Ordinanza cautelare 19 maggio 2023
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 22/12/2025, n. 8281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8281 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01905/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2023, proposto da
SA DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati MA Antonella Verde, Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota SUED_SCIA-00011-2022 prot. gen. n. 4262 del 23 gennaio 2023, recante declaratoria d’inefficacia della SCIA prot. n. 8920 del 3 febbraio 2022;
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui l’ordinanza di demolizione prot. n. 10248 del 13 febbraio 2023, reg. n. 42/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa LA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente, in qualità di proprietario dell'intera unità immobiliare ubicata alla via del Pittore Ignoto n. 07-08, identificata al N.C.E.U. comunale al foglio 8, p.lla 252, sub. 45, impugna il provvedimento prot. gen. n. 4262 del 23 gennaio 2023, recante la declaratoria d’inefficacia della SCIA prot. n. 8920 del 3 febbraio 2022 presentata ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 per l'esecuzione di interventi di ricostruzione di un manufatto crollato nonché la conseguente ordinanza di demolizione, prot. n. 10248 del 13 febbraio 2023, reg. n. 42/2023, delle opere realizzate ed ultimate, per illegittimità derivata.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione e falsa applicazione di legge: artt. 2-bis, comma 1-bis, 3, comma 1, lett. d), 9-bis, 10, 22 e 23 del DPR n. 380/01; artt. 1, 3, 19 e 21 nonies della L. 7.8.1990, n. 241; artt. 42 e 97 della Costituzione; artt. 146, 167 e 181 del D.Lvo n. 42/2004, in riferimento ai punti “A.29” dell'allegato “A” e “B.41” dell'allegato “B” al DPR n. 31/2017; art. 10 della L.R. n. 16/2004; art. 1117 del codice civile;
b) eccesso di potere per violazione dei principi generali in materia, travisamento, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità.
L'impugnata nota prot. n. 4262/23 sarebbe fondata su diversi ordini di considerazioni inconsistenti; dirimente sarebbe la dimostrazione dell'esistenza e consistenza del manufatto nonché della idoneità della SCIA ex art. 22 DPR n. 380 ad abilitare la esecuzione dell'intervento di ricostruzione ai sensi del punto “A.29” del DPR n. 31/2017.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 16.10.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
V. Il ricorso è infondato.
V.1. Con l’impugnata nota SUED_SCIA-00011-2022 prot. gen. n. 4262 del 23 gennaio 2023, il Comune di Castellammare di Stabia ha dichiarato “l’inefficacia della pratica SCIA prot. 37552 del 31/05/2021” ( rectius , prot. n. 8920 del 3 febbraio 2022, come rettificato), presentata dal ricorrente per l’esecuzione di interventi di ricostruzione di un manufatto crollato, ritenuto, in via dirimente, che “i lavori de quo sono stati realizzati in assenza di titolo abilitativo in punto paesaggistico; il titolo legittimante l'intervento in punto urbanistico-edilizio, in assenza di atto presupposto quale l'Autorizzazione paesaggistica, non può aver acquisito efficacia come recita l'art. 22 del D.P.R. 380/01 al comma 6, concretizzandosi il vulnus di un elemento essenziale della S.C.I.A. in questione”. Nella specie, “la tipologia di intervento segnalato con S.C.I.A. prot. n. 8920 del 03/02/2022, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/01, non trova applicazione né nell’ambito degli interventi di cui all’Allegato A … né nell’ambito del procedimento semplificato di cui all’Allegato B, pertanto, l’intervento necessitava di procedimento ordinario, trattandosi altresì di immobili di [cui] all’art. 136 del D.lgs 42/2004”. Segnatamente:
1) sotto il profilo urbanistico, “non è stata accertata la preesistente consistenza e configurazione tipologica del volume che si vuole ricostruire ai sensi dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001” … tenuto conto delle incongruenze riscontrate negli atti notarili e planimetrie catastali prodotte dalla parte e la documentazione rinvenuta agli atti d’ufficio”;
2) sotto il profilo paesaggistico, “non è [stata] presentata istanza per acquisire l’autorizzazione paesaggistica”; inoltre, “l’istante non ha chiarito esplicitamente né se il presunto crollo sia attribuibile a calamità naturali o catastrofi né se lo stesso sia avvenuto nel decennio antecedente la richiesta di ricostruzione, ma anzi, dalla documentazione allegata all’istanza, si riscontrano dichiarazioni incongruenti”;
3) “non risultano ottemperati gli adempimenti in materia civilistica”;
4) “l’intervento proposto con S.C.I.A. prot. 8920 del 03/02/2022 risulta in contrasto con le disposizioni del P.U.C. adottato con Delibera di G.C. n. 6 del 09.02.2022 e ciò nonostante i lavori sono iniziati successivamente alla data di adozione della proposta del nuovo strumento urbanistico”;
5) “i lavori di cui alla suddetta S.C.I.A. sono iniziati ed ultimati, giusta Comunicazione Fine Lavori prot. 87456 del 13/12/2022, senza il preventivo parere paesaggistico”.
V.2. Il ricorrente contesta, in punto di fatto e di diritto, quanto affermato dal Comune per ciò che concerne: a) le prove fornite in ordine alla risalenza del manufatto (dichiarazione dell’Istituto Geografico Militare, in data 3 febbraio 2023; estratto dal registro comunale delle licenze edilizie anni 1956/1959; planimetria catastale; stralcio aerofotogrammetrico IGM del 1956; scheda di rilevazione del danno sismico; verbale della Commissione di cui all’articolo 14 della legge n. 291 del 1981, in data 20 aprile 1995); b) l’inesistenza di “discrasie relative alla individuazione catastale del manufatto”; c) l’“ubicazione e …le caratteristiche morfotipologiche del manufatto”; d) la non “necessità di acquisizione del nulla osta paesaggistico” e “l’adeguatezza del titolo abilitativo”, ai sensi del D.P.R. n. 31 del 2017 allegato A.29; e) l’inesistenza/irrilevanza di “problematiche civilistiche”.
V.3. Disposta con ordinanza n. 1338 del 28.02.2024 una verificazione sullo stato di fatto e di diritto conferendo incarico al Dirigente dell’Ufficio Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo della Regione Campania, il delegato, Geom. Giacomo Ascione, nominato con decreto dirigenziale n. 9 del 12.03.2024, ha fornito le seguenti conclusioni.
1. Quanto alla “consistenza e la configurazione legittimamente preesistente del manufatto da ricostruire”:
“Risulta acclarata la presenza del manufatto da ricostruire e si evidenzia che originariamente il manufatto in questione è stato realizzato con regolare Licenza Edilizia rilasciata in data 20 Settembre 1957 al sig. AR US … così come si legge a pagina 62 del Registro delle L.E. datate 1956/1959 con allegato planimetria di progetto (All.e)”; “inoltre tale circostanza trova riscontro nella mappa catastale di revisione all’impianto Mod. 8 datata 16/09/1965 già riportata con particella 396 (ex 242) (All. 13/C.T.P.)”; “per completezza di informazioni” … è stato consultato altro fascicolo reperito negli archivi dell’Ufficio ex L. 219/81 e denominato “Aspetto Urbanistico – C. Fusco 8 Sig. De IS e è stata rinvenuta una copia del Progetto per la costruzione di un negozio in Castellammare di Stabia alla via Catello Fusco n. 17, approvato dalla Commissione edilizia del 1957 dal quale si evince la collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture del manufatto originario”. (All. g). E pertanto si può affermare che il manufatto oggetto del contenzioso risulta ricostruito nel rispetto della consistenza e della configurazione planivolumetrica di cui al progetto approvato con la L.E. del 1957”;
2. se “risulti o meno dimostrato che il crollo (ove avvenuto) sia da attribuire a calamità naturale e che lo stesso sia avvenuto nel decennio antecedente la richiesta di ricostruzione”:
A) “dall’esame degli atti acquisiti emergono delle discordanze circa la datazione del crollo del manufatto, ma la più attendile risulta essere quella di cui alla documentazione allegata alla Relazione Tecnica dell’arch. G. Pescatore - Dirigente del Settore VI - Area Urbanistica, secondo il quale:
a) “è stata acclarata la preesistenza del manufatto e del suo crollo in conseguenza al sisma del 23/11/1980, tale che con istanza prot. 486/D del 15.06.1991 il sig. G. De IS, in qualità di proprietario del locale adibito a pescheria ormai distrutto, ne richiedeva la ricostruzione. Tale istanza è stata denegata definitivamente nel 1999 sulla scorta del parere negativo della Commissione Tutela BB.AA.; (All. g)”, riportante, per inciso, la seguente valutazione: “l’intervento proposto altera significativamente lo stato dei luoghi, costituisce un ostacolo alla circolazione pedonale, è di rilevante impatto visivo e modifica la cortina edilizia in cui si inserisce”;
b) “Per comprovare l’avvenuto crollo del manufatto distrutto dal sisma, fu trasmessa la “Scheda di rilevazione danni terremoto 23.11.80” nonché un rilievo fotografico datato 25.2.1996 con vista dell’angolo Via Catello Fusco/Via Pittore Ignoto dal quale si evince l’assenza del locale all’angolo /spigolo del fabbricato di Via Catello Fusco n. 8 e la sola presenza del corpo in muratura a due livelli con scala di accesso esterna e l’adiacente manufatto in struttura metallica con tetto spiovente saracinesche perimetrali, prospicienti la via Pittore Ignoto”.
Aggiunge, però, il verificatore che “la presenza del manufatto viene riportata ancora nella foto allegata al Verbale già trasmessa a mezzo PEC in data 30.07.2024 dal tecnico incaricato dalla parte ricorrente in uno allo stralcio fotografico estrapolato dal rilievo aerofotogrammetrico effettuato dalla Società ALISUD del dicembre del 1988 dove si evidenzia l’esistenza del manufatto in questione (All. 16/C.T.P.), dove viene evidenziato con una descrizione puntuale il manufatto interessato”;
c) dagli elaborati grafici trasmessi dall’Ufficio Urbanistico in uno alla Relazione Tecnica Integrativa, con riferimento a quanto contenuto nel fascicolo dell’Autorizzazione Edilizia n. 123/F del 12/03/1993, sulla scorta di una puntuale lettura delle considerazioni sulla questione medesima, così come integralmente riportato nel punto 4) si rileva tra l’altro, testimonianza di una situazione anomala e di articolata ricostruzione: “gli elaborati grafici agli allegati all’Autorizzazione edilizia n. 123/F del 12/03/1993 e parte integrante del provvedimento Autorizzativo, nello specifico le Tav. 2 e Tav. 4 non riportano il manufatto in questione nell’angolo Via Catello Fusco/Via Pittore Ignoto, sebbene nel fascicolo siano presenti ulteriori grafici senza frontespizio (rif. Pianta piano terra e Prospetto su via Catello Fusco) in cui il manufatto risulta rappresentato”;
B) in definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, il verificatore, rappresentate le incongruenze rilevate dall’esame degli atti acquisiti - dai quali è difficile risalire ad una datazione certa del crollo del manufatto, rispetto alle diverse posizioni documentate dall’ufficio stesso e dal c.t.p incaricato - conclude nel senso che “sembra acclarato il crollo del manufatto a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, ma l’ulteriore documentazione comunque allegata alla presente (vedi aerofotogrammetria Alisud 1988, elaborati grafici Autorizzazione edilizia pratica 123/F del 12/03/1993) apre un arco temporale di oltre 10 anni rispetto al crollo del manufatto”;
3) se “risulti o meno dimostrato che l’intervento mira alla fedele ricostruzione”:
a) “l’intervento proposto con S.C.I.A. risulta coerente nella sua ricostruzione, alla realizzazione di un’opera conforme al manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture … fatta eccezione per le strutture portanti realizzate con elementi in ferro di sezione quadrata così come di seguito:
“La parte crollata sarà realizzata secondo le dimensioni e forma preesistente, con quattro elementi verticali in ferro di sezione quadrata di cm 15 x cm 15 con copertura a falda inclinata, con l’altezza maggiore pari a mt 3,80 (in aderenza al fabbricato) e mt 3,10 prospiciente il viale privato. Le tre pareti esterne saranno in vetro con avvolgibili in ferro, la copertura con tegole soprastanti il pacchetto di coibentazione. I quattro tubolari saranno fissati su 4 plinti in c.a. con dimensioni da cm 60 x cm 60 collegati con cordoli, sempre in c.a. da cm 30 di base e 60 cm di altezza. Il pavimento sarà in monocottura.”;
b) “il manufatto già autorizzato con la menzionata L.E. del 1957 per negozio- attività commerciale risponde ed è coerente con le dichiarazioni del progettista incaricato della S.C.I.A.; lo scrivente conferma e asserisce che: -non incide sui parametri edilizi urbanistici e sulla volumetria, trattandosi di mera ricostruzione del manufatto crollato e preesistente”; - gli interventi “non determinano aumento delle unità immobiliari né modificano la categoria edilizia dell’immobile e non ne alterano la sagoma”.
VI. Orbene, in ragione delle conclusioni di cui alla predetta verificazione emerge la correttezza delle valutazioni espresse dall’Amministrazione comunale nel provvedimento di inefficacia gravato, laddove, quanto alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica, richiamato il contenuto dell’art. 146 del D.lgs 42/2004 e, per quanto di specifico interesse, dell’art. 22, comma 6, del D.P.R. 380/01, si rileva che “l'intervento necessitava di procedimento ordinario, trattandosi altresì di immobili di cui all'art. 136 del D.lgs 42/2004”, posto che “la tipologia di intervento segnalato con S.C.I.A. prot. n. 8920 del 03/02/2022 … non trova applicazione né nell'ambito degli interventi di cui all'Allegato A … né nell'ambito del procedimento semplificato di cui all'Allegato B”.
VI.1. Ed invero, “L'allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e ss.mm.ii. Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata … fra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica al punto A.29 individua gli “Interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici”.
VI.1.1. Orbene, nel caso all’esame, la realizzazione del manufatto originario è stata approvata dalla Commissione Edilizia nella seduta del 20/9/1957, come risulta dal registro comunale delle licenze edilizie anni 1956/1959 (per una altezza di 3,95 metri, con copertura piana, come da progetto – all. e Verificazione) e l'esistenza dell'immobile quanto meno a partire dal 1965 è comprovata in modo ragionevolmente certo (mappa catastale di revisione all’impianto Mod. 8 datata 16/09/1965 già riportata con particella 396 (ex 242) - All. 13/C.T.P. e atto notarile del 25 maggio 1966, rep. n. 142964, racc. n. 9208), sicché può dirsi offerto un apprezzabile principio di prova di legittima preesistenza.
Può ritenersi anche “acclarato il crollo del manufatto a seguito degli eventi sismici del novembre 1980”, tanto che già “con istanza prot. 486/D del 15.06.1991 il sig. G. De IS, in qualità di proprietario del locale adibito a pescheria ormai distrutto, ne richiedeva la ricostruzione” e, “Per comprovare l’avvenuto crollo del manufatto distrutto dal sisma, fu trasmessa la “Scheda di rilevazione danni terremoto 23.11.80” (all.20 bis: “è rimasto distrutto dal crollo del fabbricato di fronte al civico 19”). La ''foto_locale" (cfr. all. 30 al ricorso), tratta dall’Archivio “Carlo Felice Vingiani: il terremoto dell’80”, attesta la preesistenza del manufatto e la delimitazione della sua sagoma attraverso le tracce sul confinante fabbricato, nonché la lunghezza del lato maggiore, con sviluppo nel senso est/ovest, asseritamente pari a mt. 5.25.
I suddetti documenti offrono “chiari principi di prova” almeno in ordine al fatto che — secondo la regola probatoria dell' id quod plerumque accidit — risulta più probabile che il manufatto edilizio in questione fosse già compiutamente e legittimamente realizzato anteriormente all’intervenuto crollo per calamità naturali.
Tanto specificato, quanto alla datazione e preesistenza dell’immobile, non dirimente è l’ulteriore documentazione comunque allegata (si veda, a titolo esemplificativo, l’aerofotogrammetria Alisud 1988 e gli elaborati grafici Autorizzazione edilizia pratica 123/F del 12/03/1993, su istanza del 1991 - ove il manufatto è, di nuovo, rappresentato come esistente-) che concerne, peraltro, un arco temporale complessivamente superiore al decorso dei 10 anni rispetto all’acclarato crollo originario e dalla quale, invero, può solo ragionevolmente presumersi, secondo il principio del “più probabile che non”, la realizzazione di ulteriori interventi e manipolazioni sul manufatto de quo , siano essi ricostruzioni e/o demolizioni, anteriormente, da ultimo, alla SCIA di cui all’esame, prot. n. 8920 del 3/2/2022.
La stessa parte ricorrente riconosce che “in riferimento alla menzionata pratica prot. n. 486/D/1991, la circostanza che dalla documentazione fotografica integrativa depositata il 25/2/1996 il manufatto non risulta presente è spiegabile con l'esecuzione medio tempore di ulteriore intervento di “rifacimento” del medesimo manufatto, sicuramente in sito all'anno 1988 come risulta dall'aerofotogrammetria ALISUD”.
Quanto, poi, alle diverse indicazioni catastali rinvenibili negli atti prodotti, è ragionevole ritenere, come evidenziato anche dal verificatore, che il corpo ricostruito è all’attualità stato indicato come ricadente sulla p.lla n. 396 (già p.lla 242 catasto terreni) col submappale n. 2 - trattandosi di un accatastamento composto, come risulta dalle relative visure (all.21 e 22). Di contro, la p.lla 252, parimenti menzionata, è riferita all’intero immobile, a cui risulta addossato il manufatto de quo , e non alla sola all'area su cui insisteva il sedime del corpo ricostruito, la cui consistenza in catasto ricadeva sulla predetta p.lla n. 242, catasto terreni (ora 396) del medesimo fg 8. La stessa difesa dell’Amministrazione comunale specifica in proposito che “in relazione alle discrasie relative alla individuazione catastale del manufatto, occorre rilevare che l’unità immobiliare oggetto di intervento ad oggi identificata con la p.lla 252 sub. 45 del foglio 8, come si rileva dalla planimetria catastale prot. NA0130251 del 11/06/2021 … è suddivisa formalmente in più particelle catastali che però, funzionalmente, costituiscono un unico immobile a destinazione commerciale con area pertinenziale esterna sul quale è stata eseguita la ricostruzione della parte “crollata”. Difatti l’istanza di S.C.I.A. prot. 8920 del 03/02/2022 è stata presentata per detto immobile censito al NCEU al foglio 8 p.lla 252 sub. 45 (ex 43)” (memoria del 28.12.2023).
VI.2. Ciò posto, gli auspicati “Interventi di fedele ricostruzione di edifici” rientrano “fra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica al punto A.29”, come dichiarato nella SCIA poi resa inefficace, solo però “a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario”.
Ora, nel caso all’esame, accertate la consistenza e la configurazione legittimamente preesistente sulla base della Licenza Edilizia rilasciata in data 20 Settembre 1957 al sig. AR US e acclarato il crollo in conseguenza del sisma del 1980, la contestata S.C.I.A da ultimo dichiarata inefficace, assunta al prot. n. 8920 del 03/02/2022 - cui hanno fatto seguito le successive integrazioni prot. 22740 del 26/03/2022 e prot. 52916 del 21/07/2022- , è stata trasmessa tramite portale telematico SUED ben oltre il termine decennale dal verificarsi del crollo per eventi o calamità naturali, presupposto richiesto, quale condizione necessaria, per l’accesso al regime di favore auspicato che consente l’edificazione senza la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica (punto A29).
VI.2.1. Irrilevante, ai fini del decorso del termine necessariamente infra decennale, la considerazione del tecnico di parte ricorrente secondo cui «lo stralcio di mappa catastale del 12 aprile 2013 prot n. T129382/2013 riporta in mappa il manufatto; ai sensi del dpr 31/2017 della tabella a) punto a.29: la ricomposizione del manufatto non necessita del parere paesaggistico». Dalla circostanza che il manufatto, già crollato a seguito del sisma del 1980, sia comunque presente nello stralcio catastale del 18 aprile 2013 prot. T5087/2013 (e non del 12 aprile 2013 prot n. T129382/2013, così come si evince nell'allegato "catasto2013') - in quanto eventualmente già ricostruito-, non può farsi discendere che la ricostruzione proposta non necessiti di parere paesaggistico in quanto sarà realizzata «entro dieci anni dall'evento>> ai sensi del punto A.29 allegato A del D.P.R. n. 31/2017, essendo l’evento crollo “in conseguenza di calamità naturali o catastrofi”, da ascriversi unicamente, e salvo diversa prova, non fornita, a quello intervenuto nell’anno 1980.
VI.3. In aggiunta, non adeguatamente comprovata è, altresì, la conformità dell'edificio al manufatto originario “quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici”.
Ora, con istanza prot. 486/D del 15.06.1991, il precedente proprietario presentò un progetto per la ricostruzione del manufatto crollato durante il sisma del 1980. Il progetto prevedeva la ricostruzione di un parallelepipedo esplicitamente descritto <<con struttura portante in muratura, copertura piana in c.c. Le pareti interne ed esterne verranno intonacate ed attintate con lo stesso colore del fabbricato>>, come rappresentato anche nell’allegato grafico (vedi all. 6 produzione del 28.12.2023; dimensioni: 5,35 m. x 2,80 m.). Ciò posto, considerata l’epoca dell’istanza più vicina temporalmente al periodo del crollo, tale proposta di ripristino è la più probabile fedele ricostruzione del manufatto preesistente distrutto dagli effetti del sisma. Tale conclusione è confortata dal grafico del progetto originario del 1957, prodotto in atti a seguito della verificazione, dal quale, nella specie, si evince una analoga riproduzione grafica (All. e).
Diversamente, nel provvedimento di inefficacia impugnato, il tecnico incaricato da parte ricorrente “rappresenta, negli elaborati grafici, una consistenza originaria” parimenti “in forma parallelepipeda” ma “con infissi perimetrali in vetro e copertura a falda ricoperta da coppi di tegole, di altezza min. 3,10 m e max 3,80 m”.
Ora, già la descrizione dell’originario manufatto risulta divergente (nel progetto originario ed in quello di prima ricostruzione, a seguito del sisma, trattasi di manufatto a copertura piana con struttura portante in muratura, nella SCIA del 2022 lo stesso manufatto è descritto con copertura a falda ed infissi perimetrali in vetro), con mutamento, quindi, della sagoma e delle pareti esterne ed inserimento di infissi in vetro di apprezzabili dimensioni, “perimetrali”.
Ciò posto, nella sua asserita fedele attuale ricostruzione, il volume de quo è riproposto con copertura a falda inclinata e pareti esterne in vetro, munite di avvolgibili in ferro (“si propone un volume «con quattro elementi verticali in ferro di sezione quadrata di cm. 15 x cm. 15 con copertura a falda inclinata — con pannelli solari - con l'altezza maggiore pari a mt 3,80 (in aderenza al fabbricato) e mt 3,10 prospiciente il viale privato. Le tre pareti esterne saranno in vetro con avvolgibili in ferro, la copertura con tegole soprastanti il pacchetto di coibentazione”), come tale diverso dall’originario manufatto che si rinviene nel progetto del 1957 e nella proposta di ricostruzione del 1991 (a copertura piana con struttura portante in muratura).
Osserva, in aggiunta, la stessa Amministrazione che, comunque, “pur volendo riconoscere l'assunto secondo cui il manufatto da ricostruire sia quello desumibile dalla fotografia remota (denominata `foto_remota"), avendo indicato con una freccia un manufatto esistente, con la dicitura «consistenza originaria da ricostruire», la ricostruzione del volume, così come sopra descritto, non mantiene la medesima configurazione degli esterni e delle finiture originarie (saracinesche in metallo) per cui l'intervento … non è conforme a quanto statuito dall'allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e ss.mm.ii. al punto A.29” (cfr. provvedimento gravato).
Non risulta, quindi, sufficiente, ai fini della fedele ricostruzione o della corrispondenza all’opera preesistente (quanto a volumetria, sagoma ed area di sedime), la sola indicazione che “le sue dimensioni sono precisamente riportate nell'atto notarile del 1966 (cfr. all. 8, mt. 2,80 x 5,25) nella consistenza identica a quelle del ricostruito” (cfr. ricorso introduttivo).
VI.4. Le svolte considerazioni in fatto portano altresì ad escludere la sussumibilità della fattispecie concreta anche nell’ambito dell'allegato B del D.P.R. n. 31/2017 ove, fra gli interventi subordinati, invece, ad autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui al punto B.41 - invero, a cui non si fa riferimento nella SCIA dichiarata inefficace - si individuano gli “Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice”.
Tale tipologia di interventi ha, infatti, parimenti riguardo ad interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti “con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti”, circostanza, nel caso all’esame, non adeguatamente comprovata, e comunque “diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi”, come, invece, ragionevolmente acclarato nel caso di specie.
VI.5. Orbene, va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso edilizio) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione e ricostruzione si tratta e, per quanto di specifico interesse, la sua esatta originaria conformazione, onde pervenire all’applicazione del regime giuridico auspicato.
“Solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione” e la conformazione dell’originario manufatto; “mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27/01/2025, n.678). “In ogni caso, la documentazione prodotta dal privato deve raggiungere un livello probatorio di verosimiglianza circa l'individuazione, almeno utilmente approssimativa, dell'epoca di realizzazione” e, a maggior ragione, della conformazione iniziale, “che consenta di poter superare l'indizio costituito dalla mancata rappresentazione della medesima opera edilizia nelle risultanze catastali ovvero negli atti di acquisto dell'immobile e nelle relative planimetrie allegate” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 04/12/2024, n. 3981) o comunque da una documentazione complessivamente contraddittoria.
VI.6. Nel caso di specie, quanto prodotto da parte ricorrente, pur volendosi ricorrere a presunzioni e principi di prova generalmente ammessi, non raggiunge quel livello di necessaria verosimiglianza della prova, valutabile secondo la regola probatoria del “più probabile che non”.
VI.7. Precisato che la SCIA è un atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata legittimante i lavori edilizi segnalati, sicché non dà vita ad una fattispecie provvedimentale di assenso tacito, bensì riflette un atto del privato volto a comunicare l'intenzione d'intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 04/07/2022, n. 4447; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 12/05/2021, n. 430), l’assenza ab origine di un elemento essenziale, quale l’atto di assenso presupposto concretantesi nella previa Autorizzazione paesaggistica, rende tale SCIA illegittima risultando la dichiarazione di inefficacia, assunta in autotutela dall’Amministrazione comunale in presenza delle condizioni di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, un atto dovuto.
Tanto presupposto, “il potere di intervento dell'Amministrazione sussiste anche dopo la scadenza del termine perentorio per la verifica della legittimità della SCIA, ma trova una diversa base giuridica, potendo essere esercitato solo in presenza dei presupposti individuati dall'art. 21 nonies, l. n. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi. Pertanto, anche se la DIA e la SCIA non hanno natura di provvedimenti amministrativi taciti, gli effetti di esse possono essere legittimamente rimossi, tardivamente, mediante un potere che condivide con quello di annullamento d'ufficio i termini e le condizioni di esercizio, ossia in virtù dell'adozione di specifici provvedimenti, volti alla rimozione degli effetti della SCIA, con esternazione delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la loro adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 23/04/2018, n. 2664).
VII. Quanto illustrato esime il Collegio dalla necessità di valutare gli ulteriori profili dedotti, dovendosi fare applicazione del tradizionale principio per cui è superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso avverso il provvedimento plurimotivato, allorquando lo stesso si regga validamente su una delle ragioni enunciate, privando così il ricorrente dell’interesse a contestarne le ulteriori ragioni, poiché dall’eventuale accoglimento delle relative censure non potrebbe derivargli alcuna utilità (giurisprudenza costante; cfr., tra le molteplici pronunce, la sentenza della Sezione dell’11/7/2019 n. 3846: “La loro disamina non potrebbe infatti non condurre all’illegittimità del provvedimento, atteso che, nel caso di provvedimento affidato a più ragioni giustificatrici, è sufficiente che una sola di esse superi il vaglio giurisdizionale (giurisprudenza consolidata; cfr., per tutte, la sentenza di questa Sezione del 3/10/2018 n. 5782: ''In caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto di doglianza volta a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall'autonomo motivo riconosciuto sussistente” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 22/10/2015, n. 4972) “ed inattaccabile ” (conf., da ultimo, 8/10/2019 n. 4782)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, e 4.01.2021, n. 11).
VIII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento, ritenuto in via assorbente che “nel territorio di C/mare di Stabia non sono consentiti interventi di nuova costruzione ovvero di modifica dello stato esteriore dei luoghi in assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica, essendo l’intero territorio comunale vincolato paesaggisticamente in virtù del DM 28.07.1965 che ne ha decretato il notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e che l’intervento de quo è stato dunque posto in essere anche in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. lgs. 42/2004 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio)” (cfr. ordinanza dirigenziale n° 42/2023 di ripristino dello stato dei luoghi).
VIII.1. La legittimità della declaratoria d’inefficacia della SCIA prot. n. 8920 del 3 febbraio 2022 presentata ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 rende la successiva ordinanza di demolizione, prot. n. 10248 del 13 febbraio 2023, reg. n. 42/2023, un atto dovuto, attesa l’abusività delle opere contestate.
IX. La complessità e tecnicità delle questioni dedotte giustifica, tuttavia, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
X. Con separato decreto e su espressa e documentata richiesta dello stesso organo ausiliario, verrà liquidato il compenso complessivo dovuto al verificatore, da porsi a carico dell’attuale parte ricorrente, soccombente nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RA MA, Presidente
LA NI, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NI | MA RA MA |
IL SEGRETARIO