Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1403/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1403/2021 R.G.
promossa da:
(cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valeria D'Anca del Foro di Caltanissetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sonia Zuccaro del Foro di Prato, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(c.f ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Roberto Montini e Letizia Montini ed elettivamente domiciliata presso i medesimi, come da procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
E CONTRO
, (c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Andrea Natali del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, come da procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
PRIMA UDIENZA: 14/9/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 4/2/2025
Conclusioni delle parti:
Per come da atto di comparsa di costituzione e risposta2 Controparte_2
Per come da atto di comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta3.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.5.2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio e per sentirli condannare Controparte_1 Controparte_2 in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 15.4.2020, alle ore 18.30 circa a Prato (PO), alla Via di Palarciano in direzione Via delle Lame, quantificati in € 7.610,20 per danno patrimoniale ed
€ 7.969,75 per danno non patrimoniale, oltre interessi.
L'attore ha chiesto, inoltre, la condanna della Compagnia assicuratrice al pagamento di una somma di denaro per violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale.
A fondamento delle proprie ragioni ha esposto che: 1 “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta nel merito: 1) Accertare la responsabilità per l'evento occorso in capo alla sig.ra e, in Controparte_2 accoglimento della domanda attorea, 2) Condannare il proprietario del mezzo responsabile, sig.ra , in solido con la Controparte_2 Compagnia assicurativa in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti dall'odierno attore e, segnatamente, al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla sig. , per l'importo espressamente quantificato nella misura di euro Parte_1 7.610,20; nonché del patito danno non patrimoniale pari ad euro 7.969,75; ovvero, degli importi diversi minori o maggiori che saranno ritenuti di giustizia, con gli interessi dalla data del sinistro e il danno per svalutazione monetaria;
3) Esprimere condanna in capo alla per responsabilità di mala gestio propria Controparte_3 condannandola per l'effetto al pagamento di una somma a favore dell'attore nella misura che codesto Tribunale riterrà congrua sulla scorta dei fatti emersi in corso di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. 2 “Voglia il Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in merito Controparte_2 alle domande di condanna in solido con al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti della sig.ra . Parte_1 Controparte_2 Con vittoria di spese e competenze professionali legali, comprensive di rimborso forfettario ed accessori di legge. NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte dal sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1 per i motivi di cui al presente atto. Con vittoria di spese e competenze professionali legali, comprensive di rimborso forfettario ed accessori di legge. 3 “…la comparente conclude per il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore perché infondate con vittoria di spese e compensi professionali”.
Pag. 2 di 12 -in data 15.4.2020, alle ore 18.30 circa, mentre si trovava alla guida del veicolo di sua proprietà, OD CityGo targato FP144FF, percorrendo, in località di Prato, la via di Palarciano in direzione Via delle Lame, giunto nell'area dell'incrocio tra le suddette, si verificava un sinistro che vedeva coinvolta la vettura Toyota Yaris targata EY901GG condotta dalla proprietaria che procedeva in direzione opposta;
Controparte_2
-il sinistro si è verificato nella corsia di marcia della OD;
-l'odierna convenuta, nel percorrere Via della Lame, nell'intento di imboccare il senso vietato dinanzi a lei, nonostante la segnaletica verticale indicante curva pericolosa a destra, obbligo di svolta a destra e divieto di accesso sull'imboccatura a sinistra, aveva incrociato la traiettoria del sig. invadendo la corsia percorsa dal medesimo;
Pt_1
-a seguito del sinistro aveva subito ingenti danni al proprio veicolo, per un totale complessivo di euro 7.610,20 per danno patrimoniale, oltre lesioni fisiche quali descritte dal medico legale di fiducia, dott. Persona_1 che gli riscontrava “postumi ascrivibili all'evento dannoso per il quale si procede, da valutarsi in misura pari al 3%, con periodo di inabilità temporanea dal 15.04.2020 al 21.09.2020, di cui i primi 7 al 100%, 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e i restanti 49 giorni al 25%. Ritenute congrue le spese mediche, pari a euro 615,00”;
-il veicolo dell'attore risultava assicurato, al tempo del sinistro, con con numero di polizza 30/167555157, mentre la Controparte_3 convenuta risultava assicurata presso la Verti ass.ni.
-con pec del 21.4.2020, tramite il suo legale, aveva diffidato entrambe le
Compagnie assicurative coinvolte, chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti, descrivendo la dinamica del sinistro in contestazione di quella
-assolutamente diversa- offerta alla da parte della convenuta, dalla CP_4 quale emergeva la esclusiva responsabilità del sig. corroborata da Pt_1 una testimonianza resa da un terzo presunto teste oculare dell'evento;
-con mail del 27.4.2020 la Unipolsai Ass.ni, lo aveva sollecitato a fornire elementi probatori a sostegno della propria versione dei fatti, evidenziando la necessità di ottenere una dichiarazione testimoniale, poiché
Pag. 3 di 12 diversamente la responsabilità sarebbe stata valutata sulla scorta degli elementi forniti da controparte;
-in risposta l'attore aveva ribadito che al sinistro non era stato presente alcun soggetto terzo come, invece, dichiarato da controparte, diffidando la
Compagnia dal procedere al risarcimento della parte avversaria;
-con successiva comunicazione a mezzo pec in data 12.6.2020 la CP_1 gli aveva comunicato di non poter procedere al chiesto risarcimento poiché: “dagli elementi in nostro possesso il conducente del veicolo da noi assicurato risulta esclusivo responsabile in quanto invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso”;
-con pec del 9.7.2020 il (precedente) legale dell'attore aveva proposto istanza ex art. 146 c.d.a. per accedere agli atti relativi al sinistro, e, in particolare, alla testimonianza scritta prodotta dalla convenuta.
-la Compagnia gli aveva trasmesso copia della dichiarazione testimoniale chiesta;
ma non veniva prodotta alcuna perizia espletata sul mezzo dell'attore, né alcun invito a visita medico – legale;
-vano è stato l'invito alla Compagnia assicurativa alla stipula della negoziazione assistita.
Convinto delle proprie ragioni, ha, quindi, dato corso al presente giudizio.
Si è costituita in giudizio contestando le pretese avversarie. In Controparte_2 via preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di condanna in solido al risarcimento dei danni, in quanto in regime di indennizzo diretto, l'unico soggetto tenuto all'eventuale risarcimento dei danni sarebbe la compagnia assicurativa del presunto danneggiato;
nel merito, ha contestato la dinamica del sinistro quale rappresentata dall'attore.
Nello specifico, ha sostenuto che:
-in data 15.4.2020, alle ore 18.30 circa in Montemurlo (PO), l'autovettura
Toyota Yaris tg. EY901GG, condotta dalla stessa (che ne è Controparte_2 anche la proprietaria), percorreva regolarmente via Delle Lame quando, giunta all'intersezione con via Palarciano, dove la strada curva verso destra, veniva urtata dall'autov)ettura OD tg. FP144FF, condotta dal
Pag. 4 di 12 proprietario sig. , che, procedendo in senso opposto, aveva Parte_1 invaso la sua corsia.
- la stessa svolge la propria attività lavorativa a poche centinaia di CP_2 metri di distanza dal luogo del sinistro, motivo per il quale la stessa da anni percorre tutti i giorni il tragitto teatro del sinistro de quo;
-con riferimento alla testimonianza resa dal questi Testimone_1 era stato indicato già nella prima richiesta risarcitoria inviata in prossimità dell'evento lesivo;
detto teste, è un collega di lavoro della convenuta, e, terminato il proprio turno lavorativo, percorreva anch'egli la via Delle Lame, seguendo nella marcia l'autovettura della convenuta medesima.
Ha contestato inoltre il quantum delle pretese attoree (sia per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale) ed ha chiesto l'integrale rigetto delle domande proposte.
In data 21.7.2021 si è costituita in giudizio Unipolsai Ass.ni, contestando le domande attoree e chiedendone l'integrale rigetto.
A fondamento delle proprie difese, la società convenuta ha sostenuto che il sinistro di cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attore, in quanto il veicolo OD Tg. FP144FF condotto dallo stesso, nell'affrontare una curva, era andato ad invadere la corsia di marcia di pertinenza della convenuta.
Ha contestato inoltre il quantum di risarcimento richiesto dall'attore relativo al danno patrimoniale ed a quello non patrimoniale, ed ha contestato altresì la richiesta di risarcimento per “mala gestio”.
Sul punto, la convenuta ha evidenziato che, alla Controparte_1 luce degli accertamenti svolti, non vi erano i presupposti per procedere alla liquidazione dei danni richiesti da parte attrice e che, pertanto, deve ritenersi infondata qualsiasi pretesa relativa violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., nei termini assegnati.
Si è svolta l'istruttoria mediante prova per testi.
E' stata inoltre disposta consulenza tecnica d'ufficio ed incaricato il p.i
[...] di rispondere al seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti di Persona_2
Pag. 5 di 12 causa, voglia riferire sulla dinamica del sinistro sulla base degli elementi in atti,
e, in particolare, sulla traiettoria tenuta dai mezzi al momento dell'impatto”.
All'udienza del 26/10/2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/04/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, con termine per il deposito scadente in pari data.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Giudice, poi, rilevata la necessità di far eseguire un'integrazione alla CTU tecnico-dinamica per accertare la congruità dei costi per la riparazione del mezzo dell'attore, rispetto a quelli indicati nel preventivo di carrozzeria versato in atti, nonché, di svolgere una CTU medico-legale volta ad accertare la sussistenza e l'entità delle lesioni lamentate dall'attore e la compatibilità delle stesse con la dinamica del sinistro, ha rimesso la causa sul ruolo disponendo l'integrazione della CTU tecnico dinamica, ed affidando CTU medico legale sulla persona dell'attore alla dott.ssa Persona_3
A seguito del deposito della relazione integrativa della CTU tecnico-dinamica e della relazione della CTU medico-legale, la causa è stata rinviata all'udienza del
4/2/2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, con ordinanza del 13/2/2025, trattenuta in decisione con assegnazione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
(ante Riforma Cartabia).
Pag. 6 di 12 Le parti hanno depositato comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita parziale accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente va accolta l'eccezione sollevata dalla convenuta in CP_2 ordine al difetto di legittimazione in merito alla domanda di condanna in solido al risarcimento dei danni.
L'attore ha agito in regime di indennizzo diretto ai sensi dell'art. 149 del D.lgs n. 209//2005 e in forza di ciò ha citato la propria Compagnia assicurativa
) nonché, correttamente5, anche Controparte_1 Controparte_2 poiché ritenuta responsabile civile nella causazione del sinistro per cui è causa.
Tuttavia, in regime di indennizzo diretto l'unico soggetto tenuto all'eventuale risarcimento dei danni è la Compagnia assicurativa del presunto danneggiato, per cui la convenuta non può essere destinataria della condanna al CP_2 risarcimento dei danni sofferti dall'attore, neanche in via solidale.
Passando all'esame del merito, il Giudice osserva.
La ricostruzione del sinistro offerta dall'attore – ovvero che l'odierna convenuta, nel mentre percorreva Via della Lame andava ad invadere la traiettoria del sig. - risulta smentita sia dalla testimonianza resa da Pt_1
(che il Giudice reputa veritiera) che dalle conclusioni peritali Testimone_1 del CTU, alle quali, il Giudice si conforma ritenendole logiche ed esaurienti.
E' risultato6, infatti, che il sinistro de quo ebbe a verificarsi poiché il conducente dell'autovettura DA targata FP144FF, ossia l'odierno attore, provenendo da Via Simone IL, nell'affrontare la curva a sinistra di raccordo con la suddetta Via Delle Lame, superò la linea continua di mezzeria, entrando in collisione con l'auto TA targata EY901GG, che, condotta dalla sig.ra procedeva in direzione opposta. Controparte_2 5 In quanto litisconsorte necessaria, come stabilito dalla conforme giurisprudenza della S.C., citata dalla stessa convenuta “in aderenza al disposto di cui all'art. 149 comma 3 D.lgs. n. 209/2005 vi è litisconsorzio necessario al fine di evitare che il danneggiante possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato in quanto le due compagnie devono necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti” (ex multibus Cass civ. n. 14466/2020).
Pag. 7 di 12 Tuttavia, quest'ultima al momento della collisione, pur trovandosi all'interno della sua corsia di pertinenza, percorreva la stessa a ridosso della linea di mezzeria, contrariamente a quanto disposto dall'art. 143, commi 1, 2 e 3, del
C.d.S.7 e riguardo a tale circostanza nulla ha prodotto a sua discolpa.
Tale fatto assume specifico rilievo in quanto, al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente, è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La costante giurisprudenza della Suprema Corte8 chiarisce la portata di questa norma precisando sul punto che “l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”.
In altri termini, per attribuire al conducente di cui è stato accertato il comportamento colposo la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza9, perché è onere di quest'ultimo dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendo altrimenti presumersi anche il suo colpevole concorso10.
Pag. 8 di 12 Nel caso che ci riguarda la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulle rilevazioni della CTU espletata in corso di causa, che descrive particolareggiatamente il sinistro: “entrambi i veicoli stavano viaggiando a ridosso della linea di mezzeria e la DA di parte attrice, nell'affrontare la curva a sinistra, invase parzialmente la corsia destinata al transito dei veicoli nella direzione opposta”.
Considerato preminente siffatto elemento (il trovarsi entrambi i veicoli al centro della strada, al momento della parziale invasione di corsia da parte della OD), questo Tribunale ritiene che nessuna delle parti abbia fornito la prova liberatoria necessaria per superare la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Pertanto, accertato, da un lato, che il veicolo dell'attore invase l'altrui corsia di marcia, ma, dall'altro, che il veicolo della convenuta viaggiava a ridosso della linea di mezzaria, mantenendosi assai lontana dal lato destro della carreggiata, ad inosservanza dell'art. 143 commi 1,2,3, C.d.S, deve ritenersi che la condotta illegittima dell'attore, non sia tale da escludere il concorso di colpa della convenuta e ad assurgere a causa unica ed esclusiva dell'evento.
E' emerso, infatti, dalla minuziosa ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, che il sinistro di cui è causa poteva agevolmente essere evitato, se i protagonisti del medesimo avessero affrontato la curva di raccordo tra Via
Simone IL e Via delle Lame, mantenendosi il più possibile a destra, così come prescritto dall'art. 143, commi 1, 2 e 3, del C.d.S.
A ciò consegue, che debba attribuirsi alla convenuta la responsabilità nella causazione del sinistro, in misura del 50%.
In ordine alla entità delle lesioni, la CTU medico-legale, che si ritiene condivisibile ed esaustiva, ha accertato che: “le lesioni rappresentate da cervicalgia accertata in sede di Pronto Soccorso con esami strumentali negativi, sono compatibili con l'evento, così come descritto dal sig. Non sussistono Pt_1 esiti residuali a carattere permanente.
L'inabilità temporanea derivata da tale evento viene così suddivisa: 7 (sette) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; 20 (venti) giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 20 (venti) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Pag. 9 di 12 Le spese mediche presenti in atti sono rappresentate da:
fattura n. 92 del 26.5.2020 del dott. per due certificati ad uso Persona_4 assicurativo di € 122,00;
fattura n. 16222 del 24.4.2020 di AMC per Rx mano sinistra di € 32,00;
fattura n. 150 del 7.7.2020 del dott. per certificato ad uso Persona_4 assicurativo di € 61,00;
fattura n. 16 del 14.12.2020 del dott. per relazione medico legale di € Per_1
400,00.
Le spese presenti in atti ammontano ad € 615,00; tali spese risultano congrue sebbene non sia presente in atti il referto dell'Rx della mano sinistra.
Non sono necessarie spese mediche future”.
Per la liquidazione del danno (sulla base delle risultanze della CTU) ritiene il
Giudicante di dover ricorrere alle Tabelle del Tribunale di Milano che rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell'equità valutativa nella liquidazione del risarcimento. Di conseguenza, il danno biologico temporaneo, facendo riferimento alla tabella vigente per la liquidazione delle micro-permanenti del Tribunale di Milano, in vigore da luglio
2024 ed aggiornata ad aprile 2024, compreso il danno morale, deve essere così quantificato: per l'inabilità temporanea, nella somma di Euro 290,01 per 7 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; nella somma di Euro € 552,40 per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; e nella somma di Euro €
276,20 per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, e così complessivamente in Euro 1.733,61, oltre alle spese mediche prodromiche all'instaurazione del presente giudizio, accertate in € 615,00.
Essendo il danno biologico liquidato con riferimento alle tabelle rivalutate all'aprile 2024, sulla suddetta somma compete la rivalutazione dal 1/5/2024 alla data della sentenza, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, sulla somma rivalutata alla data della presente sentenza sino alla data dell'effettivo pagamento. Per il calcolo degli interessi legali di natura compensativa, invece, la somma deve essere devalutata alla data del sinistro, e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna: gli interessi devono essere calcolati annualmente sull'importo progressivamente rivalutato del debito fino alla data odierna.
Pag. 10 di 12 Quanto alla domanda di risarcimento dei danni materiali e, nello specifico, quelli derivati al veicolo di proprietà dell'attore, questo Tribunale ritiene congrua la quantificazione fatta da parte attrice, come confermato dal CTU che ha definito congruo il preventivo di riparazione prodotto dall'attore che, tra l'altro, non è stato specificatamente contestato, se non in maniera generica, dalle convenute, pari ad euro 4.800,00 (oltre IVA, da corrispondere in seguito ad emissione di relativa fattura).
Vanno altresì riconosciute all'attore a titolo di risarcimento danno patrimoniale, la quota di un mezzo delle spese relative all'assistenza legale stragiudiziale, oltre a quelle relative alla prestazione professionale del consulente di parte, ammontanti, per l'intero, ad € 1.754,20.
Infine, si ritengono non sussistenti gli elementi a suffragio della domanda attorea per responsabilità di “mala gestio” da parte della società assicuratrice convenuta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, alla luce dell'esito del giudizio, vanno poste a carico della Compagnia in ragione di un mezzo e compensate integralmente tra attore e convenuta CP_2
Le spese per le CTU, tecnico-dinamica e medico legale, vanno poste definitivamente a carico dell'attore e della Compagnia, in ragione di un mezzo per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, in parziale accoglimento della domanda,
-accerta il concorso paritario di responsabilità di e Parte_1 Controparte_2 nella causazione del sinistro avvenuto il 15.4.2020, alle ore 18.30 circa, a Prato
(PO), in corrispondenza dell'intersezione tra Via delle Lame, Via di Palarciano e
Via Simone IL, tra l'autovettura OD CityGo targata FP144FF di proprietà di e dallo stesso condotto, e l'autovettura Toyota Yaris targata Parte_1
EY901GG, condotta da Controparte_2
-condanna, di conseguenza, al pagamento in favore in Controparte_3 Pt_1
[...]
Pag. 11 di 12 -della somma di euro 866,80 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni micro-permanenti e spese mediche, oltre rivalutazione ed interessi, come disposto in parte motiva;
- della somma di € 2.400, a titolo di danno patrimoniale (oltre IVA ad emissione di fattura); della somma di € 877.10, per le spese relative all'assistenza legale stragiudiziale, oltre a quelle relative alla prestazione professionale del consulente di parte;
condanna, infine, la , a rimborsare all'attore, 1/2 Controparte_5
(compensato il rimanente mezzo) delle spese del presente giudizio, che liquida, per l'intero, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione per valore, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di legge, compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e la convenuta CP_2
[...] pone deinitivamente a carico dell'attore e della le Controparte_5 spese di CTU, in ragione di un mezzo per ciascuno.
Così deciso.
Prato, 30/5/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 al fine di rispondere al seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti di causa, acquisita la documentazione ritenuta necessaria presso le parti ed eventualmente presso terzi (strutture ospedaliere, INPS ed INAIL) compiute tutte le indagini anche specialistiche che riterrà opportune, avvalendosi, se necessario, di ausiliari da lui nominati, richiesti tutti i chiarimenti del caso alle parti ed eventualmente assunte informazioni presso terzi che vorrà esattamente generalizzare, visitato il periziando: accerti se dal fatto per cui è causa siano derivate delle lesioni al periziando indicandone, in caso affermativo, la natura e l'entità, con particolare riferimento alle lesioni non risultanti dal referto del Pronto Soccorso, ma descritte nella successiva documentazione medica, prodotta dall'attore e quindi la compatibilità delle stesse con la dinamica del sinistro;
dica in particolare se sia derivata un'inabilità temporanea, totale o parziale, indicandone in caso affermativo la durata dei giorni;
dica ancora se siano derivati postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità psico-fisica del soggetto, indicandone in caso affermativo l'incidenza percentuale;
si pronunci infine sull'ammontare delle spese mediche (anche future) che per il/la periziando/a fu necessario o opportuno sostenere in conseguenza del sinistro, indicando analiticamente i singoli esborsi ritenuti congrui ed il loro complessivo ammontare, sia di quelle che eventualmente e verosimilmente, in futuro, dovranno dallo stesso essere sostenute”. 6 V. conclusioni relazione CTU Per_2 7 “Art. 143 CdS:
1.I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione” 8 V. ta tante, Corte Cass. Sentenza n. 12444 del 16/05/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 25620 del 14/11/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014; 9 Cass. civ. n. 343/1996: Il principio secondo cui la condotta colposa di uno dei conducenti non comporta, di per sè, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 comma secondo c.c. ed è applicabile anche nell'ipotesi di invasione della semicarreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, trova un limite nell'accertamento che il comportamento dell'altro conducente sia stato pienamente conforme alle norme della circolazione e di comune prudenza. 10 Cass., Sez. 3, Sentenza n. 124 del 08/01/2016;