Articolo 3 della Legge 15 aprile 1965, n. 344
Articolo 2
Versione
12 maggio 1965
Art. 3.
Su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro, la Cassa e' autorizzata, per le sue occorrenze, a prelevare dai fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451 , somme non superiori complessivamente ad un terzo del saldo, al 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione stessa, del conto corrente che la Cassa intrattiene con il Tesoro dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 .

Entrata in vigore il 12 maggio 1965