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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/08/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 851 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, promossa da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di Parte_1 procura, rilasciata per tutte le fasi e telematicamente allegata al ricorso introduttivo, dalle avv.te Elena Trinci e Valeria Donato, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Varapodio alla via Rimembranze n. 88;
- ricorrente – contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura CP_1 telematicamente allegata alla memoria di costituzione della fase interinale, dall'avv. Giuseppe
Seminara, presso il cui studio, sito in Gioia Tauro alla Via S. Pugliese n. 12, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
e nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura CP_2 telematicamente allegata alla comparsa di intervento, dall'avv. Maria Teresa Ditto, presso il cui studio, sito in Seminara alla via Stradone n. 7, è elettivamente domiciliata;
- interventrice volontaria -
Oggetto: merito possessorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dall'istanza ex art. 703 c.p.c., depositata dalla resistente : “(Voglia il Tribunale:) CP_1 rigettare la domanda formulata dalla ricorrente per tutti i motivi indicati in Pt_1 narrativa e per l'effetto revocare l'ordinanza emessa il 20 aprile 2023, accertare e dichiarare
l'inesistenza della servitù di passaggio attraverso il terreno della resistente signora , CP_1 accertare e dichiarare altresì che non esiste disturbo nel possesso, revocare l'ordine di
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sospensione dei lavori di scavo e fondazione sul terreno di proprietà della signora;
CP_1 il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi …”.
Dalla comparsa di risposta depositata nel giudizio di merito nell'interesse della ricorrente in fase interinale: “(insiste) a) Nell'eccezione preliminare ovvero dichiarare inammissibile
l'istanza di prosecuzione nel merito del procedimento possessorio, già depositata in data 4 luglio 2023, dall'odierna ricorrente per difetto di legittimazione Pt_2 CP_1 attiva e ad agire, atteso che la stessa già dal 18 gennaio 2023 non è più proprietaria del terreno, sul quale insiste un fabbricato in corso di costruzione individuato al foglio 30 particella 1214, perché venduto ad altra persona;
alternativamente si chiede sin d'ora
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della nuova proprietaria dell'immobile signora , con concessione di termini per la notifica;
b) confermare nel resto CP_2
l'ordinanza n. rep. 466/2023 dell'11.5.2023 facendo salvi i diritti di prima udienza;
c) questa difesa si riserva di meglio ed ulteriormente argomentare e precisare e modificare nonché indicare ulteriori deduzioni istruttorie dei quali si chiede fin d'ora la concessione;
d) con vittoria di competenze da distrarsi …”.
Dalla comparsa di intervento volontario adesivo, depositata da “(voglia il CP_2
Tribunale): - Dichiarare preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato nell'interesse della per i motivi sopraesposti;
- in via cautelare e urgente sospendere CP_2
l'efficacia dell'ordinanza emessa l'11.05.23 considerata l'illegittimità della stessa sulla scorta del presente intervento e considerando che la n attesa della definizione del presente Pt_1 giudizio può regolarmente utilizzare l'asserito passaggio sia pedonale e sia carraio come emerge dalle n. 14 foto allegate;
- Revocare l'ordinanza emessa l'11.5.23 per i motivi esposti nel presente intervento;
rigettare l'illegittima, infondata, inammissibile e defaticatoria domanda di reintegra nel possesso proposta dalla ricorrente non sussistendo i presupposti di legge e, conseguentemente accertare e dichiarare che nessun diritto e/o servitù di passaggio sussiste a favore del fondo identificato al catasto terreni foglio 34, particella 1215 ed a carico del lotto identificato al catasto fabbricati foglio 34, particella 2242 ex 1214 catasto terreni anche sulla scorta dell'espletanda istruttoria;
- accertare e dichiarare che l'unico accesso alla pubblica via per il fondo di cui alla particella 1215 è solo ed esclusivamente quello di traversa F. ; - Accertare e dichiarare che il lotto identificato al catasto fabbricati al Pt_3 foglio 34 particella 2242 ex 1214 catasto terreni di proprietà della signora CP_2 non ha nessuna servitù passiva a favore del fondo identificato al foglio 34 particella 1215 e che nessuna opera dovrà eliminare e/o ridurre in pristino posta al confine con la particella
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1215; - condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i giudizi da distrarsi…”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio, introdotto con istanza depositata il 4.7.2023, costituisce prosecuzione nel merito del procedimento possessorio, la cui fase interinale era stata instaurata da
[...]
con ricorso depositato in data 20.5.2022. Parte_1
In particolare, le posizioni assunte dalle parti nella precedente fase sono state così sintetizzate nell'ordinanza con la quale questo Tribunale ha definito la fase sommaria:
“La ricorrente – premesso di possedere un terreno recintato e chiuso con un cancello, sito in
Comune di Gioia Tauro, identificato al foglio 34 particella 1215, cui si accede dalla strada pubblica, percorrendo un sentiero che conduce al suddetto cancello, sul quale insiste una servitù di passaggio ormai consolidata nel tempo – sostiene che la resistente , che ha CP_1 recentemente acquistato la proprietà confinante (identificata con la part. 1214), ha da qualche giorno iniziato i lavori di costruzione di un'abitazione, e nelle more sta procedendo arbitrariamente e violentemente a chiudere l'unico accesso alla via pubblica di essa Pt_1 ovvero il cancello, con un muro che di fatto impedisce l'uscita anche con i mezzi meccanici.
Conclude chiedendo l'immediata reintegra nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra indicato, nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione del possesso, oltre l'esecuzione, a cura e spese dei resistenti, di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo status quo ante.
Con decreto inaudita altera parte, è stato ordinato “alla resistente di CP_3 sospendere i lavori di scavo e fondazione, in corso di attuale svolgimento sulla striscia di terreno della particella identificata al Catasto del comune di al fg. 34, n.1214, larga almeno
3,5, metri, che consente il passaggio verso il cancello d'ingresso della particella in capo alla parte ricorrente, in catasto al fg. 34 part. 1215”.
A seguito della notifica del suddetto decreto, si è costituita in giudizio la resistente , CP_1 contestando le allegazioni avversarie e osservando di aver acquistato la proprietà del terreno, con atto pubblico del 31 agosto 2021, dalla dante causa , alla quale Parte_4 il cespite è pervenuto a seguito di un giudizio di divisione durato oltre venti anni, nell'ambito del quale non era stata mai rilevata alcuna servitù di passaggio, né alcun corrispondente possesso, posto che la proprietaria ed i suoi germani avevano “più volte Parte_4 intimato e diffidato l'odierna ricorrente a rilasciare libero e sgombro il fondo, il-
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CP_ legittimamente posseduto”, e “lo stesso curatore dell'eredità giacente – Dr – ha più volte invitato i signori a rilasciare il fondo”; ha precisato che la part. 1215 gode CP_5
“di autonomo accesso, diverso e distinto da quello arbitrariamente creato dalla ricorrente”.
Nega, quindi, l'esistenza di un diritto di passaggio, sostenendo che la ricorrente “ha aperto arbitrariamente un passaggio in senso diagonale lungo le sterpaglie del terreno di proprietà della signora , al solo fine di ridurre il tragitto da compiere per accedere regolarmente CP_1 sul terreno che assume occupare”, ma che in realtà “non vi è alcuna strada che conduce al cancello di accesso alla proprietà occupata dalla signora , ovvero “la strada di Pt_1 accesso è oggi agibile grazie ai lavori di pulizia e rimozione della vegetazione selvatica effettuata a spese della resistente”.
Infine, osserva che la è anche comproprietaria del fondo identificato con la part. Pt_1
1430, confinante con la part. 1215 e, pertanto, la costruzione del muro non impedisce “l'unico accesso al fondo”.
Conclude per il rigetto della domanda e per l'accertamento della illegittimità del passaggio esercitato attraverso il terreno di essa resistente, con revoca dell'ordine di sospensione dei lavori di scavo e fondazione”.
La fase interinale, istruita con l'escussione di informatori, si è conclusa con l'ordinanza sopra citata, del 15/04/2023, con la quale – in accoglimento del ricorso possessorio – è stato ordinato alla resistente “di reintegrare la parte ricorrente nel possesso della servitù di passaggio CP_1 sulla striscia di terreno della particella identificata al Catasto del comune di al fg. 34, n.1214, larga quattro metri, che consente il passaggio pedonale e carraio verso il cancello d'ingresso della particella in capo alla parte ricorrente, in catasto al fg. 34 part. 1215, con l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione del possesso, a cura e spese della resistente stessa”.
Quindi, la resistente ha chiesto – con istanza ex art. 703, quarto comma, c.p.c., CP_1 depositata il 4.7.2023 – la prosecuzione del giudizio di merito, esponendo le conclusioni trascritte in epigrafe, mentre la controparte – costituitasi con comparsa depositata il Pt_1
14.3.2024 – ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di prosecuzione, deducendo che la non è più proprietaria dell'immobile e quindi difetta di legittimazione attiva;
ha CP_1 ribadito le ragioni di fondatezza nel merito della domanda possessoria, concludendo come trascritto in epigrafe.
Con successive note depositate il 18.3.2024 la ha confermato la circostanza CP_1 dell'intervenuta cessione del terreno oggetto del presente giudizio, chiedendo dichiararsi la
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propria carenza di legittimazione passiva;
nella stessa data è inoltre intervenuta volontariamente in giudizio deducendo di aver acquistato l'immobile, CP_2 realizzato sull'originaria particella già censita in Catasto Terreni al foglio 34, p.lla 1214 del
Comune di Gioia Tauro, ceduto dalla con atto di compravendita per Notar del CP_1 Per_1
18 gennaio 2023 (trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio
Calabria l'8 febbraio 2023). Nell'evidenziare che i due fondi, asseritamente servente e dominante, appartenevano originariamente al medesimo proprietario ( e, poi, Persona_2 comunione eredi , la ha denunciato l'infondatezza e la falsità delle Pt_4 CP_2 dichiarazioni rese dagli informatori nella fase interinale, come emergerebbe dalle ortofoto prodotte in allegato alla comparsa di intervento, le quali riproducono (alle date del 6/2011,
9/2015, 4/16, 7/19, 05/20 e 5/23) uno stato dei luoghi ben diverso da quello descritto dai testi,
e risultante anche dalla planimetria generale e dallo stralcio di perizia redatta dal c.t.u., ing.
in occasione del giudizio di divisione ereditaria della famiglia (punti 60) e Per_3 Pt_4
61): in particolare, “l'unico accesso legittimo per accedere al fondo di cui alla part.lla 1215 è quello della strada pubblica denominata via traversa F. Cilea, che una volta superata la part.lla
1214 oggi denominata part.lla 2242 prosegue e supera anche la part.lla 1215”. Ha aggiunto che la non ha titolo giuridicamente tutelato sulla particella n. 1215, poiché si è Pt_1 arbitrariamente appropriata dello stesso dal 2010 contro il volere dei proprietari, i quali hanno formalmente rivendicato la proprietà, intimando con lettere raccomandate A/R del 2010 e del
2020 lo sgombero del fondo: in tal senso, ha eccepito che ricorre un'ipotesi di tolleranza, disciplinata dall'art. 1144 c.c., “considerato che gli eredi hanno tollerato la condotta Pt_4 della dal 2010 in attesa dell'esito del giudizio di divisione ereditaria, in modo che Pt_1 potesse promuovere l'azione il diretto interessato (l'erede assegnatario…)”.
Ha contestato che ricorra la prova dell'esistenza di una servitù di passaggio (volontaria, coattiva, per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia), ed in particolare ha contestato la sussistenza dei requisiti necessari per l'usucapione della servitù (opere visibili e permanenti;
prova del possesso continuato, non violento nè clandestino;
prova dell'animus; tempo).
Ha sostenuto che, prima che la iniziasse i lavori di realizzazione dell'immobile, tutto CP_1 il confine tra la part.lla 1214 e la part.lla 1215, e persino l'accesso dalla strada pubblica di via
Traversa F. Cilea (oggi illegittimamente recintata da terzi), erano completamente chiusi dalle sterpaglie e dal canneto, come emergerebbe dalle ortofoto, dalle quali risulterebbe pure che non vi è alcuna strada che conduce dalla part.lla 1214 al cancello di accesso alla proprietà
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occupata dalla al contempo, ha aggiunto che, di fatto, oggi il passaggio carrabile e a Pt_1 piedi può regolarmente avvenire senza alcuna limitazione, come rappresentato dalle fotografie allegate, e che anzi “il terreno non presenta scavi ma è assolutamente calpestabile e carrabile,
i due pilastrini sono posti al confine tra il lotto della e la strada pubblica allineati al CP_2 confine con la part.lla 1215 per cui tutti i veicoli possono entrare ed uscire dal cancello senza alcuna limitazione dalla sussistenza degli stessi”.
Ha concluso come trascritto in epigrafe.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della fase interinale e l'assunzione della prova per testi articolata dalla interventrice CP_2
2. L'eccezione di inammissibilità della domanda di merito, per difetto di legittimazione in capo all'originaria resistente , nonché la richiesta di quest'ultima di dichiararsi il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, entrambe motivate con riferimento alla intervenuta cessione all'interventrice del fondo, censito in Catasto Terreni al foglio 34, CP_2
p.lla 1214 del Comune di Gioia Tauro, sono infondate.
Invero, la norma di cui all'art. 1169 c.c., secondo la quale “La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio”, consente a chi abbia subito lo spoglio di scegliere di convenire in giudizio, al posto dello spoliator, l'attuale possessore (anche al fine di poter eseguire l'eventuale condanna ad un facere): la scelta, peraltro, deve precedere l'inizio del giudizio perché, una volta introdotta la domanda, il giudizio deve proseguire fra le parti originarie, ed eventuali vicende successorie restano regolate dall'art. 111 c.p.c. (in tal senso,
v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13377 del 27/07/2012: “in tema di azioni possessorie, la regola indicata dall'art. 1169 cod. civ. è da intendersi dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell'autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell'autore dello spoglio, non rileva la situazione soggettiva da parte dell'avente causa, perchè, a protezione dell'attore e a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale, opera la norma di cui all'art. 111 cod. proc. civ. e in particolare quella di cui al quarto comma, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell'avente causa”; cfr. anche ibidem, Sentenza n. 7365 del 13/04/2015, secondo cui “In tema di azioni possessorie, quando la successione a titolo particolare nel possesso avvenga dopo la
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proposizione della domanda di reintegrazione o di manutenzione nei confronti dell'autore dello spoglio, la sentenza ha effetto, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ., nei confronti dell'avente causa, senza che operi la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione ivi prevista, in quanto la domanda di reintegrazione o di manutenzione non va trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2653, n. 1, cod. civ. e, perciò, resta irrilevante la trascrizione del titolo d'acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata contro il dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente”).
Nel caso che occupa, la fase interinale del giudizio possessorio è stata introdotta, con ricorso depositato il 20.5.2022, contro la , indicata come autrice dello spoglio, sicchè la stessa CP_1
– pur avendo successivamente ceduto (con atto pubblico di compravendita per Notar Per_1 del 18 gennaio 2023) il fondo alla interventrice – resta legittimata passivamente anche CP_2 nel presente giudizio di merito, fermo restando che la sentenza conclusiva potrà essere fatta valere anche nei confronti della cessionaria peraltro parte del presente giudizio. CP_2
Né può ritenersi che le parti abbiano consentito tutte all'estromissione della , dal CP_1 momento che la ricorrente non chiede l'estromissione, ma deduce (infondatamente)
l'inammissibilità dell'istanza di prosecuzione nel merito.
3. Passando quindi all'esame del merito, deve osservarsi, in limine litis, che la domanda riconvenzionale - proposta dalla resistente , e ribadita dalla nella comparsa di CP_1 CP_2 intervento adesivo – avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio, a carico del fondo già in proprietà della resistente (oggi ed in CP_1 CP_2 favore del fondo della ricorrente è inammissibile nella presente sede, che costituisce Pt_1 prosecuzione nel merito del giudizio possessorio di spoglio, iniziato dalla on ricorso Pt_1 depositato il 20.5.2022.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento che in questa sede interamente si intende condividere, “Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e
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non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza” (così, Cass.civ., sez. II, sentenza n. 16000 del 18/06/2018).
Ferma restando l'inammissibilità della domanda riconvenzionale petitoria, deve aggiungersi che né la resistente né l'interventrice hanno specificato quale sarebbe il danno irreparabile, che non consente loro di attendere la definizione della presente controversia possessoria prima di iniziare un eventuale giudizio di negatoria servitutis, sicchè tutte le deduzioni di natura petitoria, comprese quelle inerenti l'inesistenza di un diritto di servitù, restano inammissibili nella presente sede e non possono essere esaminate neanche in via di eccezione.
4. L'ambito del presente giudizio si limita quindi alla verifica di fondatezza dell'originaria domanda di reintegra, proposta con il ricorso introduttivo della fase interinale, richiamato nelle conclusioni della presente fase di merito.
Occorre sul punto innanzitutto ribadire che l'accoglimento della domanda di reintegra richiede la dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso, non potendo quest'ultimo essere desunto dal regime legale e convenzionale del diritto reale corrispondente (Cass. civile, Sez. II, 21 febbraio 1972, n. 507); essa invero è finalizzata a ripristinare una situazione di fatto, indipendentemente dalla sua conformità all'assetto dei diritti reali, nel senso che il possesso tutelato può essere stato acquisito anche in modo abusivo o illegittimo, contro il diritto del vero titolare (Cass. civile, Sez. II, 30 maggio 1978, n. 2746; conf. n. 10470/1991).
Per le medesime ragioni, appare irrilevante ai fini che occupano la questione della interclusione o meno dei fondi della ricorrente, dal momento che oggetto del presente giudizio possessorio non può essere l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per una servitù coattiva, ma esclusivamente la verifica dell'effettivo esercizio di fatto del passaggio descritto in ricorso, con modalità corrispondenti all'esercizio di una servitù, con la precisazione che
“per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi anche se illegittimo o abusivo o di mala fede purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto” e che, pertanto, per la reintegra del possesso di una servitù di passaggio
“non è necessario che esistano, com'è invece richiesto per l'usucapione, opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del passaggio, ma è sufficiente la prova che il transito era effettuato dall'attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato e non già come un qualsiasi occasionale passante” (v., ex multis, Cass. Sez. II, Sentenza n.
10470 del 07/10/1991).
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5. Ciò posto, in ordine alla prova del contestato possesso, devono innanzitutto prendersi in considerazione le risultanze della prova testimoniale, assunta sia durante la fase interinale (nel corso della quale gli informatori hanno prestato dichiarazione di impegno a dire la verità), che nell'ambito del presente giudizio di merito.
Precisamente, dalle deposizioni degli informatori, indicati dalla ricorrente ed escussi nella fase interinale, emergono le seguenti circostanze: a) la ricorrente possiede il terreno, sito Pt_1 in agro del Comune di Gioia Tauro identificato al foglio 34 particella 1215, almeno dal 2010: circostanza per il vero affermata dalla stessa resistente (la quale, nella comparsa di costituzione in fase interinale, ha rivelato che anche i precedenti comproprietari, germani avevano “più volte intimato e diffidato l'odierna ricorrente a rilasciare libero e Pt_4 sgombro il fondo, illegittimamente posseduto, lo stesso curatore dell'eredità giacente – Dr CP_
– ha più volte invitato i signori a rilasciare il fondo”), confermata dalla CP_5 corrispondenza depositata dalla (la prima missiva di diffida per il rilascio risale al CP_1
2010), e riferita da tutti gli informatori escussi;
b) il terreno è posto dietro l'abitazione da cui è separato attraverso un muro in blocchi di cemento, e veniva usato dalla Pt_1 ricorrente come deposito e spazio di parcheggio per mezzi agricoli e veicoli;
c) l'unica via di accesso al terreno, con mezzi meccanici (esiste, invece, un altro ingresso solo pedonale, rappresentato anche nelle fotografie in atti), è attraverso una strada di terra battuta, larga all'incirca 4 metri, che - passando dal retro della casa - conduce dinanzi al cancello che chiude il fondo d) a seguito dei lavori realizzati da parte della , davanti al cancello Pt_1 CP_1 sono stati posti due pilastri ed è stato effettuato uno scavo, riempito di cemento, tutte opere che “impediscono l'accesso alla strada sterrata e quindi il passaggio sia a piedi che con i mezzi meccanici”, o meglio “Il passaggio a piedi può effettuarsi solo se si salta il fossato scavato davanti al cancello d'ingresso”, ma “la presenza dei pilastri e del fossato davanti al cancello carraio impediscono l'ingresso e l'uscita dei mezzi”.
L'attendibilità delle deposizioni degli informatori (padre della ricorrente), Testimone_1
(consuocero) e (cugino della ricorrente) - già Persona_4 Persona_5 positivamente vagliata dall'ordinanza interinale, con motivazioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte - resta confermata anche all'esito del giudizio di merito, non essendo smentita, ma anzi confortata, dalle risultanze documentali versate nella presente fase dalle parti resistenti, che chiariscono lo stato dei luoghi: invero, nelle ortofoto depositate dall'interventrice è evidente l'esistenza di uno stradello sterrato che, dipartendosi CP_2 dalla strada asfaltata (via F. Cilea) e tagliando la vegetazione esistente, giunge dinanzi al
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cortile sito nella parte posteriore dell'abitazione Pt_1
In particolare, in tutte le ortofoto (del 2011, 2015, 2016, 2019 e 2020) l'andamento del tratturo si mantiene quasi inalterato, presentando un tratto finale che giunge fino alla part. 1215, procedendo in senso diagonale da nord a sud-ovest: fino al 2019, è anche evidente una folta vegetazione, che segna il margine inferiore della strada in prossimità del confine tra la part. 1214 e la 1215, mentre nel 2020 gli arbusti sono già eliminati, anche se il tratturo continua a seguire il percorso già prima descritto (v. in particolare ortofoto del 7/2019 e del 5/2020, all.
8 al fascicolo;
nell'ortofoto del 2023, per contro, si nota che il suddetto tratto finale CP_2 dello stradello, che passava dinanzi all'entrata della part. 1215, è tagliato longitudinalmente da una striscia di colore chiaro, inesistente nelle riproduzioni precedenti, striscia che – procedendo lungo tutto il confine tra le part. 1214 e 1215 - rappresenta il fossato riempito di cemento, di cui hanno parlato gli informatori sopra indicati.
La stessa situazione emerge anche dalle fotografie allegate alla memoria n. 2 di parte ricorrente che consentono di confrontare lo stato dei luoghi nel 2021, quando era Pt_1 possibile giungere dinanzi al rudimentale cancello (costituito da una grata di ferro) Pt_1 dalla strada sterrata, con quello del maggio 2022, quando dinanzi al medesimo cancello, ed in senso perpendicolare allo stesso, è visibile un fosso che ingombra una parte del passaggio;
le foto di ottobre 2022 mostrano poi il fosso riempito di cemento, e infine quelle del maggio
2024 riprendono una ruspa nell'atto di scavare un solco proprio dinanzi al cancello.
Per contro, la documentazione fotografica prodotta dall'interventrice non inficia le dichiarazioni degli informatori, dal momento che le immagini, risalenti al marzo 2024, ovvero a periodo successivo all'ordinanza interinale, riproducono l'area sopra descritta (part. 1215), ove sono parcheggiati un furgone ed un'autovettura con il bagagliaio aperto (peraltro, forse già presenti sui luoghi, come riferito da entrambi i testi che hanno parlato di veicoli Pt_4 abbandonati, e come sembrerebbe potersi ricavare dalla visione, peraltro non nitida, delle ortofoto).
Infine, i testi indicati dalla interventrice, escussi nel corso della presente fase di merito, hanno confermato che l'area occupata dalla – a loro parere del tutto abusivamente – è Pt_1 recintata almeno dal 2019 e chiarito che la strada sterrata sopra meglio descritta, utilizzata da sempre anche dai precedenti proprietari (teste ), è una strada comunale, ed il suo Tes_2 percorso è quello visibile nelle ortofoto (teste ); entrambi i testi, pur Testimone_3 escludendo che il tragitto attraversasse parte del terreno della part. 1214, il cui confine era segnato da folta vegetazione (anche se la teste ha aggiunto che “all'epoca il Tes_2
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terreno era tutto di proprietà e quindi non facevamo alcuna distinzione tra le varie Pt_4 particelle”), hanno comunque espressamente riconosciuto che alla part. 1215 si giunge attraverso la strada sterrata sopra descritta, mentre la circostanza che oggi la strada si presenti genericamente “pulita e praticabile”, riferita dalla teste non appare sufficiente a Pt_4 dimostrare anche l'assenza di ostacoli al transito di mezzi meccanici attraverso il cancello
Pt_1
In conclusione, deve dirsi sussistente la prova dell'esercizio del passaggio, da parte della sulla stradella sterrata che, dipartendosi dalla strada asfaltata (via F. Cilea) e, Pt_1 tagliando la vegetazione esistente, procede in senso diagonale da nord a sud-ovest, sul percorso meglio visibile nelle ortofoto che costituiscono l'all. 8 al fascicolo CP_2 giungendo dinanzi al cancello che chiude la part. 1215.
Non vi è dubbio, inoltre, sul fatto - provato dalle risultanze della prova costituenda e di quella documentale, già sopra illustrate - che il passaggio dal cancello è stato impedito dai lavori di costruzione, intrapresi dalla resistente nel 2022, del muro di confine, lavori che CP_1 comprendevano l'edificazione di pilastrini e, davanti agli stessi, di un fosso, poi riempito di cemento: per ammissione della “lo scavo era stato effettuato per dare esecuzione al CP_2 permesso a costruire che prevede un muro di recinzione al confine delle due proprietà. Lavori interrotti a seguito della pendenza del presente giudizio” (v. memorie di replica, pag. 12).
Quanto all'animus spoliandi, deve osservarsi che “per integrare l'elemento psicologico rilevante ai fini dell'esperita azione è sufficiente la coscienza e volontà di compiere un atto che impedisca l'esercizio dell'altrui possesso” (Cass. n. 23453/04), “né rileva la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto” (Cass. n. 1620/87).
Ricorrendo tutti gli elementi dello spoglio, in accoglimento della domanda, deve ordinarsi alle parti convenute di reintegrare la nel possesso del passaggio esercitato sulla stradella, Pt_1 larga circa 4 m., che, dipartendosi dalla strada asfaltata (via F. Cilea), procede in senso diagonale da nord a sud-ovest sul percorso meglio visibile nelle ortofoto che costituiscono l'all. 8 al fascicolo consentendo il passaggio pedonale e carraio verso il cancello CP_2
d'ingresso della particella in possesso della parte ricorrente, in catasto al fg. 34 part. 1215, mediante l'immediata riduzione in pristino delle opere che impediscono il passaggio, a cura e spese delle resistenti in solido.
6. Attesa la soccombenza, le convenute vanno altresì condannate in solido alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2552,00 (di cui
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425 € per la fase studio, 425€ per la fase introduttiva, 851€ per la fase istruttoria, 851€ per la fase decisionale), per il presente giudizio di merito - tutto oltre spese generali al 15% IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore delle avv.te Elena Trinci e Valeria Donato.
7. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro e nei confronti di , rigettata ogni altra Parte_1 CP_1 CP_2 istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina alle parti resistenti di reintegrare la ricorrente nel possesso del passaggio esercitato sulla stradella, larga circa 4 Pt_1
m., che, dipartendosi dalla strada asfaltata (via F. Cilea), procede in senso diagonale da nord a sud-ovest sul percorso meglio visibile nelle ortofoto che costituiscono l'all.
8 al fascicolo Rosace, consentendo il passaggio pedonale e carraio verso il cancello d'ingresso della particella in possesso della parte ricorrente, in catasto al fg. 34 part. 1215, mediante l'immediata riduzione in pristino delle opere che impediscono il passaggio, a cura e spese delle resistenti in solido;
2. condanna le resistenti in solido alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del presente giudizio di merito, liquidate complessivamente in euro 2.552,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore delle avv.te
Elena Trinci e Valeria Donato;
3. sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 22 agosto 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 851 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, promossa da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di Parte_1 procura, rilasciata per tutte le fasi e telematicamente allegata al ricorso introduttivo, dalle avv.te Elena Trinci e Valeria Donato, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Varapodio alla via Rimembranze n. 88;
- ricorrente – contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura CP_1 telematicamente allegata alla memoria di costituzione della fase interinale, dall'avv. Giuseppe
Seminara, presso il cui studio, sito in Gioia Tauro alla Via S. Pugliese n. 12, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
e nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura CP_2 telematicamente allegata alla comparsa di intervento, dall'avv. Maria Teresa Ditto, presso il cui studio, sito in Seminara alla via Stradone n. 7, è elettivamente domiciliata;
- interventrice volontaria -
Oggetto: merito possessorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dall'istanza ex art. 703 c.p.c., depositata dalla resistente : “(Voglia il Tribunale:) CP_1 rigettare la domanda formulata dalla ricorrente per tutti i motivi indicati in Pt_1 narrativa e per l'effetto revocare l'ordinanza emessa il 20 aprile 2023, accertare e dichiarare
l'inesistenza della servitù di passaggio attraverso il terreno della resistente signora , CP_1 accertare e dichiarare altresì che non esiste disturbo nel possesso, revocare l'ordine di
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sospensione dei lavori di scavo e fondazione sul terreno di proprietà della signora;
CP_1 il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi …”.
Dalla comparsa di risposta depositata nel giudizio di merito nell'interesse della ricorrente in fase interinale: “(insiste) a) Nell'eccezione preliminare ovvero dichiarare inammissibile
l'istanza di prosecuzione nel merito del procedimento possessorio, già depositata in data 4 luglio 2023, dall'odierna ricorrente per difetto di legittimazione Pt_2 CP_1 attiva e ad agire, atteso che la stessa già dal 18 gennaio 2023 non è più proprietaria del terreno, sul quale insiste un fabbricato in corso di costruzione individuato al foglio 30 particella 1214, perché venduto ad altra persona;
alternativamente si chiede sin d'ora
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della nuova proprietaria dell'immobile signora , con concessione di termini per la notifica;
b) confermare nel resto CP_2
l'ordinanza n. rep. 466/2023 dell'11.5.2023 facendo salvi i diritti di prima udienza;
c) questa difesa si riserva di meglio ed ulteriormente argomentare e precisare e modificare nonché indicare ulteriori deduzioni istruttorie dei quali si chiede fin d'ora la concessione;
d) con vittoria di competenze da distrarsi …”.
Dalla comparsa di intervento volontario adesivo, depositata da “(voglia il CP_2
Tribunale): - Dichiarare preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato nell'interesse della per i motivi sopraesposti;
- in via cautelare e urgente sospendere CP_2
l'efficacia dell'ordinanza emessa l'11.05.23 considerata l'illegittimità della stessa sulla scorta del presente intervento e considerando che la n attesa della definizione del presente Pt_1 giudizio può regolarmente utilizzare l'asserito passaggio sia pedonale e sia carraio come emerge dalle n. 14 foto allegate;
- Revocare l'ordinanza emessa l'11.5.23 per i motivi esposti nel presente intervento;
rigettare l'illegittima, infondata, inammissibile e defaticatoria domanda di reintegra nel possesso proposta dalla ricorrente non sussistendo i presupposti di legge e, conseguentemente accertare e dichiarare che nessun diritto e/o servitù di passaggio sussiste a favore del fondo identificato al catasto terreni foglio 34, particella 1215 ed a carico del lotto identificato al catasto fabbricati foglio 34, particella 2242 ex 1214 catasto terreni anche sulla scorta dell'espletanda istruttoria;
- accertare e dichiarare che l'unico accesso alla pubblica via per il fondo di cui alla particella 1215 è solo ed esclusivamente quello di traversa F. ; - Accertare e dichiarare che il lotto identificato al catasto fabbricati al Pt_3 foglio 34 particella 2242 ex 1214 catasto terreni di proprietà della signora CP_2 non ha nessuna servitù passiva a favore del fondo identificato al foglio 34 particella 1215 e che nessuna opera dovrà eliminare e/o ridurre in pristino posta al confine con la particella
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1215; - condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i giudizi da distrarsi…”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio, introdotto con istanza depositata il 4.7.2023, costituisce prosecuzione nel merito del procedimento possessorio, la cui fase interinale era stata instaurata da
[...]
con ricorso depositato in data 20.5.2022. Parte_1
In particolare, le posizioni assunte dalle parti nella precedente fase sono state così sintetizzate nell'ordinanza con la quale questo Tribunale ha definito la fase sommaria:
“La ricorrente – premesso di possedere un terreno recintato e chiuso con un cancello, sito in
Comune di Gioia Tauro, identificato al foglio 34 particella 1215, cui si accede dalla strada pubblica, percorrendo un sentiero che conduce al suddetto cancello, sul quale insiste una servitù di passaggio ormai consolidata nel tempo – sostiene che la resistente , che ha CP_1 recentemente acquistato la proprietà confinante (identificata con la part. 1214), ha da qualche giorno iniziato i lavori di costruzione di un'abitazione, e nelle more sta procedendo arbitrariamente e violentemente a chiudere l'unico accesso alla via pubblica di essa Pt_1 ovvero il cancello, con un muro che di fatto impedisce l'uscita anche con i mezzi meccanici.
Conclude chiedendo l'immediata reintegra nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra indicato, nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione del possesso, oltre l'esecuzione, a cura e spese dei resistenti, di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo status quo ante.
Con decreto inaudita altera parte, è stato ordinato “alla resistente di CP_3 sospendere i lavori di scavo e fondazione, in corso di attuale svolgimento sulla striscia di terreno della particella identificata al Catasto del comune di al fg. 34, n.1214, larga almeno
3,5, metri, che consente il passaggio verso il cancello d'ingresso della particella in capo alla parte ricorrente, in catasto al fg. 34 part. 1215”.
A seguito della notifica del suddetto decreto, si è costituita in giudizio la resistente , CP_1 contestando le allegazioni avversarie e osservando di aver acquistato la proprietà del terreno, con atto pubblico del 31 agosto 2021, dalla dante causa , alla quale Parte_4 il cespite è pervenuto a seguito di un giudizio di divisione durato oltre venti anni, nell'ambito del quale non era stata mai rilevata alcuna servitù di passaggio, né alcun corrispondente possesso, posto che la proprietaria ed i suoi germani avevano “più volte Parte_4 intimato e diffidato l'odierna ricorrente a rilasciare libero e sgombro il fondo, il-
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CP_ legittimamente posseduto”, e “lo stesso curatore dell'eredità giacente – Dr – ha più volte invitato i signori a rilasciare il fondo”; ha precisato che la part. 1215 gode CP_5
“di autonomo accesso, diverso e distinto da quello arbitrariamente creato dalla ricorrente”.
Nega, quindi, l'esistenza di un diritto di passaggio, sostenendo che la ricorrente “ha aperto arbitrariamente un passaggio in senso diagonale lungo le sterpaglie del terreno di proprietà della signora , al solo fine di ridurre il tragitto da compiere per accedere regolarmente CP_1 sul terreno che assume occupare”, ma che in realtà “non vi è alcuna strada che conduce al cancello di accesso alla proprietà occupata dalla signora , ovvero “la strada di Pt_1 accesso è oggi agibile grazie ai lavori di pulizia e rimozione della vegetazione selvatica effettuata a spese della resistente”.
Infine, osserva che la è anche comproprietaria del fondo identificato con la part. Pt_1
1430, confinante con la part. 1215 e, pertanto, la costruzione del muro non impedisce “l'unico accesso al fondo”.
Conclude per il rigetto della domanda e per l'accertamento della illegittimità del passaggio esercitato attraverso il terreno di essa resistente, con revoca dell'ordine di sospensione dei lavori di scavo e fondazione”.
La fase interinale, istruita con l'escussione di informatori, si è conclusa con l'ordinanza sopra citata, del 15/04/2023, con la quale – in accoglimento del ricorso possessorio – è stato ordinato alla resistente “di reintegrare la parte ricorrente nel possesso della servitù di passaggio CP_1 sulla striscia di terreno della particella identificata al Catasto del comune di al fg. 34, n.1214, larga quattro metri, che consente il passaggio pedonale e carraio verso il cancello d'ingresso della particella in capo alla parte ricorrente, in catasto al fg. 34 part. 1215, con l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione del possesso, a cura e spese della resistente stessa”.
Quindi, la resistente ha chiesto – con istanza ex art. 703, quarto comma, c.p.c., CP_1 depositata il 4.7.2023 – la prosecuzione del giudizio di merito, esponendo le conclusioni trascritte in epigrafe, mentre la controparte – costituitasi con comparsa depositata il Pt_1
14.3.2024 – ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di prosecuzione, deducendo che la non è più proprietaria dell'immobile e quindi difetta di legittimazione attiva;
ha CP_1 ribadito le ragioni di fondatezza nel merito della domanda possessoria, concludendo come trascritto in epigrafe.
Con successive note depositate il 18.3.2024 la ha confermato la circostanza CP_1 dell'intervenuta cessione del terreno oggetto del presente giudizio, chiedendo dichiararsi la
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propria carenza di legittimazione passiva;
nella stessa data è inoltre intervenuta volontariamente in giudizio deducendo di aver acquistato l'immobile, CP_2 realizzato sull'originaria particella già censita in Catasto Terreni al foglio 34, p.lla 1214 del
Comune di Gioia Tauro, ceduto dalla con atto di compravendita per Notar del CP_1 Per_1
18 gennaio 2023 (trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio
Calabria l'8 febbraio 2023). Nell'evidenziare che i due fondi, asseritamente servente e dominante, appartenevano originariamente al medesimo proprietario ( e, poi, Persona_2 comunione eredi , la ha denunciato l'infondatezza e la falsità delle Pt_4 CP_2 dichiarazioni rese dagli informatori nella fase interinale, come emergerebbe dalle ortofoto prodotte in allegato alla comparsa di intervento, le quali riproducono (alle date del 6/2011,
9/2015, 4/16, 7/19, 05/20 e 5/23) uno stato dei luoghi ben diverso da quello descritto dai testi,
e risultante anche dalla planimetria generale e dallo stralcio di perizia redatta dal c.t.u., ing.
in occasione del giudizio di divisione ereditaria della famiglia (punti 60) e Per_3 Pt_4
61): in particolare, “l'unico accesso legittimo per accedere al fondo di cui alla part.lla 1215 è quello della strada pubblica denominata via traversa F. Cilea, che una volta superata la part.lla
1214 oggi denominata part.lla 2242 prosegue e supera anche la part.lla 1215”. Ha aggiunto che la non ha titolo giuridicamente tutelato sulla particella n. 1215, poiché si è Pt_1 arbitrariamente appropriata dello stesso dal 2010 contro il volere dei proprietari, i quali hanno formalmente rivendicato la proprietà, intimando con lettere raccomandate A/R del 2010 e del
2020 lo sgombero del fondo: in tal senso, ha eccepito che ricorre un'ipotesi di tolleranza, disciplinata dall'art. 1144 c.c., “considerato che gli eredi hanno tollerato la condotta Pt_4 della dal 2010 in attesa dell'esito del giudizio di divisione ereditaria, in modo che Pt_1 potesse promuovere l'azione il diretto interessato (l'erede assegnatario…)”.
Ha contestato che ricorra la prova dell'esistenza di una servitù di passaggio (volontaria, coattiva, per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia), ed in particolare ha contestato la sussistenza dei requisiti necessari per l'usucapione della servitù (opere visibili e permanenti;
prova del possesso continuato, non violento nè clandestino;
prova dell'animus; tempo).
Ha sostenuto che, prima che la iniziasse i lavori di realizzazione dell'immobile, tutto CP_1 il confine tra la part.lla 1214 e la part.lla 1215, e persino l'accesso dalla strada pubblica di via
Traversa F. Cilea (oggi illegittimamente recintata da terzi), erano completamente chiusi dalle sterpaglie e dal canneto, come emergerebbe dalle ortofoto, dalle quali risulterebbe pure che non vi è alcuna strada che conduce dalla part.lla 1214 al cancello di accesso alla proprietà
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occupata dalla al contempo, ha aggiunto che, di fatto, oggi il passaggio carrabile e a Pt_1 piedi può regolarmente avvenire senza alcuna limitazione, come rappresentato dalle fotografie allegate, e che anzi “il terreno non presenta scavi ma è assolutamente calpestabile e carrabile,
i due pilastrini sono posti al confine tra il lotto della e la strada pubblica allineati al CP_2 confine con la part.lla 1215 per cui tutti i veicoli possono entrare ed uscire dal cancello senza alcuna limitazione dalla sussistenza degli stessi”.
Ha concluso come trascritto in epigrafe.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della fase interinale e l'assunzione della prova per testi articolata dalla interventrice CP_2
2. L'eccezione di inammissibilità della domanda di merito, per difetto di legittimazione in capo all'originaria resistente , nonché la richiesta di quest'ultima di dichiararsi il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, entrambe motivate con riferimento alla intervenuta cessione all'interventrice del fondo, censito in Catasto Terreni al foglio 34, CP_2
p.lla 1214 del Comune di Gioia Tauro, sono infondate.
Invero, la norma di cui all'art. 1169 c.c., secondo la quale “La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio”, consente a chi abbia subito lo spoglio di scegliere di convenire in giudizio, al posto dello spoliator, l'attuale possessore (anche al fine di poter eseguire l'eventuale condanna ad un facere): la scelta, peraltro, deve precedere l'inizio del giudizio perché, una volta introdotta la domanda, il giudizio deve proseguire fra le parti originarie, ed eventuali vicende successorie restano regolate dall'art. 111 c.p.c. (in tal senso,
v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13377 del 27/07/2012: “in tema di azioni possessorie, la regola indicata dall'art. 1169 cod. civ. è da intendersi dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell'autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell'autore dello spoglio, non rileva la situazione soggettiva da parte dell'avente causa, perchè, a protezione dell'attore e a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale, opera la norma di cui all'art. 111 cod. proc. civ. e in particolare quella di cui al quarto comma, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell'avente causa”; cfr. anche ibidem, Sentenza n. 7365 del 13/04/2015, secondo cui “In tema di azioni possessorie, quando la successione a titolo particolare nel possesso avvenga dopo la
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proposizione della domanda di reintegrazione o di manutenzione nei confronti dell'autore dello spoglio, la sentenza ha effetto, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ., nei confronti dell'avente causa, senza che operi la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione ivi prevista, in quanto la domanda di reintegrazione o di manutenzione non va trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2653, n. 1, cod. civ. e, perciò, resta irrilevante la trascrizione del titolo d'acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata contro il dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente”).
Nel caso che occupa, la fase interinale del giudizio possessorio è stata introdotta, con ricorso depositato il 20.5.2022, contro la , indicata come autrice dello spoglio, sicchè la stessa CP_1
– pur avendo successivamente ceduto (con atto pubblico di compravendita per Notar Per_1 del 18 gennaio 2023) il fondo alla interventrice – resta legittimata passivamente anche CP_2 nel presente giudizio di merito, fermo restando che la sentenza conclusiva potrà essere fatta valere anche nei confronti della cessionaria peraltro parte del presente giudizio. CP_2
Né può ritenersi che le parti abbiano consentito tutte all'estromissione della , dal CP_1 momento che la ricorrente non chiede l'estromissione, ma deduce (infondatamente)
l'inammissibilità dell'istanza di prosecuzione nel merito.
3. Passando quindi all'esame del merito, deve osservarsi, in limine litis, che la domanda riconvenzionale - proposta dalla resistente , e ribadita dalla nella comparsa di CP_1 CP_2 intervento adesivo – avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio, a carico del fondo già in proprietà della resistente (oggi ed in CP_1 CP_2 favore del fondo della ricorrente è inammissibile nella presente sede, che costituisce Pt_1 prosecuzione nel merito del giudizio possessorio di spoglio, iniziato dalla on ricorso Pt_1 depositato il 20.5.2022.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento che in questa sede interamente si intende condividere, “Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e
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non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza” (così, Cass.civ., sez. II, sentenza n. 16000 del 18/06/2018).
Ferma restando l'inammissibilità della domanda riconvenzionale petitoria, deve aggiungersi che né la resistente né l'interventrice hanno specificato quale sarebbe il danno irreparabile, che non consente loro di attendere la definizione della presente controversia possessoria prima di iniziare un eventuale giudizio di negatoria servitutis, sicchè tutte le deduzioni di natura petitoria, comprese quelle inerenti l'inesistenza di un diritto di servitù, restano inammissibili nella presente sede e non possono essere esaminate neanche in via di eccezione.
4. L'ambito del presente giudizio si limita quindi alla verifica di fondatezza dell'originaria domanda di reintegra, proposta con il ricorso introduttivo della fase interinale, richiamato nelle conclusioni della presente fase di merito.
Occorre sul punto innanzitutto ribadire che l'accoglimento della domanda di reintegra richiede la dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso, non potendo quest'ultimo essere desunto dal regime legale e convenzionale del diritto reale corrispondente (Cass. civile, Sez. II, 21 febbraio 1972, n. 507); essa invero è finalizzata a ripristinare una situazione di fatto, indipendentemente dalla sua conformità all'assetto dei diritti reali, nel senso che il possesso tutelato può essere stato acquisito anche in modo abusivo o illegittimo, contro il diritto del vero titolare (Cass. civile, Sez. II, 30 maggio 1978, n. 2746; conf. n. 10470/1991).
Per le medesime ragioni, appare irrilevante ai fini che occupano la questione della interclusione o meno dei fondi della ricorrente, dal momento che oggetto del presente giudizio possessorio non può essere l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per una servitù coattiva, ma esclusivamente la verifica dell'effettivo esercizio di fatto del passaggio descritto in ricorso, con modalità corrispondenti all'esercizio di una servitù, con la precisazione che
“per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi anche se illegittimo o abusivo o di mala fede purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto” e che, pertanto, per la reintegra del possesso di una servitù di passaggio
“non è necessario che esistano, com'è invece richiesto per l'usucapione, opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del passaggio, ma è sufficiente la prova che il transito era effettuato dall'attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato e non già come un qualsiasi occasionale passante” (v., ex multis, Cass. Sez. II, Sentenza n.
10470 del 07/10/1991).
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5. Ciò posto, in ordine alla prova del contestato possesso, devono innanzitutto prendersi in considerazione le risultanze della prova testimoniale, assunta sia durante la fase interinale (nel corso della quale gli informatori hanno prestato dichiarazione di impegno a dire la verità), che nell'ambito del presente giudizio di merito.
Precisamente, dalle deposizioni degli informatori, indicati dalla ricorrente ed escussi nella fase interinale, emergono le seguenti circostanze: a) la ricorrente possiede il terreno, sito Pt_1 in agro del Comune di Gioia Tauro identificato al foglio 34 particella 1215, almeno dal 2010: circostanza per il vero affermata dalla stessa resistente (la quale, nella comparsa di costituzione in fase interinale, ha rivelato che anche i precedenti comproprietari, germani avevano “più volte intimato e diffidato l'odierna ricorrente a rilasciare libero e Pt_4 sgombro il fondo, illegittimamente posseduto, lo stesso curatore dell'eredità giacente – Dr CP_
– ha più volte invitato i signori a rilasciare il fondo”), confermata dalla CP_5 corrispondenza depositata dalla (la prima missiva di diffida per il rilascio risale al CP_1
2010), e riferita da tutti gli informatori escussi;
b) il terreno è posto dietro l'abitazione da cui è separato attraverso un muro in blocchi di cemento, e veniva usato dalla Pt_1 ricorrente come deposito e spazio di parcheggio per mezzi agricoli e veicoli;
c) l'unica via di accesso al terreno, con mezzi meccanici (esiste, invece, un altro ingresso solo pedonale, rappresentato anche nelle fotografie in atti), è attraverso una strada di terra battuta, larga all'incirca 4 metri, che - passando dal retro della casa - conduce dinanzi al cancello che chiude il fondo d) a seguito dei lavori realizzati da parte della , davanti al cancello Pt_1 CP_1 sono stati posti due pilastri ed è stato effettuato uno scavo, riempito di cemento, tutte opere che “impediscono l'accesso alla strada sterrata e quindi il passaggio sia a piedi che con i mezzi meccanici”, o meglio “Il passaggio a piedi può effettuarsi solo se si salta il fossato scavato davanti al cancello d'ingresso”, ma “la presenza dei pilastri e del fossato davanti al cancello carraio impediscono l'ingresso e l'uscita dei mezzi”.
L'attendibilità delle deposizioni degli informatori (padre della ricorrente), Testimone_1
(consuocero) e (cugino della ricorrente) - già Persona_4 Persona_5 positivamente vagliata dall'ordinanza interinale, con motivazioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte - resta confermata anche all'esito del giudizio di merito, non essendo smentita, ma anzi confortata, dalle risultanze documentali versate nella presente fase dalle parti resistenti, che chiariscono lo stato dei luoghi: invero, nelle ortofoto depositate dall'interventrice è evidente l'esistenza di uno stradello sterrato che, dipartendosi CP_2 dalla strada asfaltata (via F. Cilea) e tagliando la vegetazione esistente, giunge dinanzi al
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cortile sito nella parte posteriore dell'abitazione Pt_1
In particolare, in tutte le ortofoto (del 2011, 2015, 2016, 2019 e 2020) l'andamento del tratturo si mantiene quasi inalterato, presentando un tratto finale che giunge fino alla part. 1215, procedendo in senso diagonale da nord a sud-ovest: fino al 2019, è anche evidente una folta vegetazione, che segna il margine inferiore della strada in prossimità del confine tra la part. 1214 e la 1215, mentre nel 2020 gli arbusti sono già eliminati, anche se il tratturo continua a seguire il percorso già prima descritto (v. in particolare ortofoto del 7/2019 e del 5/2020, all.
8 al fascicolo;
nell'ortofoto del 2023, per contro, si nota che il suddetto tratto finale CP_2 dello stradello, che passava dinanzi all'entrata della part. 1215, è tagliato longitudinalmente da una striscia di colore chiaro, inesistente nelle riproduzioni precedenti, striscia che – procedendo lungo tutto il confine tra le part. 1214 e 1215 - rappresenta il fossato riempito di cemento, di cui hanno parlato gli informatori sopra indicati.
La stessa situazione emerge anche dalle fotografie allegate alla memoria n. 2 di parte ricorrente che consentono di confrontare lo stato dei luoghi nel 2021, quando era Pt_1 possibile giungere dinanzi al rudimentale cancello (costituito da una grata di ferro) Pt_1 dalla strada sterrata, con quello del maggio 2022, quando dinanzi al medesimo cancello, ed in senso perpendicolare allo stesso, è visibile un fosso che ingombra una parte del passaggio;
le foto di ottobre 2022 mostrano poi il fosso riempito di cemento, e infine quelle del maggio
2024 riprendono una ruspa nell'atto di scavare un solco proprio dinanzi al cancello.
Per contro, la documentazione fotografica prodotta dall'interventrice non inficia le dichiarazioni degli informatori, dal momento che le immagini, risalenti al marzo 2024, ovvero a periodo successivo all'ordinanza interinale, riproducono l'area sopra descritta (part. 1215), ove sono parcheggiati un furgone ed un'autovettura con il bagagliaio aperto (peraltro, forse già presenti sui luoghi, come riferito da entrambi i testi che hanno parlato di veicoli Pt_4 abbandonati, e come sembrerebbe potersi ricavare dalla visione, peraltro non nitida, delle ortofoto).
Infine, i testi indicati dalla interventrice, escussi nel corso della presente fase di merito, hanno confermato che l'area occupata dalla – a loro parere del tutto abusivamente – è Pt_1 recintata almeno dal 2019 e chiarito che la strada sterrata sopra meglio descritta, utilizzata da sempre anche dai precedenti proprietari (teste ), è una strada comunale, ed il suo Tes_2 percorso è quello visibile nelle ortofoto (teste ); entrambi i testi, pur Testimone_3 escludendo che il tragitto attraversasse parte del terreno della part. 1214, il cui confine era segnato da folta vegetazione (anche se la teste ha aggiunto che “all'epoca il Tes_2
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terreno era tutto di proprietà e quindi non facevamo alcuna distinzione tra le varie Pt_4 particelle”), hanno comunque espressamente riconosciuto che alla part. 1215 si giunge attraverso la strada sterrata sopra descritta, mentre la circostanza che oggi la strada si presenti genericamente “pulita e praticabile”, riferita dalla teste non appare sufficiente a Pt_4 dimostrare anche l'assenza di ostacoli al transito di mezzi meccanici attraverso il cancello
Pt_1
In conclusione, deve dirsi sussistente la prova dell'esercizio del passaggio, da parte della sulla stradella sterrata che, dipartendosi dalla strada asfaltata (via F. Cilea) e, Pt_1 tagliando la vegetazione esistente, procede in senso diagonale da nord a sud-ovest, sul percorso meglio visibile nelle ortofoto che costituiscono l'all. 8 al fascicolo CP_2 giungendo dinanzi al cancello che chiude la part. 1215.
Non vi è dubbio, inoltre, sul fatto - provato dalle risultanze della prova costituenda e di quella documentale, già sopra illustrate - che il passaggio dal cancello è stato impedito dai lavori di costruzione, intrapresi dalla resistente nel 2022, del muro di confine, lavori che CP_1 comprendevano l'edificazione di pilastrini e, davanti agli stessi, di un fosso, poi riempito di cemento: per ammissione della “lo scavo era stato effettuato per dare esecuzione al CP_2 permesso a costruire che prevede un muro di recinzione al confine delle due proprietà. Lavori interrotti a seguito della pendenza del presente giudizio” (v. memorie di replica, pag. 12).
Quanto all'animus spoliandi, deve osservarsi che “per integrare l'elemento psicologico rilevante ai fini dell'esperita azione è sufficiente la coscienza e volontà di compiere un atto che impedisca l'esercizio dell'altrui possesso” (Cass. n. 23453/04), “né rileva la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto” (Cass. n. 1620/87).
Ricorrendo tutti gli elementi dello spoglio, in accoglimento della domanda, deve ordinarsi alle parti convenute di reintegrare la nel possesso del passaggio esercitato sulla stradella, Pt_1 larga circa 4 m., che, dipartendosi dalla strada asfaltata (via F. Cilea), procede in senso diagonale da nord a sud-ovest sul percorso meglio visibile nelle ortofoto che costituiscono l'all. 8 al fascicolo consentendo il passaggio pedonale e carraio verso il cancello CP_2
d'ingresso della particella in possesso della parte ricorrente, in catasto al fg. 34 part. 1215, mediante l'immediata riduzione in pristino delle opere che impediscono il passaggio, a cura e spese delle resistenti in solido.
6. Attesa la soccombenza, le convenute vanno altresì condannate in solido alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2552,00 (di cui
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425 € per la fase studio, 425€ per la fase introduttiva, 851€ per la fase istruttoria, 851€ per la fase decisionale), per il presente giudizio di merito - tutto oltre spese generali al 15% IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore delle avv.te Elena Trinci e Valeria Donato.
7. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro e nei confronti di , rigettata ogni altra Parte_1 CP_1 CP_2 istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina alle parti resistenti di reintegrare la ricorrente nel possesso del passaggio esercitato sulla stradella, larga circa 4 Pt_1
m., che, dipartendosi dalla strada asfaltata (via F. Cilea), procede in senso diagonale da nord a sud-ovest sul percorso meglio visibile nelle ortofoto che costituiscono l'all.
8 al fascicolo Rosace, consentendo il passaggio pedonale e carraio verso il cancello d'ingresso della particella in possesso della parte ricorrente, in catasto al fg. 34 part. 1215, mediante l'immediata riduzione in pristino delle opere che impediscono il passaggio, a cura e spese delle resistenti in solido;
2. condanna le resistenti in solido alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del presente giudizio di merito, liquidate complessivamente in euro 2.552,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore delle avv.te
Elena Trinci e Valeria Donato;
3. sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 22 agosto 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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