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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 21.11.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5101 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Silvio Sasso ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.08.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118/1971 e succ. mod. e integraz., negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 4.07.2023 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 3.08.2023, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che dalla lettura dei chiarimenti alla consulenza tecnica disposti nella presente fase di opposizione emerge, in particolare, che: “… 1) La patologia cardiaca è stata correttamente valutata in una I classe NYHA in quanto l'ecocardio del
2021 evidenzia une EF(frazione di eiezione) del 55% quindi nei limiti della normalità.
2)La valutazione del diabete e dell'obesità è stata effettuata congiuntamente come patologie ad etiologia endocrina in quanto il diabete non poteva essere valutato come singola patologia essendo priva di complicanze d'organo.
La presenza comunque della patologia diabetica mi ha spinto ad aumentare il 40% (codice
7105) previsto per l'obesità con complicanze artrosiche al 55% come patologie totali.
3)E' errato sostenere che la nevrosi ansiosa non è stata valutata in quanto ha avuto una valutazione del 15% secondo quanto è previsto dal codice 2207.
Confermo pertanto la valutazione già espressa in data 28.04.2023 del 67%” (cfr. chiarim. ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del contestato requisito sanitario – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata, in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. S.M.C.V., 05.01.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino