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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6846/2024 depositato il 26/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula, 70 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400015873000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. n. 03480202400015873000, notificata in data 29.6.2024 di €. 329,58 emessa da ADER sulla base del mancato pagamento della cartella esattoriale - n. 03420230007166019000, asseritamente notificata in data 29/06/2023 e relativa al presunto mancato pagamento di un contributo unificato processo tributario anno 2020;
Ha dedotto che la cartella di pagamento n° 03420230007166019000, risultava già impugnata dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado (numero di ruolo 632/2024 RG ).
Ha eccepito:
l'illegittimità del preavviso di fermo poiché l'autovettura è in uso a persona disabile la violazione del principio di proporzionalità
l'infondatezza della pretesa creditoria.
Agenzia delle Entrate Riscossioni ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Ministero della Giustizia , pure evocato in giudizio,non ha presentato controdeduzioni.
In data 28.11.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa rappresentando che la cartella di pagamento n. 03420230007166019000, era stata annullata con Sentenza n. 5393/2025 della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. 5, depositata il 04/08/2025, divenuta ormai inoppugnabile, in quanto passata in giudicato .
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha dedotto e provato che la cartella oggetto della comunicazione oggi impugnata è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza 5393 /2025.
E' pacifico che, in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto da esso presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria(cass. sentenza n. 18003 del 2022). Il ricorso va dunque accolto e va annullato l'atto impugnato.
Le spese si compensano poiché l'annullamento della cartella è avvenuto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6846/2024 depositato il 26/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula, 70 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400015873000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. n. 03480202400015873000, notificata in data 29.6.2024 di €. 329,58 emessa da ADER sulla base del mancato pagamento della cartella esattoriale - n. 03420230007166019000, asseritamente notificata in data 29/06/2023 e relativa al presunto mancato pagamento di un contributo unificato processo tributario anno 2020;
Ha dedotto che la cartella di pagamento n° 03420230007166019000, risultava già impugnata dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado (numero di ruolo 632/2024 RG ).
Ha eccepito:
l'illegittimità del preavviso di fermo poiché l'autovettura è in uso a persona disabile la violazione del principio di proporzionalità
l'infondatezza della pretesa creditoria.
Agenzia delle Entrate Riscossioni ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Ministero della Giustizia , pure evocato in giudizio,non ha presentato controdeduzioni.
In data 28.11.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa rappresentando che la cartella di pagamento n. 03420230007166019000, era stata annullata con Sentenza n. 5393/2025 della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. 5, depositata il 04/08/2025, divenuta ormai inoppugnabile, in quanto passata in giudicato .
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha dedotto e provato che la cartella oggetto della comunicazione oggi impugnata è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza 5393 /2025.
E' pacifico che, in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto da esso presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria(cass. sentenza n. 18003 del 2022). Il ricorso va dunque accolto e va annullato l'atto impugnato.
Le spese si compensano poiché l'annullamento della cartella è avvenuto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese.