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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/11/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1629/2023 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 102/2023 del Tribunale di Arezzo e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. [da ora in poi Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lorenzoni del foro di Arezzo;
Pt_1
APPELLANTE
E
, quale titolare della ditta individuale DI UT di NO CP_1
EL [da ora in poi DI UT], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Coleschi
del foro di Arezzo;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 1°.
7.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per l'appellante <in via preliminare: a) dichiarare - in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1629/2023 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 102/2023 del Tribunale di Arezzo e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. [da ora in poi Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lorenzoni del foro di Arezzo;
Pt_1
APPELLANTE
E
, quale titolare della ditta individuale DI UT di NO CP_1
EL [da ora in poi DI UT], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Coleschi
del foro di Arezzo;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 1°.
7.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per l'appellantePt_1
l'inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di specificità dei motivi e,
per l'effetto, respingerlo con ogni ulteriore conseguenza di legge;
b) Dichiarare
l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione del Doc. n. 43 dell'appellata siccome relativo a fatti già esistenti al momento in cui sono maturate le preclusioni istruttorie in primo grado ed alla scadenza dei termini e art. 183/6
c.p.c. e, per l'effetto, disporne lo stralcio dal fascicolo e comunque la non utilizzabilità ai fini del decidere;
nel merito: a) Respingere la richiesta di pagamento formulata nei confronti della siccome infondata Parte_1
nell'an e nel quantum e comunque perché eccessiva e non provata;
b) Accertare e dichiarare per i motivi tutti indicati negli atti del giudizio il grave inadempimento della DI UT di NO EL al contratto di sub-appalto del 31.5.2018; c) Accertare e dichiarare che il contratto di sub-appalto del
31.5.2018 si è risolto di diritto per effetto del grave inadempimento della DI
UT di NO EL;
d) Accertare e dichiarare che la Parte_1
per effetto del grave inadempimento della DI UT di ha CP_1
legittimamente sospeso ogni pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; e) Condannare
la Sig.ra Titolare della DI UT di NO EL, al CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a qualsiasi titolo dalla
[...]
per effetto dei fatti e degli inadempimenti indicati in narrativa, da Parte_1
quantificarsi e liquidarsi nella somma di € 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria della causa o che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa;
h) Dichiarare nullo e revocare per i motivi tutti indicati in narrativa il decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi statuendo che nessuna somma è dalla dovuta per i titoli dedotti in giudizio;
Parte_1
Dichiarare la nullità della prova testimoniale resa dal Sig. per Testimone_1
2 incapacità dello stesso a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto portatore di un interesse nella causa tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio, quale soggetto che ha materialmente causato il sinistro di cui è stato richiesto il risarcimento;
Condannare la Sig.ra Titolare dell'Impresa CP_1
individuale DI UT di NO EL, a restituire e pagare alla
[...]
la somma di € 82.152,18, o quella maggiore o minore somma che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia, dalla stessa percepita per effetto dell'esecutività della sentenza e del decreto ingiuntivo, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284
IV° co. c.c. dal 24.2.2023 al saldo effettivo;
i) Rigettare in ogni sua parte l'appello incidentale della Sig.ra Titolare dell'Impresa individuale DI CP_1
UT di NO EL, siccome relativo ad una domanda riconvenzionale inammissibile e comunque infondata nell'an e nel quantum; in via istruttoria: a)
Acquisire e prendere atto della seguente documentazione che è stata offerta in comunicazione mediante deposito in Cancelleria all'atto dell'iscrizione a ruolo
Co della causa: 1)- Proposta e.mail accettata da “ ; 2)- Pec del 1.8.2018 da Avv.
Lorenzoni ad Avv. Coleschi;
3)- Riepilogo personale impiegato con comunicazioni UniLav;
4)- E.Mail di contestazione del 3.7.2018 del D.L. Anichini;
5)- Rappresentazioni fotografiche;
6)- Lettera di contestazione del 3.7.2018 con foto allegate;
7)- Rappresentazioni fotografiche dell'armadio danneggiato;
8)-
Bonifico del 17.7.2018; 9)- Relazione del perito Geo2Tec S.r.l. con allegati
Co preventivi di spesa;
10)- Pec del 24.7.2018 da ad “ ; 11)- Parte_1
Pos “EF”; 12)- Dichiarazione a firma 13)- Dichiarazione a firma Testimone_2
; 14)- Pec del 6.8.2018 da EP S.r.l. a Testimone_3 Parte_1
con preventivi 2 allegati;
15)- Pec 6.8.2018 da Avv. Lorenzoni ad Avv.
[...]
Coleschi; 16)- Visura C.C.I.A.A.; 17)- Visura Agenzia del Territorio;
contestualmente al deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c.: 18)- Fattura
n. 1581/2018 del 31.10.2018 della C.V.T. S.r.l.; 19)- Fattura n. 1783/2018 del
3 19.12.2018 della C.V.T. S.r.l.; 20)- Fattura n. 18/187D del 22.11.2018 della Meci
S.r.l.; 21)- Fattura n. 6756/A del 3.12.2018 della Meci S.r.l.; 22)- Fattura n. 18-0026
del 9.11.2018 della Radi S.r.l.; 23)- Fattura n. 18-0029 del 23.11.2018 della Radi
S.r.l.; b) Ammettere la prova testimoniale sui capitoli da 2 a 11 compresi e da 21
a 36 compresi indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., da intendersi qui di seguito integralmente trascritti, con i testi ivi indicati;
c) Prendere atto dell'esito dell'interrogatorio formale della Sig.ra espletato CP_1
all'udienza del 1.7.2021 ed in particolare delle confessioni dalla stessa rese;
Prendere atto dell'esito della prova per testi resa dai IG.ri , Testimone_4
, e e) Ammettere C.T.U. volta Tes_5 Testimone_6 Testimone_2
a confermare l'ammontare dei danni subiti dalla e già Parte_1
ampiamente documentati e non contestati nel quantum;
f) Dichiarare
inammissibili e comunque respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'opposta per i motivi indicati nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. e da intendersi qui di seguito integralmente trascritti ammettendo tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dall'opposta, che sugli stessi vengano escussi a controprova i IG.ri Tes_4
, d
[...] Tes_5 Testimone_3 Testimone_2 Testimone_6
in ogni caso: Condannare l'opposta alla refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi del giudizio, compresa la fase cautelare>>.
Per l'appellata DI UT:l'appello principale della e in parziale riforma dell'impugnata CP_3 Pt_1
sentenza, accogliere l'appello incidentale e per l'effetto condannare CP_4
al risarcimento in favore di già titolare dell'impresa
[...] CP_1
individuale DI UT, di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella misura di euro 250.000,00 o in quella diversa che dovesse risultare in corso di giudizio,
anche con valutazione equitativa, con conferma degli ulteriori capi della sentenza
4 impugnata. In via istruttoria: - ammettere tutti i mezzi istruttori non ammessi formulati da già titolare dell'impresa individuale DI UT, sia CP_1
a prova diretta che a controprova. In ogni caso con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza del
1°.2.2023, il tribunale di Arezzo, espletata una prova per testi e l'interrogatorio formale di rigettava l'opposizione proposta dalla società CP_1 Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1093/2018 di € 66.132,00 oltre interessi e spese,
emesso dal medesimo tribunale in favore di DI UT a titolo di corrispettivo per i lavori da quest'ultima svolti in subappalto.
Riteneva, in particolare, il primo giudice:
- che il contratto di sub appalto prevedeva una retribuzione a tempo e non a misura;
- che DI UT aveva adeguatamente provato l'esecuzione dei lavori mediante i “rapportini di cantiere” o “mastrini di cantiere” sottoscritti dall'incaricato della società redatti in duplice copia (una per la sub committente e una Pt_1
per la subappaltatrice) al fine di consentire l'esatta verifica delle lavorazioni effettuate. Né poteva ritenersi che il personale impiegato dalla ditta UT fosse stato inadeguato e privo delle necessarie qualifiche, oltre che non in regola con l'assunzione, tenuto conto dei documenti in atti, nonché della genericità delle allegazioni della società e dell'assenza di specifiche contestazioni nel Pt_1
corso dello svolgimento dei lavori;
5 - che non poteva reputarsi provato che i danni all'armadio rack server
fossero imputabili alla DI UT, attese le contrastanti dichiarazioni rese dai testi, anche con riguardo alla dinamica, di cui non era stato chiarito se il server era stato danneggiato a causa dei detriti derivanti dalla rimozione del muro in cartongesso o dalla caduta del montacarichi. In ogni caso detti danni non potevano essere riconosciuti perché non provati nel quantum, non essendo stato svolto un a.t.p., né consentito il chiesto sopralluogo congiunto, per cui non era possibile accertare la necessità della sostituzione del rack server ovvero la possibilità di una sua utile riparazione;
- che l'abbandono del cantiere da parte della DI UT non dava luogo ad inadempimento imputabile, essendo intervenuto solo dopo che la società
veva rifiutato il pagamento del compenso sulla base dell'asserito danno Pt_1
all'armadio rack server;
- che andava conseguentemente disattesa la domanda risarcitoria avanzata dalla e ciò anche con riguardo a pretesi danni da ritardo e da Pt_1
riduzione del corrispettivo dell'appalto, perché non provati;
- che neppure poteva essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla DI UT (la quale a sua volta, non essendo stata pagata, lamentava di aver dovuto licenziare i dipendenti), non essendovi prova adeguata del nesso di causalità tra il mancato pagamento da parte della società e i Pt_1
6 licenziamenti ed esulando, in ogni caso, il danno lamentato dal novero dei danni risarcibili ex art. 1225 cod. proc. civ..
Su tali premesse, il primo giudice rigettava sia l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1093/2018 che, per l'effetto, dichiarava esecutivo ex art. 653
cod. proc. civ., sia la domanda risarcitoria avanzata dalla che quella Pt_1
proposta dalla DI UT, compensando per un terzo le spese di lite e condannando l'opponente al rimborso della restante quota di due terzi in favore della DI UT.
Con citazione notificata il 4.8.2023, la società proponeva appello Pt_1
per i seguenti motivi:
1) col primo lamentava la violazione degli artt. 2697, 1218 e 1460 cod. civ.
per aver il primo giudice erroneamente ritenuto non provato l'inadempimento della DI UT. Rammentava che, già in primo grado, era stato contestato che la subappaltatrice: a) non aveva eseguito le lavorazioni per il quantitativo di ore unilateralmente fatturato;
b) aveva impiegato personale inadeguato che non rispondeva ai requisiti del contratto di subappalto (ove erano indicate le qualifiche richieste) e neppure in regola con l'assunzione (tanto che la società
aveva dovuto allontanarli dal cantiere), taluni dei quali reperiti tramite Pt_1
annuncio su Facebook e svolgenti tutt'altri mestieri prima dell'assunzione (es. un cameriere e un bracciante agricolo); c) nell'aver contravvenuto alle specifiche istruzioni ricevute e proceduto alle demolizioni con modalità sbagliate tanto da
7 provocare il danneggiamento dell'armadio rack server; d) nell'aver inopinatamente interrotto le lavorazioni, abbandonando il cantiere. Rispetto a tali specifiche ed analitiche contestazioni, la DI UT non aveva adeguatamente assolto all'onere di dimostrare l'esatto adempimento, stante l'assoluta inidoneità, allo scopo, dei c.d. “rapportini di cantiere”, la cui sottoscrizione era stata disconosciuta, senza che la DI UT chiedesse la verificazione. Rimarcava, inoltre, che i capicantiere non erano comunque legittimati né autorizzati a compiere attività di competenza esclusiva dei preposti e , quali la sottoscrizione dei buoni di lavorazioni. In ogni Tes_4 Tes_5 Tes_3
caso i “rapportini” potevano dimostrare la presenza degli operai in cantiere, ma non anche che gli stessi fossero effettivamente impiegati nelle lavorazioni subappaltate e fossero stati in possesso dei requisiti di adeguatezza e abilità
contrattualmente stabiliti. Rimarcava che i testi e avevano sì Tes_7 Tes_8
ammesso di aver sottoscritto i “rapportini” ma precisando di averlo fatto solo perché richiesti dai dipendenti della DI UT a fini di regolarità della loro contabilità interna, che non era valevole nei confronti della società Né Pt_1
tali “rapportini” erano stati utilizzati dalla DI UT al fine di contabilizzare i corrispettivi. Ulteriore e grave inadempimento era costituito dal danneggiamento dell'armadio rack service, determinato dal fatto che i dipendenti della DI UT, contravvenendo alle istruzioni ricevute, avevano utilizzato il flessibile elettrico e non avevano messo in funzione l'aspirapolvere, in tal modo
8 provocando detriti e polveri che avevano danneggiato il server. Ribadiva
l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste (art. 246 cod. Testimone_9
proc. civ.), autore dell'illecito, il quale era portatore di un rilevante interesse in causa, rimarcando che comunque il teste aveva confermato che per rimuovere il cartongesso era stato utilizzato il flessibile elettrico e non era stato azionato l'aspirapolvere. Mentre il teste aveva confermato che il personale della Tes_6
DI UT aveva provocato anche la caduta del montacarichi e del bidone aspirapolvere sopra l'armadio rack server. Evidenziava che la stessa DI UT,
nell'immediatezza dei fatti, aveva ammesso le proprie responsabilità,
dichiarandosi disponibile a risarcire i danni anche nel corso della riunione del
4.7.2018 alla presenza di numerosi testimoni, come riferito dalla teste
[...]
Argomentava che solo dopo aver appreso che la committente Tes_2
EP, constatane l'irrecuperabilità, aveva richiesto la sostituzione del
server con una spesa di circa € 60.000, la DI UT aveva preso a sollecitare i pagamenti legittimamente sospesi dalla società a fronte dei danni Pt_1
causati. Con l'ulteriore inadempimento, da parte della DI UT, di portare a termine le lavorazioni, abbandonando inopinatamente il cantiere e richiedendo il pagamento delle fatture emesse, sebbene non ancora esigibili perché non erano ancora scaduti i termini per il loro pagamento;
2) col secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 2697, 1460, 1218
e 2043 cod. civ. per avere il primo giudice erroneamente respinto la domanda
9 risarcitoria, considerato che, pacifica l'esistenza del contratto, essa appellante aveva dimostrato il grave inadempimento della DI UT, l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti, con riguardo al danneggiamento del rack server per
€ 62.827 (o a diversa somma), addebitato dalla committente EP e sottratto dal corrispettivo dell'appalto dovuto alla società con riguardo Pt_1
ai ritardi nelle lavorazioni che avevano parimenti comportato una riduzione operata dalla committente EP del corrispettivo dell'appalto di €
150.000, essendo il danno corrispondente stato causato dalla DI UT per la lentezza delle lavorazioni, l'incapacità del personale e l'abbandono del cantiere,
aggravata dall'inopinata scelta di trasmettere alla committente EP
infondate lettere di “recupero crediti” che gettavano un alono di discredito sulla società Pt_1
Concludeva come in epigrafe per la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
l'accertamento del grave inadempimento della subappaltatrice e la condanna della ditta DI UT al risarcimento dei danni;
in via istruttoria chiedeva una c.t.u. e l'escussione dei testi già sentiti in primo grado sui capitoli non ammessi.
Si costituiva la DI UT, ribadendo che il rapporto di subappalto era a tempo e non a misura che le lavorazioni eseguite erano pienamente comprovate dai rapporti di cantiere esibiti in atti, attestanti lavorazioni per 3.800 ore, che non erano mai stati contestati prima della notifica del decreto ingiuntivo, ribadendo che le fatture erano state emesse sulla scorta dei menzionati rapportini
debitamente firmati dal capocantiere della società Quanto alla Pt_1
10 mancanza di abilità del personale impiegato, faceva rilevare che ciò non era mai stato contestato nel corso del rapporto e durante l'esecuzione dei lavori e comunque non era provato, come non era provato che ciò aveva provocato un ritardo nella consegna dell'opera. Allegava, inoltre, che, in risposta ai solleciti di pagamento, la società aveva precisato che i pagamenti non erano stati Pt_1
fatti a causa dei danni causati all'armadio rack server, ancora in corso di valutazione da parte del perito dell'assicurazione, senza menzionare ulteriori problematiche. Contestava l'imputabilità dei danni al server, rimarcando che l'uso del flessibile, oltre che necessario per assicurare la dovuta precisione del taglio che l'uso del martello non poteva garantire, era stato autorizzato dal personale della società che aveva messo il flessibile a disposizione, non Pt_1
disponendo i dipendenti della DI UT di alcuna attrezzatura e dovendo per forza utilizzare quelli presenti in cantiere. Né alcun danno poteva essere stato provocato al server dalle polveri, perché coperto da teli. Contestava, inoltre, che il danno al server fosse stato causato dalla caduta del montacarichi, trattandosi di circostanza non provata, posto che il montacarichi non era posizionato sopra il
server, ma, sullo stesso piano e a distanza di quattro o cinque metri, come confermato dal teste della società In ogni caso non era provato il Pt_1
quantum del danno richiesto, considerato altresì che era stato rifiutato anche il sopralluogo congiunto chiesto dalla DI UT, né erano stati allegati eventuali accordi intervenuti sul punto con la committente. Contestava, inoltre, la valenza probatoria delle dichiarazioni scritte esibite dalla società Concludeva, Pt_1
quindi, per il rigetto dell'appello principale e proponeva, a sua volta, appello incidentale per un unico motivo con il quale chiedeva che la società osse Pt_1
condannata al risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento dell'obbligazione di pagare il compenso dovuto al subappaltatore che aveva determinato l'impossibilità di ottenere il rinnovo del Durc e la conseguente crisi
11 aziendale, con il licenziamento di numerosi dipendenti. In merito alla quantificazione del danno richiamava l'ammontare dei debiti contributivi (di circa € 70.000) da corrispondere per l'anno 2018 e 2019 e quantificava il danno conseguente, da liquidarsi anche in via equitativa, in € 250.000.
Acquisito il fascicolo di primo grado e respinte le richieste istruttorie delle parti, erano assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle comparse conclusionali e di replica ai sensi del novellato art. 352 cod. proc.
civ.; quindi, all'udienza del 1.7.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
I due motivi di appello si esaminano congiuntamente, siccome connessi al tema dell'inadempimento e dei danni conseguenti.
Essi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Vanno in primo luogo disattese le censure inerenti alla quantità di lavorazioni svolte dalla DI UT, essendo le stesse, come già correttamente ritenuto dal primo giudice, adeguatamente dimostrate dai “rapporti di cantiere”
sottoscritti dai capocantieri della società presenti in loco e redatti in Pt_1
duplice copia, di cui una destinata ad essere trattenuta dai lavoratori per consegnarla alla DI UT, mentre l'altra restava nella disponibilità della società Pt_1
Ciò trova riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali attestanti la circostanza che giornalmente venivano redatti i rapporti di cantiere e controllati dal capocantiere della società presente in loco (v. dichiarazioni dei testi Pt_1
ST MI, , significativamente Testimone_10 Testimone_11
confermate anche dalle dichiarazioni dei dipendenti della società ddotti Pt_1
come testi in primo grado (v. dichiarazioni di muratore alle Testimone_12
12 dipendenze della società dal 2003, il quale ha riconosciuto la propria Pt_1
sottoscrizione sui rapporti di cantiere e ha altresì precisato che: <ero sempre
presente in cantiere e quindi avevo modo di verificare le ore>>; analogamente il teste muratore alle dipendenze della società da dodici anni, Testimone_13 Pt_1
il quale ha dichiarato di aver sottoscritto i rapporti e precisato che: <… se ho
firmato ho sicuramente verificato la corrispondenza di quanto indicato nei rapportini con
le ore effettivamente lavorate>>; v. altresì le dichiarazioni del teste Testimone_4
geometra dipendente della società . Pt_1
Il fatto che i “rapporti di cantiere” siano stati sottoscritti dai capi cantiere presenti in loco e non dai preposti della società on costituisce circostanza Pt_1
idonea ad elidere la concludenza probatoria di tali documenti, attenendo la questione a profili di regolarità formale che non incidono sulla prova dell'effettivo svolgimento delle prestazioni subappaltate per le ore fatturate e controllate dai capi cantiere della da reputarsi pienamente dimostrate Pt_1
soprattutto perché confermate dalle richiamate deposizioni testimoniali.
Né può trascurarsi di considerare che il 24.7.2018 la società ha Pt_1
effettivamente corrisposto alla subappaltatrice un acconto di € 17.688 che, con ogni verosimiglianza, non sarebbe stato pagato se non fossero effettivamente state lavorate le ore riportate nei rapporti in esame.
L'appello è parimenti da disattendere quanto all'inadeguatezza del personale impiegato dalla subappaltatrice ed ai ritardi conseguenti, sia per la genericità della contestazione, sia perché, nel corso dei lavori, non risultano sollevati rilievi inerenti alla capacità o alla professionalità del personale impiegato, come indirettamente dimostrato anche dalla quotidiana sottoscrizione dei “rapporti di cantiere” sopra richiamati. D'altro lato, si osserva che la prestazione di manodopera di cantiere coinvolge una pluralità di professionalità che dovevano operare sotto la guida della società che Pt_1
13 non richiedevano elevate specializzazioni, attesi compiti sostanzialmente esecutivi ad essi conferiti (v. contratto in atti, ove la società ha richiesto Pt_1
alla ditta DI UT muratori e con nozioni di carpenteria semplice e Pt_2
di due pavimentatori con capacità di montaggio scale, nonché di carpentieri per montaggio skydek).
Non si riscontrano inoltre sostanziali criticità di rilievo sotto il profilo della regolare assunzione da parte di DI UT del personale impiegato nelle lavorazioni, posto che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si rileva che la documentazione inerente alle assunzioni è stata trasmessa unitamente agli attestati del corso di formazione dei dipendenti. Infatti, in esito alla contestazione del 3.7.2018 mossa dalla società il 4.7.2018 DI UT dava atto che: Pt_1
<domani mattina la ditta DI UT sarà presente in cantiere con una squadra di n. 6
dipendenti tutti regolarmente assunti e con i corsi di formazione in corso di validità.
Vorremmo, inoltre, precisare che le assunzioni del personale possono essere effettuate
“entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro” come previsto dalla normativa
vigente …>>. A tale missiva la società dava riscontro che: <preso atto dei Pt_1
documenti ricevuti, chiedo di stampare e sottoscrivere la documentazione, lasciando copia
di tutto il materiale nella baracca di cantiere ad uso e verifica degli enti ispettivi. Ricordo
che nell'edilizia l'assunzione dei lavoratori deve avvenire con tre giorni di anticipo
rispetto all'ingresso in cantiere …>>.
Da tale corrispondenza non si ricava in modo univoco che i lavoratori impiegati da DI UT non fossero stati regolarmente assunti, quanto piuttosto che, per la sola mattina del 3.7.2018, non era stata tempestivamente trasmessa la documentazione attestante la regolare assunzione degli stessi. Adempimento,
tuttavia, necessario al fine di garantire il regolare svolgimento del subappalto.
Nondimeno l'episodio, siccome isolato (posto che in esito allo scambio delle mail sopra richiamate non vi sono più state contestazioni sul punto), non pare rilevare
14 in termini di grave inadempimento da parte della subappaltatrice e neppure in termini di danno, non essendo apprezzabili in concreto quali siano state le ripercussioni pregiudizievoli nell'esecuzione del subappalto, anche soltanto in termini di ritardo nelle lavorazioni, considerato che la problematica è stata immediatamente chiarita ed ovviata dalla subappaltatrice.
Sotto i profili in esame l'appello va quindi respinto, per cui va confermato anche in questa sede il credito di DI UT di € 66.132 oltre interessi risultante dal decreto ingiuntivo opposto.
L'appello è invece parzialmente fondato in merito alla questione dei danni al rack server di proprietà della committente.
Nel corso delle lavorazioni e, in particolare, nel corso della demolizione del cartongesso, sono rovinati sul server una tale quantità di polvere e detriti da pregiudicarne il funzionamento.
Tanto risulta provato sia dalle dichiarazioni dei testi sia dalla corrispondenza prodotta in atti e, segnatamente, dalla richiesta di danni inoltrata dalla committente EP alla società (v. mail del 6.8.2018). Pt_1
Del resto, non sono stati proposti motivi impugnazione per contestare l'accertamento condotto dal primo giudice in merito all'effettivo verificarsi del sinistro, peraltro ampiamente documentato anche dalle foto in atti, per cui il fatto che, durante le lavorazioni, l'armadio rack server sia rimasto danneggiato può
ritenersi non controverso in causa.
È, invece, controversa l'imputabilità dei danni e la loro quantificazione.
In merito alla imputabilità dei danni soccorrono le dichiarazioni dei testi addotti in primo grado.
Al riguardo va preliminarmente disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste (dipendente di DI UT che aveva Testimone_9
eseguito la rimozione del cartongesso in prossimità del server), poiché, come già
15 correttamente ritenuto dal primo giudice, egli non è portatore di un interesse concreto che lo legittimi a partecipare al giudizio. Nondimeno, le sue dichiarazioni, al pari di quelle del teste (rispetto al quale l'eccezione di Tes_6
incapacità a testimoniare è stata invece implicitamente rinunciata da DI UT),
dovranno essere valutate con particolare rigore, attesi i ruoli rispettivamente assunti nella vicenda.
Ciò posto, può ritenersi provato che l'abbattimento di polveri e detriti sull'armadio rack server, pur protetto da stifferite (ma non in modo ermetico, al fine di evitarne il surriscaldamento), è avvenuto durante le lavorazioni svolte dai dipendenti di DI UT.
Tanto risulta anche dalle stesse dichiarazioni del teste il Testimone_9
quale ha riferito che: <c'era un muro di cartongesso che io dovevo tagliare, su ordine
del signor e Fu lui a segnare le misure. Lui prese un flessibile con Persona_1 Pt_1
un cavo della corrente dal suo furgone e me lo diede. Era presente un altro ragazzo che
mi aiutò. Il server era lontano due o tre metri dal cartongesso;
era coperto con dei teli>>.
Tali dichiarazioni divergono da quelle rese dal teste Testimone_6
capocantiere della società il quale ha invece dichiarato che: <spiegai che Pt_1
bisognava rompere a mano con il martello il cartongesso;
poi con il palanchino bisognava
fare forza dove c'era una vita sul montante per togliere l'intera lastra di cartongesso e
ridurre la polvere. La stessa operazione era stata fatta nella stessa stanza da parte nostra.
Vi era anche un'aspirapolvere. Vi era un flessibile in cantiere, ma loro non avrebbero
dovuto utilizzarlo in quella operazione. Non ho mai dati disposizione di utilizzare il
flessibile>>.
Dal tenore di tali dichiarazioni si evince che l'uso del flessibile elettrico ha costituito una modalità errata che ha prodotto una esagerata quantità di polveri e detriti che non poteva essere contenuta neppure con l'uso dell'aspirapolvere,
16 tanto che, come chiarito dal teste era persino entrato in funzione Tes_6
l'allarme antincendio.
Non appare, invece, di decisivo rilievo la circostanza che l'uso del flessibile sia stato richiesto dal capocantiere o sia stato arbitrariamente attuato dal Tes_6
quest'ultimo, infatti, era a conoscenza della presenza del server ed era CP_1
comunque tenuto, per la qualificazione professionale richiestagli, a proteggere tale delicato macchinario dalla rovina di polveri e detriti, adoperando ogni accorgimento necessario a proteggerne l'integrità e il funzionamento.
Pertanto, l'abbattimento delle polveri e dei detriti sul rack server può
ritenersi imputabile a DI UT, che resta responsabile dei danni occorsi a
EP SR anche nell'ipotesi (peraltro non sufficientemente dimostrata) che l'uso del flessibile fosse derivato da direttive della committente Pt_1
palesemente errate, avendo il acconsentito all'uso dello stesso, CP_1
nonostante che tale modalità, generando molta polvere e detriti, non fosse consona rispetto alla delicatezza del vicino macchinario e potendo quest'ultimo proporre modalità differenti di esecuzione delle lavorazioni o rifiutarsi di effettuarle per il pericolo di danno che ne sarebbe potuto derivare, come poi è
effettivamente accaduto (v. Cass. 27526/2024).
Né vale sostenere che dopo la rimozione del cartongesso il server era ancora funzionante perché c'erano le luci accese (v. dichiarazioni del teste
, posto che il fatto che non sia stato interrotta l'alimentazione CP_1
dell'energia elettrica non consente affatto di escludere che il server sia rimasto danneggiato, come dimostrato sia dalla corrispondenza intercorsa tra la committente EP e la società sia dalla documentazione Pt_1
attestante gli interventi operati sul server al fine di riparare i danni.
La responsabilità di DI UT per il danneggiamento del rack server
emerge, inoltre, anche dalle dichiarazioni della teste impiegata Testimone_2
17 della società presente alla riunione indetta per chiarire l'incidente Pt_1
avvenuto.
Ha riferito la teste che a tale riunione: <ero presente io, il titolare Tes_2
il capocantiere per e per DI Controparte_5 Testimone_6 Pt_1 Pt_1
UT c'era il figlio di non ricordo se ci fosse anche il padre. Ero stata CP_1
avvisata dell'accaduto dal responsabile della cantina, il signor . Ne parlai con CP_6
e lui mi disse di convocare l'DI UT. In quella sede chiedemmo Controparte_5
spiegazioni, visto che erano state date precise istruzioni su come completare il lavoro sulla
striscia di cartongesso. Il figlio di ammise il fatto. Non ci chiesero di fare CP_1
un sopralluogo, perché riconobbero subito il problema. RO si impegnarono ad attivare la
loro assicurazione per provvedere al pagamento del danno>>.
Il fatto che la riunione sia stata tenuta è ammesso anche dal teste Tes_14
, figlio di , il quale ha riferito che: <… loro di riferirono
[...] CP_1
dell'incidente al server, ci dissero che il server era come una Mercedes a cui si era rotto il
radiatore e ci dissero che, essendo un buon cliente, bisognava sostituire tutta la Mercedes.
Io chiesi di poter fare un sopralluogo con un tecnico. RO dissero di sì ma poi non se ne
fece nulla. Ci rassicurò sul fatto che non avremmo pagato solo noi>> (v. altresì il teste
(marito di , il quale ha riferito che: Testimone_15 CP_1
<all'incontro c'eravamo io e mio figlio per la e c'era la signora Tes_14 Pt_1 Pt_1
e un altro geometra di cui non ricordo il nome. Ci dissero che era occorso un guasto Per_2
al server. Noi chiedemmo di poter verificare>>).
Dal tenore di tali dichiarazioni può desumersi che effettivamente fosse in discussione la responsabilità di DI UT in merito ai danni causati a
EP e che quest'ultima abbia ammesso che il danno si era verificato durante le lavorazioni ad essa demandate, posto che, diversamente, non vi era necessità di rassicurare il sul fatto che “non avremmo pagato Testimone_14
solo noi”.
18 E' inoltre pacifico che il sopralluogo non abbia mai avuto luogo. Ma
neppure risulta che DI UT l'abbia richiesto o che essa abbia attivato la propria assicurazione per la verifica dei danni e tantomeno può ritenersi provato che detto sopralluogo sia stato impedito dalla società Pt_1
Di conseguenza il fatto che il sopralluogo congiunto non abbia avuto luogo (poi non se ne fece nulla: v. dichiarazioni teste non vale ad elidere CP_1
la responsabilità di DI UT per l'incidente occorso durante il taglio del cartongesso, avendo quest'ultima riconosciuto che il danno si era verificato durante le lavorazioni ad essa demandate, senza poi attivarsi, come era suo onere, per verificarne le conseguenze, né per porvi rimedio.
Allega, inoltre, la società che il server è stato danneggiato anche Pt_1
dal fatto che, successivamente al giorno in cui era stato tagliato il cartongesso da
DI UT, sopra di esso è stato fatto cadere dal personale della subappaltatrice un montacarichi e un bidone aspirapolvere. Tuttavia, tale circostanza non è stata sufficientemente chiarita dalle deposizioni testimoniali, in cui si ha principale riguardo alla questione del taglio del cartongesso. Solo il teste ha riferito Tes_6
che, un diverso giorno rispetto a quello in cui si era proceduto al taglio del cartongesso di cui sopra si è detto, alcuni dipendenti gli avevano riferito che il personale dipendente della DI UT aveva fatto cadere il mantacarichi e il bidone aspirapolvere sopra l'armadio del rack server (v. dichiarazioni del teste
<mi fu detto così sia dai dipendenti della DI UT sia dai nostri dipendenti;
Tes_6
ribadisco che non c'ero. RO dissero che era caduto il montacarichi e che già dalla mattina
sentivano uno strano rumore, uno scatto. Sul bidone aspirapolvere non ricordo>>).
Tuttavia, tali dichiarazioni, peraltro de relato, appaiono così generiche (non essendo indicati neppure i nomi dei muratori presenti in loco che avevano assistito all'incidente) che non consentono di ritenere provato il verificarsi dell'evento con tali modalità.
19 D'altro lato, la stessa corrispondenza intercorsa con la committente
EP SR fa riferimento a danneggiamenti causati da polveri e detriti
(tanto che la stessa EP aveva in un primo momento acquisito un preventivo per la ripulitura del server, soluzione poi scartata perché priva di ogni garanzia di funzionamento e di sostituzione di parti danneggiate), ossia a danni che paiono avere natura diversa da quelli che potrebbe causare l'abbattimento di un montacarichi e di un bidone aspirapolvere sul rack server.
Accertata l'imputabilità a DI UT, occorre adesso verificare se vi è
prova adeguata dei danni subiti dalla società Pt_1
Al riguardo giova preliminarmente ribadire l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni, considerato che non è stato allegato che l'armadio
rack server sia ancora disponibile per i necessari accertamenti tecnici, per cui il mezzo istruttorio si mostra del tutto esplorativo.
Neppure può essere preso in considerazione il preventivo della società
GoTec del 10.7.2018, che riguarda una pluralità di soluzioni proposte, di costo differente, rispetto alle quali non è dato sapere se a detto preventivo abbia poi fatto seguito l'acquisto del nuovo sistema integrato da parte di EP SR
né a quali, tra le soluzioni proposte, essa abbia in concreto prestato adesione.
Tantomeno risulta provato il rimborso della spesa asseritamente sostenuta da
EP da parte della società ovvero la decurtazione del compenso Pt_1
dell'appaltatore per il corrispondente ammontare.
Piuttosto, il danno subito dalla società può essere verificato Pt_1
attraverso le fatture che essa ha pagato per la riparazione dell'armadio rack server
e in particolare:
a) dalla fattura n. 1581/2018 del 31.10.2018 di € 16.104, emessa da CVT SR
nei confronti della società er la fornitura di: <tre server presso vs. Cliente Pt_1
20 EP SR>> pertinente al danno in oggetto sia sotto il profilo temporale sia per la destinazione dei server presso la committente EP SR;
b) la fattura n. 1783/2018 del 19.12.2018 di € 488 emessa da CVT SR nei confronti della società er <ns. intervento tecnico per pratiche sostituazione Pt_1
UPS, rilevamento problemi e diagnosi … ricollegamento impianto, verifiche di
funzionamento>> trattandosi di: <intervento tecnico per consegna UPS EP
SR>> e quindi anch'essa pertinente al danno in oggetto;
c) la fattura acconto n. 18/187D del 22.11.2018 di € 1.349,08 e la fattura a saldo n. 6756/A del 3.12.2018 di € 5.396,30 emesse da Meci SR nei confronti della società per fornitura di Novo Nevada GAMS 32 flussi video espandibile a 64 Pt_1
anch'essa avente come destinazione EP SR;
d) la fattura n. RF 18-0026 del 9.11.2018 e la fattura n. RF 18-0029 del
23.11.2018 emesse da Radi SR nei confronti della società rispettivamente Pt_1
per l'importo di € 854 a titolo di acconto e per l'importo di € 3.416 a titolo di
<saldo per intervento di bonifica meccanica ed elettronica su server presso Valle
Picciola>>.
Trattasi, infatti, di fatture emesse direttamente nei confronti della società
di cui appare fondato ritenere che essa abbia provveduto ai relativi Pt_1
pagamenti, siccome tutte inerenti a materiale informatico da destinare al cantiere di EP in un periodo temporale coerente con quello necessario alla riparazione dei danni causati, considerato altresì che dette fatture non sono state specificatamente contestate da DI UT. Mentre non pertinente appare il richiamo operato dal primo giudice a Cass. n. 3293/2018 che riguarda il caso in cui la fattura sia stata emessa da parte del soggetto che intende utilizzarla in giudizio, mentre nel caso di specie le fatture sopra menzionate risultano emesse da terzi.
21 Ne consegue che i danni subiti dalla società appellante possono reputarsi provati per l'importo di € 27.607,38 in moneta del 15 dicembre 2018 (data media delle fatture emesse e sopra elencate che si individua anche in via equitativa ai fini della liquidazione del danno).
Trattandosi di debito di valore, su tale somma va riconosciuta la rivalutazione monetaria che si computa in base agli indici Istat dal 15.12.2018
all'attualità per complessivi € 5.217,79.
In applicazione dei criteri enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
n. 1712/1995, competono alla società nche gli interessi compensativi che, Pt_1
vanno computati al tasso legale sul predetto importo di € 27.607,38 annualmente rivalutata dal 15.12.2018 ad oggi, per complessivi € 3.612,74.
Sull'importo risultante di € 36.437,91 (di cui € 27.607,38 in linea capitale,
€5.217,79 per rivalutazione monetaria e € 3.612,74 per interessi compensativi)
decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
Non può, invece, riconoscersi l'ulteriore danno inerente la decurtazione del corrispettivo di € 30.000 operato da EP a carico della società
perché, come riscontrato anche dal primo giudice, di ciò non vi è prova Pt_1
in causa, non essendo rilevabile dagli atti se effettivamente EP abbia operato tale decurtazione, né quali possano, in ipotesi, esserne state le ragioni.
Neppure può riconoscersi l'ulteriore di € 744 per l'impiego del personale alla pulizia dei locali dopo gli interventi di ripristino del server, perché anche sul punto la pretesa risarcitoria non appare adeguatamente dimostrata, considerato che non risulta provato che la riparazione del server abbia reso necessario l'impiego di manodopera ulteriore rispetto a quella normalmente rientrante negli oneri ordinari di pulizia del cantiere che fanno capo all'impresa appaltatrice
Pa che pure stava lavorando con propri operai presso l'immobile della Pt_1
EP.
Infine, l'appello principale va respinto anche con riguardo al danno da discredito commerciale asseritamente derivante dal fatto che DI UT aveva inoltrato le lettere di sollecito dei pagamenti anche alla committente
EP, essendo quest'ultima ben a conoscenza delle problematiche emerse nel corso dei lavori, per cui detto danno non risulta apprezzabile, non essendo la comunicazione di tali missive idonee a ledere in concreto l'immagine e l'affidabilità commerciale dell'impresa affidataria, che ha infatti regolarmente proseguito i lavori.
Ciò posto, occorre adesso esaminare la domanda di risoluzione del contratto di subappalto che la società a riproposto in appello per grave Pt_1
inadempimento della subappaltatrice.
In esito al verificarsi del danneggiamento all'armadio rack server la società
dopo aver pagato un acconto di € 17.688, ha sospeso i pagamenti nei Pt_1
confronti di DI UT (v. mail del 1°.
8.2018 con la quale la società a Pt_1
fronte di un sollecito di DI UT, comunica di aver legittimamente sospeso ogni pagamento: <in attesa che venisse determinato l'ammontare del danno dalla
stessa causato all'armadio “rack server” di proprietà della società EP SR. (…)
il danno causato dalla DI UT di ai beni di proprietà della EP CP_1
SR e da questa rivendicati nei confronti della mia assistita è stato stimato in una cifra
variabile tra € 56.827,00 e € 62.827 a seconda dell'intervento infrastrutturale da eseguire
... >>).
DI UT al momento dell'interruzione dei lavori e dell'abbandono del cantiere era titolare di un credito (€ 66.132 al netto dell'acconto di € 17.688
corrisposto nel luglio del 2018) molto maggiore rispetto al credito risarcitorio causato alla in esito alla rovina del server (pari, all'epoca, a € 27.607,38), Pt_1
23 il cui soddisfacimento era, peraltro, ampiamente garantito dai lavori sino a quel momento svolti dalla subappaltatrice.
Di conseguenza, l'integrale sospensione dei pagamenti operata dalla società appellante, a fronte di un residuo credito di oltre 66mila euro di DI
UT (al netto dell'acconto corrisposto), non appare giustificata né
proporzionata rispetto al danno provocato, considerato altresì che nonostante il verificarsi del sinistro, il rapporto di subappalto era ancora in essere e che la società prima della citazione in opposizione all'esecuzione, non ha Pt_1
manifestato la volontà di risolverlo, ma, lamentando l'abbandono del cantiere da parte di DI UT, ha implicitamente riconosciuto che detto rapporto poteva proseguire, salvo regolare i rapporti di dare e avere tenendo conto del danno causato.
Ciò conduce a negare che l'inadempimento ai doveri di prudenza e diligenza nell'esecuzione delle lavorazioni subappaltate ravvisabile in capo a per il danno al rack server integri un inadempimento grave e tale da CP_7
giustificare la risoluzione del contratto di subappalto.
Conseguentemente va disattesa sia la domanda di risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento di DI UT sia la domanda di risarcimento del danno per abbandono del cantiere, posto che il mancato pagamento della maggior parte delle lavorazioni svolte, pur dovendosi tenere conto del danno causato, giustifica, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. l'interruzione delle lavorazioni da parte di DI UT, essendo il proprio credito preponderante rispetto a quello risarcitorio ed ancora incerto nel quantum
spettante alla società Pt_1
Ne consegue che i primi due motivi di appello vanno accolti limitatamente al danno al rack server come sopra quantificato in complessivi € 36.437,91
all'attualità.
24 Occorre adesso esaminare l'appello incidentale riproposto da DI UT
per la condanna della società al risarcimento dei danni provocati dal Pt_1
mancato pagamento delle lavorazioni svolte.
Esso è da un lato inammissibile, perché non prende posizione rispetto alle ragioni della decisione esposte dal primo giudice, e dall'altro infondato,
dovendosi anche in questa sede confermare che non vi è prova del nesso di causalità in merito al mancato rinnovo del DURC ovvero al licenziamento di alcuni dipendenti, trattandosi di conseguenze di cui non è stata affatto dimostrata la prevedibilità al momento dell'inadempimento (art. 1225 cod. civ.)
né la loro riconducibilità immediata e diretta all'inadempimento, peraltro parziale, della società tenuto altresì conto del danno provocato durante Pt_1
le lavorazioni di cui si è dato atto.
Pertanto, l'appello incidentale va respinto.
Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, la società DI
UT va condannata a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, in favore della società la somma di € 36.437,91, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
La sentenza impugnata va, invece, confermata nel resto con particolare riguardo alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, atteso che il credito azionato in via monitoria da DI UT è rimasto provato e che del controcredito risarcitorio azionato in via riconvenzionale dalla società non è stata Pt_1
chiesta la compensazione, con conseguente rigetto della domanda di restituzione di quanto corrisposto a tale titolo (ossia per capitale interessi e spese del decreto ingiuntivo) dall'appellante principale in esecuzione della sentenza impugnata.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese del doppio grado vanno integralmente compensate.
Entro tali limiti può essere accolta la domanda di restituzione avanzata
25 dall'appellante incidentale con riguardo alle sole spese processuali da essa eventualmente corrisposte all'appellante incidentale in esecuzione della sentenza di primo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
quale titolare della ditta DI UT, con atto notificato in data 8.3.2023,
[...]
nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto con comparsa depositata il 25.1.2024, avverso la sentenza n. 102/2023 del Tribunale di Arezzo,
pubblicata in data 1.2.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , CP_1
titolare della ditta DI UT SR, a pagare, per le causali di cui in motivazoine,
in favore della società la complessiva somma di € 36.437,91, Parte_1
oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del doppio grado e condanna , titolare CP_1
della ditta DI UT, a restituire quanto eventualmente pagato a tale titolo dalla a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_1
Firenze, 7.11.2025.
L'Estensore La Presidente
AR IN IE CO
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
26
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1629/2023 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 102/2023 del Tribunale di Arezzo e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. [da ora in poi Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lorenzoni del foro di Arezzo;
Pt_1
APPELLANTE
E
, quale titolare della ditta individuale DI UT di NO CP_1
EL [da ora in poi DI UT], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Coleschi
del foro di Arezzo;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 1°.
7.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per l'appellante <in via preliminare: a) dichiarare - in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1629/2023 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 102/2023 del Tribunale di Arezzo e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. [da ora in poi Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lorenzoni del foro di Arezzo;
Pt_1
APPELLANTE
E
, quale titolare della ditta individuale DI UT di NO CP_1
EL [da ora in poi DI UT], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Coleschi
del foro di Arezzo;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 1°.
7.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per l'appellante
l'inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di specificità dei motivi e,
per l'effetto, respingerlo con ogni ulteriore conseguenza di legge;
b) Dichiarare
l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione del Doc. n. 43 dell'appellata siccome relativo a fatti già esistenti al momento in cui sono maturate le preclusioni istruttorie in primo grado ed alla scadenza dei termini e art. 183/6
c.p.c. e, per l'effetto, disporne lo stralcio dal fascicolo e comunque la non utilizzabilità ai fini del decidere;
nel merito: a) Respingere la richiesta di pagamento formulata nei confronti della siccome infondata Parte_1
nell'an e nel quantum e comunque perché eccessiva e non provata;
b) Accertare e dichiarare per i motivi tutti indicati negli atti del giudizio il grave inadempimento della DI UT di NO EL al contratto di sub-appalto del 31.5.2018; c) Accertare e dichiarare che il contratto di sub-appalto del
31.5.2018 si è risolto di diritto per effetto del grave inadempimento della DI
UT di NO EL;
d) Accertare e dichiarare che la Parte_1
per effetto del grave inadempimento della DI UT di ha CP_1
legittimamente sospeso ogni pagamento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; e) Condannare
la Sig.ra Titolare della DI UT di NO EL, al CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a qualsiasi titolo dalla
[...]
per effetto dei fatti e degli inadempimenti indicati in narrativa, da Parte_1
quantificarsi e liquidarsi nella somma di € 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria della causa o che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa;
h) Dichiarare nullo e revocare per i motivi tutti indicati in narrativa il decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi statuendo che nessuna somma è dalla dovuta per i titoli dedotti in giudizio;
Parte_1
Dichiarare la nullità della prova testimoniale resa dal Sig. per Testimone_1
2 incapacità dello stesso a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto portatore di un interesse nella causa tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio, quale soggetto che ha materialmente causato il sinistro di cui è stato richiesto il risarcimento;
Condannare la Sig.ra Titolare dell'Impresa CP_1
individuale DI UT di NO EL, a restituire e pagare alla
[...]
la somma di € 82.152,18, o quella maggiore o minore somma che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia, dalla stessa percepita per effetto dell'esecutività della sentenza e del decreto ingiuntivo, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284
IV° co. c.c. dal 24.2.2023 al saldo effettivo;
i) Rigettare in ogni sua parte l'appello incidentale della Sig.ra Titolare dell'Impresa individuale DI CP_1
UT di NO EL, siccome relativo ad una domanda riconvenzionale inammissibile e comunque infondata nell'an e nel quantum; in via istruttoria: a)
Acquisire e prendere atto della seguente documentazione che è stata offerta in comunicazione mediante deposito in Cancelleria all'atto dell'iscrizione a ruolo
Co della causa: 1)- Proposta e.mail accettata da “ ; 2)- Pec del 1.8.2018 da Avv.
Lorenzoni ad Avv. Coleschi;
3)- Riepilogo personale impiegato con comunicazioni UniLav;
4)- E.Mail di contestazione del 3.7.2018 del D.L. Anichini;
5)- Rappresentazioni fotografiche;
6)- Lettera di contestazione del 3.7.2018 con foto allegate;
7)- Rappresentazioni fotografiche dell'armadio danneggiato;
8)-
Bonifico del 17.7.2018; 9)- Relazione del perito Geo2Tec S.r.l. con allegati
Co preventivi di spesa;
10)- Pec del 24.7.2018 da ad “ ; 11)- Parte_1
Pos “EF”; 12)- Dichiarazione a firma 13)- Dichiarazione a firma Testimone_2
; 14)- Pec del 6.8.2018 da EP S.r.l. a Testimone_3 Parte_1
con preventivi 2 allegati;
15)- Pec 6.8.2018 da Avv. Lorenzoni ad Avv.
[...]
Coleschi; 16)- Visura C.C.I.A.A.; 17)- Visura Agenzia del Territorio;
contestualmente al deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c.: 18)- Fattura
n. 1581/2018 del 31.10.2018 della C.V.T. S.r.l.; 19)- Fattura n. 1783/2018 del
3 19.12.2018 della C.V.T. S.r.l.; 20)- Fattura n. 18/187D del 22.11.2018 della Meci
S.r.l.; 21)- Fattura n. 6756/A del 3.12.2018 della Meci S.r.l.; 22)- Fattura n. 18-0026
del 9.11.2018 della Radi S.r.l.; 23)- Fattura n. 18-0029 del 23.11.2018 della Radi
S.r.l.; b) Ammettere la prova testimoniale sui capitoli da 2 a 11 compresi e da 21
a 36 compresi indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., da intendersi qui di seguito integralmente trascritti, con i testi ivi indicati;
c) Prendere atto dell'esito dell'interrogatorio formale della Sig.ra espletato CP_1
all'udienza del 1.7.2021 ed in particolare delle confessioni dalla stessa rese;
Prendere atto dell'esito della prova per testi resa dai IG.ri , Testimone_4
, e e) Ammettere C.T.U. volta Tes_5 Testimone_6 Testimone_2
a confermare l'ammontare dei danni subiti dalla e già Parte_1
ampiamente documentati e non contestati nel quantum;
f) Dichiarare
inammissibili e comunque respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'opposta per i motivi indicati nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. e da intendersi qui di seguito integralmente trascritti ammettendo tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dall'opposta, che sugli stessi vengano escussi a controprova i IG.ri Tes_4
, d
[...] Tes_5 Testimone_3 Testimone_2 Testimone_6
in ogni caso: Condannare l'opposta alla refusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi del giudizio, compresa la fase cautelare>>.
Per l'appellata DI UT:
sentenza, accogliere l'appello incidentale e per l'effetto condannare CP_4
al risarcimento in favore di già titolare dell'impresa
[...] CP_1
individuale DI UT, di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella misura di euro 250.000,00 o in quella diversa che dovesse risultare in corso di giudizio,
anche con valutazione equitativa, con conferma degli ulteriori capi della sentenza
4 impugnata. In via istruttoria: - ammettere tutti i mezzi istruttori non ammessi formulati da già titolare dell'impresa individuale DI UT, sia CP_1
a prova diretta che a controprova. In ogni caso con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza del
1°.2.2023, il tribunale di Arezzo, espletata una prova per testi e l'interrogatorio formale di rigettava l'opposizione proposta dalla società CP_1 Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1093/2018 di € 66.132,00 oltre interessi e spese,
emesso dal medesimo tribunale in favore di DI UT a titolo di corrispettivo per i lavori da quest'ultima svolti in subappalto.
Riteneva, in particolare, il primo giudice:
- che il contratto di sub appalto prevedeva una retribuzione a tempo e non a misura;
- che DI UT aveva adeguatamente provato l'esecuzione dei lavori mediante i “rapportini di cantiere” o “mastrini di cantiere” sottoscritti dall'incaricato della società redatti in duplice copia (una per la sub committente e una Pt_1
per la subappaltatrice) al fine di consentire l'esatta verifica delle lavorazioni effettuate. Né poteva ritenersi che il personale impiegato dalla ditta UT fosse stato inadeguato e privo delle necessarie qualifiche, oltre che non in regola con l'assunzione, tenuto conto dei documenti in atti, nonché della genericità delle allegazioni della società e dell'assenza di specifiche contestazioni nel Pt_1
corso dello svolgimento dei lavori;
5 - che non poteva reputarsi provato che i danni all'armadio rack server
fossero imputabili alla DI UT, attese le contrastanti dichiarazioni rese dai testi, anche con riguardo alla dinamica, di cui non era stato chiarito se il server era stato danneggiato a causa dei detriti derivanti dalla rimozione del muro in cartongesso o dalla caduta del montacarichi. In ogni caso detti danni non potevano essere riconosciuti perché non provati nel quantum, non essendo stato svolto un a.t.p., né consentito il chiesto sopralluogo congiunto, per cui non era possibile accertare la necessità della sostituzione del rack server ovvero la possibilità di una sua utile riparazione;
- che l'abbandono del cantiere da parte della DI UT non dava luogo ad inadempimento imputabile, essendo intervenuto solo dopo che la società
veva rifiutato il pagamento del compenso sulla base dell'asserito danno Pt_1
all'armadio rack server;
- che andava conseguentemente disattesa la domanda risarcitoria avanzata dalla e ciò anche con riguardo a pretesi danni da ritardo e da Pt_1
riduzione del corrispettivo dell'appalto, perché non provati;
- che neppure poteva essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla DI UT (la quale a sua volta, non essendo stata pagata, lamentava di aver dovuto licenziare i dipendenti), non essendovi prova adeguata del nesso di causalità tra il mancato pagamento da parte della società e i Pt_1
6 licenziamenti ed esulando, in ogni caso, il danno lamentato dal novero dei danni risarcibili ex art. 1225 cod. proc. civ..
Su tali premesse, il primo giudice rigettava sia l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1093/2018 che, per l'effetto, dichiarava esecutivo ex art. 653
cod. proc. civ., sia la domanda risarcitoria avanzata dalla che quella Pt_1
proposta dalla DI UT, compensando per un terzo le spese di lite e condannando l'opponente al rimborso della restante quota di due terzi in favore della DI UT.
Con citazione notificata il 4.8.2023, la società proponeva appello Pt_1
per i seguenti motivi:
1) col primo lamentava la violazione degli artt. 2697, 1218 e 1460 cod. civ.
per aver il primo giudice erroneamente ritenuto non provato l'inadempimento della DI UT. Rammentava che, già in primo grado, era stato contestato che la subappaltatrice: a) non aveva eseguito le lavorazioni per il quantitativo di ore unilateralmente fatturato;
b) aveva impiegato personale inadeguato che non rispondeva ai requisiti del contratto di subappalto (ove erano indicate le qualifiche richieste) e neppure in regola con l'assunzione (tanto che la società
aveva dovuto allontanarli dal cantiere), taluni dei quali reperiti tramite Pt_1
annuncio su Facebook e svolgenti tutt'altri mestieri prima dell'assunzione (es. un cameriere e un bracciante agricolo); c) nell'aver contravvenuto alle specifiche istruzioni ricevute e proceduto alle demolizioni con modalità sbagliate tanto da
7 provocare il danneggiamento dell'armadio rack server; d) nell'aver inopinatamente interrotto le lavorazioni, abbandonando il cantiere. Rispetto a tali specifiche ed analitiche contestazioni, la DI UT non aveva adeguatamente assolto all'onere di dimostrare l'esatto adempimento, stante l'assoluta inidoneità, allo scopo, dei c.d. “rapportini di cantiere”, la cui sottoscrizione era stata disconosciuta, senza che la DI UT chiedesse la verificazione. Rimarcava, inoltre, che i capicantiere non erano comunque legittimati né autorizzati a compiere attività di competenza esclusiva dei preposti e , quali la sottoscrizione dei buoni di lavorazioni. In ogni Tes_4 Tes_5 Tes_3
caso i “rapportini” potevano dimostrare la presenza degli operai in cantiere, ma non anche che gli stessi fossero effettivamente impiegati nelle lavorazioni subappaltate e fossero stati in possesso dei requisiti di adeguatezza e abilità
contrattualmente stabiliti. Rimarcava che i testi e avevano sì Tes_7 Tes_8
ammesso di aver sottoscritto i “rapportini” ma precisando di averlo fatto solo perché richiesti dai dipendenti della DI UT a fini di regolarità della loro contabilità interna, che non era valevole nei confronti della società Né Pt_1
tali “rapportini” erano stati utilizzati dalla DI UT al fine di contabilizzare i corrispettivi. Ulteriore e grave inadempimento era costituito dal danneggiamento dell'armadio rack service, determinato dal fatto che i dipendenti della DI UT, contravvenendo alle istruzioni ricevute, avevano utilizzato il flessibile elettrico e non avevano messo in funzione l'aspirapolvere, in tal modo
8 provocando detriti e polveri che avevano danneggiato il server. Ribadiva
l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste (art. 246 cod. Testimone_9
proc. civ.), autore dell'illecito, il quale era portatore di un rilevante interesse in causa, rimarcando che comunque il teste aveva confermato che per rimuovere il cartongesso era stato utilizzato il flessibile elettrico e non era stato azionato l'aspirapolvere. Mentre il teste aveva confermato che il personale della Tes_6
DI UT aveva provocato anche la caduta del montacarichi e del bidone aspirapolvere sopra l'armadio rack server. Evidenziava che la stessa DI UT,
nell'immediatezza dei fatti, aveva ammesso le proprie responsabilità,
dichiarandosi disponibile a risarcire i danni anche nel corso della riunione del
4.7.2018 alla presenza di numerosi testimoni, come riferito dalla teste
[...]
Argomentava che solo dopo aver appreso che la committente Tes_2
EP, constatane l'irrecuperabilità, aveva richiesto la sostituzione del
server con una spesa di circa € 60.000, la DI UT aveva preso a sollecitare i pagamenti legittimamente sospesi dalla società a fronte dei danni Pt_1
causati. Con l'ulteriore inadempimento, da parte della DI UT, di portare a termine le lavorazioni, abbandonando inopinatamente il cantiere e richiedendo il pagamento delle fatture emesse, sebbene non ancora esigibili perché non erano ancora scaduti i termini per il loro pagamento;
2) col secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 2697, 1460, 1218
e 2043 cod. civ. per avere il primo giudice erroneamente respinto la domanda
9 risarcitoria, considerato che, pacifica l'esistenza del contratto, essa appellante aveva dimostrato il grave inadempimento della DI UT, l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti, con riguardo al danneggiamento del rack server per
€ 62.827 (o a diversa somma), addebitato dalla committente EP e sottratto dal corrispettivo dell'appalto dovuto alla società con riguardo Pt_1
ai ritardi nelle lavorazioni che avevano parimenti comportato una riduzione operata dalla committente EP del corrispettivo dell'appalto di €
150.000, essendo il danno corrispondente stato causato dalla DI UT per la lentezza delle lavorazioni, l'incapacità del personale e l'abbandono del cantiere,
aggravata dall'inopinata scelta di trasmettere alla committente EP
infondate lettere di “recupero crediti” che gettavano un alono di discredito sulla società Pt_1
Concludeva come in epigrafe per la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
l'accertamento del grave inadempimento della subappaltatrice e la condanna della ditta DI UT al risarcimento dei danni;
in via istruttoria chiedeva una c.t.u. e l'escussione dei testi già sentiti in primo grado sui capitoli non ammessi.
Si costituiva la DI UT, ribadendo che il rapporto di subappalto era a tempo e non a misura che le lavorazioni eseguite erano pienamente comprovate dai rapporti di cantiere esibiti in atti, attestanti lavorazioni per 3.800 ore, che non erano mai stati contestati prima della notifica del decreto ingiuntivo, ribadendo che le fatture erano state emesse sulla scorta dei menzionati rapportini
debitamente firmati dal capocantiere della società Quanto alla Pt_1
10 mancanza di abilità del personale impiegato, faceva rilevare che ciò non era mai stato contestato nel corso del rapporto e durante l'esecuzione dei lavori e comunque non era provato, come non era provato che ciò aveva provocato un ritardo nella consegna dell'opera. Allegava, inoltre, che, in risposta ai solleciti di pagamento, la società aveva precisato che i pagamenti non erano stati Pt_1
fatti a causa dei danni causati all'armadio rack server, ancora in corso di valutazione da parte del perito dell'assicurazione, senza menzionare ulteriori problematiche. Contestava l'imputabilità dei danni al server, rimarcando che l'uso del flessibile, oltre che necessario per assicurare la dovuta precisione del taglio che l'uso del martello non poteva garantire, era stato autorizzato dal personale della società che aveva messo il flessibile a disposizione, non Pt_1
disponendo i dipendenti della DI UT di alcuna attrezzatura e dovendo per forza utilizzare quelli presenti in cantiere. Né alcun danno poteva essere stato provocato al server dalle polveri, perché coperto da teli. Contestava, inoltre, che il danno al server fosse stato causato dalla caduta del montacarichi, trattandosi di circostanza non provata, posto che il montacarichi non era posizionato sopra il
server, ma, sullo stesso piano e a distanza di quattro o cinque metri, come confermato dal teste della società In ogni caso non era provato il Pt_1
quantum del danno richiesto, considerato altresì che era stato rifiutato anche il sopralluogo congiunto chiesto dalla DI UT, né erano stati allegati eventuali accordi intervenuti sul punto con la committente. Contestava, inoltre, la valenza probatoria delle dichiarazioni scritte esibite dalla società Concludeva, Pt_1
quindi, per il rigetto dell'appello principale e proponeva, a sua volta, appello incidentale per un unico motivo con il quale chiedeva che la società osse Pt_1
condannata al risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento dell'obbligazione di pagare il compenso dovuto al subappaltatore che aveva determinato l'impossibilità di ottenere il rinnovo del Durc e la conseguente crisi
11 aziendale, con il licenziamento di numerosi dipendenti. In merito alla quantificazione del danno richiamava l'ammontare dei debiti contributivi (di circa € 70.000) da corrispondere per l'anno 2018 e 2019 e quantificava il danno conseguente, da liquidarsi anche in via equitativa, in € 250.000.
Acquisito il fascicolo di primo grado e respinte le richieste istruttorie delle parti, erano assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle comparse conclusionali e di replica ai sensi del novellato art. 352 cod. proc.
civ.; quindi, all'udienza del 1.7.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
I due motivi di appello si esaminano congiuntamente, siccome connessi al tema dell'inadempimento e dei danni conseguenti.
Essi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Vanno in primo luogo disattese le censure inerenti alla quantità di lavorazioni svolte dalla DI UT, essendo le stesse, come già correttamente ritenuto dal primo giudice, adeguatamente dimostrate dai “rapporti di cantiere”
sottoscritti dai capocantieri della società presenti in loco e redatti in Pt_1
duplice copia, di cui una destinata ad essere trattenuta dai lavoratori per consegnarla alla DI UT, mentre l'altra restava nella disponibilità della società Pt_1
Ciò trova riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali attestanti la circostanza che giornalmente venivano redatti i rapporti di cantiere e controllati dal capocantiere della società presente in loco (v. dichiarazioni dei testi Pt_1
ST MI, , significativamente Testimone_10 Testimone_11
confermate anche dalle dichiarazioni dei dipendenti della società ddotti Pt_1
come testi in primo grado (v. dichiarazioni di muratore alle Testimone_12
12 dipendenze della società dal 2003, il quale ha riconosciuto la propria Pt_1
sottoscrizione sui rapporti di cantiere e ha altresì precisato che: <ero sempre
presente in cantiere e quindi avevo modo di verificare le ore>>; analogamente il teste muratore alle dipendenze della società da dodici anni, Testimone_13 Pt_1
il quale ha dichiarato di aver sottoscritto i rapporti e precisato che: <… se ho
firmato ho sicuramente verificato la corrispondenza di quanto indicato nei rapportini con
le ore effettivamente lavorate>>; v. altresì le dichiarazioni del teste Testimone_4
geometra dipendente della società . Pt_1
Il fatto che i “rapporti di cantiere” siano stati sottoscritti dai capi cantiere presenti in loco e non dai preposti della società on costituisce circostanza Pt_1
idonea ad elidere la concludenza probatoria di tali documenti, attenendo la questione a profili di regolarità formale che non incidono sulla prova dell'effettivo svolgimento delle prestazioni subappaltate per le ore fatturate e controllate dai capi cantiere della da reputarsi pienamente dimostrate Pt_1
soprattutto perché confermate dalle richiamate deposizioni testimoniali.
Né può trascurarsi di considerare che il 24.7.2018 la società ha Pt_1
effettivamente corrisposto alla subappaltatrice un acconto di € 17.688 che, con ogni verosimiglianza, non sarebbe stato pagato se non fossero effettivamente state lavorate le ore riportate nei rapporti in esame.
L'appello è parimenti da disattendere quanto all'inadeguatezza del personale impiegato dalla subappaltatrice ed ai ritardi conseguenti, sia per la genericità della contestazione, sia perché, nel corso dei lavori, non risultano sollevati rilievi inerenti alla capacità o alla professionalità del personale impiegato, come indirettamente dimostrato anche dalla quotidiana sottoscrizione dei “rapporti di cantiere” sopra richiamati. D'altro lato, si osserva che la prestazione di manodopera di cantiere coinvolge una pluralità di professionalità che dovevano operare sotto la guida della società che Pt_1
13 non richiedevano elevate specializzazioni, attesi compiti sostanzialmente esecutivi ad essi conferiti (v. contratto in atti, ove la società ha richiesto Pt_1
alla ditta DI UT muratori e con nozioni di carpenteria semplice e Pt_2
di due pavimentatori con capacità di montaggio scale, nonché di carpentieri per montaggio skydek).
Non si riscontrano inoltre sostanziali criticità di rilievo sotto il profilo della regolare assunzione da parte di DI UT del personale impiegato nelle lavorazioni, posto che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si rileva che la documentazione inerente alle assunzioni è stata trasmessa unitamente agli attestati del corso di formazione dei dipendenti. Infatti, in esito alla contestazione del 3.7.2018 mossa dalla società il 4.7.2018 DI UT dava atto che: Pt_1
<domani mattina la ditta DI UT sarà presente in cantiere con una squadra di n. 6
dipendenti tutti regolarmente assunti e con i corsi di formazione in corso di validità.
Vorremmo, inoltre, precisare che le assunzioni del personale possono essere effettuate
“entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro” come previsto dalla normativa
vigente …>>. A tale missiva la società dava riscontro che: <preso atto dei Pt_1
documenti ricevuti, chiedo di stampare e sottoscrivere la documentazione, lasciando copia
di tutto il materiale nella baracca di cantiere ad uso e verifica degli enti ispettivi. Ricordo
che nell'edilizia l'assunzione dei lavoratori deve avvenire con tre giorni di anticipo
rispetto all'ingresso in cantiere …>>.
Da tale corrispondenza non si ricava in modo univoco che i lavoratori impiegati da DI UT non fossero stati regolarmente assunti, quanto piuttosto che, per la sola mattina del 3.7.2018, non era stata tempestivamente trasmessa la documentazione attestante la regolare assunzione degli stessi. Adempimento,
tuttavia, necessario al fine di garantire il regolare svolgimento del subappalto.
Nondimeno l'episodio, siccome isolato (posto che in esito allo scambio delle mail sopra richiamate non vi sono più state contestazioni sul punto), non pare rilevare
14 in termini di grave inadempimento da parte della subappaltatrice e neppure in termini di danno, non essendo apprezzabili in concreto quali siano state le ripercussioni pregiudizievoli nell'esecuzione del subappalto, anche soltanto in termini di ritardo nelle lavorazioni, considerato che la problematica è stata immediatamente chiarita ed ovviata dalla subappaltatrice.
Sotto i profili in esame l'appello va quindi respinto, per cui va confermato anche in questa sede il credito di DI UT di € 66.132 oltre interessi risultante dal decreto ingiuntivo opposto.
L'appello è invece parzialmente fondato in merito alla questione dei danni al rack server di proprietà della committente.
Nel corso delle lavorazioni e, in particolare, nel corso della demolizione del cartongesso, sono rovinati sul server una tale quantità di polvere e detriti da pregiudicarne il funzionamento.
Tanto risulta provato sia dalle dichiarazioni dei testi sia dalla corrispondenza prodotta in atti e, segnatamente, dalla richiesta di danni inoltrata dalla committente EP alla società (v. mail del 6.8.2018). Pt_1
Del resto, non sono stati proposti motivi impugnazione per contestare l'accertamento condotto dal primo giudice in merito all'effettivo verificarsi del sinistro, peraltro ampiamente documentato anche dalle foto in atti, per cui il fatto che, durante le lavorazioni, l'armadio rack server sia rimasto danneggiato può
ritenersi non controverso in causa.
È, invece, controversa l'imputabilità dei danni e la loro quantificazione.
In merito alla imputabilità dei danni soccorrono le dichiarazioni dei testi addotti in primo grado.
Al riguardo va preliminarmente disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste (dipendente di DI UT che aveva Testimone_9
eseguito la rimozione del cartongesso in prossimità del server), poiché, come già
15 correttamente ritenuto dal primo giudice, egli non è portatore di un interesse concreto che lo legittimi a partecipare al giudizio. Nondimeno, le sue dichiarazioni, al pari di quelle del teste (rispetto al quale l'eccezione di Tes_6
incapacità a testimoniare è stata invece implicitamente rinunciata da DI UT),
dovranno essere valutate con particolare rigore, attesi i ruoli rispettivamente assunti nella vicenda.
Ciò posto, può ritenersi provato che l'abbattimento di polveri e detriti sull'armadio rack server, pur protetto da stifferite (ma non in modo ermetico, al fine di evitarne il surriscaldamento), è avvenuto durante le lavorazioni svolte dai dipendenti di DI UT.
Tanto risulta anche dalle stesse dichiarazioni del teste il Testimone_9
quale ha riferito che: <c'era un muro di cartongesso che io dovevo tagliare, su ordine
del signor e Fu lui a segnare le misure. Lui prese un flessibile con Persona_1 Pt_1
un cavo della corrente dal suo furgone e me lo diede. Era presente un altro ragazzo che
mi aiutò. Il server era lontano due o tre metri dal cartongesso;
era coperto con dei teli>>.
Tali dichiarazioni divergono da quelle rese dal teste Testimone_6
capocantiere della società il quale ha invece dichiarato che: <spiegai che Pt_1
bisognava rompere a mano con il martello il cartongesso;
poi con il palanchino bisognava
fare forza dove c'era una vita sul montante per togliere l'intera lastra di cartongesso e
ridurre la polvere. La stessa operazione era stata fatta nella stessa stanza da parte nostra.
Vi era anche un'aspirapolvere. Vi era un flessibile in cantiere, ma loro non avrebbero
dovuto utilizzarlo in quella operazione. Non ho mai dati disposizione di utilizzare il
flessibile>>.
Dal tenore di tali dichiarazioni si evince che l'uso del flessibile elettrico ha costituito una modalità errata che ha prodotto una esagerata quantità di polveri e detriti che non poteva essere contenuta neppure con l'uso dell'aspirapolvere,
16 tanto che, come chiarito dal teste era persino entrato in funzione Tes_6
l'allarme antincendio.
Non appare, invece, di decisivo rilievo la circostanza che l'uso del flessibile sia stato richiesto dal capocantiere o sia stato arbitrariamente attuato dal Tes_6
quest'ultimo, infatti, era a conoscenza della presenza del server ed era CP_1
comunque tenuto, per la qualificazione professionale richiestagli, a proteggere tale delicato macchinario dalla rovina di polveri e detriti, adoperando ogni accorgimento necessario a proteggerne l'integrità e il funzionamento.
Pertanto, l'abbattimento delle polveri e dei detriti sul rack server può
ritenersi imputabile a DI UT, che resta responsabile dei danni occorsi a
EP SR anche nell'ipotesi (peraltro non sufficientemente dimostrata) che l'uso del flessibile fosse derivato da direttive della committente Pt_1
palesemente errate, avendo il acconsentito all'uso dello stesso, CP_1
nonostante che tale modalità, generando molta polvere e detriti, non fosse consona rispetto alla delicatezza del vicino macchinario e potendo quest'ultimo proporre modalità differenti di esecuzione delle lavorazioni o rifiutarsi di effettuarle per il pericolo di danno che ne sarebbe potuto derivare, come poi è
effettivamente accaduto (v. Cass. 27526/2024).
Né vale sostenere che dopo la rimozione del cartongesso il server era ancora funzionante perché c'erano le luci accese (v. dichiarazioni del teste
, posto che il fatto che non sia stato interrotta l'alimentazione CP_1
dell'energia elettrica non consente affatto di escludere che il server sia rimasto danneggiato, come dimostrato sia dalla corrispondenza intercorsa tra la committente EP e la società sia dalla documentazione Pt_1
attestante gli interventi operati sul server al fine di riparare i danni.
La responsabilità di DI UT per il danneggiamento del rack server
emerge, inoltre, anche dalle dichiarazioni della teste impiegata Testimone_2
17 della società presente alla riunione indetta per chiarire l'incidente Pt_1
avvenuto.
Ha riferito la teste che a tale riunione: <ero presente io, il titolare Tes_2
il capocantiere per e per DI Controparte_5 Testimone_6 Pt_1 Pt_1
UT c'era il figlio di non ricordo se ci fosse anche il padre. Ero stata CP_1
avvisata dell'accaduto dal responsabile della cantina, il signor . Ne parlai con CP_6
e lui mi disse di convocare l'DI UT. In quella sede chiedemmo Controparte_5
spiegazioni, visto che erano state date precise istruzioni su come completare il lavoro sulla
striscia di cartongesso. Il figlio di ammise il fatto. Non ci chiesero di fare CP_1
un sopralluogo, perché riconobbero subito il problema. RO si impegnarono ad attivare la
loro assicurazione per provvedere al pagamento del danno>>.
Il fatto che la riunione sia stata tenuta è ammesso anche dal teste Tes_14
, figlio di , il quale ha riferito che: <… loro di riferirono
[...] CP_1
dell'incidente al server, ci dissero che il server era come una Mercedes a cui si era rotto il
radiatore e ci dissero che, essendo un buon cliente, bisognava sostituire tutta la Mercedes.
Io chiesi di poter fare un sopralluogo con un tecnico. RO dissero di sì ma poi non se ne
fece nulla. Ci rassicurò sul fatto che non avremmo pagato solo noi>> (v. altresì il teste
(marito di , il quale ha riferito che: Testimone_15 CP_1
<all'incontro c'eravamo io e mio figlio per la e c'era la signora Tes_14 Pt_1 Pt_1
e un altro geometra di cui non ricordo il nome. Ci dissero che era occorso un guasto Per_2
al server. Noi chiedemmo di poter verificare>>).
Dal tenore di tali dichiarazioni può desumersi che effettivamente fosse in discussione la responsabilità di DI UT in merito ai danni causati a
EP e che quest'ultima abbia ammesso che il danno si era verificato durante le lavorazioni ad essa demandate, posto che, diversamente, non vi era necessità di rassicurare il sul fatto che “non avremmo pagato Testimone_14
solo noi”.
18 E' inoltre pacifico che il sopralluogo non abbia mai avuto luogo. Ma
neppure risulta che DI UT l'abbia richiesto o che essa abbia attivato la propria assicurazione per la verifica dei danni e tantomeno può ritenersi provato che detto sopralluogo sia stato impedito dalla società Pt_1
Di conseguenza il fatto che il sopralluogo congiunto non abbia avuto luogo (poi non se ne fece nulla: v. dichiarazioni teste non vale ad elidere CP_1
la responsabilità di DI UT per l'incidente occorso durante il taglio del cartongesso, avendo quest'ultima riconosciuto che il danno si era verificato durante le lavorazioni ad essa demandate, senza poi attivarsi, come era suo onere, per verificarne le conseguenze, né per porvi rimedio.
Allega, inoltre, la società che il server è stato danneggiato anche Pt_1
dal fatto che, successivamente al giorno in cui era stato tagliato il cartongesso da
DI UT, sopra di esso è stato fatto cadere dal personale della subappaltatrice un montacarichi e un bidone aspirapolvere. Tuttavia, tale circostanza non è stata sufficientemente chiarita dalle deposizioni testimoniali, in cui si ha principale riguardo alla questione del taglio del cartongesso. Solo il teste ha riferito Tes_6
che, un diverso giorno rispetto a quello in cui si era proceduto al taglio del cartongesso di cui sopra si è detto, alcuni dipendenti gli avevano riferito che il personale dipendente della DI UT aveva fatto cadere il mantacarichi e il bidone aspirapolvere sopra l'armadio del rack server (v. dichiarazioni del teste
<mi fu detto così sia dai dipendenti della DI UT sia dai nostri dipendenti;
Tes_6
ribadisco che non c'ero. RO dissero che era caduto il montacarichi e che già dalla mattina
sentivano uno strano rumore, uno scatto. Sul bidone aspirapolvere non ricordo>>).
Tuttavia, tali dichiarazioni, peraltro de relato, appaiono così generiche (non essendo indicati neppure i nomi dei muratori presenti in loco che avevano assistito all'incidente) che non consentono di ritenere provato il verificarsi dell'evento con tali modalità.
19 D'altro lato, la stessa corrispondenza intercorsa con la committente
EP SR fa riferimento a danneggiamenti causati da polveri e detriti
(tanto che la stessa EP aveva in un primo momento acquisito un preventivo per la ripulitura del server, soluzione poi scartata perché priva di ogni garanzia di funzionamento e di sostituzione di parti danneggiate), ossia a danni che paiono avere natura diversa da quelli che potrebbe causare l'abbattimento di un montacarichi e di un bidone aspirapolvere sul rack server.
Accertata l'imputabilità a DI UT, occorre adesso verificare se vi è
prova adeguata dei danni subiti dalla società Pt_1
Al riguardo giova preliminarmente ribadire l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni, considerato che non è stato allegato che l'armadio
rack server sia ancora disponibile per i necessari accertamenti tecnici, per cui il mezzo istruttorio si mostra del tutto esplorativo.
Neppure può essere preso in considerazione il preventivo della società
GoTec del 10.7.2018, che riguarda una pluralità di soluzioni proposte, di costo differente, rispetto alle quali non è dato sapere se a detto preventivo abbia poi fatto seguito l'acquisto del nuovo sistema integrato da parte di EP SR
né a quali, tra le soluzioni proposte, essa abbia in concreto prestato adesione.
Tantomeno risulta provato il rimborso della spesa asseritamente sostenuta da
EP da parte della società ovvero la decurtazione del compenso Pt_1
dell'appaltatore per il corrispondente ammontare.
Piuttosto, il danno subito dalla società può essere verificato Pt_1
attraverso le fatture che essa ha pagato per la riparazione dell'armadio rack server
e in particolare:
a) dalla fattura n. 1581/2018 del 31.10.2018 di € 16.104, emessa da CVT SR
nei confronti della società er la fornitura di: <tre server presso vs. Cliente Pt_1
20 EP SR>> pertinente al danno in oggetto sia sotto il profilo temporale sia per la destinazione dei server presso la committente EP SR;
b) la fattura n. 1783/2018 del 19.12.2018 di € 488 emessa da CVT SR nei confronti della società er <ns. intervento tecnico per pratiche sostituazione Pt_1
UPS, rilevamento problemi e diagnosi … ricollegamento impianto, verifiche di
funzionamento>> trattandosi di: <intervento tecnico per consegna UPS EP
SR>> e quindi anch'essa pertinente al danno in oggetto;
c) la fattura acconto n. 18/187D del 22.11.2018 di € 1.349,08 e la fattura a saldo n. 6756/A del 3.12.2018 di € 5.396,30 emesse da Meci SR nei confronti della società per fornitura di Novo Nevada GAMS 32 flussi video espandibile a 64 Pt_1
anch'essa avente come destinazione EP SR;
d) la fattura n. RF 18-0026 del 9.11.2018 e la fattura n. RF 18-0029 del
23.11.2018 emesse da Radi SR nei confronti della società rispettivamente Pt_1
per l'importo di € 854 a titolo di acconto e per l'importo di € 3.416 a titolo di
<saldo per intervento di bonifica meccanica ed elettronica su server presso Valle
Picciola>>.
Trattasi, infatti, di fatture emesse direttamente nei confronti della società
di cui appare fondato ritenere che essa abbia provveduto ai relativi Pt_1
pagamenti, siccome tutte inerenti a materiale informatico da destinare al cantiere di EP in un periodo temporale coerente con quello necessario alla riparazione dei danni causati, considerato altresì che dette fatture non sono state specificatamente contestate da DI UT. Mentre non pertinente appare il richiamo operato dal primo giudice a Cass. n. 3293/2018 che riguarda il caso in cui la fattura sia stata emessa da parte del soggetto che intende utilizzarla in giudizio, mentre nel caso di specie le fatture sopra menzionate risultano emesse da terzi.
21 Ne consegue che i danni subiti dalla società appellante possono reputarsi provati per l'importo di € 27.607,38 in moneta del 15 dicembre 2018 (data media delle fatture emesse e sopra elencate che si individua anche in via equitativa ai fini della liquidazione del danno).
Trattandosi di debito di valore, su tale somma va riconosciuta la rivalutazione monetaria che si computa in base agli indici Istat dal 15.12.2018
all'attualità per complessivi € 5.217,79.
In applicazione dei criteri enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
n. 1712/1995, competono alla società nche gli interessi compensativi che, Pt_1
vanno computati al tasso legale sul predetto importo di € 27.607,38 annualmente rivalutata dal 15.12.2018 ad oggi, per complessivi € 3.612,74.
Sull'importo risultante di € 36.437,91 (di cui € 27.607,38 in linea capitale,
€5.217,79 per rivalutazione monetaria e € 3.612,74 per interessi compensativi)
decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
Non può, invece, riconoscersi l'ulteriore danno inerente la decurtazione del corrispettivo di € 30.000 operato da EP a carico della società
perché, come riscontrato anche dal primo giudice, di ciò non vi è prova Pt_1
in causa, non essendo rilevabile dagli atti se effettivamente EP abbia operato tale decurtazione, né quali possano, in ipotesi, esserne state le ragioni.
Neppure può riconoscersi l'ulteriore di € 744 per l'impiego del personale alla pulizia dei locali dopo gli interventi di ripristino del server, perché anche sul punto la pretesa risarcitoria non appare adeguatamente dimostrata, considerato che non risulta provato che la riparazione del server abbia reso necessario l'impiego di manodopera ulteriore rispetto a quella normalmente rientrante negli oneri ordinari di pulizia del cantiere che fanno capo all'impresa appaltatrice
Pa che pure stava lavorando con propri operai presso l'immobile della Pt_1
EP.
Infine, l'appello principale va respinto anche con riguardo al danno da discredito commerciale asseritamente derivante dal fatto che DI UT aveva inoltrato le lettere di sollecito dei pagamenti anche alla committente
EP, essendo quest'ultima ben a conoscenza delle problematiche emerse nel corso dei lavori, per cui detto danno non risulta apprezzabile, non essendo la comunicazione di tali missive idonee a ledere in concreto l'immagine e l'affidabilità commerciale dell'impresa affidataria, che ha infatti regolarmente proseguito i lavori.
Ciò posto, occorre adesso esaminare la domanda di risoluzione del contratto di subappalto che la società a riproposto in appello per grave Pt_1
inadempimento della subappaltatrice.
In esito al verificarsi del danneggiamento all'armadio rack server la società
dopo aver pagato un acconto di € 17.688, ha sospeso i pagamenti nei Pt_1
confronti di DI UT (v. mail del 1°.
8.2018 con la quale la società a Pt_1
fronte di un sollecito di DI UT, comunica di aver legittimamente sospeso ogni pagamento: <in attesa che venisse determinato l'ammontare del danno dalla
stessa causato all'armadio “rack server” di proprietà della società EP SR. (…)
il danno causato dalla DI UT di ai beni di proprietà della EP CP_1
SR e da questa rivendicati nei confronti della mia assistita è stato stimato in una cifra
variabile tra € 56.827,00 e € 62.827 a seconda dell'intervento infrastrutturale da eseguire
... >>).
DI UT al momento dell'interruzione dei lavori e dell'abbandono del cantiere era titolare di un credito (€ 66.132 al netto dell'acconto di € 17.688
corrisposto nel luglio del 2018) molto maggiore rispetto al credito risarcitorio causato alla in esito alla rovina del server (pari, all'epoca, a € 27.607,38), Pt_1
23 il cui soddisfacimento era, peraltro, ampiamente garantito dai lavori sino a quel momento svolti dalla subappaltatrice.
Di conseguenza, l'integrale sospensione dei pagamenti operata dalla società appellante, a fronte di un residuo credito di oltre 66mila euro di DI
UT (al netto dell'acconto corrisposto), non appare giustificata né
proporzionata rispetto al danno provocato, considerato altresì che nonostante il verificarsi del sinistro, il rapporto di subappalto era ancora in essere e che la società prima della citazione in opposizione all'esecuzione, non ha Pt_1
manifestato la volontà di risolverlo, ma, lamentando l'abbandono del cantiere da parte di DI UT, ha implicitamente riconosciuto che detto rapporto poteva proseguire, salvo regolare i rapporti di dare e avere tenendo conto del danno causato.
Ciò conduce a negare che l'inadempimento ai doveri di prudenza e diligenza nell'esecuzione delle lavorazioni subappaltate ravvisabile in capo a per il danno al rack server integri un inadempimento grave e tale da CP_7
giustificare la risoluzione del contratto di subappalto.
Conseguentemente va disattesa sia la domanda di risoluzione del contratto di subappalto per grave inadempimento di DI UT sia la domanda di risarcimento del danno per abbandono del cantiere, posto che il mancato pagamento della maggior parte delle lavorazioni svolte, pur dovendosi tenere conto del danno causato, giustifica, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. l'interruzione delle lavorazioni da parte di DI UT, essendo il proprio credito preponderante rispetto a quello risarcitorio ed ancora incerto nel quantum
spettante alla società Pt_1
Ne consegue che i primi due motivi di appello vanno accolti limitatamente al danno al rack server come sopra quantificato in complessivi € 36.437,91
all'attualità.
24 Occorre adesso esaminare l'appello incidentale riproposto da DI UT
per la condanna della società al risarcimento dei danni provocati dal Pt_1
mancato pagamento delle lavorazioni svolte.
Esso è da un lato inammissibile, perché non prende posizione rispetto alle ragioni della decisione esposte dal primo giudice, e dall'altro infondato,
dovendosi anche in questa sede confermare che non vi è prova del nesso di causalità in merito al mancato rinnovo del DURC ovvero al licenziamento di alcuni dipendenti, trattandosi di conseguenze di cui non è stata affatto dimostrata la prevedibilità al momento dell'inadempimento (art. 1225 cod. civ.)
né la loro riconducibilità immediata e diretta all'inadempimento, peraltro parziale, della società tenuto altresì conto del danno provocato durante Pt_1
le lavorazioni di cui si è dato atto.
Pertanto, l'appello incidentale va respinto.
Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, la società DI
UT va condannata a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, in favore della società la somma di € 36.437,91, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
La sentenza impugnata va, invece, confermata nel resto con particolare riguardo alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, atteso che il credito azionato in via monitoria da DI UT è rimasto provato e che del controcredito risarcitorio azionato in via riconvenzionale dalla società non è stata Pt_1
chiesta la compensazione, con conseguente rigetto della domanda di restituzione di quanto corrisposto a tale titolo (ossia per capitale interessi e spese del decreto ingiuntivo) dall'appellante principale in esecuzione della sentenza impugnata.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese del doppio grado vanno integralmente compensate.
Entro tali limiti può essere accolta la domanda di restituzione avanzata
25 dall'appellante incidentale con riguardo alle sole spese processuali da essa eventualmente corrisposte all'appellante incidentale in esecuzione della sentenza di primo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
quale titolare della ditta DI UT, con atto notificato in data 8.3.2023,
[...]
nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto con comparsa depositata il 25.1.2024, avverso la sentenza n. 102/2023 del Tribunale di Arezzo,
pubblicata in data 1.2.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , CP_1
titolare della ditta DI UT SR, a pagare, per le causali di cui in motivazoine,
in favore della società la complessiva somma di € 36.437,91, Parte_1
oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del doppio grado e condanna , titolare CP_1
della ditta DI UT, a restituire quanto eventualmente pagato a tale titolo dalla a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_1
Firenze, 7.11.2025.
L'Estensore La Presidente
AR IN IE CO
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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