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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8417/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 18/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
- rilevato, quanto all'istanza con cui l'opponente ha chiesto “che vengano fissati udienza per la precisazione delle conclusioni e termine per il deposito di memorie conclusive”, come, in disparte l'assoggettamento del presente giudizio al rito del lavoro, il termine per il deposito delle note conclusive era già stato assegnato alla precedente udienza del
3.10.2024;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 8417/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8417 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
OD (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. C.F._2
22, presso lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_2 C.F._3
Cesare TI n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (modificate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.):
“In via preliminare: si eccepisce il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto, perché rilasciata da Direttore generale dell'A R E A su mandato dell'Amministratore unico e non dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12; In via pregiudiziale : ritenuto che nella comparsa di costituzione e di risposta dell'A R E A è stata richiesta l'applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, ritenuta l'incostituzionalità dell' dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione degli artt. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117 I comma della Costituzione, come sopra eccepito, si chiede che l'adito Tribunale, voglia, con ordinanza disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendere il Giudizio. Nel merito, senza inversione dell'onere della prova: Rigettare ogni avversa domanda formulata nella comparsa di costituzione e di risposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1
, per tutti i titoli e per tutte le causali Controparte_1 richiamate nel decreto ingiuntivo opposto e, comunque revocarlo , nonché nella comparsa di costituzione e di risposta;
Con vittoria di spese e compensi professionali”. Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.12.2025):
“In via preliminare:
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
Nel merito:
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
- rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 883/2017 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1 euro 35.051,50, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di febbraio 2009 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in Parte_1 corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 27.4.2017, l'
[...]
ha chiesto che questo Controparte_3
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
35.051,50 euro – oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di
locazione e sino al soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente
procedimento monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella
misura del 15% e IVA, oltre alle successive spese tutte occorrende, compresa la tassa per
la registrazione del decreto ingiuntivo” – a carico di esponendo Parte_2
quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 10.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva concesso in locazione al , appartenente alle forze armate, Parte_1
l'immobile sito a Cagliari, via Schiavazzi, scala C/4, piano quarto, interno 8, della superficie di 84 mq. (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27,
mappali 10-13-16-38-40 parte);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo (invero indicata, nel corpo dell'atto, nel maggior importo di 47.848,33 euro), sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 883/2017, emesso il 15.5.2017 nel procedimento n. R.G. 4093/2017,
dell'importo di 35.051,50 euro, gli interessi come da domanda e le spese di lite, liquidate in “€ 1305,00 per onorari, in € 259,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed
oltre alle successive occorrende”.
3. Con atto di citazione notificato il 4.9.2017 e depositato in cancelleria il 15.9.2017,
ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo Parte_1
quanto segue:
a. il decreto ingiuntivo:
i. era inefficace, siccome emesso in data 15.5.2017 e notificato il 20.7.2017,
ossia oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.;
ii. era stato emesso, nonostante l'assenza:
o di valida procura alle liti, siccome “rilasciata dal Direttore
generale dell' su mandato dell'Amministratore unico e non CP_1
dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della
L.R. 8 agosto 2006 n.12”;
o di idonea prova scritta, siccome fondato su un “elenco per bollette
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 del rapporto”, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato il 10.12.1988 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003, relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà
dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione, acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione al periodo compreso tra il 2003 e il
30.9.2006.
L'opponente ha quindi concluso domandando che fosse sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, da dichiararsi nullo, inefficace e inammissibile e, comunque, da revocare, con conseguente rigetto della domanda di pagamento formulata nei suoi confronti o, in subordine, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito per il periodo compreso tra il 2003 e il 30.9.2006.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 2.1.2018, l' si è così difesa: CP_1
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inefficacia sollevata dall'opponente,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 sul rilievo che il provvedimento monitorio, emesso il 15.5.20217, era stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 6.7.2017, ossia entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
b. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione necessaria per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo,
ossia il contratto di locazione e l'estratto conto con attestazione del Dirigente del
Servizio Territoriale;
c. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo come nel caso in esame trovasse applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n.
52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989, corrispettivo peraltro rideterminato in misura proporzionata (295,00 euro mensili per un alloggio di 95 mq.) rispetto all'irrisoria somma iniziale di 30,00 euro mensili.
La convenuta ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
5. Nella prima udienza del 9.1.2018 il giudice ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In seguito a diversi rinvii, nell'udienza del 3.10.2024 il giudice ha disposto il mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 447 bis c.p.c., fissando l'udienza del 18.12.2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 conclusive.
7. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 18.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle note depositate le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
previo rigetto dell'istanza con cui la parte opponente aveva chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e l'assegnazione di un termine per note conclusive (per le ragioni indicate nel predetto verbale) il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
9. L'eccezione con cui nell'atto di citazione l'opponente ha contestato la validità della procura alle liti per l'emissione del decreto ingiuntivo – siccome “rilasciata dal Direttore generale
dell' su mandato dell'Amministratore unico e non dal Consiglio di Amministrazione, CP_1
come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12” non è fondata, sull'assorbente rilievo che, a corredo della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'opposta ha versato in atti la deliberazione n. 299/04, con la quale il 18.12.2012 il Consiglio di
Amministrazione dell' ha conferito mandato al Direttore Generale di “avviare ogni CP_1
possibile azione legale tesa al recupero della morosità da canoni e da oneri condominiali
insoluti” nei confronti di diversi conduttori, ivi compreso l'odierno opponente
[...]
, delibera peraltro precedente il deposito del ricorso monitorio (non si tratta, Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 pertanto, di una regolarizzazione ex post del vizio di autorizzazione).
10. L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, formulata dall'opponente non è fondata,
poiché:
a. ai sensi dell'art. 644 c.p.c. “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la
notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se
deve avvenire nel territorio della Repubblica”;
b. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la notificazione del decreto
ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento
della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata
generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato
l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua
disponibilità” (Cass. n. 10184/2022, n. 25716/2018);
c. il decreto ingiuntivo opposto è stato consegnato dall'odierna convenuta all'ufficiale giudiziario il 6.7.2017 (doc. 1 comparsa di risposta, pag. 10), ossia cinquantadue giorni dopo il 15.5.2017, data di pubblicazione del medesimo provvedimento, con conseguente osservanza del termine stabilito dalla suddetta disposizione.
11. Nel merito, l'opposizione deve essere respinta.
11.1 Riguardo alla lamentata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
a corredo del ricorso monitorio la parte ricorrente ha versato il contratto di locazione e l'estratto conto del 22.6.2016, con attestazione del Direttore del Servizio Territoriale
Gestione Utenze di Cagliari (doc. 3 ricorso monitorio), allegando l'inadempimento del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 conduttore nel pagamento delle maggiorazioni del canone determinate ai sensi delle
L.R. n. 13/1989 e 7/2003, elementi idonei a giustificare l'accoglimento della domanda in detta fase sommaria.
11.2 Quanto alla contestazione principale sollevata dall'opponente, occorre anzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_4
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di
Cagliari n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta,
erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione
(Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n.
13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU.
n. 19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la con l'art. 4 della Legge Regionale n. CP_4 CP_4
7 del 2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti
e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di
locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e
successive modifiche ed integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge Regionale n.
13/1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante
semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52 del 1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339 del 2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, questo
Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato,
ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra del 23 maggio 2013, di Controparte_5 CP_4
qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà
statale.
Non v'è motivo, quindi, di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le disposizioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è
che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall'
[...]
, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno Controparte_1
parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18 del 2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
11.3 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 10.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai Parte_1
sensi della Legge n. 52 del 1976), quale appartenente alla Polizia di Stato, l'immobile sito a Cagliari, via Schiavazzi, scala C/4, piano quarto, interno 8, della superficie di 84
mq. (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappali 10-13-16-38-40
parte) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle
“vigenti leggi in materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle
“disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”.
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
11.4 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. si appalesa anzitutto ininfluente, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, siccome mai perfezionatasi,
con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione chiesto dal ricorrente;
b. nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a Parte_1
lamentare l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata,
non sollevando tempestivamente alcuna specifica contestazione sulla corretta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù
della disciplina de qua – doglianza mossa per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ossia quando il termine di maturazione delle preclusioni assertive (prima memoria istruttoria) era già spirato;
c. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, non è
fondata, poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. le somme pretese dall'opposta con la domanda monitoria (35.051,50 euro indicati nell'estratto conto prodotto a corredo del ricorso monitorio,
appalesandosi un mero errore materiale l'indicazione, nell'espositiva del predetto atto introduttivo, del maggior importo di 47.848,33 euro, peraltro mai più menzionato dall'odierna opposta), a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra il mese di febbraio 2009 e il
30.6.2016;
iii. gli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dalla convenuta sono costituiti dalle diffide datate 13.10.2011 e 4.5.2016, ricevute dal conduttore,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 rispettivamente, il 17.10.2011 e l'11.5.2016 (documenti 5 e 4 ricorso monitorio), nonché, infine, la notifica del decreto ingiuntivo opposto,
perfezionatasi per l'opponente il 6.7.2017;
iv. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata (art. 3 del contratto), la prescrizione è maturata riguardo al periodo precedente il mese di ottobre 2006, periodo tuttavia non oggetto della domanda monitoria, afferente a mensilità successive;
v. non sono documentati pagamenti del conduttore successivi alla radicazione della fase monitoria e nelle more della presente fase di opposizione;
vi. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata.
12. Atteso il rigetto dell'opposizione, deve essere dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché:
a. ai sensi dell'art. 653, comma 1, prima parte, c.p.c., “Se l'opposizione è rigettata
con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è
dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già
munito, acquista efficacia esecutiva”, mentre nel successivo art. 654, primo comma, c.p.c. si legge che “L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con
l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che
ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di
ingiunzione nel caso in esame non si rende necessaria”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 b. nel caso in esame, nell'udienza del 9.1.2018 il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. e, pertanto, il medesimo provvedimento monitorio non è attualmente munito di efficacia esecutiva.
13. In ragione dell'esito complessivo della causa – la sussistenza integrale del credito azionato con la domanda monitoria e l'inammissibilità della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio – le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di tre quarti e compensarle per il quarto residuo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 35.051,50 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opposta si è limitata a produrre (tardivamente) alcuni documenti;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che le
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 parti non hanno depositato le note conclusive nel termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 883/2017, emesso da questo Tribunale il 15.5.2017 nel procedimento n. R.G. 4093/2017;
b. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede;
c. condanna a rimborsare all' tre quarti delle spese Parte_1 CP_1
di lite della presente fase di opposizione, con compensazione del quarto residuo,
così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.260,50 totali;
€ 3.945,37 (con compensazione di un quarto) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 18.12.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
949 del 1997).
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 18/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
- rilevato, quanto all'istanza con cui l'opponente ha chiesto “che vengano fissati udienza per la precisazione delle conclusioni e termine per il deposito di memorie conclusive”, come, in disparte l'assoggettamento del presente giudizio al rito del lavoro, il termine per il deposito delle note conclusive era già stato assegnato alla precedente udienza del
3.10.2024;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 8417/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8417 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
OD (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. C.F._2
22, presso lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_2 C.F._3
Cesare TI n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (modificate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.):
“In via preliminare: si eccepisce il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto, perché rilasciata da Direttore generale dell'A R E A su mandato dell'Amministratore unico e non dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12; In via pregiudiziale : ritenuto che nella comparsa di costituzione e di risposta dell'A R E A è stata richiesta l'applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, ritenuta l'incostituzionalità dell' dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione degli artt. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117 I comma della Costituzione, come sopra eccepito, si chiede che l'adito Tribunale, voglia, con ordinanza disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendere il Giudizio. Nel merito, senza inversione dell'onere della prova: Rigettare ogni avversa domanda formulata nella comparsa di costituzione e di risposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1
, per tutti i titoli e per tutte le causali Controparte_1 richiamate nel decreto ingiuntivo opposto e, comunque revocarlo , nonché nella comparsa di costituzione e di risposta;
Con vittoria di spese e compensi professionali”. Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.12.2025):
“In via preliminare:
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
Nel merito:
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
- rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 883/2017 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1 euro 35.051,50, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di febbraio 2009 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in Parte_1 corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 27.4.2017, l'
[...]
ha chiesto che questo Controparte_3
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
35.051,50 euro – oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di
locazione e sino al soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente
procedimento monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella
misura del 15% e IVA, oltre alle successive spese tutte occorrende, compresa la tassa per
la registrazione del decreto ingiuntivo” – a carico di esponendo Parte_2
quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 10.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva concesso in locazione al , appartenente alle forze armate, Parte_1
l'immobile sito a Cagliari, via Schiavazzi, scala C/4, piano quarto, interno 8, della superficie di 84 mq. (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27,
mappali 10-13-16-38-40 parte);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo (invero indicata, nel corpo dell'atto, nel maggior importo di 47.848,33 euro), sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 883/2017, emesso il 15.5.2017 nel procedimento n. R.G. 4093/2017,
dell'importo di 35.051,50 euro, gli interessi come da domanda e le spese di lite, liquidate in “€ 1305,00 per onorari, in € 259,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed
oltre alle successive occorrende”.
3. Con atto di citazione notificato il 4.9.2017 e depositato in cancelleria il 15.9.2017,
ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo Parte_1
quanto segue:
a. il decreto ingiuntivo:
i. era inefficace, siccome emesso in data 15.5.2017 e notificato il 20.7.2017,
ossia oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.;
ii. era stato emesso, nonostante l'assenza:
o di valida procura alle liti, siccome “rilasciata dal Direttore
generale dell' su mandato dell'Amministratore unico e non CP_1
dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della
L.R. 8 agosto 2006 n.12”;
o di idonea prova scritta, siccome fondato su un “elenco per bollette
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 del rapporto”, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato il 10.12.1988 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003, relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà
dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione, acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione al periodo compreso tra il 2003 e il
30.9.2006.
L'opponente ha quindi concluso domandando che fosse sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, da dichiararsi nullo, inefficace e inammissibile e, comunque, da revocare, con conseguente rigetto della domanda di pagamento formulata nei suoi confronti o, in subordine, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito per il periodo compreso tra il 2003 e il 30.9.2006.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 2.1.2018, l' si è così difesa: CP_1
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inefficacia sollevata dall'opponente,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 sul rilievo che il provvedimento monitorio, emesso il 15.5.20217, era stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 6.7.2017, ossia entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
b. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione necessaria per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo,
ossia il contratto di locazione e l'estratto conto con attestazione del Dirigente del
Servizio Territoriale;
c. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo come nel caso in esame trovasse applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n.
52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989, corrispettivo peraltro rideterminato in misura proporzionata (295,00 euro mensili per un alloggio di 95 mq.) rispetto all'irrisoria somma iniziale di 30,00 euro mensili.
La convenuta ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
5. Nella prima udienza del 9.1.2018 il giudice ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. In seguito a diversi rinvii, nell'udienza del 3.10.2024 il giudice ha disposto il mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 447 bis c.p.c., fissando l'udienza del 18.12.2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 conclusive.
7. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 18.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle note depositate le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
previo rigetto dell'istanza con cui la parte opponente aveva chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e l'assegnazione di un termine per note conclusive (per le ragioni indicate nel predetto verbale) il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
9. L'eccezione con cui nell'atto di citazione l'opponente ha contestato la validità della procura alle liti per l'emissione del decreto ingiuntivo – siccome “rilasciata dal Direttore generale
dell' su mandato dell'Amministratore unico e non dal Consiglio di Amministrazione, CP_1
come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12” non è fondata, sull'assorbente rilievo che, a corredo della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'opposta ha versato in atti la deliberazione n. 299/04, con la quale il 18.12.2012 il Consiglio di
Amministrazione dell' ha conferito mandato al Direttore Generale di “avviare ogni CP_1
possibile azione legale tesa al recupero della morosità da canoni e da oneri condominiali
insoluti” nei confronti di diversi conduttori, ivi compreso l'odierno opponente
[...]
, delibera peraltro precedente il deposito del ricorso monitorio (non si tratta, Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 pertanto, di una regolarizzazione ex post del vizio di autorizzazione).
10. L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, formulata dall'opponente non è fondata,
poiché:
a. ai sensi dell'art. 644 c.p.c. “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la
notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se
deve avvenire nel territorio della Repubblica”;
b. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la notificazione del decreto
ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento
della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata
generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato
l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua
disponibilità” (Cass. n. 10184/2022, n. 25716/2018);
c. il decreto ingiuntivo opposto è stato consegnato dall'odierna convenuta all'ufficiale giudiziario il 6.7.2017 (doc. 1 comparsa di risposta, pag. 10), ossia cinquantadue giorni dopo il 15.5.2017, data di pubblicazione del medesimo provvedimento, con conseguente osservanza del termine stabilito dalla suddetta disposizione.
11. Nel merito, l'opposizione deve essere respinta.
11.1 Riguardo alla lamentata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
a corredo del ricorso monitorio la parte ricorrente ha versato il contratto di locazione e l'estratto conto del 22.6.2016, con attestazione del Direttore del Servizio Territoriale
Gestione Utenze di Cagliari (doc. 3 ricorso monitorio), allegando l'inadempimento del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 conduttore nel pagamento delle maggiorazioni del canone determinate ai sensi delle
L.R. n. 13/1989 e 7/2003, elementi idonei a giustificare l'accoglimento della domanda in detta fase sommaria.
11.2 Quanto alla contestazione principale sollevata dall'opponente, occorre anzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_4
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di
Cagliari n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta,
erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione
(Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n.
13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU.
n. 19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la con l'art. 4 della Legge Regionale n. CP_4 CP_4
7 del 2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti
e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di
locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e
successive modifiche ed integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge Regionale n.
13/1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante
semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52 del 1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339 del 2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, questo
Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato,
ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra del 23 maggio 2013, di Controparte_5 CP_4
qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà
statale.
Non v'è motivo, quindi, di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le disposizioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è
che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall'
[...]
, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno Controparte_1
parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18 del 2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
11.3 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 10.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai Parte_1
sensi della Legge n. 52 del 1976), quale appartenente alla Polizia di Stato, l'immobile sito a Cagliari, via Schiavazzi, scala C/4, piano quarto, interno 8, della superficie di 84
mq. (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappali 10-13-16-38-40
parte) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle
“vigenti leggi in materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle
“disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”.
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
11.4 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. si appalesa anzitutto ininfluente, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, siccome mai perfezionatasi,
con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione chiesto dal ricorrente;
b. nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a Parte_1
lamentare l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata,
non sollevando tempestivamente alcuna specifica contestazione sulla corretta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù
della disciplina de qua – doglianza mossa per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ossia quando il termine di maturazione delle preclusioni assertive (prima memoria istruttoria) era già spirato;
c. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, non è
fondata, poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. le somme pretese dall'opposta con la domanda monitoria (35.051,50 euro indicati nell'estratto conto prodotto a corredo del ricorso monitorio,
appalesandosi un mero errore materiale l'indicazione, nell'espositiva del predetto atto introduttivo, del maggior importo di 47.848,33 euro, peraltro mai più menzionato dall'odierna opposta), a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra il mese di febbraio 2009 e il
30.6.2016;
iii. gli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dalla convenuta sono costituiti dalle diffide datate 13.10.2011 e 4.5.2016, ricevute dal conduttore,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 rispettivamente, il 17.10.2011 e l'11.5.2016 (documenti 5 e 4 ricorso monitorio), nonché, infine, la notifica del decreto ingiuntivo opposto,
perfezionatasi per l'opponente il 6.7.2017;
iv. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata (art. 3 del contratto), la prescrizione è maturata riguardo al periodo precedente il mese di ottobre 2006, periodo tuttavia non oggetto della domanda monitoria, afferente a mensilità successive;
v. non sono documentati pagamenti del conduttore successivi alla radicazione della fase monitoria e nelle more della presente fase di opposizione;
vi. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata.
12. Atteso il rigetto dell'opposizione, deve essere dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché:
a. ai sensi dell'art. 653, comma 1, prima parte, c.p.c., “Se l'opposizione è rigettata
con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è
dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già
munito, acquista efficacia esecutiva”, mentre nel successivo art. 654, primo comma, c.p.c. si legge che “L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con
l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che
ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di
ingiunzione nel caso in esame non si rende necessaria”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 b. nel caso in esame, nell'udienza del 9.1.2018 il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. e, pertanto, il medesimo provvedimento monitorio non è attualmente munito di efficacia esecutiva.
13. In ragione dell'esito complessivo della causa – la sussistenza integrale del credito azionato con la domanda monitoria e l'inammissibilità della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio – le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di tre quarti e compensarle per il quarto residuo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 35.051,50 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opposta si è limitata a produrre (tardivamente) alcuni documenti;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che le
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 parti non hanno depositato le note conclusive nel termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 883/2017, emesso da questo Tribunale il 15.5.2017 nel procedimento n. R.G. 4093/2017;
b. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede;
c. condanna a rimborsare all' tre quarti delle spese Parte_1 CP_1
di lite della presente fase di opposizione, con compensazione del quarto residuo,
così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 5.260,50 totali;
€ 3.945,37 (con compensazione di un quarto) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 18.12.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8417/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
949 del 1997).