Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 16/04/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
g. 30686 Sentenza
n. 66 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30686 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 11.6.2024 e proposto dal Sig.:
D.R.A., Omissis, Omissis, Omissis elettivamente domiciliato in Piacenza, Via Sant’Eufemia n. 30 presso l’avv. Isabella Rago (PEC: rago.isabella@ordineavvocatipc.it) che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso d’intesa con l’avv. Stabilito Gualtiero Ferrari
contro
MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro pro tempore
per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità Omissis ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI all’udienza pubblica del 15.4.2026, con l’assistenza del Segretario Elena Esposito, l’avv. Isabella Rago e l’avv. Monica Miserotti per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, in data Omissis presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo indennizzo per le infermità Omissis e Omissis
Il CMO di Milano con verbale del Omissis Omissis riteneva la patologia Omissis ascrivibile alla Tab. A, ottava categoria e l’infermità Omissis Omissis a nessuna categoria.
In data Omissis Omissis l’Amministrazione rigettava la domanda, conformemente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che ha ritenuto le infermità de quibus non dipendenti da causa di servizio.
Il ricorrente ha, quindi, presentato il ricorso oggetto di giudizio chiedendo che l’infermità Omissis sia riconosciuta dipendente da causa di servizio valutando l’ascrivibilità tabellare nella misura accertanda al fine del riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio.
Sostiene, infatti, il ricorrente che il disturbo dal quale è affetto sarebbe insorto nel momento dell’ingresso in servizio di un nuovo superiore in seguito ad attriti lavorativi e pressioni subite dai superiori che avrebbero dapprima causato uno Omissis Omissis Omissis Tale patologia ha impedito al ricorrente la prosecuzione del servizio ed, infatti, egli è stato ritenuto non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri.
La patologia, secondo il ricorrente, andrebbe ascritta in Tab. A, 8^ categoria.
In data 29.11.2024 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, richiamate le difese, ha insistito per l’ammissione di una CTU volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia in oggetto e le condizioni lavorative stabilendo la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, determinando la relativa ascrivibilità tabellare.
Il Ministero non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 36/2024 la Sezione ha incaricato il Collegio Medico legale, Sezione speciale presso la Corte dei Conti in Roma, di esprimere un parere medico legale per rispondere al quesito l’infermità da cui è affetto il ricorrente sia da ricollegarsi causalmente, almeno in parte, alle condizioni lavorative e se sia, quindi, dipendente da causa di servizio, nonché, in caso positivo, quale sia la classifica pensionistica ritenuta equamente ascrivibile alla infermità stessa.
In data 17.1.2025 il Comando Generale dei Carabinieri ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto l’estromissione dal giudizio de quo per difetto di legittimazione passiva, atteso che l’eventuale concessione del diritto dell’odierno ricorrente alla pensione privilegiata, rientra nell’esclusiva competenza dell’I.N.P.S. - Gestione dipendenti pubblici. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto il provvedimento dell’amministrazione ha contenuto vincolato al parere reso dal Comitato di verifica che, nel caso di specie ha negato l’esistenza del nesso causale tra l’infermità ed il servizio.
In data 3.4.2025 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, considerato che il Collegio medico istituito presso la Corte dei conti non ha ancora fissato l'inizio delle operazioni peritali, ha chiesto la concessione di un rinvio in attesa dell’espletamento dell’incombente istruttorio.
Con ordinanza 15/2025 questo giudice ha concesso al Collegio medico legale ulteriore termine di giorni 90 per il deposito della relazione.
In data 2.9.2025 il ricorrente, preso atto del mancato deposito della relazione peritale, ha chiesto la concessione di un ulteriore rinvio. All’udienza del 16.9.2025 il giudizio è stato, quindi, rinviato all’udienza del 10.2.2026, poi rinviata d’ufficio al 17.2.2026.
In data 28.1.2026 il ricorrente, visto il mancato deposito del parere medico legale ha chiesto la concessione di un ulteriore rinvio.
In data 6.2.2026 il Collegio medico legale ha depositato il parere.
All’udienza del 17.2.2026 il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio per l’esame della relazione peritale.
Con memoria depositata in data 3.4.2026 il ricorrente ha contestato il parere medico legale reso dal CML chiedendo di ammettere ulteriori accertamenti medico legali.
All’udienza del 15.4.2026 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle tolte conclusioni.
Considerato in
DIRITTO
La domanda di estromissione dal giudizio formulata dal Ministero della Difesa non può essere accolta. Infatti, il giudizio implica l’accertamento dei fatti di servizio e delle loro caratteristiche eventualmente rilevanti per la valutazione della determinazione causale delle patologie. Pertanto, “Il naturale contradditore per l’accertamento dei presupposti fatti di servizio è quindi l’amministrazione di appartenenza del dipendente, presso la quale il servizio oggetto di accertamento è stato svolto”. (sez. Lombardia, 1.4.2022 n. 91).
Venendo al merito, il Collegio medico legale ha così concluso: “Omissis Omissis Omissis il sig. D.R.A. NON è dipendente dal servizio prestato come Lgt. nell’Arma dei Carabinieri e decade pertanto il quesito inerente l’ascrivibilità tabellare”. I periti hanno sottoposto a visita il ricorrente, hanno visionato la documentazione e valutato le osservazioni del suo perito di parte, dott. Simone Cisini, che ha sottoscritto il verbale. All’esito di tali valutazioni hanno ritenuto che il disturbo di cui soffre il sig. D. R. Omissis Omissis Omissis trattasi.
Hanno, infatti, precisato che qualora fossero stati documentati Omissis Omissis Omissis.
Pertanto, questo Giudice non ha motivo di disporre nuovi accertamenti, né di discostarsi dal parere del C.M.L., basato sull’approfondita disamina della documentazione, anche sanitaria, su valutazioni logiche ed adeguate e nel pieno rispetto del contraddittorio, avendo partecipato alle operazioni peritali anche il consulente di parte del ricorrente ed avendo il Collegio medico valutato anche il suo parere.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
Pare equo compensare le spese di giudizio data la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. D.R.A. rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2026.
Il Giudice ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Il Giudice
(Pia Manni)
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il16/04/26 il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)
f.to digitalmente In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Milano, Depositato in Segreteria il 16/04/2026 Il direttore della Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)
f.to digitalmente