Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2026, proposto da
Argo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe A. Fanelli, Antonello Introcaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montescaglioso, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del responsabile del settore urbanistica e lavori pubblici del Comune di Montescaglioso n. 45/2025 del 4.2.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che;
- con il ricorso in esame, depositato in data 21/1/2026 (a seguito di rituale riproposizione della domanda originariamente introdotta dinanzi al Tribunale ordinario di Matera, con atto di citazione notificato in data 3/3/2025, giudizio conclusosi con sentenza declinatoria di giurisdizione n. 674 del 30/12/2025), la società deducente (già aggiudicataria della procedura di gara per l’affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani randagi del territorio di Montescaglioso e servizi affini, contrattualizzato in data 11/5/2020 con scadenza il 31/12/2024) ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento specificato in epigrafe con cui il Comune di Montescaglioso ha disposto la proroga del servizio in questione fino all’espletamento della nuova gara, ex art.106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, all’uopo impegnando, a titolo di corrispettivo, la somma di euro 40.000,00;
- l’impugnazione è diretta a contestare l’illegittimità della proroga sotto più profili, in quanto priva dei presupposti legittimanti disciplinati dall’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis , trattandosi di procedura di gara risalente al 2020), siccome:
i) non contemplata dall’originaria legge di gara;
ii) non avvenuta in corso di esecuzione (ma a contratto ormai scaduto);
iii) non limitata al tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara, indetta ad aprile 2025 e conclusasi senza esito (gara deserta) nel giugno 2025;
Considerato che:
- malgrado rituale intimazione, il Comune di Montescaglioso non si è costituito in giudizio;
- alla camera di consiglio dell’11/2/2026 la causa è stata trattenuta in decisione con avviso ex art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso si appalesa fondato, in quanto l’impugnata determinazione è effettivamente contrastante con il paradigma normativo che essa stessa pone a suo fondamento, costituito dall’art.106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 (secondo cui “ La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ”), risultando sprovvista dei rigorosi requisiti legittimanti ivi prescritti, atteso che:
- la disciplina della procedura di gara de qua , svoltasi nel 2020 e conclusasi con l’originario affidamento del servizio in favore della società ricorrente, non contemplava affatto l’opzione della proroga (con l’effetto di precludere in radice l’adozione del provvedimento sub iudice , tenuto conto della portata derogatoria di detto istituto rispetto alle regole concorrenziali che permeano il settore degli appalti pubblici);
- in ogni caso, la proroga, quand’anche prevista ex professo (il che non è), avrebbe dovuto intervenire prima della scadenza contrattuale (laddove, in specie, è pacificamente avvenuta dopo), non essendo possibile, per generali principi, incidere unilateralmente sulla durata di un vincolo contrattuale ormai spirato e avrebbe dovuto essere temporalmente circoscritta ad un orizzonte da parametrarsi allo svolgimento della nuova gara, ciò al preminente scopo di evitare un’inammissibile protrazione sine die del vincolo (come invece avvenuto nel caso in esame, se si tiene conto che, a distanza di oltre sette mesi dalla conclusione, senza esito, della gara, la società è ancora avvinta dall’obbligo di prestazione del servizio, peraltro a condizioni economiche ritenute particolarmente svantaggiose, vieppiù se si considera la manifesta esiguità della somma a tal fine impegnata dall’intimato Comune);
Ritenuto, in conclusione, che, in accoglimento del ricorso, per le ragioni dianzi evidenziate, va disposto l’annullamento dell’impugnata determinazione;
Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, nella misura fissata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Montescaglioso al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, da quantificarsi nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
AO NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NO | IA RI |
IL SEGRETARIO