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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 98/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 98 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA (CF: ), in persona del l.r.p.t.,Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Pompilio. appellanteE
(CF: ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Leonardo Rocco Filareti. appellato
in persona del l.r.p.t. Controparte_2 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso Sentenza n. 150/2020 del Giudice di Pace di Cariati.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato l'8.11.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cariati E-Distribuzione S.p.A. e esponendo: -che in data 5.8.2017 in Via San Controparte_2
Pietro nel Comune di Cariati si erano verificati ripetuti disguidi sulla linea elettrica della zona con interruzione dell'energia elettrica protrattasi per alcune ore;
-che a causa di tale inconveniente, siccome la tensione della corrente non era stabile e regolare aveva subito il danneggiamento dei seguenti elettrodomestici: impianto wifi-Adsl, motore dell'autoclave, scheda cancello elettrico, scheda caldaia, un climatizzatore, impianto addolcitore acqua, lavatrice e scaldabagno. Chiedeva quindi di accertare e dichiarare che quanto descritto si era verificato per esclusiva colpa delle convenute e, per l'effetto, la condanna di queste, in solido, al risarcimento dei danni subiti nella misura di complessivi € 4.929,57, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della Parte_1 domanda ed eccependo la mancanza di prova circa il lamentato danno patrimoniale.
1.2. rimaneva contumace. Controparte_2
1.3. Con sentenza n. 150/2020 il Giudice di Pace di Cariati, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del accoglieva la Controparte_2 domanda attorea e condannava al risarcimento dei danni in Parte_1 favore dell'attrice quantificati in via equitativa in € 3.500,00.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
1. il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere sussistente un rapporto contrattuale tra le parti essendo per espressa previsione Parte_1 normativa, concessionaria del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica, per cui la stessa potrebbe tutt'al più essere riconosciuta responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c., con quanto ne deriva in termini di riparto dell'onere probatorio;
2. il Giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno delle risultanze istruttorie in quanto l'interruzione di energia era stata provocata dalla rottura accidentale e improvvisa di un cavo sotterraneo, peraltro sottoposto a controllo periodico dal personale del distributore;
3. il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere provato il nesso causale tra il danno e l'evento in quanto, a differenza di quanto dichiarato dai testimone di parte attrice, si era trattato di una mera interruzione dell'energia di circa due ore e la
2 IG.ra non aveva dimostrato il corretto funzionamento del suo impianto per CP_1 escludere che i presunti danni fossero riconducibili ad anomalie dello stesso;
4. il Giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno del potere di liquidazione equitativa del danno. Ha quindi chiesto la totale riforma della sentenza impugnata.
2.1. Si è costituita la IG.ra , che ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti essenziali. Nel merito ha dedotto la correttezza delle valutazioni del Giudice di prime cure ed ha chiesto il rigetto del gravame.
2.2. pur a fronte della regolare notifica eseguita Controparte_2 nei suoi confronti, non si è costituito nemmeno nel presente grado di giudizio. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
****************************
3. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti essenziali. Occorre infatti rimarcare che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che, tuttavia, occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199). Ebbene, dal tenore complessivo dell'atto di appello sono agevolmente inferibili le ragioni su cui l'appellante fonda la propria richiesta di riforma della pronuncia di primo grado ed appaiono chiare le parti del provvedimento appellate.
3.1. Va del pari respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto del contraddittorio articolata dall'appellata solo nella propria comparsa conclusionale. L'eccezione è infondata in quanto l'atto di appello è stato notificato anche alla convenuta che tuttavia non si è costituita. Controparte_2
4. Nel merito, l'appello è fondato solo in parte.
3 4.1. Deve anzitutto convenirsi con l'appellante sull'assunto per cui tra l'appellata ed concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione Parte_1 dell'energia elettrica, non è intercorso alcun rapporto contrattuale diretto. Da ciò discende che la sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o sovratensioni, va valutata secondo i canoni prescritti dall'art. 2050 c.c.. Invero, secondo la Suprema Corte di Cassazione la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (v., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, n.32498). Si rammenta che la responsabilità ex art. 2050 c.c. si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa del responsabile, sul quale grava l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Va specificato, tuttavia, che la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico -la prova del quale incombe al danneggiato- tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. Secondo consolidata giurisprudenza infatti “in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso” (Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13518). Grava quindi sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento, oltre che dell'esistenza del danno e della sua entità; il nocumento risarcibile non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso. (cfr. Tribunale Teramo sez. I, 09/02/2022, n.90; Tribunale Catanzaro sez. II, 23/02/2023, n.298; Tribunale Torre Annunziata sez. II, 28/06/2022, n.1600; Tribunale Vibo Valentia sez. I, 01/10/2021, n.682). Ciò posto, risulta incontestata la verificazione del disservizio a carico della rete elettrica per cui è causa. L'appellante ha riconosciuto che l'utenza della IG.ra era Controparte_1 stata interessata in data 5.8.2017 da una interruzione del flusso di energia elettrica accidentale della durata di 1 ora e 57 minuti, precisando essersi trattato di un disservizio non imputabile al distributore e che in ogni caso non aveva causato sbalzi di tensione. Inoltre, a seguito dell'istruttoria orale espletata in primo grado può dirsi dimostrato che i danni lamentati da parte attrice sono stati provocati dal predetto disservizio.
4 Il testimone di parte appellata IG. , di professione elettricista, ha Testimone_1 confermato di avere verificato personalmente gli sbalzi di tensione e di avere effettuato nella zona interessata altri interventi per conto di altri utenti nel corso dei quali ha avuto modo di verificare la presenza degli stessi. Ha poi riferito di aver constatato di persona che “il motore del cancello, l'autoclave, l'impianto wifi e un climatizzatore e la caldaia per il riscaldamento” avevano smesso di funzionare. Anche l'altro testimone di parte attrice ha confermato che in data 5.8.2017 si erano verificati sbalzi di tensione precisando che tale problema aveva coinvolto anche la struttura balneare di sua moglie ubicata nella stessa zona oggetto di causa e posta di fronte alla proprietà della IG.ra . CP_1
Ha inoltre dichiarato di essersi recato lui stesso insieme all'elettricista, “tale Rocco”, presso l'immobile della IG.ra , dove aveva constatato “i danni riguardanti il CP_1 cancello di ingresso, caldaia di riscaldamento e altri danni che non ricordo al momento”. Alla luce di tali emergenze, può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'attività pericolosa in oggetto e il danno lamentato dalla parte appellata, avendo i testimoni
–della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare- confermato il danneggiamento dei suddetti beni, avvenuto contestualmente al disservizio lamentato. Va però chiarito che l'esistenza del nesso deve ritenersi provata con limitato riguardo alle apparecchiature di cui i testimoni sono stati in grado di riferire, vale a dire il motore del cancello di ingresso, l'autoclave, l'impianto wifi, il climatizzatore e la caldaia, con esclusione quindi degli ulteriori beni indicati dall'appellata (impianto addolcitore acqua, lavatrice e scaldabagno). Da ciò consegue che, per quanto concerne la prova dell'ammontare dei danni di cui la IG.ra ha invocato il ristoro, prendendo in considerazione i documenti CP_1 depositati dall'appellata, non può tenersi conto: -dello scontrino fiscale del 25.8.2017 emesso dal punto vendita “Trony” di Cirò Marina relativo ad una lavatrice;
-del preventivo delle Irritrivel S.n.c. avente ad oggetto l'addolcitore. Quanto al preventivo n. 22 del 2017 della “Beewireless”, avente presumibilmente ad oggetto l'apparecchiatura per l'impianto ADSL-wifi si ritiene che lo stesso non costituisca un elemento sufficiente. Sul punto deve essere fatta applicazione del principio giurisprudenziale, espresso in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo o motoveicolo -da ritenersi applicabile anche ai possibili danni causati da disservizi nell'erogazione della fornitura elettrica- secondo cui il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, quale atto unilaterale, di per sé rappresenta un mero indizio, ma non una prova determinante per quantificare il quantum debeatur. Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino;
il preventivo potrebbe al più essere valutato unitamente ad altri elementi di cui costituisca un riscontro (in tal senso v.
5 Cassazione civile sez. III, 28/11/2013, n.26693; Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 26-11- 2021, n. 36900; Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1094). Gli unici importi a cui può essere fatto riferimento sono quelli riportati nella fattura n. 56/2017 del 7.8.2017 della “LRA S.r.l.” che risulta pagata perché munita di quietanza. Per i motivi sopra esposti, tuttavia, rilevano unicamente le somme associate alle voci “MOTORE HP2 5GIRANTE” (€ 500,00) e “KIT MOTORE CANCELLO” (€ 600,00), escluse quindi quelle relative a “SCALDABAGNO LT80” e FARETTO LED”. La fattura n. 7 del 5.9.2017 che riporta in descrizione “SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLO SCORREVOLE COMPLETO DI LAMPEGGIANTE E FOTOCELLULE” va disattesa perché non quietanzata;
infatti, alla luce di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/02/2018, n. 3293; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 20/07/2015, n. 15176). L'appello è pertanto fondato nella parte in cui è stata denunciata una non corretta applicazione del potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.. In base a quanto esposto, il solo danno che risulta provato dall'appellata e che pertanto va risarcito, ammonta ad € 1.100,00. Il risarcimento del danno dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991). Il suindicato importo va quindi maggiorato della rivalutazione dalla data del 19.12.2013, momento in cui può dirsi conclamato il danno. Non possono essere riconosciuti gli interessi cd. “compensativi” in aggiunta alla rivalutazione monetaria, posto che il danno da lucro cessante subito a causa della mancata tempestiva disponibilità del denaro dovutole non risulta allegato e provato da parte della danneggiata Sull'importo rivalutato andranno comunque calcolati gli interessi moratori legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. La sentenza appellata va quindi in parte qua riformata.
6 In detto contesto non ha provato di avere adottato tutte le Parte_1 misure idonee ad evitare il danno. Secondo la giurisprudenza di legittimità la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 19/05/2022, n.16170). Il teste di parte appellante IG. ha dichiarato che la linea MT Testimone_2 oggetto di causa è soggetta a manutenzione periodica e che la stessa “era stata controllata”, tuttavia non è stato chiarito quando era stato effettuato l'ultimo controllo, né è stata specificata l'esatta cadenza degli interventi manutentivi. Il secondo testimone di parte appellata IG. , anch'egli tecnico Testimone_3 operativo di non è stato in grado di riferire alcunché sul Parte_1 punto. Alla stregua di quanto illustrato non è IGnificativo che il cavo interessato dalla rottura fosse interrato, trattandosi di una circostanza che non può assumere rilievo per applicare l'esimente del caso fortuito che richiede la prova positiva della verificazione di un evento eccezionale, imprevisto e imprevedibile. Ancora, non vi era alcun onere da parte della IG.ra di provare il corretto CP_1 funzionamento del suo impianto elettrico. Invero, è irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, che il danneggiato non abbia sopperito, con autonome iniziative, alle omissioni imputabili al gestore dell'attività medesima in quanto l'art. 2050 c.c. non pone obblighi di diligenza a carico dei terzi estranei alla gestione dell'impresa pericolosa (in tal senso v. Cassazione civile sez. III, 29/05/1989, n.2584).
5. La parziale fondatezza del gravame giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto da e, in Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 150/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cariati in data 27.5.2020 e depositata il 29.5.2020
7 CONDANNA al pagamento in favore di , a titolo Parte_1 Controparte_1 di risarcimento dei danni patrimoniali, dell'importo di € 1.100,00, oltre interessi e rivalutazione per come esposto in motivazione;
COMPENSA le spese del grado di appello.
Castrovillari, 30/01/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 98 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA (CF: ), in persona del l.r.p.t.,Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Pompilio. appellanteE
(CF: ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Leonardo Rocco Filareti. appellato
in persona del l.r.p.t. Controparte_2 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso Sentenza n. 150/2020 del Giudice di Pace di Cariati.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento depositato l'8.11.2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cariati E-Distribuzione S.p.A. e esponendo: -che in data 5.8.2017 in Via San Controparte_2
Pietro nel Comune di Cariati si erano verificati ripetuti disguidi sulla linea elettrica della zona con interruzione dell'energia elettrica protrattasi per alcune ore;
-che a causa di tale inconveniente, siccome la tensione della corrente non era stabile e regolare aveva subito il danneggiamento dei seguenti elettrodomestici: impianto wifi-Adsl, motore dell'autoclave, scheda cancello elettrico, scheda caldaia, un climatizzatore, impianto addolcitore acqua, lavatrice e scaldabagno. Chiedeva quindi di accertare e dichiarare che quanto descritto si era verificato per esclusiva colpa delle convenute e, per l'effetto, la condanna di queste, in solido, al risarcimento dei danni subiti nella misura di complessivi € 4.929,57, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della Parte_1 domanda ed eccependo la mancanza di prova circa il lamentato danno patrimoniale.
1.2. rimaneva contumace. Controparte_2
1.3. Con sentenza n. 150/2020 il Giudice di Pace di Cariati, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del accoglieva la Controparte_2 domanda attorea e condannava al risarcimento dei danni in Parte_1 favore dell'attrice quantificati in via equitativa in € 3.500,00.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
1. il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere sussistente un rapporto contrattuale tra le parti essendo per espressa previsione Parte_1 normativa, concessionaria del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica, per cui la stessa potrebbe tutt'al più essere riconosciuta responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c., con quanto ne deriva in termini di riparto dell'onere probatorio;
2. il Giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno delle risultanze istruttorie in quanto l'interruzione di energia era stata provocata dalla rottura accidentale e improvvisa di un cavo sotterraneo, peraltro sottoposto a controllo periodico dal personale del distributore;
3. il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere provato il nesso causale tra il danno e l'evento in quanto, a differenza di quanto dichiarato dai testimone di parte attrice, si era trattato di una mera interruzione dell'energia di circa due ore e la
2 IG.ra non aveva dimostrato il corretto funzionamento del suo impianto per CP_1 escludere che i presunti danni fossero riconducibili ad anomalie dello stesso;
4. il Giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno del potere di liquidazione equitativa del danno. Ha quindi chiesto la totale riforma della sentenza impugnata.
2.1. Si è costituita la IG.ra , che ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti essenziali. Nel merito ha dedotto la correttezza delle valutazioni del Giudice di prime cure ed ha chiesto il rigetto del gravame.
2.2. pur a fronte della regolare notifica eseguita Controparte_2 nei suoi confronti, non si è costituito nemmeno nel presente grado di giudizio. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti essenziali. Occorre infatti rimarcare che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che, tuttavia, occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199). Ebbene, dal tenore complessivo dell'atto di appello sono agevolmente inferibili le ragioni su cui l'appellante fonda la propria richiesta di riforma della pronuncia di primo grado ed appaiono chiare le parti del provvedimento appellate.
3.1. Va del pari respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto del contraddittorio articolata dall'appellata solo nella propria comparsa conclusionale. L'eccezione è infondata in quanto l'atto di appello è stato notificato anche alla convenuta che tuttavia non si è costituita. Controparte_2
4. Nel merito, l'appello è fondato solo in parte.
3 4.1. Deve anzitutto convenirsi con l'appellante sull'assunto per cui tra l'appellata ed concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione Parte_1 dell'energia elettrica, non è intercorso alcun rapporto contrattuale diretto. Da ciò discende che la sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o sovratensioni, va valutata secondo i canoni prescritti dall'art. 2050 c.c.. Invero, secondo la Suprema Corte di Cassazione la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (v., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, n.32498). Si rammenta che la responsabilità ex art. 2050 c.c. si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa del responsabile, sul quale grava l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Va specificato, tuttavia, che la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico -la prova del quale incombe al danneggiato- tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. Secondo consolidata giurisprudenza infatti “in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso” (Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13518). Grava quindi sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento, oltre che dell'esistenza del danno e della sua entità; il nocumento risarcibile non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso. (cfr. Tribunale Teramo sez. I, 09/02/2022, n.90; Tribunale Catanzaro sez. II, 23/02/2023, n.298; Tribunale Torre Annunziata sez. II, 28/06/2022, n.1600; Tribunale Vibo Valentia sez. I, 01/10/2021, n.682). Ciò posto, risulta incontestata la verificazione del disservizio a carico della rete elettrica per cui è causa. L'appellante ha riconosciuto che l'utenza della IG.ra era Controparte_1 stata interessata in data 5.8.2017 da una interruzione del flusso di energia elettrica accidentale della durata di 1 ora e 57 minuti, precisando essersi trattato di un disservizio non imputabile al distributore e che in ogni caso non aveva causato sbalzi di tensione. Inoltre, a seguito dell'istruttoria orale espletata in primo grado può dirsi dimostrato che i danni lamentati da parte attrice sono stati provocati dal predetto disservizio.
4 Il testimone di parte appellata IG. , di professione elettricista, ha Testimone_1 confermato di avere verificato personalmente gli sbalzi di tensione e di avere effettuato nella zona interessata altri interventi per conto di altri utenti nel corso dei quali ha avuto modo di verificare la presenza degli stessi. Ha poi riferito di aver constatato di persona che “il motore del cancello, l'autoclave, l'impianto wifi e un climatizzatore e la caldaia per il riscaldamento” avevano smesso di funzionare. Anche l'altro testimone di parte attrice ha confermato che in data 5.8.2017 si erano verificati sbalzi di tensione precisando che tale problema aveva coinvolto anche la struttura balneare di sua moglie ubicata nella stessa zona oggetto di causa e posta di fronte alla proprietà della IG.ra . CP_1
Ha inoltre dichiarato di essersi recato lui stesso insieme all'elettricista, “tale Rocco”, presso l'immobile della IG.ra , dove aveva constatato “i danni riguardanti il CP_1 cancello di ingresso, caldaia di riscaldamento e altri danni che non ricordo al momento”. Alla luce di tali emergenze, può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'attività pericolosa in oggetto e il danno lamentato dalla parte appellata, avendo i testimoni
–della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare- confermato il danneggiamento dei suddetti beni, avvenuto contestualmente al disservizio lamentato. Va però chiarito che l'esistenza del nesso deve ritenersi provata con limitato riguardo alle apparecchiature di cui i testimoni sono stati in grado di riferire, vale a dire il motore del cancello di ingresso, l'autoclave, l'impianto wifi, il climatizzatore e la caldaia, con esclusione quindi degli ulteriori beni indicati dall'appellata (impianto addolcitore acqua, lavatrice e scaldabagno). Da ciò consegue che, per quanto concerne la prova dell'ammontare dei danni di cui la IG.ra ha invocato il ristoro, prendendo in considerazione i documenti CP_1 depositati dall'appellata, non può tenersi conto: -dello scontrino fiscale del 25.8.2017 emesso dal punto vendita “Trony” di Cirò Marina relativo ad una lavatrice;
-del preventivo delle Irritrivel S.n.c. avente ad oggetto l'addolcitore. Quanto al preventivo n. 22 del 2017 della “Beewireless”, avente presumibilmente ad oggetto l'apparecchiatura per l'impianto ADSL-wifi si ritiene che lo stesso non costituisca un elemento sufficiente. Sul punto deve essere fatta applicazione del principio giurisprudenziale, espresso in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo o motoveicolo -da ritenersi applicabile anche ai possibili danni causati da disservizi nell'erogazione della fornitura elettrica- secondo cui il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, quale atto unilaterale, di per sé rappresenta un mero indizio, ma non una prova determinante per quantificare il quantum debeatur. Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino;
il preventivo potrebbe al più essere valutato unitamente ad altri elementi di cui costituisca un riscontro (in tal senso v.
5 Cassazione civile sez. III, 28/11/2013, n.26693; Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 26-11- 2021, n. 36900; Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1094). Gli unici importi a cui può essere fatto riferimento sono quelli riportati nella fattura n. 56/2017 del 7.8.2017 della “LRA S.r.l.” che risulta pagata perché munita di quietanza. Per i motivi sopra esposti, tuttavia, rilevano unicamente le somme associate alle voci “MOTORE HP2 5GIRANTE” (€ 500,00) e “KIT MOTORE CANCELLO” (€ 600,00), escluse quindi quelle relative a “SCALDABAGNO LT80” e FARETTO LED”. La fattura n. 7 del 5.9.2017 che riporta in descrizione “SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLO SCORREVOLE COMPLETO DI LAMPEGGIANTE E FOTOCELLULE” va disattesa perché non quietanzata;
infatti, alla luce di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/02/2018, n. 3293; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 20/07/2015, n. 15176). L'appello è pertanto fondato nella parte in cui è stata denunciata una non corretta applicazione del potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.. In base a quanto esposto, il solo danno che risulta provato dall'appellata e che pertanto va risarcito, ammonta ad € 1.100,00. Il risarcimento del danno dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991). Il suindicato importo va quindi maggiorato della rivalutazione dalla data del 19.12.2013, momento in cui può dirsi conclamato il danno. Non possono essere riconosciuti gli interessi cd. “compensativi” in aggiunta alla rivalutazione monetaria, posto che il danno da lucro cessante subito a causa della mancata tempestiva disponibilità del denaro dovutole non risulta allegato e provato da parte della danneggiata Sull'importo rivalutato andranno comunque calcolati gli interessi moratori legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. La sentenza appellata va quindi in parte qua riformata.
6 In detto contesto non ha provato di avere adottato tutte le Parte_1 misure idonee ad evitare il danno. Secondo la giurisprudenza di legittimità la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 19/05/2022, n.16170). Il teste di parte appellante IG. ha dichiarato che la linea MT Testimone_2 oggetto di causa è soggetta a manutenzione periodica e che la stessa “era stata controllata”, tuttavia non è stato chiarito quando era stato effettuato l'ultimo controllo, né è stata specificata l'esatta cadenza degli interventi manutentivi. Il secondo testimone di parte appellata IG. , anch'egli tecnico Testimone_3 operativo di non è stato in grado di riferire alcunché sul Parte_1 punto. Alla stregua di quanto illustrato non è IGnificativo che il cavo interessato dalla rottura fosse interrato, trattandosi di una circostanza che non può assumere rilievo per applicare l'esimente del caso fortuito che richiede la prova positiva della verificazione di un evento eccezionale, imprevisto e imprevedibile. Ancora, non vi era alcun onere da parte della IG.ra di provare il corretto CP_1 funzionamento del suo impianto elettrico. Invero, è irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, che il danneggiato non abbia sopperito, con autonome iniziative, alle omissioni imputabili al gestore dell'attività medesima in quanto l'art. 2050 c.c. non pone obblighi di diligenza a carico dei terzi estranei alla gestione dell'impresa pericolosa (in tal senso v. Cassazione civile sez. III, 29/05/1989, n.2584).
5. La parziale fondatezza del gravame giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto da e, in Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 150/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cariati in data 27.5.2020 e depositata il 29.5.2020
7 CONDANNA al pagamento in favore di , a titolo Parte_1 Controparte_1 di risarcimento dei danni patrimoniali, dell'importo di € 1.100,00, oltre interessi e rivalutazione per come esposto in motivazione;
COMPENSA le spese del grado di appello.
Castrovillari, 30/01/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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