CASS
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da UC ST - Presidente - Sent. n. sez. 1482/2024 TA ES CC – 02/12/2024 IA NA EL R.G.N. 30038/2024 IL CA IC UO - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da OP RM nato a [...] il [...]; SC DI nata a [...] il [...]; OP SE IA nata a [...] il [...]; OP UC CO nato a [...] il [...]; avverso il decreto del 23 aprile 2024 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere IC UO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
1. Oggetto dell’impugnazione è il decreto con il quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato l’applicazione, nei confronti di RM OP (soggetto ritenuto pericoloso ai sensi della lett. b del d. lgs. n. 159 del 2011), della misura Penale Sent. Sez. 5 Num. 580 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/12/2024 2 di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e di quella patrimoniale della confisca dei beni analiticamente indicati nel corpo del provvedimento: - piena proprietà dell’immobile sito in Benevento alla via Cesare AT n. 1, identificato catastalmente al foglio 93, particella 98, subalterno 2, intestato al Trust “Cavaliere”; - quota pari al 50% della piena proprietà del fabbricato sito in Sant’Arcangelo Trimonte, c.da Pianella, identificato catastalmente al foglio 4, particella 529 subalterno 5, intestato a OP SE, OP UC CO e OP AV;
- quota pari al 50% della piena proprietà del terreno sito in Sant'Arcangelo Trimonte, contrada Pianella snc, identificato catastalmente al foglio 4, particella 853 - oggi 884, intestato a OP SE, OP UC CO e OP AV). 2. Ricorrono per cassazione il proposto, RM OP, nonché, nella loro qualità di terzi interessati, SE IA e UC CO OP e DI SC. Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione al principio della preclusione processuale), che il provvedimento impugnato avrebbe disposto la confisca dei medesimi beni in relazione ai quali due provvedimenti precedenti avevano, il primo (l’ordinanza del Tribunale di Benevento del 29 dicembre 2016), annullato il sequestro finalizzato alla confisca allargata art. 12- l. n. 356 del 1992 e, il secondo (l’ordinanza del Tribunale di Benevento del 12 febbraio 2021), confermato il rigetto del sequestro preventivo originariamente richiesto ai sensi dell’art. 240- del codice penale. I ricorsi sono inammissibili. L’assunto dal quale muovono le argomentazioni difensive è corretto: l'esercizio di un potere del giudice o delle parti può essere precluso dal precedente compimento di un atto (o dall'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale) incompatibile con il successivo esercizio dello stesso potere. Si tratta di un principio attinente all'ordine pubblico processuale, coessenziale alla stessa nozione di processo, esso stesso non concepibile se non come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra loro, ciascuno dei quali - all'interno dell'unitaria fattispecie complessa a formazione successiva - condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condizionante, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800). Nella giurisprudenza di questa Corte, nonostante l’oggettiva diversità dei rispettivi ambiti procedurali e dei relativi presupposti applicativi, il principio della preclusione processuale ha trovato applicazione anche nei rapporti tra il 3 procedimento di prevenzione e quello finalizzato all’adozione di una misura patrimoniale ai sensi dell’art. 12- l. n. 356 del 1992; procedimenti che, pur presentando evidenti differenze ontologiche e strutturali, hanno significativi punti di contatto, sia sotto il profilo funzionale (in quanto dirette ad intervenire sui patrimoni ritenuti in via presuntiva illeciti senza necessità di doverne dimostrare la specifica provenienza da delitti), che sotto quello strutturale (dal momento che entrambe le figure prevedono l'identico presupposto della sproporzione tra redditi e disponibilità economica, sebbene collegati in un caso alla pericolosità soggettiva, nell'altro ad una sentenza di condanna). Ed è proprio in relazione a questi profili che può operare il principio di preclusione: in ragione di una pregressa pronuncia che abbia avuto per oggetto i comuni presupposti delle due ipotesi ablatorie, come la titolarità dei beni ovvero la sproporzione tra redditi e disponibilità economiche ( , Sez. 6, n. 51366 del 17/05/2018, Trovato, Rv. 275879; Sez. 1, n. 42172 del 23/06/2023, La Valle, Rv. 285374) e nei limiti in cui la cognizione si sia fondata sui medesimi elementi di valutazione (Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 282195). Ciò considerato, il necessario raffronto tra i contenuti dei diversi provvedimenti (al fine di verificare la comunanza dei presupposti applicativi e le relative ) impone, sotto il profilo processuale, in capo alla parte che ha sollevato l’eccezione, l’onere di provvedere alla formale produzione delle relative risultanze documentali addotte a fondamento del vizio (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 22924, in tema di acquisizione di decreti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti); onere da adempiere, logicamente, dinanzi al giudice di merito, non essendo in questa sede consentita la produzione di nuovi documenti che la parte poteva liberamente produrre nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica, Rv. 257541; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801). Ebbene, i ricorrenti hanno allegato al ricorso, per quel che rileva in questa sede, l’ordinanza del Tribunale di Benevento del 29 dicembre 2016 e quella resa dal medesimo Tribunale il 12 febbraio 2021. Della prima, il decreto applicativo di primo grado dà atto dell’avvenuto deposito (pag. 17); dell’altra ordinanza, invece, non vi è traccia all’interno del fascicolo processuale (al quale, in ragione della natura del vizio denunciato, questa Corte ha avuto modo di accedere). Né la parte, in questa sede, ha offerto elementi utili per verificare la pregressa produzione e, con essa, l’ in ipotesi difensiva commesso dalla Corte territoriale, non adempiendo, così, all’onere di specifica indicazione degli elementi dai quali dedurre il vizio dedotto (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121). 4 Tanto, quindi, preclude l’esame del secondo documento prodotto (l’ordinanza resa dal Tribunale di Benevento il 12 febbraio 2021), non potendo il concreto adempimento del principio di autosufficienza del ricorso costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito: Sez. 2, n. 11519 del 13/01/2017, Brancato, Rv. 269686). Tuttavia, anche a voler valutare l’impianto argomentativo di entrambi i documenti, questo Collegio ritiene che, comunque, non sussistano i presupposti per l’operatività del principio invocato dalla difesa. E ciò, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, sia per la differente perimetrazione del periodo di pericolosità sociale (essendo quello valutabile ai fini della confisca di prevenzione più ampio di quello rilevante ai fini della confisca allargata), sia per la diversa ampiezza degli accertamenti patrimoniali e delle indagini sui flussi finanziari che hanno dato origine agli acquisiti degli immobili. La confisca di prevenzione, infatti, anche grazie al più ampio perimetro temporale di riferimento (essendo le prime manifestazioni di pericolosità riconducibili al 2005), si è fondata sulla valutazione di circostanze non rappresentate nei provvedimenti indicati dalla difesa: con riferimento all’immobile intestato al Trust “Cavaliere”, l’acquisto antecedente al conferimento, effettuato nel 2007 dalla cognata del proposto (alla luce del quale è stata valutata la gratuità del successivo conferimento da parte della stessa in favore dei figli del proposto, beneficiari del trust); con riferimento ai residui due cespiti, la fonte (un versamento in contanti) della provvista utilizzata da IM SC (suocero del OP) per l’emissione degli assegni utilizzati, nel 2007 per l’acquisto degli immobili. Diversità che, per quanto in precedenza osservato, escludono l’applicabilità del principio invocato dalla difesa. Alla luce di quanto evidenziato, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente IC UO UC ST
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere IC UO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
1. Oggetto dell’impugnazione è il decreto con il quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato l’applicazione, nei confronti di RM OP (soggetto ritenuto pericoloso ai sensi della lett. b del d. lgs. n. 159 del 2011), della misura Penale Sent. Sez. 5 Num. 580 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/12/2024 2 di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e di quella patrimoniale della confisca dei beni analiticamente indicati nel corpo del provvedimento: - piena proprietà dell’immobile sito in Benevento alla via Cesare AT n. 1, identificato catastalmente al foglio 93, particella 98, subalterno 2, intestato al Trust “Cavaliere”; - quota pari al 50% della piena proprietà del fabbricato sito in Sant’Arcangelo Trimonte, c.da Pianella, identificato catastalmente al foglio 4, particella 529 subalterno 5, intestato a OP SE, OP UC CO e OP AV;
- quota pari al 50% della piena proprietà del terreno sito in Sant'Arcangelo Trimonte, contrada Pianella snc, identificato catastalmente al foglio 4, particella 853 - oggi 884, intestato a OP SE, OP UC CO e OP AV). 2. Ricorrono per cassazione il proposto, RM OP, nonché, nella loro qualità di terzi interessati, SE IA e UC CO OP e DI SC. Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione al principio della preclusione processuale), che il provvedimento impugnato avrebbe disposto la confisca dei medesimi beni in relazione ai quali due provvedimenti precedenti avevano, il primo (l’ordinanza del Tribunale di Benevento del 29 dicembre 2016), annullato il sequestro finalizzato alla confisca allargata art. 12- l. n. 356 del 1992 e, il secondo (l’ordinanza del Tribunale di Benevento del 12 febbraio 2021), confermato il rigetto del sequestro preventivo originariamente richiesto ai sensi dell’art. 240- del codice penale. I ricorsi sono inammissibili. L’assunto dal quale muovono le argomentazioni difensive è corretto: l'esercizio di un potere del giudice o delle parti può essere precluso dal precedente compimento di un atto (o dall'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale) incompatibile con il successivo esercizio dello stesso potere. Si tratta di un principio attinente all'ordine pubblico processuale, coessenziale alla stessa nozione di processo, esso stesso non concepibile se non come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra loro, ciascuno dei quali - all'interno dell'unitaria fattispecie complessa a formazione successiva - condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condizionante, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800). Nella giurisprudenza di questa Corte, nonostante l’oggettiva diversità dei rispettivi ambiti procedurali e dei relativi presupposti applicativi, il principio della preclusione processuale ha trovato applicazione anche nei rapporti tra il 3 procedimento di prevenzione e quello finalizzato all’adozione di una misura patrimoniale ai sensi dell’art. 12- l. n. 356 del 1992; procedimenti che, pur presentando evidenti differenze ontologiche e strutturali, hanno significativi punti di contatto, sia sotto il profilo funzionale (in quanto dirette ad intervenire sui patrimoni ritenuti in via presuntiva illeciti senza necessità di doverne dimostrare la specifica provenienza da delitti), che sotto quello strutturale (dal momento che entrambe le figure prevedono l'identico presupposto della sproporzione tra redditi e disponibilità economica, sebbene collegati in un caso alla pericolosità soggettiva, nell'altro ad una sentenza di condanna). Ed è proprio in relazione a questi profili che può operare il principio di preclusione: in ragione di una pregressa pronuncia che abbia avuto per oggetto i comuni presupposti delle due ipotesi ablatorie, come la titolarità dei beni ovvero la sproporzione tra redditi e disponibilità economiche ( , Sez. 6, n. 51366 del 17/05/2018, Trovato, Rv. 275879; Sez. 1, n. 42172 del 23/06/2023, La Valle, Rv. 285374) e nei limiti in cui la cognizione si sia fondata sui medesimi elementi di valutazione (Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 282195). Ciò considerato, il necessario raffronto tra i contenuti dei diversi provvedimenti (al fine di verificare la comunanza dei presupposti applicativi e le relative ) impone, sotto il profilo processuale, in capo alla parte che ha sollevato l’eccezione, l’onere di provvedere alla formale produzione delle relative risultanze documentali addotte a fondamento del vizio (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 22924, in tema di acquisizione di decreti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti); onere da adempiere, logicamente, dinanzi al giudice di merito, non essendo in questa sede consentita la produzione di nuovi documenti che la parte poteva liberamente produrre nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica, Rv. 257541; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801). Ebbene, i ricorrenti hanno allegato al ricorso, per quel che rileva in questa sede, l’ordinanza del Tribunale di Benevento del 29 dicembre 2016 e quella resa dal medesimo Tribunale il 12 febbraio 2021. Della prima, il decreto applicativo di primo grado dà atto dell’avvenuto deposito (pag. 17); dell’altra ordinanza, invece, non vi è traccia all’interno del fascicolo processuale (al quale, in ragione della natura del vizio denunciato, questa Corte ha avuto modo di accedere). Né la parte, in questa sede, ha offerto elementi utili per verificare la pregressa produzione e, con essa, l’ in ipotesi difensiva commesso dalla Corte territoriale, non adempiendo, così, all’onere di specifica indicazione degli elementi dai quali dedurre il vizio dedotto (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121). 4 Tanto, quindi, preclude l’esame del secondo documento prodotto (l’ordinanza resa dal Tribunale di Benevento il 12 febbraio 2021), non potendo il concreto adempimento del principio di autosufficienza del ricorso costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito: Sez. 2, n. 11519 del 13/01/2017, Brancato, Rv. 269686). Tuttavia, anche a voler valutare l’impianto argomentativo di entrambi i documenti, questo Collegio ritiene che, comunque, non sussistano i presupposti per l’operatività del principio invocato dalla difesa. E ciò, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, sia per la differente perimetrazione del periodo di pericolosità sociale (essendo quello valutabile ai fini della confisca di prevenzione più ampio di quello rilevante ai fini della confisca allargata), sia per la diversa ampiezza degli accertamenti patrimoniali e delle indagini sui flussi finanziari che hanno dato origine agli acquisiti degli immobili. La confisca di prevenzione, infatti, anche grazie al più ampio perimetro temporale di riferimento (essendo le prime manifestazioni di pericolosità riconducibili al 2005), si è fondata sulla valutazione di circostanze non rappresentate nei provvedimenti indicati dalla difesa: con riferimento all’immobile intestato al Trust “Cavaliere”, l’acquisto antecedente al conferimento, effettuato nel 2007 dalla cognata del proposto (alla luce del quale è stata valutata la gratuità del successivo conferimento da parte della stessa in favore dei figli del proposto, beneficiari del trust); con riferimento ai residui due cespiti, la fonte (un versamento in contanti) della provvista utilizzata da IM SC (suocero del OP) per l’emissione degli assegni utilizzati, nel 2007 per l’acquisto degli immobili. Diversità che, per quanto in precedenza osservato, escludono l’applicabilità del principio invocato dalla difesa. Alla luce di quanto evidenziato, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente IC UO UC ST