal fine, l'opponente ha rappresentato di aver spontaneamente riconsegnato la centrale termica in data 06.03.2023, prima della data fissata per l'esecuzione coattiva, come da contestuale accordo bonario sottoscritto.
Ciò nondimeno, ha ribadito l'intenzione di avviare e proseguire il giudizio di opposizione al fine di ottenere una revoca del d.i. in ordine alla statuizione delle spese di lite, attesa la mancata rinuncia da parte dei coniugi opposti al pagamento degli importi precettati.
Al riguardo, ha dedotto che la Progetto edilizia aveva un obbligo di custodia della centrale termica e del cantiere, ragion per cui ha mantenuto la disponibilità del bene onde evitare furti e danneggiamenti, e che i coniugi committenti si sono comportati in modo contrario all'obbligo di buona fede se si considera anche il controcredito vantato dalla ditta pari a € 47.951,036 accertato all'esito del procedimento di ATP per i lavori già svolti fino al momento dello scioglimento degli accordi contrattuali sì da avere diritto di ritenzione del bene altrui.
2. I coniugi si sono regolarmente costituiti in Parte_3 giudizio chiedendo il rigetto sia dell'avversa istanza ex art. 649 c.p.c. sia dell'altrui opposizione.
A tal fine hanno evidenziato che, venuta meno l'intesa contrattuale con la Progetto edilizia e rappresentata l'intenzione di affidare i lavori ad altra ditta, l'opponente ha illegittimamente trattenuto la centrale termica necessaria per i lavori di efficientamento energetico con Superbonus al 110%, esponendo i coniugi appaltanti al rischio concreto di decadere dal beneficio fiscale riconosciuto atteso che la mancata posa in opera della centrale non avrebbe consentito di raggiungere l'obiettivo di efficientamento energetico e che, parimenti, la ritardata posa in opera delle centrale non avrebbe consentito di ottenere il beneficio per la chiusura dei lavori oltre i termini di legge.
I coniugi opposti hanno aggiunto, inoltre, che il presunto controcredito vantato dalla Progetto non è stato oggetto di alcun accertamento giudiziale definitivo, atteso che al procedimento di
ATP non ha fatto seguito alcun giudizio di merito, e che, in ogni caso, tale controcredito si riferisce all'altro contratto di appalto relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia con detrazione di
Pag. 2 a 6 imposta al 50% e non al contratto concernente le opere di efficientamento energetico, comprensive della fornitura e posa in opera della centrale termica per cui è causa.
Hanno dedotto, ancora, che l'accordo bonario del 06.03.2023 non può dirsi raggiunto in modo integrale, soprattutto in merito alle somme di denaro dovute, atteso che, a fronte del pagamento di € 10.000,00 a mezzo bonifico bancario effettuato dai coniugi committenti pro bono, la ditta appaltatrice ha inteso ritenere tale solla solo come acconto sulla maggior somma pretesa in sede giudiziale.
3. All'esito della prima udienza del 20.09.2023, il Tribunale ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“1) parte opponente corrisponderà agli opposti l'importo liquidato a titolo di spese e competenze nell'opposto decreto ingiuntivo;
2) le parti rinunceranno ad ogni altra reciproca pretesa avanzata nel presente giudizio;
3) le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti”.
Alla successiva udienza parte opposta ha dichiarato la propria disponibilità ad aderire alla proposta conciliativa, mentre parte opponente ha espresso il proprio rifiuto. Al riguardo, ha rappresentato che il pagamento delle spese processuali ingiunte nel d.i., come indicato nella proposta, risulterebbe contraddittorio e illogico con la ragione fondante dell'opposizione che, presentata dopo la riconsegna spontanea del bene, intende accertare l'illegittimità del d.i. essenzialmente in ordine alla statuizione sulle spese di lite.
3.1 Fallito il tentativo di conciliazione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, rappresentando che la Progetto edilizia ha spontaneamente rilasciato il bene oggetto di consegna ingiunta nel d.i. opposto. Hanno concluso, quindi, chiedendo che la causa venga decisa ai soli fini delle spese di lite, reiterando le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti.
È stata fissata, pertanto, l'udienza di decisione con discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
Pag. 3 a 6 5. Alla luce della richiesta congiunta formulata dalle parti all'udienza del 19.12.2024, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione avverso il d.i. n.
90/2023 contenente sia l'ingiunzione di consegna della centrale termica sia l'ingiunzione di pagamento delle spese del procedimento monitorio.
6. Resta, quindi, da decidere solo sulla regolazione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
6.1 Queste vanno liquidate seguendo la regola della soccombenza virtuale.
Occorre, dunque, svolgere un giudizio ipotetico circa l'esito della lite per porre le spese a carico della parte che, con ragionevole probabilità, avrebbe perso, se il giudizio fosse proseguito e non si fosse risolto spontaneamente. Si tratta, invero, di un giudizio da svolgersi allo stato degli atti, sulla scorta delle evidenze probatorie già emerse al momento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, secondo considerazioni di verosimiglianza.
Costituisce, infatti, un principio consolidato quello secondo cui “Al giudice che dichiara la cessazione della materia del contendere spetta anche il regolamento delle spese processuali e la relativa pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda (cosiddetto principio della soccombenza virtuale) basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito”, espresso da Cass. n. 4889 del 05/08/1981 e costantemente seguito nella giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre che ribadito di recente da Cass. n. 30251 del
31/10/2023.
6.2 Per individuare il soccombente virtuale nel presente giudizio, si devono considerare i seguenti elementi:
− la ditta appaltatrice ha consegnato ai coniugi committenti la centrale termica, rientrante nell'esecuzione dei lavori assunti in forza di contratto di appalto c.d. superbonus 110% del 17.05.2021 (v. all. 1 parte opposta), solo in data 06.03.2023, come da verbale di riconsegna (v. all. 7 parte opponente), ossia dopo il rilascio del cantiere, avvenuto il
06.10.2022 e dopo l'emissione del d.i. opposto del 01.02.2023;
− i committenti avevano espressamente richiesto il riposizionamento della centrale termica in cantiere, con esonero della ditta e del direttore dai lavori da responsabilità derivante da eventuali furti e/o danni, come esternato nell'ordine di servizio del 13.07.2022 inviato dal direttore dei lavori alla ditta (v. all. 10 parte opposta);
− il giudizio di merito concernente il preteso controcredito vantato dalla ditta appaltatrice a seguito del procedimento per ATP risulta essere, allo stato, ancora pendente, come si
Pag. 4 a 6 desume dal deposito dei soli atti introduttivi (v. allegati alla nota di deposito dell'opponente del 20.09.2023).
Sulla scorta di tali considerazioni, deve dirsi che, svolgendo un giudizio di ragionevole probabilità basato sull'istruttoria già svolta in corso di causa, l'opposizione sarebbe stata integralmente respinta per infondatezza.
È evidente, invero, che nessun obbligo di custodia, nessun diritto di ritenzione e nessuna forma CP_ di compensazione possono riconoscersi in capo alla opponente.
Non un obbligo di custodia della centrale termica, perché i committenti hanno espressamente esonerato la Progetto edilizia dalla responsabilità da custodia, come esplicitato nell'ordine di servizio emesso dal direttore dei lavori.
Non un diritto di ritenzione della centrale termica, perché il rapporto della Progetto edilizia con la centrale termica va inquadrato in quello di detenzione qualificata del bene, in forza di accordi contrattuali, nel nome altrui dei committenti e non in quello di possesso di buona fede, legittimante la ritenzione a norma dell'art. 1152 c.c.
Non una forma di compensazione legale e giudiziale, perché le pretese ragioni di credito hanno natura disomogenea, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1243 c.c., riguardando l'una
(quella fatta valere in questo giudizio dai coniugi committenti verso la ditta appaltatrice) la consegna di un bene mobile specifico e l'altra (quella fatta valere in altro giudizio dalla ditta appaltatrice verso i coniugi committenti) il pagamento della somma di denaro pattuita a titolo di corrispettivo per i lavori svolti.
È, dunque, nella società opponente che deve ravvisarsi il soccombente virtuale da condannarsi, ex art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società convenuta.
6.3 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in considerazione del valore della causa, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria in quanto mai svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 90/2023;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dei coniugi Parte_3
, in solido, che liquida in € 5.810,00 a titolo di onorario, oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Pag. 5 a 6 Brindisi, 25.09.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1219/2023
PROMOSSA DA
(C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Oliva, presso il cui studio in Trepuzzi alla via
Sacri Cuori, 5 è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Lorena Spinali, presso il cui studio in in C.F._2
Taranto alla via Lucania, 57 sono elettivamente domiciliati parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 90/2023 emesso in data 01.02.2023, notificato il 06.03.2023 in uno all'atto di precetto, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso dei coniugi , dichiaratisi titolari del diritto alla consegna della CP_1 Parte_2 centrale termica in virtù di n. 2 contratti di appalto sottoscritti il 17.05.2021, poi caducati come da accordo bonario del 06.03.2023, con subentro di altra ditta appaltatrice nella posizione di ha ingiunto a l'immediata consegna della centrale Parte_1 Parte_1 termina analiticamente indicata nella CTU a firma dell'ing. svolta nel procedimento per Per_1
Pag. 1 a 6 ATP n. RG 2325/2022 intanto avviato dall'impresa per la quantificazione delle opere realizzate nonché l'immediato pagamento delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 1.370,00 per compensi.
1.1 Con atto di citazione in opposizione, ha chiesto, in via preliminare, la Parte_1 sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, nel merito, la dichiarazione di improponibilità e inammissibilità del ricorso ingiuntivo ovvero la revoca del d.i. in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A tal fine, l'opponente ha rappresentato di aver spontaneamente riconsegnato la centrale termica in data 06.03.2023, prima della data fissata per l'esecuzione coattiva, come da contestuale accordo bonario sottoscritto.
Ciò nondimeno, ha ribadito l'intenzione di avviare e proseguire il giudizio di opposizione al fine di ottenere una revoca del d.i. in ordine alla statuizione delle spese di lite, attesa la mancata rinuncia da parte dei coniugi opposti al pagamento degli importi precettati.
Al riguardo, ha dedotto che la Progetto edilizia aveva un obbligo di custodia della centrale termica e del cantiere, ragion per cui ha mantenuto la disponibilità del bene onde evitare furti e danneggiamenti, e che i coniugi committenti si sono comportati in modo contrario all'obbligo di buona fede se si considera anche il controcredito vantato dalla ditta pari a € 47.951,036 accertato all'esito del procedimento di ATP per i lavori già svolti fino al momento dello scioglimento degli accordi contrattuali sì da avere diritto di ritenzione del bene altrui.
2. I coniugi si sono regolarmente costituiti in Parte_3 giudizio chiedendo il rigetto sia dell'avversa istanza ex art. 649 c.p.c. sia dell'altrui opposizione.
A tal fine hanno evidenziato che, venuta meno l'intesa contrattuale con la Progetto edilizia e rappresentata l'intenzione di affidare i lavori ad altra ditta, l'opponente ha illegittimamente trattenuto la centrale termica necessaria per i lavori di efficientamento energetico con Superbonus al 110%, esponendo i coniugi appaltanti al rischio concreto di decadere dal beneficio fiscale riconosciuto atteso che la mancata posa in opera della centrale non avrebbe consentito di raggiungere l'obiettivo di efficientamento energetico e che, parimenti, la ritardata posa in opera delle centrale non avrebbe consentito di ottenere il beneficio per la chiusura dei lavori oltre i termini di legge.
I coniugi opposti hanno aggiunto, inoltre, che il presunto controcredito vantato dalla Progetto non è stato oggetto di alcun accertamento giudiziale definitivo, atteso che al procedimento di
ATP non ha fatto seguito alcun giudizio di merito, e che, in ogni caso, tale controcredito si riferisce all'altro contratto di appalto relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia con detrazione di
Pag. 2 a 6 imposta al 50% e non al contratto concernente le opere di efficientamento energetico, comprensive della fornitura e posa in opera della centrale termica per cui è causa.
Hanno dedotto, ancora, che l'accordo bonario del 06.03.2023 non può dirsi raggiunto in modo integrale, soprattutto in merito alle somme di denaro dovute, atteso che, a fronte del pagamento di € 10.000,00 a mezzo bonifico bancario effettuato dai coniugi committenti pro bono, la ditta appaltatrice ha inteso ritenere tale solla solo come acconto sulla maggior somma pretesa in sede giudiziale.
3. All'esito della prima udienza del 20.09.2023, il Tribunale ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“1) parte opponente corrisponderà agli opposti l'importo liquidato a titolo di spese e competenze nell'opposto decreto ingiuntivo;
2) le parti rinunceranno ad ogni altra reciproca pretesa avanzata nel presente giudizio;
3) le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti”.
Alla successiva udienza parte opposta ha dichiarato la propria disponibilità ad aderire alla proposta conciliativa, mentre parte opponente ha espresso il proprio rifiuto. Al riguardo, ha rappresentato che il pagamento delle spese processuali ingiunte nel d.i., come indicato nella proposta, risulterebbe contraddittorio e illogico con la ragione fondante dell'opposizione che, presentata dopo la riconsegna spontanea del bene, intende accertare l'illegittimità del d.i. essenzialmente in ordine alla statuizione sulle spese di lite.
3.1 Fallito il tentativo di conciliazione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, rappresentando che la Progetto edilizia ha spontaneamente rilasciato il bene oggetto di consegna ingiunta nel d.i. opposto. Hanno concluso, quindi, chiedendo che la causa venga decisa ai soli fini delle spese di lite, reiterando le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti.
È stata fissata, pertanto, l'udienza di decisione con discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
Pag. 3 a 6 5. Alla luce della richiesta congiunta formulata dalle parti all'udienza del 19.12.2024, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione avverso il d.i. n.
90/2023 contenente sia l'ingiunzione di consegna della centrale termica sia l'ingiunzione di pagamento delle spese del procedimento monitorio.
6. Resta, quindi, da decidere solo sulla regolazione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
6.1 Queste vanno liquidate seguendo la regola della soccombenza virtuale.
Occorre, dunque, svolgere un giudizio ipotetico circa l'esito della lite per porre le spese a carico della parte che, con ragionevole probabilità, avrebbe perso, se il giudizio fosse proseguito e non si fosse risolto spontaneamente. Si tratta, invero, di un giudizio da svolgersi allo stato degli atti, sulla scorta delle evidenze probatorie già emerse al momento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, secondo considerazioni di verosimiglianza.
Costituisce, infatti, un principio consolidato quello secondo cui “Al giudice che dichiara la cessazione della materia del contendere spetta anche il regolamento delle spese processuali e la relativa pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda (cosiddetto principio della soccombenza virtuale) basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito”, espresso da Cass. n. 4889 del 05/08/1981 e costantemente seguito nella giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre che ribadito di recente da Cass. n. 30251 del
31/10/2023.
6.2 Per individuare il soccombente virtuale nel presente giudizio, si devono considerare i seguenti elementi:
− la ditta appaltatrice ha consegnato ai coniugi committenti la centrale termica, rientrante nell'esecuzione dei lavori assunti in forza di contratto di appalto c.d. superbonus 110% del 17.05.2021 (v. all. 1 parte opposta), solo in data 06.03.2023, come da verbale di riconsegna (v. all. 7 parte opponente), ossia dopo il rilascio del cantiere, avvenuto il
06.10.2022 e dopo l'emissione del d.i. opposto del 01.02.2023;
− i committenti avevano espressamente richiesto il riposizionamento della centrale termica in cantiere, con esonero della ditta e del direttore dai lavori da responsabilità derivante da eventuali furti e/o danni, come esternato nell'ordine di servizio del 13.07.2022 inviato dal direttore dei lavori alla ditta (v. all. 10 parte opposta);
− il giudizio di merito concernente il preteso controcredito vantato dalla ditta appaltatrice a seguito del procedimento per ATP risulta essere, allo stato, ancora pendente, come si
Pag. 4 a 6 desume dal deposito dei soli atti introduttivi (v. allegati alla nota di deposito dell'opponente del 20.09.2023).
Sulla scorta di tali considerazioni, deve dirsi che, svolgendo un giudizio di ragionevole probabilità basato sull'istruttoria già svolta in corso di causa, l'opposizione sarebbe stata integralmente respinta per infondatezza.
È evidente, invero, che nessun obbligo di custodia, nessun diritto di ritenzione e nessuna forma CP_ di compensazione possono riconoscersi in capo alla opponente.
Non un obbligo di custodia della centrale termica, perché i committenti hanno espressamente esonerato la Progetto edilizia dalla responsabilità da custodia, come esplicitato nell'ordine di servizio emesso dal direttore dei lavori.
Non un diritto di ritenzione della centrale termica, perché il rapporto della Progetto edilizia con la centrale termica va inquadrato in quello di detenzione qualificata del bene, in forza di accordi contrattuali, nel nome altrui dei committenti e non in quello di possesso di buona fede, legittimante la ritenzione a norma dell'art. 1152 c.c.
Non una forma di compensazione legale e giudiziale, perché le pretese ragioni di credito hanno natura disomogenea, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1243 c.c., riguardando l'una
(quella fatta valere in questo giudizio dai coniugi committenti verso la ditta appaltatrice) la consegna di un bene mobile specifico e l'altra (quella fatta valere in altro giudizio dalla ditta appaltatrice verso i coniugi committenti) il pagamento della somma di denaro pattuita a titolo di corrispettivo per i lavori svolti.
È, dunque, nella società opponente che deve ravvisarsi il soccombente virtuale da condannarsi, ex art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società convenuta.
6.3 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in considerazione del valore della causa, con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria in quanto mai svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 90/2023;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dei coniugi Parte_3
, in solido, che liquida in € 5.810,00 a titolo di onorario, oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Pag. 5 a 6 Brindisi, 25.09.2025
La Giudice
Teresa Raimo
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