Decreto cautelare 8 aprile 2023
Ordinanza collegiale 21 aprile 2023
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2024
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6054 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05777/2023 REG.RIC.
N. 11756/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5777 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IA IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Herbert Simone e Chiara Tozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore e Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CO IS, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 11756 del 2023, proposto da
RA RI, rappresentato e difeso dall'avvocato ARio Petrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Herbert Simone e Chiara Tozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 5777 del 2023:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo proposto dal IA IT:
per l'annullamento
- della graduatoria di merito contenuta e riprodotta nella nota prot. n. 295/8-1-2022 Add. e Reg. di prot. dell'1.3.2023 (doc. n. 1), al termine della selezione di cui alla lettera prot. n. 295/5-1 Add. e Reg. di prot. del 28.12.2022 (doc. n. 2), concernente l'accesso al Corso di Specializzazione per “Addetto al Comando C.C. Tutela Agroalimentare” sede di ZZ, Ruolo Ispettori (conosciuta in data 1.3.2023);
- della nota prot. n. 295/8-2022 Add. e Reg. del 27.2.2023 (doc. n. 3) (conosciuta in data 27.3.2023);
- della griglia contenente i punteggi, parziali e totali, assegnati al ricorrente (doc. n. 8) (conosciuta in data 27.3.2023);
- del provvedimento di approvazione della graduatoria, non meglio conosciuto;
- dei verbali della Commissione o di altro organo del Comando;
- e di tutti gli altri atti e provvedimenti connessi, anche endoprocedimentali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IT IA il 10/5/2023:
per l'annullamento (previa concessione di misure cautelari), in parte qua:
- della graduatoria di merito contenuta e riprodotta nella nota prot. n. 295/8-1-2022 Add. e Reg. di prot. dell'1.3.2023 (doc. n. 1), al termine della selezione di cui alla lettera prot. n. 295/5-1 Add. e Reg. di prot. del 28.12.2022 (doc. n. 2), concernente l'accesso al Corso di Specializzazione per “Addetto al Comando C.C. Tutela Agroalimentare” sede di ZZ, Ruolo Ispettori (conosciuta in data 1.3.2023);
- della nota prot. n. 295/8-2022 Add. e Reg. del 27.2.2023 (doc. n. 3) (conosciuta in data 27.3.2023);
- della griglia contenente i punteggi, parziali e totali, assegnati al ricorrente (doc. n. 8) (conosciuta in data 27.3.2023);
- del provvedimento di approvazione della graduatoria, non meglio conosciuto;
- dei verbali della Commissione o di altro organo del Comando;
- e di tutti gli altri atti e provvedimenti connessi, anche endoprocedimentali..
quanto al ricorso n. 11756 del 2023 proposto da RI RA:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’esclusione dalla partecipazione al corso di specializzazione per addetto al comando CC Tutela Agroalimentare di ZZ (AQ).
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/11/2023:
- della comunicazione n.295/12-1-2022 di prot. del giorno 11.09.2023 avente ad oggetto ; Corso di Specializzazione per “Addetto al Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare” – Variazione matricolare del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri – I Reparto -SM -Ufficio Addestramento e Regolamenti, notificato il 22.09.2023 come da verbale della Stazione Carabinieri di Roma Flaminia, nonché di tutti gli atti allegati ed in particolare la Comunicazione del Comando Legione Carabinieri Lazio SM -Ufficio OAIO , prot.344/38-2023 del 14 settembre 2023, con il quale sono state disposte: a) le variazioni matricolari tramite Si.G.Ma, ai sensi della lettera n.295/12-1-2022 Add.e Reg in data 11 settembre 2023 del Comando Generale dell''Arma Carabinieri -I Reparto- SM-Ufficio Addestramento e Regolamenti, in allegato B; b) l''aggiornamento del sistema PRRSeO per i militari ricompresi dal n.1 al n.5, dandone partecipazione agli interessati con data certa e documentata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RI RA il 9/5/2024:
Domanda di annullamento della determina di diniego di accoglimento dell'istanza di revoca dell'assegnazione di RA RI presso il Comando di Tutela Agoalimentare di Roma e di rinuncia alla specializzazione , nonche della comunicazione del 28.3.2024 dell stesso Comando Generale nella parte in cui si conferma la determina del 4.3.2024.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa e di IA IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 12 gennaio 2023 il AResciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri IA IT presentava domanda di partecipazione (doc. 4 ric.) alla procedura selettiva interna di “Interpellanza” per l’accesso al Corso di specializzazione per “Addetto al Comando CC Tutela Agroalimentare” riservato ai Carabinieri, attenendosi alle modalità previste dall’Avviso di cui alla nota prot. n. 295/5-1 Add. e Reg. di prot. del 28 dicembre 2022 del Comando Generale dell’Arma (doc. 2 ric.).
L’Avviso prevedeva che, al termine del Corso, gli ammessi avrebbero sostenuto un esame finale per il conseguimento della specializzazione e, in caso di esito positivo, sarebbero stati poi destinati, a domanda, alle diverse sedi del costituendo Nucleo Agroalimentare.
In particolare, l’odierno ricorrente manifestava la propria preferenza per l’assegnazione al Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di ZZ (AQ) (doc. n. 4).
2. In data 1 marzo 2023, venivano pubblicate le graduatorie di merito per le varie sedi tra le quali la graduatoria del Ruolo Ispettori Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di ZZ (AQ).
Il AResciallo Capo IT IA ha così appreso di non essere stato inserito tra i 7 candidati “idonei” collocatisi in posizione utile nella graduatoria di merito relativa alla sede suddetta.
Non ritenendo il punteggio a lui attribuito conforme ai criteri previsti dall’Annesso 1 all’Allegato D alla lettera n. 295/5-1 Ad. e Reg. di prot. del 28 dicembre 2022 (di seguito semplicemente “Avviso”), il Sottufficiale proponeva ricorso gerarchico al competente Organo sovraordinato, rivendicando un punteggio complessivo superiore (pari a 9,279 punti) che lo avrebbe dovuto collocare in 4^ posizione.
3. A seguito di apposita istanza di accesso l’interessato ha ottenuto in data 27 marzo 2023 una serie di documenti afferenti alla procedura selettiva, dai quali ha potuto evincere i punteggi che gli erano stati attribuiti in relazione ai diversi criteri valutativi e ha rilevato che, per il criterio c) (“Permanenza presso il Comando di Corpo”), aveva ottenuto soltanto 2,219 punti, quando in realtà, applicando, come da “lex specialis”, 0,001 punti per ciascun giorno del proprio periodo permanenza presso il Comando Legione CC Lazio (protrattasi dal 24.9.2012 al 29.1.2023), egli avrebbe dovuto ottenere il ben più cospicuo punteggio di 3,779 (utile ai fini dell’inserimento nel novero dei vincitori).
4. Con il ricorso oggi in esame (depositato in data 5.4.2023) il sig. IT ha impugnato la graduatoria per quanto di interesse deducendo che, applicando correttamente i criteri esplicitati dall’Avviso di interpellanza, gli sarebbe spettato il punteggio complessivo di 9,279, costituito dalla sommatoria dei seguenti punteggi, relativi a ciascuno dei n. 3 sub-criteri di seguito indicati:
a) Criterio della “Valutazione Caratteristica”: punti 2, avendo ottenuto la valutazione “Eccellente” nell’ultima scheda valutativa;
b) Criterio delle “Ricompense”: punti 3,5, avendo conseguito un “Encomio solenne Comando Generale Arma CC” (docc. nn. 4-9);
c) Criterio della “Permanenza presso il Comando di Corpo”: punti 3,779, poiché il ricorrente ha prestato servizio ininterrottamente presso l’ultimo Comando di Corpo (“Legione CC Lazio”) dal 24.9.2012 al 29.1.2023 e ha diritto quindi ad un punteggio totale di 3,779 punti, considerata l’assegnazione di punti 0,001 per ogni giorno, come previsto dall’Avviso dell’interpellanza.
Il punteggio assegnato al ricorrente per il criterio c) è stato, invece, di soli 2,219 (cfr. par. n. 5 del presente atto).
Detto punteggio è contestato come erroneo poiché il AR. IT ha iniziato il servizio presso il Comando di Corpo “Legione CC Lazio” a partire dal 24 settembre 2012. La data finale del 29 gennaio 2023 è invece corretta.
Parte ricorrente avversa quanto affermato dal Comando Generale dell’Arma con il documento denominato “Appunto n. 295/8-2022 del 27.02.2023” secondo il quale è stata considerata la data del 1 gennaio 2017 (data di assorbimento nell’Arma del personale dell’ex Corpo Forestale dello Stato), quale termine temporale da cui far decorrere, per tutti, il calcolo del periodo di permanenza presso il proprio Comando di Corpo “al fine di non creare disparità di trattamento tra i partecipanti, atteso che le graduatorie di merito sono uniche per ciascun Ruolo”.
Ad avviso del ricorrente l’Organo che ha formato la graduatoria non aveva alcun potere o facoltà di operare tale limitazione temporale che non trovava alcun appiglio letterale nell’Avviso di interpellanza (ossia la lettera del 28.12.2022, doc. 2 ric.): in altri termini, la regola dei punteggi per la “Permanenza presso il Comando di Corpo” prevista dall’Avviso di Interpellanza non prevede lo “sbarramento temporale” del primo gennaio 2017.
Il Comando avrebbe dunque modificato la regola del bando durante lo svolgimento della selezione.
Di qui la domanda di annullamento parziale della graduatoria con riposizionamento del ricorrente in quarta posizione.
5. Con ordinanza n. 6922 del 21.4.2023, la Sezione, rilevato che la notifica del ricorso era stata eseguita a favore di un solo controinteressato (IS CO), ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti utilmente inclusi nella graduatoria del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di ZZ, mediante notifica del ricorso e della stessa ordinanza.
6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che, con la memoria della difesa erariale del 14.4.2023, ha evidenziato: la natura “para-concorsuale” della selezione interna per cui è causa; l’ampia discrezionalità riservata all’Amministrazione nel perimetrare i criteri di valutazione; l’esigenza di fissare uno sbarramento temporale “a quo” nascente dal dovere di rispettare il principio di uguaglianza e dalla necessità di non pregiudicare la possibilità stessa di partecipare al Corso di specializzazione per gli ex appartenenti al Corpo Forestale, confluito, come noto, nell’Arma dei Carabinieri soltanto nel 2017.
7. Con “ricorso aggiuntivo” (rectius, atto per motivi aggiunti) proposto con atto spedito a notifica il 2.5.2023, lo stesso ricorrente ha formulato un ulteriore e distinto motivo di impugnazione legato alla posizione della collega AR. RA RI la quale, a suo avviso, sarebbe stata illegittimamente ammessa alla selezione e, successivamente, al Corso (peraltro ormai concluso al momento della proposizione del motivo aggiunto), fatto che ha leso la legittima pretesa del ricorrente (in ottava posizione nella graduatoria di suo interesse, primo degli idonei non vincitori) ad essere incluso tra i vincitori per poi accedere e frequentare il Corso di specializzazione.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la citata concorrente - ammessa e utilmente classificata in graduatoria al 6^ posto sui 7 posti disponibili - doveva essere esclusa poiché per non avere rispettato il bando in quanto versava in una situazione di incompatibilità che non ha dichiarato, com’era invece suo dovere.
La predetta, deduce il ricorrente, ha dichiarato nel modulo di domanda di non avere situazioni di incompatibilità tra quelle previste dall’Avviso, tra le quali era previsto il non avere parenti entro il II° grado intestatari di aziende agricole nell’area di competenza del Nucleo di ZZ (sede da lei selezionata come prima preferenza).
Tuttavia, la consultazione del registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d’Italia (doc. 10 ric.) ha rivelato che, alla data del 28.1.2023, data ultima per la presentazione delle domande, era attiva nel territorio di competenza dell’istituendo Nucleo un’impresa agricola individuale operante nel settore agroalimentare, corrente in LL (Aq) e intestata al fratello della ricorrente.
Tale impresa è risultata iscritta nel registro delle imprese dal 16.1.2003 al 19.4.2023, data della cancellazione che è avvenuta, tuttavia, ben oltre la scadenza del termine delle domande di partecipazione, quando il corso era da tempo iniziato.
In conclusione, secondo il ricorrente, il AR. RI RA ha avuto accesso al Corso di formazione di Tutela Agroalimentare dal quale in realtà avrebbe dovuto essere esclusa: - per non aver rispettato la legge di gara; - per aver reso dichiarazioni non veritiere nel compilare la domanda per la partecipazione alla procedura selettiva di interpellanza; - per il fatto che ricadeva in una situazione di incompatibilità in base al bando e alla normativa generale.
8. Si è costituita con memoria la controinteressata RI RA eccependo preliminarmente l’inammissibilità dei motivi aggiunti poiché tardivi, stante la possibilità di esporre la censura sopra riportata, già con il ricorso introduttivo.
Nel merito la stessa nega che il proprio congiunto possa qualificarsi come imprenditore agricolo in quanto l’attività registrata a suo tempo presso la locale Camera di Commercio avrebbe sempre avuto come unico scopo “il mantenimento di piccoli terreni e una piccola produzione per il consumo esclusivamente familiare”.
In ogni caso si tratterebbe di irregolarità puramente formale e non in grado di incidere sulla “par condicio” tra i candidati.
9. Con note ex art. 55 c.p.a. del 3.6.2023, redatte in vista della camera di consiglio cautelare (fissata per la discussione della nuova istanza di sospensiva presentata dal ricorrente con i motivi aggiunti) parte ricorrente ha preso atto e informato il Collegio che, con nota n. 295/5-11-1-2022 Add. reg. di prot. del 31 maggio 2022, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Ufficio Addestramento e Regolamento ha determinato l’ammissione del ricorrente “alla frequenza del primo ciclo utile del Corso di Specializzazione per Addetto al Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare per le esigenze del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di ZZ” (cfr. documento depositato il 1 giugno 2023 dall’Avvocatura Generale dello Stato). Ciò in conseguenza del provvedimento prot. 652/18-6 Add. e reg. di prot. con cui è stata disposta l’esclusione “ora per allora” della controinteressata AR. RA RI dalla frequenza del Corso di Specializzazione stesso, proprio in considerazione della dichiarazione non veritiera resa dalla stessa circa la presenza sul territorio di competenza del Nucleo CC Tutela Agroalimentare di ZZ, dell’impresa agricola individuale intestata al fratello.
L’Amministrazione Militare ha in effetti recepito quanto allegato dal ricorrente nel proprio motivo (proposto con il “ricorso aggiuntivo” notificato il 2.5.2023) e ha provveduto in autotutela alla esclusione in via retroattiva della sig.ra RI dalla selezione, con conseguente scorrimento della graduatoria in favore dell’odierno ricorrente.
Quest’ultimo ha però precisato che, essendosi il Corso di Specializzazione ormai svolto (senza la sua partecipazione) e non avendo l’Amministrazione Militare indicato la data di svolgimento del prossimo ciclo utile del Corso stesso, il provvedimento adottato è da ritenere “solo parzialmente satisfattivo delle ragioni del ricorrente, essendovi il rischio che tale Corso si svolga in un tempo molto lontano”, con conseguente perdita di chance lavorative e di carriera.
Alla luce delle suddette sopravvenienze fattuali, il AR. IT ha comunque rinunciato alla domanda cautelare già proposta.
10. Con separato ricorso n. RG. 11756 del 2023 proposto dinnanzi a questo stesso TAR, il AR. RA RI (controinteressata nella causa n.RG. 5777/2023) ha impugnato il citato provvedimento prot. n. 652/18-6 Add. e Reg. notificato in data 8.6.2023 che l’ha esclusa “ora per allora” dal Corso per il Nucleo CC Tutela Agroalimentare di ZZ, precludendole così la possibilità di prendere servizio presso tale struttura.
Riprendendo gli elementi di fatto già esposti nel ricorso del collega IT nella causa n.RG. n. 5777 del 2023, averso la determinazione espulsiva la sig.ra RI ha formulato le seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione del I comma dell’art. 393 del Regolamento Generale dell’Arma dei carabinieri nonché della normativa prevista dal punto 4 del bando di interpellanza relativo al corso di specializzazione: il punto 4 del bando (o Avviso) d’interpello non prevede in alcun modo che la situazione di incompatibilità ambientale possa essere causa di esclusione dal corso di specializzazione; in ogni caso la presunta causa di incompatibilità era venuta meno prima ancora dell’istituzione del reparto del Nucleo di tutela Agroalimentare di ZZ e dell’assegnazione a tale servizio.
II) Eccesso di potere per: A) erroneità dei presupposti; B) perplessità e contraddittorietà del comportamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; C) Difetto di motivazione ed illogicità manifesta dei provvedimenti impugnati: si sottolinea in particolare che l’attività agricola era svolta dal fratello della sig.ra RI senza fini lucrativi o d’impresa, e senza finanziamento pubblico alcuno; pertanto “non appare in alcun modo assoggettata al controllo del Nucleo CC Tutela Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, che ha il compito di prevenire e reprimere le frodi in danno della qualità dei prodotti agroalimentari nelle fasi di produzione primaria, trasformazione e distribuzione, nonché le frodi finalizzate all’ottenimento di illegittimi contributi e finanziamenti pubblici delle attività agricole”. Vi era stata peraltro una espressa indicazione rassicurante circa l’assenza di controindicazioni da parte del Comandante del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentari (nota dell’11 maggio 2023 n. 94/41-1/2022 indirizzata al Comando Generale CC).
11. Si sono costituiti in resistenza nella causa n. 11756/2023 sia il Ministero della Difesa che il controinteressato sig. IT che hanno prodotto le rispettive memorie.
12. Con un primo atto per motivi aggiunti la stessa ricorrente ha impugnato le modifiche matricolari e l’aggiornamento del sistema PERSeO (operazioni amministrative conseguenti all’adozione del provvedimento impugnato), trattandosi di atti che “le rendono praticamente impossibile di poter presentare la domanda di trasferimento attraverso la procedura GETRA, negandole automaticamente l’accesso al relativo sistema di invio telematico.”.
13. Con un secondo atto per motivi aggiunti depositato il 9.5.2024 la stessa ricorrente ha impugnato la successiva determina n. 354057/T 15-2/mar. del 4.3.2024 con la quale il competente Ufficio dell’Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza con cui ha domandato la revoca del trasferimento a suo tempo disposto nei suoi confronti, con precedente nota del 12.6.2023, presso il Nucleo di Tutela Agroalimentare di Roma (seconda scelta della ricorrente).
In sostanza con il nuovo gravame la ricorrente censura la mancata adozione di un provvedimento di autotutela da parte dell’Amministrazione diretto, in particolare, alla esclusione dei concorrenti vincitori IS e IT (quest’ultimo, come visto, entrato in graduatoria tra i vincitori per effetto della esclusione della ricorrente) dalla procedura di interpello per il Corso di Specializzazione - Nucleo di ZZ (a cui la stessa ricorrente ambisce ad essere riammessa).
14. In data 20.6.2024 l’Amministrazione resistente ha versato in atti il provvedimento prot. N. 940001/21/T6-5/AR in data 28.05.2024, con cui l’Isp. RI è stata trasferita “a domanda” alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Ad avviso della difesa erariale il citato provvedimento, emesso nell’ambito di un autonomo procedimento amministrativo, accogliendo l’istanza di trasferimento presentata dal Sottufficiale, “ha evidentemente realizzato un sostanziale mutamento della situazione di fatto che aveva dato luogo alla presente controversia, facendo conseguentemente venire meno l’interesse del militare alla prosecuzione del pendente contenzioso.”.
15. All’udienza di merito del 18 febbraio 2026 sono stata discusse entrambe le cause in epigrafe e, con riferimento alla causa n. RG. 11756/2023, il difensore della ricorrente RI RA ha dichiarato che non persiste più l’interesse della sua assistita alla decisione della causa.
L'Avvocato dello Stato presente nulla ha osservato.
Pertanto, vista anche la richiesta di passaggio in decisione depositata dagli Avvocati del AR. IT per entrambe le cause, il Collegio ha trattenuto le stesse in decisione.
16. Va preliminarmente disposta la riunione tra le due cause in esame dal momento che: sul piano soggettivo vi è coincidenza tra le parti (sia pubbliche che private), assumendo il sig. IT la veste di controinteressato nella causa n. RG. 11756/2023 promossa dalla sig.ra RI e, viceversa, essendo quest’ultima la controinteressata nella causa n. RG. 5777/2023 (ove è ricorrente IT); sul piano oggettivo viene in considerazione la medesima selezione interna per la specializzazione in materia di accesso al Corso di Specializzazione in Tutela Agroalimentare (indetta dal Comando Generale dell’Arma CC con Avviso del 28.12.2022) rispetto alla quale l’uno invoca l’esclusione dell’altra concorrente (e viceversa), con potenziale “incrocio” e reciproca influenza degli effetti delle rispettive pronunce da emettere, per la definizione delle due cause.
È pertanto opportuno riunire la causa n. RG. 11756/2023 alla più risalente causa n. RG. 5777/2023 stante la connessione soggettiva e (parzialmente) oggettiva tra le due.
17. Ciò precisato il Collegio deve muovere dalle più recenti sopravvenienze che hanno riguardato la causa n. RG. 11756/2023 e che appaiono astrattamente idonee a pervenire ad una sentenza di rito per sopravvenuta carenza di interesse, esonerando questo Giudice dall’esaminare il merito delle diverse censure proposte con il ricorso introduttivo e con i due successivi atti per motivi aggiunti.
Come poc’anzi accennato, infatti, l’Isp. RA RI, in pendenza della presente causa, ha domandato al proprio vertice amministrativo di essere trasferita alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ottenendo quindi il trasferimento a detto Ufficio con provvedimento prot. N. 940001/21/T6-5/AR del 28.05.2024.
L’evento appare di per sé idoneo a determinare il venir meno l’interesse della ricorrente a coltivare le censure proposte in questa sede, perché tese al conseguimento della sua definitiva assegnazione al Nucleo Tutela Agroalimentare di ZZ, prospettiva che si palesa, invero, come non (più) attuale e non compatibile con la nuova condizione determinata dall’Amministrazione senza riserve o condizioni, con definitivo (e consensuale) trasferimento ad altro ente di servizio, estraneo all’oggetto del contendere.
In ogni caso non può che condurre alla suddetta conclusione quanto dichiarato all’udienza del 18 febbraio 2026 dall’Avvocato di parte ricorrente, che ha affermato che non persiste più l’interesse della sig.ra RI alla decisione della causa.
18. Venendo ora all’esame del ricorso proposto dal AR. IT (RG. 5777/2023), in effetti la fuoruscita della collega dalla contesa per il conseguimento del Nucleo CC Tutela Agroalimentare di ZZ (in esito alla competizione concorsuale sopra descritta) determina certamente il consolidarsi degli effetti del provvedimento di esclusione della controinteressata dal corso di specializzazione “per le esigenze del Nucleo CC di ZZ” (per effetto della determinazione n. 652/18-6 Add. e Reg. di prot.) e, quindi, lo scorrimento verso l’alto della posizione del mar. IT nella graduatoria di interesse, con conseguimento di posizione utile in graduatoria (vista la precedente posizione di primo degli idonei destinati al Nucleo predetto).
Può quindi ritenersi che la pretesa del ricorrente abbia trovato soddisfacimento in corso di causa con conseguente configurabilità della cessata materia del contendere (art. 34, comma 5, c.p.a.).
Tuttavia, nonostante il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente all’inserimento in graduatoria e alla vittoria del concorso, resta il fatto che non è stato ancora possibile per lo stesso ottenere effettivamente il risultato ambito e, cioè, la frequenza del Corso di specializzazione oggetto di causa, il quale si è da tempo concluso senza che nelle more il Comando Generale abbia indetto una nuova procedura selettiva per la stessa specializzazione, nella quale il Sottufficiale avrà il diritto di vedersi riservato un posto, per effetto del provvedimento adottata dal Comando Generale in autotutela.
Infatti i provvedimenti dell’Amministrazione del 31.5.2023, oltre ad avere determinato l’esclusione “ora per allora” dell’Isp. RI dalla frequenza del Corso, hanno anche disposto l’ammissione del ricorrente alla frequenza del “primo ciclo utile” del prossimo Corso di specializzazione, ma soltanto quando esso potrà essere avviato per le esigenze del Nucleo di ZZ.
Dopo circa tre anni, lamenta il ricorrente, tale Corso non è stato ancora avviato ed egli non ha ancora ottenuto né la specializzazione né l’assegnazione al Nucleo di ZZ al contrario dei colleghi che hanno superato il concorso e sono stati tempestivamente ammessi al Corso di specializzazione nel 2023 (a frequentare il quale anche il ricorrente avrebbe avuto diritto).
Valorizzando tale ultimo aspetto (mancato conseguimento, allo stato, di una tutela “reale”) il ricorrente argomenta ampiamente (sia nella memoria illustrativa che nelle note di replica) in merito al suo persistente interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati sotto tutti i profili dedotti.
In ogni caso il AR. IT allega di conservare interesse alla pronuncia dichiarativa della illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ritiene quest’ultimo rilievo fondato e rileva inoltre che l’interesse ad una pronuncia di accertamento dell’illegititmità dell’atto (ex art. 34, comma 3) risulta altresì rinforzato dalle seguenti ragioni:
- le menzionate sopravvenienze, basandosi sull’accertata incompatibilità della controinteressata per la presenza sul territorio di competenza del Nucleo di ZZ di uno stretto congiunto titolare di impresa agricola, riguardano esclusivamente il motivo aggiunto proposto basato, appunto, su tale prospettata incompatibilità (equiparabile alla mancanza di un requisito di partecipazione) ma non investono anche il motivo articolato con il ricorso introduttivo che, come visto, attiene alla dedotta e ben distinta violazione di uno dei criteri di attribuzione del punteggio, determinato dall’Avviso di interpellanza;
- tale motivo, ove accolto, potrebbe produrre effetti conformativi diversi sulla graduatoria potendo comportare l’assegnazione di diversi punteggi sia al ricorrente che ai controinteressati (quindi una conseguenza diversa dal mero scorrimento verso l’alto della posizione del ricorrente, determinato dall’esclusione della sola sig.ra RI, in accoglimento del motivo aggiunto);
- il ricorrente non ha rinunciato al suddetto motivo ricorsuale per l’accoglimento del quale insiste anche nella memoria conclusionale.
Sussistono pertanto plurime ragioni per ritenere sussistente (nonostante la cessata materia del contendere ai fini demolitori) l’interesse del ricorrente all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento.
19. Venendo all’esame dell’unico motivo formulato con il ricorso n. RG. 5777/2023, il Collegio ne rileva la fondatezza.
Secondo principio consolidato la lex specialis, una volta pubblicata, auto-vincola la successiva azione amministrativa e deve essere applicata, pertanto, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento tra tutti i candidati.
Il carattere “para-concorsuale” (come dedotto dalla difesa erariale) e interno della procedura, se certamente assegna un minor grado di formalismo e rigidità alla procedura stressa, accentuando la discrezionalità dell’organo amministrativo, non può tuttavia condurre ad obliterare quel fondamentale presidio della trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa che, anche nelle procedure selettive interne, deve essere osservato ed è costituito dalla pubblicità e trasparenza dei criteri valutativi, che debbono essere resi intellegibili e attingibili ex ante a tutti i dipendenti interessati, il che nella specie non può ritenersi avvenuto, visto che lo sbarramento temporale dell’1.1.2017 - rispetto al quale non avrebbero avuto rilevanza periodi anteriori di permanenza presso uno stesso Comando di Corpo [criterio c) dell’Avviso di interpellanza] - non era presente né nell’Avviso pubblicato, né in successivi atti resi disponibili alla platea degli interessati.
Come argomentato dal ricorrente, eventuali correttivi successivi al bando, seppur in astrato ammissibili, avrebbero però dovuto essere introdotti dall’Amministrazione con i pertinenti strumenti di autotutela e di secondo grado, modificando l’avviso pubblico, previa adeguata motivazione e ponderazione, e non già in modo diretto mediante applicazione “implicita” e immotivata di un criterio non prima reso esplicito.
La lettura dell’Avviso, nella sua obbiettività, consente di osservare un limite temporale con riferimento al solo criterio delle “Ricompense”, che sarebbero state conteggiate solo se attribuite dopo il 1 gennaio 2017.
Analogo “dies a quo” non viene invece contemplato per il criterio della permanenza presso il Comando di Corpo.
Ciò supporta l’argomento del ricorrente sulla base del tradizionale criterio ermeneutico secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
Nella specie il limite temporale in contestazione non è mai stato esternato con adeguata pubblicità da parte dell’Amministrazione che, pertanto, ha illegittimamente disapplicato la regola del bando, fissando ex post il 1 gennaio 2017 quale data prima della quale il servizio presso il Comando non avrebbe assunto rilevanza.
Al riguardo non convince la deduzione erariale secondo cui tale “sbarramento” era necessario e, quindi, implicito poiché la data suddetta coincideva con l’avvenuto passaggio del personale del Corpo Forestale all’Arma dei Carabinieri (il che avrebbe escluso per gli ex appartenenti a tale Corpo la possibilità di vedere calcolati periodi anteriori di servizio).
In realtà parte resistente non ha spiegato perché non si potesse ricorrere, in alternativa allo sbarramento per tutti (scelta oggettivamente penalizzante per chi, come il ricorrente, aveva al proprio attivo un lungo periodo di servizio presso lo stesso Comando), a criteri che avrebbero consentito, attraverso tabelle di equiparazione o simili, di valutare anche i periodi di servizio pregressi (anteriori al 2017) vantati dagli ex Forestali.
Infine il Collegio rileva che, a seguito di accesso agli atti e, in particolare, alle schede di valutazione redatte dalla Commissione incaricata (doc. 16 ric.), il ricorrente ha provato come, conteggiando per intero i periodi di servizio presso uno stesso Comando nei confronti del ricorrente e dei sette (originari) vincitori della selezione , si sarebbero avuti punteggi diversi e un miglior posizionamento per il AR. IT (v. memoria conclusionale, pagg. 5 e 6).
Pertanto, in assenza di allegazioni “a contrario” sul punto ad opera di parte resistente, deve ritenersi anche raggiunta la c.d. prova di resistenza e, quindi, la domanda è ammissibile e fondata, in quanto il IT avrebbe visto aumentare il proprio punteggio (0,001 per ogni giorno di permanenza) da 2,219 a 3,779, passando dall’8^ alla 6^ posizione in graduatoria, ossia in posizione utile.
20. Con riguardo ai motivi aggiunti il Collegio ne rileva in primo luogo la tempestività atteso che: l’atto impugnato è la graduatoria del 1 marzo 2023; il termine decadenziale di 60 giorni ex art. 41 c.p.a. scadeva il 30 aprile 2023; esso deve ritenersi prorogato al primo giorno non festivo, ossia al 2 maggio 2023.
I motivi aggiunti sono stati notificati proprio in tale data e dunque tempestivamente (seppure l’ultimo giorno).
Va anche detto che l’illegittimità non era deducibile sulla base della semplice disamina della documentazione concorsuale essendo necessaria, invece, la conoscenza di un documento esterno e cioè della visura camerale riguardante la ditta del fratello dell’Isp. RI.
Nel merito anche il motivo aggiunto è fondato.
Come già esposto in narrativa, la controinteressata, nel modello di domanda previsto dall'Allegato "B", ha dichiarato che nell'area di competenza della sede prescelta (ZZ) non vi erano situazioni di incompatibilità connesse con la presenza di congiunti entro il II grado titolari di attività lavorativa in imprese operanti nel settore agroalimentare. Tuttavia, è provato “per tabulas” che alla data di presentazione della domanda risultava attiva un’impresa agricola individuale intestata al fratello (congiunto entro il II grado), iscritta nel Registro CCIAA quale impresa operante nel settore agricolo/agroalimentare.
Su tale base la mancata esclusione è illegittima, per violazione della stessa lex specialis, oltre che delle norme generali in materia di dichiarazioni sostitutive e incompatibilità.
A prescindere dalla dimostrazione di elementi di colpa in capo alla dichiarante (che potrebbe non avere bene interpretato la “lex specialis” o non avere compreso che anche la piccola impresa agricola del fratello potesse rientrare tra quelle da considerare), l’elemento in discorso veniva espressamente contemplato dall’Avviso quale causa di incompatibilità, tale da integrare un vero e proprio requisito richiesto ai fini della partecipazione.
Le difese della controinteressata volte a degradare l’attività del fratello a mera attività di auto-produzione familiare appaiono prive di riscontro probatorio e, soprattutto, risultano incompatibili con l'oggettivo dato pubblico dell’iscrizione del fratello della RI quale imprenditore agricolo.
L’essere mero proprietario di terreni è cosa diversa dall'essere titolare di impresa agricola iscritta nei pubblici registri, con conseguenti benefici e interessi potenzialmente interferenti con le funzioni del Nucleo Tutela Agroalimentare. La successiva cessazione/cancellazione dal registro CCIAA in data 19 aprile 2023, in prossimità della conclusione del primo ciclo di corso già svolto, non può sanare ex post la causa di incompatibilità esistente alla data della domanda e da dichiarare con essa.
Quanto alla competenza territoriale, l'obbligo dichiarativo concerneva l'area di competenza della sede prescelta e la (prima) sede prescelta dalla controinteressata era ZZ, nella cui circoscrizione è ubicato il Comune di LL (AQ) sede dell’impresa agricola.
Non a caso lo stesso Comando Generale, avvedutosi della situazione, con il rammentato provvedimento del 31.5.2023 ha escluso la controinteressata dal Corso per il Nucleo Tutela Agrolimentare di ZZ.
Pertanto, anche il motivo aggiunto è fondato.
21. Conclusivamente, con riferimento alla causa n. RG. n. 5777/2023, considerato che il ricorrente ha già ottenuto in via di autotutela amministrativa l’annullamento della graduatoria impugnata in parte qua e la sua collocazione in posizione utile e considerato, nel contempo, che tale evento determina cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., per quanto sopra ampiamente esposto, permane tuttavia l’interesse del sig. IT alla declaratoria di illegittimità degli atti concorsuali impugnati ai fini risarcitori (ex art. 34, comma 3, c.p.a.).
Per le ragioni sopra esposte il Collegio, in accoglimento dei motivi proposti nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti, dichiara “in parte qua” l’illegittimità della graduatoria di merito di cui alla nota prot. n. 295/8-1 -2022 Add. e Reg. di prot. del 28.12.2022 e degli atti connessi in epigrafe specificati.
Viceversa, quanto alla causa n. RG. 11756/2023 promossa dalla ricorrente RI RA, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
22. Per quanto precede il Collegio ritiene di porre a carico dell’Amministrazione virtualmente soccombente le spese della causa più risalente (n. 5777/2023), nella misura indicata in dispositivo, con compensazione delle spese nei confronti della controinteressata.
Quanto alla causa n. RG. 11756 / 2023 proposta dalla sig.ra RI, l’esito processuale può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
1) Dispone la riunione della causa n. RG. 11576/2023 alla causa n. RG. 5777/2023;
2) Quanto alla causa n. RG. 11576/2023, dichiara il ricorso della sig.ra RA RI, come integrato dai motivi aggiunti (primi e secondi) dalla stessa proposti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
3) quanto alla causa n. RG. 5777/2023 proposta dal sig. IT:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- accerta l’illegittimità degli atti in epigrafe impugnati per le ragioni esposte in motivazione sussistendo l’interesse del ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.;
- dichiara pertanto illegittima, per quanto di interesse, la graduatoria di merito contenuta nella nota del 1 marzo 2023 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, facente seguito all’Avviso di interpello selettivo di cui alla nota prot. n. 295/8-1 -2022 Add. e Reg. di prot. del 28.12.2022 (per la selezione di “addetto al Comando CC Tutela Agroalimentare sede di ZZ”, Ruolo Ispettori) e degli atti connessi in epigrafe specificati, nella parte in cui non includono tra i vincitori il sig. IA IT;
- obbliga il Comando Generale dell’Arma ad ammettere il ricorrente al primo corso utile relativo allo stesso profilo e per la suddetta sede;
4) Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali relative alla causa n. 5777/2023 in favore di IA IT, che si liquidano nell’importo di Euro 3.305,00 (euro tremilatrecentocinque/00) oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato e rimborso spese generali nella misura del 15%;
5) Dichiara compensate tra le parti le residue spese per entrambe le cause riunite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NN, Presidente
IO VA, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO VA | NN NN |
IL SEGRETARIO