Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 18/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Enrico Corradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot. interno -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Emilia, notificato a mani dell’interessato in data -OMISSIS-, con il quale si ingiunge al medesimo di versare la somma di € 1.777,50 quale rimborso delle somme dallo stesso direttamente percepite a titolo di contributo per il vitto e il pocket money , di cui ha indebitamente usufruito a decorrere dall’8 febbraio 2024, data in cui il requisito reddituale è venuto meno, fino all’adozione del provvedimento di revoca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IN LU, lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha richiesto il passaggio in decisione sulla scorta degli scritti;
Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha usufruito delle misure di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Ad esito dei controlli effettuati, la Prefettura di Reggio Emilia, avendo accertato che il sig. -OMISSIS- risultava “ titolare di un contratto di lavoro stipulato il 7 febbraio 2023, tuttora in essere (con una retribuzione da febbraio 2023 a giugno 2023 di 1762,83 euro al mese, da luglio 2023 a gennaio 2024 di 1794,5 euro al mese, e da febbraio 2024 ad oggi di 925,75 euro al mese) ”, che “ in virtù di tale contratto (…) ha percepito nel 2023 un trattamento retributivo di 8.373,19 euro, superiore rispetto al succitato importo annuo dell'assegno sociale (che per il 2023 ammontava a 6.542,51 euro e che quest'anno ammonta a 6.947,33 euro), e continua a percepire tutt'oggi un reddito annuo superiore a tale soglia ” e che, come comunicato dall’Ente gestore, lo stesso “ il 3 ottobre 2023 ha sottoscritto un'autodichiarazione (…) con la quale ha confermato, in ossequio alla disciplina vigente, il proprio stato di indigenza e l'impegno a dimettersi dal progetto qualora fosse intervenuta una variazione di reddito tale da far venire meno il requisito reddituale ”, in data 28 agosto 2024 ha comunicato allo stesso l’avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza e con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ne ha poi disposto la revoca.
Quindi, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Prefettura di Reggio Emilia ha ingiunto al ricorrente il versamento della somma di € 1.777,50, “ quale rimborso delle somme dallo stesso direttamente percepite a titolo di contributo per il vitto e il pocket money, di cui ha indebita-mente usufruito (sulla base del costo pro-capite/pro die della convenzione in essere tra l'Ente gestore e questa Prefettura pari a 7,50 euro al giorno) a decorrere dall'8 febbraio 2024, data in cui il requisito reddituale è venuto meno, fino all'adozione del provvedimento di revoca ”.
Avverso tale ultimo provvedimento, il sig. -OMISSIS- ha proposto l’odierno ricorso, con richiesta di misure cautelari sospensive.
Il ricorrente espone, in punto di fatto, di non essere stato messo a conoscenza dell’avvenuto superamento della soglia di reddito per la percezione del beneficio e di non aver mai nascosto le proprie condizioni economico-reddituali.
Si è costituita in giudizio la Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, instando per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, nessuno presente per le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il Collegio dà atto che la presente controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm., stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti nei propri scritti; né, del resto, vi osta la mancata comparizione in udienza camerale della parte ricorrente e dell’Amministrazione resistente, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453), l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio e quindi alla conversione del rito – che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa –, altrimenti ciò frustrando la ratio acceleratoria insita nell’art. 60 cod. proc. amm. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto: I. “ Violazione di legge degli art. 17 par. 3 e 4 e 5 e art. 20 par. 3 e 5 della Direttiva 2013/33/UE, in relazione all’art. 23 comma 1 lett. D) e comma 6 D.Lgs. n. 142/2015 ”; II. “ Eccesso di potere dell’Amministrazione in tutte le forme sintomatiche e segnatamente per sviamento – assenza dei presupposti per la revoca della misura di accoglienza, difetto, omessa, carente ed insufficiente istruttoria nonché omessa o carente motivazione – in relazione all’art. 26 comma 1 lett. D) D.Lgs. 142/2015 ”.
Il ricorrente, dopo una breve esposizione della normativa applicabile al caso di specie (Direttiva 2013/33/UE e Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142), sostiene che la Direttiva 2013/33/UE prevede la “riduzione” o la “revoca” delle condizioni di accoglienza nel solo caso di occultamento delle proprie risorse finanziarie da parte del beneficiario.
Assume, quindi, che l’art. 23 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nel prevedere il potere del Prefetto di revocare le misure d'accoglienza in caso di “ accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ”, non sarebbe coerente con le previsioni della Direttiva 2013/33/UE, non consentendo una graduazione dell’intervento (ovvero la “riduzione” oltre alla “revoca”) e non prevedendo la “revoca” quale misura da applicare ai soli casi di occultamento delle disponibilità economiche da parte del beneficiario, come previsto dalla più garantista disciplina eurounitaria.
Il Legislatore nazionale, quindi, avendo introdotto misure meno favorevoli sulle condizioni di accoglienza, avrebbe violato l’art. 4 della Direttiva 2013/33/UE, secondo cui “ Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e di parenti stretti dei richiedenti presenti nello stesso Stato membro quando siano a loro carico, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva ”.
Insiste, pertanto, nel ritenere che la revoca delle misure di accoglienza è possibile nel solo caso di occultamento delle risorse finanziarie da parte del beneficiario, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie.
Con un secondo ordine di censure, poi, il ricorrente lamenta la mancata indicazione degli elementi in base ai quali è stato calcolato l’importo di € 1.770,50, versamento ingiunto a titolo di rimborso delle somme indebitamente percepite, non risultando esplicitati i costi effettivamente sostenuti dall’Amministrazione e dal Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS).
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Al fine del decidere appare necessaria una breve disamina della normativa che regola la fattispecie, per come dettagliatamente ricostruita dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 7 marzo 2023 n. 2386.
La materia dell’accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è disciplinata, nel nostro ordinamento, dal D.Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 il quale costituisce trasposizione delle Direttive 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Le condizioni di accoglienza stabilite dalla norma europea (art. 2 della Direttiva 33 del 2013) prevedono “ alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni (…) nonché un sussidio per le spese giornaliere ”. L’art. 17 della medesima Direttiva richiede che tali condizioni siano assicurate dal momento in cui è manifestata la volontà personale di richiedere la protezione e che assicurino “ un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento del richiedente e ne tuteli la salute fisica e mentale ”.
La Direttiva 2013/33/UE prevede, poi, all’art. 20, in conseguenza del venir meno dei presupposti fondanti l’attribuzione delle misure di accoglienza, la possibilità di progressiva e graduale limitazione delle stesse fino a giungere, quale extrema ratio , alla loro revoca, consentita “ in casi eccezionali debitamente motivati ”.
I casi di “riduzione” o “revoca” individuati dalla direttiva sono riconducibili alle seguenti ipotesi contemplate dall’art. 20: allontanamento volontario (par. 1 lett. a); mancanza di interesse nella procedura (par. 1 lett. b e par. 2); presentazione di una domanda reiterata (par. 1 lett. c); nel caso di occultamento di risorse finanziarie e conseguente indebito godimento delle condizioni di accoglienza (par. 3); per gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché per comportamenti gravemente violenti (par. 4).
Le garanzie procedurali per la riduzione e la revoca delle condizioni materiali di accoglienza sono previste, invece, dall’art. 20, par. 5, della menzionata direttiva, il quale stabilisce espressamente che le decisioni devono essere “ adottate in modo individuale, imparziale ed obiettivo e sono motivate ” e “ sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto riguarda le persone contemplate all’art. 21 (soggetti vulnerabili), tenendo conto del principio di proporzionalità ”; inoltre gli Stati devono assicurare “ in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria (…) e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti ”.
La collocazione di quest’ultima disposizione a sostanziale chiusura dell’art. 20 evidenzia che il principio di gradualità della sanzione e di rispetto della dignità della persona si riferiscono a tutte le violazioni indicate. Tale affermazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21, e ancora prima Grande Sezione, 12 novembre 2019, C-233/18) che, con riferimento alla sanzione della revoca, ha statuito che essa “ deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana ”.
L’ordinamento italiano, come detto, ha dato attuazione alla Direttiva europea con il D.Lgs. n. 142 del 2015 non prevedendo, tuttavia, alcuna ipotesi di graduazione della sanzione né di adeguamento alla gravità del fatto contestato alla luce del fondamentale principio di proporzionalità, ragion per cui recentemente è stata adita la Corte di Giustizia (sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21) con riferimento al caso specifico del compimento di atti gravemente violenti al di fuori di un centro di accoglienza.
Con specifico riferimento al caso di revoca delle misure di accoglienza per superamento dei requisiti reddituali, occorre precisare che nell’ordinamento europeo vengono in rilievo due species di revoca delle misure di accoglienza: la prima, che potremmo definire ordinaria, per venir meno dei presupposti di legge previsti per l’accesso al sistema di accoglienza, disciplinata all’art. 17 della Direttiva 33 del 2013; la seconda, di carattere sanzionatorio, come si evince dalla rubrica dell’art. 20, per l’occultamento delle risorse finanziarie.
In particolare, con riferimento alla revoca per venir meno dei requisiti di legge, l’art. 17 della Direttiva dispone ai paragrafi 3 e 4 che: “ 3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento. 4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l’assistenza sanitaria all’epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso ”.
La revoca sanzionatoria di cui al par. 3 dell’art. 20, invece, come già anticipato, può essere disposta “ qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza ”.
In entrambi casi le condizioni per ottenere il rimborso sono meglio specificate all’art. 26 della medesima Direttiva nell’ambito del capo relativo ai “ mezzi di ricorso ” a tutela dello straniero.
La norma, espressione del principio di proporzionalità che permea la materia delle misure di accoglienza e, in particolar modo, quella della riduzione e/revoca delle misure e delle relative conseguenze personali e patrimoniali, dispone al par. 5 che “ Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente ”.
Il rimborso, che proprio in virtù del fondamentale principio di proporzionalità, può essere parziale o integrale, deve essere parametrato ad un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente e tale circostanza è coerente con la previsione della revoca per perdita dei requisiti di legge di cui all’art. 17, ovvero può essere parametrato al comportamento scorretto del richiedente che fornisce informazioni false così ottenendo indebitamente le misure di accoglienza e quindi occultando la sua reale condizione finanziaria, e ciò coerentemente con la revoca sanzionatoria di cui all’art. 20.
Orbene, a livello nazionale l’art. 23 del D.Lgs. n. 142 del 2015 disciplina la revoca delle misure di accoglienza prevedendo, per quanto di interesse nella controversia, alla lettera d) quale causa di revoca l’accertamento “ della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ”.
Tale disposizione deve essere letta in combinato con l’art. 14 del medesimo Decreto Legislativo, che al comma 1 prevede che il richiedente la protezione internazionale che “ risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto ”, tra cui quella di essere ospitato presso una struttura di accoglienza, e al comma 3 precisa che “ al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza ”, con la puntualizzazione che “ la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla Prefettura con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale ”.
Dal tenore letterale delle predette norme si evince che per giustificare la revoca i “ mezzi sufficienti ” pari o superiori “ all’importo annuo dell’assegno sociale ” (il quale costituisce il parametro legislativamente stabilito per valutare l’adeguatezza delle risorse al proprio sostentamento) devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di 1 anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale. Ciò è indubbiamente in linea con quanto stabilito anche a livello eurounitario dall’art. 17, par. 4, ove si fa riferimento all’occupazione per un “ ragionevole lasso di tempo ”.
Il testo dell’art. 23 del D.Lgs. n. 142 del 2015, foriero di diverse interpretazioni per la sua opacità specie se in relazione alla normativa europea, sembra far intendere che esso includa tra i casi di revoca della misura di accoglienza, senza peraltro prevedere una graduazione delle risposte sanzionatorie, entrambe le forme di revoca analizzate. Invero, il successivo comma 6 stabilisce che “ nell’ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lett. d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito ”.
Il Legislatore italiano, in altre parole, sembra disciplinare espressamente la sola revoca per perdita dei requisiti di legge (alla stregua di quanto previsto dall’art. 17 della Direttiva) salvo poi affermare, al comma 6, che è possibile ottenere il rimborso dei costi sostenuti per “ le misure di cui ha indebitamente usufruito ”, mostrando così di contemplare anche il caso di revoca sanzionatoria di cui all’art. 20, par. 3, della Direttiva. Questa ultima disposizione si riferisce a chi ha beneficiato “ indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza ”.
Per ottenere il rimborso di quelle risorse che, come afferma genericamente il legislatore italiano, “ sono state indebitamente percepite dallo straniero ” è necessario il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 26 della Direttiva europea più volte richiamata.
È sì vero, infatti, che lo Stato può ottenere un rimborso parziale o integrale delle spese sostenute per l’erogazione della misura di accoglienza, ma ciò può avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente, tenendo conto, a seconda del tipo di revoca, di una serie di fattori come il discostamento dal parametro legislativo dell’assegno sociale; ciò al fine di verificare se vi è stato un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero e il comportamento del richiedente al fine di verificare l’occultamento di risorse o le eventuali dichiarazioni false poste alla base dell’istanza.
Alla luce di quanto statuito, in ossequio al principio di primazia del diritto dell’UE e del potere del giudice nazionale di disapplicare la norma di legge in contrasto con quelle europee, deve essere disapplicata, nei casi concreti, la norma di cui all’art. 23, lett. d), del D.Lgs. n. 142 del 2015 nella parte in cui non prevede che la possibilità di ottenere il rimborso parziale o integrale sia subordinata alle condizioni di cui all’art. 26 della direttiva 2013/33/UE e, in ogni caso, sia proporzionata al caso di specie.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla presente controversia, va osservato che il provvedimento impugnato risulta essere stato adottato nel rispetto dei principi delineati nella citata sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2023 n. 2386.
L’ingiunzione di pagamento è conseguente alla revoca delle misure di accoglienza disposta nei confronti del ricorrente sia a seguito dell’accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti, sia per avere lo stesso autodichiarato una condizione di indigenza anche se “ percependo ininterrottamente dal 7 febbraio 2023 un reddito superiore a quello previsto dalla norma, ha goduto di un radicale miglioramento delle proprie condizioni di vita ”, con ciò scientemente continuando “ ad usufruire di misure di accoglienza erogate indebitamente ” (in questi termini la comunicazione di avvio del procedimento).
Come dettagliatamente descritto nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca del beneficio, infatti, la Prefettura di Reggio Emilia ha accertato che il ricorrente è “ titolare di un contratto di lavoro stipulato il 7 febbraio 2023, tuttora in essere (con una retribuzione da febbraio 2023 a giugno 2023 di 1762,83 euro al mese, da luglio 2023 a gennaio 2024 di 1794,5 euro al mese, e da febbraio 2024 ad oggi di 925,75 euro al mese) ”, che “ in virtù di tale contratto (…) ha percepito nel 2023 un trattamento retributivo di 8.373,19 euro, superiore rispetto al succitato importo annuo dell'assegno sociale (che per il 2023 ammontava a 6.542,51 euro e che quest'anno ammonta a 6.947,33 euro), e continua a percepire tutt'oggi un reddito annuo superiore a tale soglia ”.
La Prefettura, inoltre, dando atto del fatto che, come comunicato dall’Ente gestore, il ricorrente “ il 3 ottobre 2023 ha sottoscritto un'autodichiarazione (…) con la quale ha confermato, in ossequio alla disciplina vigente, il proprio stato di indigenza e l'impegno a dimettersi dal progetto qualora fosse intervenuta una variazione di reddito tale da far venire meno il requisito reddituale ”, conclude ritenendo come “ tale comportamento sia sintomatico di una condotta elusiva della norma e che, nello specifico, la sottoscrizione della suddetta autodichiarazione implichi la chiara volontà di occultare le proprie risorse per continuare a beneficiare, pur senza titolo, delle misure di accoglienza ”.
Ebbene, accertata quindi la disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti, oltre che l’indebita percezione delle misure per avere lo stesso falsamente autodichiarato lo stato di indigenza, doverosamente la Prefettura di Reggio Emilia ha disposto la revoca delle misure di accoglienza (provvedimento peraltro non impugnato), cui è conseguita l’ingiunzione di pagamento della somma di € 1.770,50, “ quale rimborso delle somme dallo stesso direttamente percepite a titolo di contributo per il vitto e il pocket money, di cui ha indebitamente usufruito (sulla base del costo pro-capite/pro die della convenzione in essere tra l'Ente gestore e questa Prefettura pari a 7,50 euro al giorno) a decorrere dall'8 febbraio 2024, data in cui il requisito reddituale è venuto meno, fino all'adozione del provvedimento di revoca ”.
Nel calcolare la somma in questione, poi, la Prefettura di Reggio Emilia ha tenuto conto dei principi espressi nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2023 n. 2386, ribaditi nella sentenza di questa Sezione 27 settembre 2023, n. 264, richiedendo “ un rimborso tale da non pregiudicare un tenore di vita dignitoso per il destinatario, pur assicurando all'Amministrazione un significativo recupero ” e decidendo, quindi, di “ recuperare esclusivamente le somme che il richiedente ha indebitamente e direttamente percepito, e cioè quelle connesse all'erogazione del vitto (5 euro pro-capite/pro-die) e del pocket money (2,50 euro pro-capite/pro-die) ”.
Sono infondate le censure con cui parte ricorrente denuncia il contrasto dell’art. 23 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 con le previsioni della Direttiva 2013/33/UE.
Come già precisato, infatti, nell’ordinamento europeo vengono in rilievo due species di revoca delle misure di accoglienza: la prima, che potremmo definire “ordinaria”, per venir meno dei presupposti di legge previsti per l’accesso al sistema di accoglienza, disciplinata all’art. 17 della Direttiva 33 del 2013; la seconda, di carattere “sanzionatorio”, come si evince dalla rubrica dell’art. 20, per l’occultamento delle risorse finanziarie.
A livello nazionale l’art. 23 del D.Lgs. n. 142 del 2015 disciplina la revoca delle misure di accoglienza prevedendo, alla lettera d) quale causa di revoca l’accertamento “ della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ”; prevede, poi, al comma 6, che è possibile ottenere il rimborso dei costi sostenuti per “ le misure di cui ha indebitamente usufruito ”, mostrando così di contemplare anche il caso di revoca sanzionatoria di cui all’art. 20, par. 3, della Direttiva. Questa ultima disposizione si riferisce a chi ha beneficiato “ indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza ”.
Ne deriva il corretto recepimento a livello nazionale delle previsioni di cui alla Direttiva 2013/33/UE, con esclusione – come si è detto – della sola parte in cui la normativa nazionale non prevede che la possibilità di ottenere il rimborso parziale o integrale sia subordinata alle condizioni di cui all’art. 26 della direttiva 2013/33/UE e, in ogni caso, sia proporzionata al caso di specie.
In ogni caso giova precisare che nella circostanza la Prefettura ha accertato la ricorrenza dei presupposti per applicare tanto la revoca “ordinaria”, per disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti, tanto la revoca “sanzionatoria”, per occultamento delle reali condizioni economico-finanziarie del beneficiario.
Inoltre il Legislatore nazionale, sempre conformemente alle previsioni della Direttiva 2013/33/UE, prevede sia la “revoca” che la “riduzione” delle condizioni di accoglienza.
L’art. 23 del Decreto Legislativo18 agosto 2015, n. 142, rubricato “ Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza ”, prevede al comma 1 i casi di “revoca” delle misure disponendo che “ Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente; b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda; c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni; d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ”; prevede, poi, al comma 2, forme di “riduzione” delle condizioni di accoglienza, stabilendo che “ Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure: a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro; b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale; c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12 ”.
Sono poi infondate le censure articolate specificamente avverso l’ingiunzione di pagamento, tenuto conto non solo del fatto che il rimborso richiesto è atto vincolato consequenziale alla revoca delle misure di accoglienza (disposta sia per il miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente, che per l’occultamento delle reali condizioni economico-finanziarie del beneficiario), ma anche della circostanza che, nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità, la somma richiesta è tale da non pregiudicare un tenore di vita dignitoso per il destinatario, pur assicurando all'Amministrazione un significativo recupero.
L’ingiunzione di pagamento, inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, chiarisce che l’ammontare della somma richiesta è equivalente al recupero delle somme che il richiedente ha indebitamente e direttamente percepito da febbraio ad ottobre 2024 “ e cioè quelle connesse all'erogazione del vitto (5 euro pro-capite/pro-die) e del pocket money (2,50 euro pro-capite/pro-die) ”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
IN LU, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LU | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.