Rigetto
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4859 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04859/2025REG.PROV.COLL.
N. 08329/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8329 del 2023, proposto da
Fiotech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2.
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di AS, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Alessio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto, Mariano Pontone, Hotel Ristorante La Campagnola - Novalberghi S.r.l., Ministero dell'Istruzione e del Merito, Novalberghi S.r.l., non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 4481 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di AS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati Mario Pagliarulo, per sé e per Angelo Clarizia, Ciro Alessio Mauro e Teresa Chieppa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23 giugno 2019 la ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Lazio – Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, n. G04613 del 15.4.2019 avente ad oggetto la “Revoca in autotutela della Determinazione n. G16975 del 25/11/2014 inerente la "Pronuncia relativa ad istanza di procedura integrata di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.1 c. 21 della L.R.14/08 progetto di "Impianto di trattamento di rifiuti sanitari" nel Comune di AS (FR), via Cerro Antico n. 48, Proponente FIOTECH srl - Registro elenco progetti n.192/2011" e della Determinazione G00476 del 26/1/2015 con la quale veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale sul medesimo progetto”, nonché la nota prot. 63553 del 31 ottobre 2018 e la certificazione dell’area tecnica comunale del 29 ottobre 2018 del Comune di AS (entrambe richiamate nella stessa Det. n. G04613 del 15 aprile 2019), e ha chiesto il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990.
Il T.a.r., con sentenza n. 4481 del 2023, ha respinto il ricorso.
2. Fiotech s.r.l. ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Error in iudicando: violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 cost.). violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies, l. 241/90. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quater, l. 241/90. violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. eccesso di potere sub specie di contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti .
Con un primo motivo di appello Fiotech s.r.l. contesta il presupposto di fatto da cui muove il provvedimento impugnato, confermato anche dalla sentenza del T.a.r.: secondo l’appellante sarebbe errata la valutazione sulla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi da parte dell’appellante in quanto nell’elaborato denominato “E04 - sintesi non tecnica” presentato, unitamente ad una ortofoto, da Fiotech in data 10.4.2012, prodotto in sostituzione di quello analogo presentato unitamente all’istanza di autorizzazione nel 2011 (denominato “E06 - sintesi non tecnica”), ci si riferiva esclusivamente ad un raggio di 500 metri dall’impianto, perché così richiesto dagli enti competenti nel corso della conferenza di servizi del 24.11.2011 e non ad un raggio di 2 km (cui viene fatto erroneamente riferimento in sentenza).
Inoltre, Fiotech aveva fatto riferimento alla sussistenza di un gruppo di “case sparse” che - quand’anche corrispondenti a 52 abitazioni (come affermato nella richiamata nota prot. 0596893/18 dal Comune) - comunque i) non costituiscono un centro abitato e ii) non sono connotate da continuità abitativa, sicché il progetto risultava conforme ai criteri stabiliti nel piano regionale rifiuti.
II. Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies, l. 241/90. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quater, l. 241/90. violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti .
Parte appellante contesta la valutazione discrezionale e la comparazione degli interessi effettuata dall’amministrazione e ritenuta legittima dal T.a.r.
III. Error in iudicando : violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies, l. 241/90 .
Parte appellante contesta, altresì, la sentenza del T.a.r. nella parte in cui non ha riconosciuto in suo favore l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990.
La Regione Lazio e il Comune di AS si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3. Il provvedimento impugnato ha disposto la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e della V.i.a., perché ha ritenuto che la Fiotech s.r.l. non avesse rappresentato un quadro corretto dello stato dei luoghi: in particolare, la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha evidenziato che nello studio di impatto ambientale predisposto dai tecnici di parte appellante erano stati riportati dati non corrispondenti a quanto certificato dal Comune di AS (con certificazione dell’area tecnica comunale del 29 ottobre 2018 del Comune di AS), in particolare sulla presenza di insediamenti abitativi nel raggio di cinquecento metri, nonché di siti sensibili nel raggio di 2 km.
Il T.a.r. ha condiviso il percorso argomentativo dell’amministrazione.
4. Ritiene il Collegio che la sentenza del T.a.r., così come il provvedimento di revoca impugnato, sia immune dalle censure mosse dall’appellante, in quanto dalla nota non tecnica dell’appellante del 10 aprile 2012, che ha sostituito quella precedente, si legge a pag. 17 che: “ per quanto riguarda la prevenzione di possibili situazioni di disagio percepiti dalla popolazione, si fa presente che non vi è nella zona una continuità abitativa anche se è presente un gruppo di case sparse, né presenza di edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici e impianti sportivi, né aziende di tipo alimentare .”
4.1. Il Comune di AS ha, invece attestato con certificazione dell’area tecnica comunale del 29 ottobre 2018, che nel raggio di meno di due chilometri si trovavano circa “50 abitazioni in cui vivono 52 nuclei familiari” con bambini ed anziani, oltre al complesso scolastico
“ISS San Benedetto”, con oltre seicento alunni iscritti, e due case di riposo per anziani, una caserma dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, nonché diverse aziende agricole ristoranti e agriturismi.
4.2. Peraltro all’interno del perimetro dei 500 mt sono presenti 50 abitazioni che non possono essere indicate, come ha fatto parte appellante, come “un gruppo sparso di case”, anche perché l’amministrazione dà conto del fatto che si tratta di abitazioni residenziali a “carattere continuativo”. Ne consegue che parte appellante non ha fornito un quadro veritiero dello stato dei luoghi neanche in relazione all’esistenza delle abitazioni all’interno del perimetro di 500 mt dall’impianto.
4.3. Anticipando poi la trattazione del connesso motivo di appello I.5.C., non è necessario che sussistano i presupposti per qualificare un gruppo di case come centro abitato per ritenere la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita dall’appellante non corretta. Il dato accertato dal Comune è, infatti, la presenza di 50 case continuative che, al di là di valutazioni meramente formalistiche fatte dall’appellante, è difficile non qualificare come centro abitato; in ogni caso aver attestato l’esistenza di “case sparse”, senza dare atto dell’esistenza di 50 abitazioni in cui vivono 52 nuclei familiari, vuol dire aver rappresentato uno stato di fatto diverso da quello reale con conseguente legittimità del provvedimento impugnato.
Tanto basta per respingere l’appello e confermare la sentenza di primo grado.
5. Ad ogni modo, l’appello è infondato anche perché è emerso che l’appellante ha attestato che non vi erano edifici sensibili all’interno del perimetro dei 2 km dall’impianto.
Nell’istruttoria tecnico-amministrativa sono trascritte le seguenti asserzioni provenienti dalla società Fiotech: “ All’interno del raggio di influenza di 500 mt dall’area produttiva, si riscontra principalmente la presenza di capannoni ad uso industriale e commerciale. Si individua solo un
piccolo agglomerato di 3 o 4 edifici residenziali. L’attività è posizionata in maniera tale da non recare comunque alcun disturbo. Non sono inoltre presenti nel raggio di almeno 2 km edifici scolastici, asili, ospedali, case di riposo ed altre strutture sensibili. La zona dove è localizzata la struttura (via Cerro Antico, 48 ndr) presenta una marcata vocazione industriale ” (pag. 12 dell’Istruttoria Tecnico-Amministrativa allegata alla Determinazione G16975 del 25.11.2014).
5.1. Parte appellante non solo non ha fatto nessuna menzione dell’esistenza della scuola che, pur se posta a circa 1,5 Km dall’impianto, incide sulla valutazione dell’amministrazione alla luce del tipo di impianto oggetto di autorizzazione (impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, anche a carattere infettivo) e della particolare delicatezza degli interessi da tutelare (con particolare riguardo agli alunni della scuola), ma ha, altresì, affermato l’esatto contrario, ovvero che non esistono edifici sensibili all’interno dei 2 Km dall’impianto.
5.2. Peraltro, dalla “scheda istruttoria propedeutica all’emissione del provvedimento di VIA” citata da parte appellante (documento n. 8 della produzione di parte appellante del giudizio di primo grado) emerge che all’esito della conferenza di servizi è stato richiesto un “ inquadramento dell’intervento con l’indicazione dell’area dell’impianto ” (prima richiesta contenuta nella scheda) ove non vi è alcun riferimento alla limitazione dei 500 mt. Limitazione che si ritrova solo successivamente in cui viene richiesto ai fini di un’“ ampia valutazione del cumulo dei progetti ” l’ortofoto per un raggio di 500 mt. Tale richiesta, tuttavia, non esclude che al fine dell’individuazione complessiva dell’area, parte appellante fosse tenuta, anche alla luce del principio di buona fede e leale collaborazione che governano i rapporti tra p.a. e cittadino (art. 1, comma 2 bis , l. n. 241 del 1990) a fornire un quadro quanto più completo dello stato dei luoghi, soprattutto segnalando edifici sensibili che avrebbero potuto rilevare ai fini di una valutazione di impatto ambientale.
5.3. Non può, dunque, essere condivisa la ricostruzione di parte appellante secondo cui l’amministrazione avrebbe richiesto di focalizzare l’attenzione esclusivamente sull’area con raggio di 500 metri dall’impianto, perché in realtà, come visto, tale richiesta non è stata fatta in via esclusiva, ma solo al fine di valutare ed escludere il cumulo di progetti.
6. Non è poi fondata l’ulteriore doglianza di parte appellante, contenuta al punto I.c.3) dell’atto di appello, secondo cui alla luce del P.R.R., il dato della distanza dei 2 km sarebbe assolutamente irrilevante ai fini del rilascio della VIA. In realtà l’art. 26.4.1 del P.R.R. esclude la realizzazione degli impianti in caso di « presenza di edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi a distanza minima », e rimette l’individuazione della distanza minima alle Province in sede di individuazione delle aree idonee/non idonee. Non può, però, come fa arbitrariamente parte appellante, ritenersi che il limite minimo sia lo stesso di quello previsto per le “case sparse”, pena la irragionevolezza della valutazione dell’amministrazione.
7. La non corretta rappresentazione dei fatti ha naturalmente inciso sulla valutazione dell’amministrazione, nonostante la complessità del procedimento portato avanti e delle numerose richieste di integrazione documentale (punto I.C.4 dell’atto di appello).
8. Nel rilasciare la V.i.a., peraltro, la Regione ha evidenziato che “ non sono presenti edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi e non vi è continuità abitativa per
quanto riguarda le abitazioni presenti ”, conclusione poi rivelatesi non corrispondente alla realtà, attesa l’esistenza di una scuola e della continuità abitativa tra le 50 abitazioni. Parte appellante, pur avendo ricevuto la comunicazione del provvedimento favorevole, non ha mai segnalato tali aspetti all’amministrazione.
9. È infondata anche la conclusione di parte appellante (motivo di appello I.6.C), secondo cui non sussisteva alcuna criticità nella realizzazione dell’impianto, in quanto, tenuto conto che tutte le attività sono gestite in ambiente chiuso, “ non sussistono rischi di dispersione di sostanze ”, perché tale valutazione spetta in via esclusiva all’amministrazione sulla base di uno stato dei luoghi veritiero e trasparente.
10. Né può ritenersi effettuato dall’amministrazione un errato contemperamento degli opposti interessi, perché, invece, l’amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza di case e scuole nelle vicinanze, ha ritenuto, con motivazione ragionevole e logica, di dare prevalenza alla tutela del diritto alla salute e dell’ambiente rispetto alle esigenze della produzione e dello smaltimento dei rifiuti.
Peraltro, la non corretta descrizione dello stato dei luoghi rende insuscettibile di tutela l’affidamento di parte appellante che non può ritenersi legittimo.
11. Non incide poi su tale valutazione la circostanza che il Comune di AS avesse debitamente partecipato al procedimento (anche attivamente, cfr. es. verbale del 11.6.2012), senza opporsi alla realizzazione dell’impianto, in quanto evidentemente la mancata opposizione del Comune può essere la diretta conseguenza della non corretta rappresentazione dei fatti da parte dell’appellante, come, peraltro è accaduto alla Regione che ha rilasciato la V.i.a. e poi l’ha revocata.
12. Nessun indennizzo naturalmente spetta a parte appellante, in quanto, correttamente il T.a.r. ha qualificato il provvedimento di revoca come un provvedimento di annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, stante l’illegittimità dei provvedimenti ritirati emessi sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.
L’appello è, pertanto, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Fiotech s.r.l., in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00), rispettivamente in favore della Regione Lazio e del Comune di AS, e quindi per complessivi € 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO