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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/12/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1880/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 1880
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione inadempimento – uso abitativo.
TRA
(C.F. ), nata l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
TT MB (C.F. ) – PEC . C.F._2 Email_1 [...]
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Terzigno (NA) in via A. Email_2
Diaz n. 54,
– intimante-
E
1 , (C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
RE (NA) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
NE D'EL (C.F. ) - PEC C.F._4 Ema_3 [...]
e dall'avv. Alessandra Troisi (C.F. ) - PEC Email_4 C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso il Email_5
loro studio in Torre del RE (NA) in Via G. Beneduce n. 22,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 04.06.2021, intimava sfratto per mo- Parte_1
rosità nei confronti di per il mancato pagamento dei canoni lo- Controparte_1
cativi dal mese di maggio 2018 alla data della citazione, per un importo pari a 38
mensilità.
Ciò in virtù di un contratto di locazione stipulato in data 24.02.2016, registrato al n. 1909 serie 3T del 24.02.2016, per il periodo dal 24.02.2016 al 23.02.2020, rin-
novatosi tacitamente ed avente ad oggetto un immobile di sua proprietà esclusiva ubicato in Torre del RE (NA) in Via Beneduce n. 29, riportato al N.C.E.U. di
Torre del RE (NA) al foglio 15, particella 332, sub 3, categoria A/4, classe 2 e rendita catastale euro 148,74, locato ad per un canone mensile Controparte_1
di € 200,00.
Deduceva, altresì, che, il canone pattuito per la locazione, pari ad €. 200,00 mensili,
non era stato versato a far data dal mese di maggio 2018 e che, pertanto, la CP_1
si era resa morosa della somma complessiva non pagata di €. 7.600,00.
2 chiedeva dunque: convalidare l'intimato sfratto per morosità; emettere Parte_1
decreto ingiuntivo per la somma di euro 7.600,00 per canoni scaduti, oltre interessi,
spese e competenze professionali;
in caso di opposizione, emettere ordinanza non impugnabile di rilascio e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito ai sensi del combinato disposto degli artt. 667 e 426 c.p.c., per il prosieguo del giudizio nelle forme del rito speciale (del lavoro), concedendo termine per il deposito di memorie integrative;
in subordine, dichiarare risolto il contratto di locazione per inadempi-
mento della conduttrice, con condanna della medesima al rilascio;
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari.
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale impugnava, resi- Controparte_1
steva e contestava ogni avversa deduzione e si opponeva alla convalida dello sfratto.
Asseriva essere privo di fondamento, oltre che di ragionevolezza, l'assunto di con-
troparte secondo il quale sarebbe stata morosa nel pagamento del canone di loca-
zione a partire dal mese di maggio 2018 e, sulla premessa di aver corrisposto sin dall'inizio del rapporto contrattuale la maggior somma di € 550,00, invece di quella pattuita di € 200,00, spiegava domanda riconvenzionale onde ottenere il rimborso della somma versata in eccedenza pari ad € 14.700,00 asserendo di aver pagato, per i mesi da marzo 2016 ad agosto 2019, la somma mensile di € 550,00 in contanti ed a far data dal mese di settembre 2019 sino all'intimazione di sfratto (04/06/2021),
la somma pattuita di € 200,00.
Chiedeva, dunque: rigettare la domanda attorea di risoluzione del contratto, in quanto infondata e non provata non sussistendo la morosità; rigettare l'istanza di ingiunzione di pagamento atteso il regolare - addirittura in eccedenza - pagamento del canone di locazione;
in via riconvenzionale, dichiarare la nullità dell'accordo verbale di maggiorazione del canone di locazione e condannare la parte intimante
3 alla ripetizione dell'indebito incassato come maggiorazione del canone di locazione rispetto a quello risultante da contratto, quantificato in € 14.700,00; in via subordi-
nata, in caso di sussistenza di un debito da parte della operare la sua com- CP_1
pensazione con il credito da questa vantato nei confronti della con vittoria Pt_1
di spese e competenze di giudizio, spese generali, iva e cpa, con distrazione in fa-
vore dei procuratori antistatari.
In corso di causa veniva disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario locatizio. Successivamente, veniva ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti con escussione di n. 4 testi. Il giudizio, in data 30.05.2025, veniva poi rinviato per la discussione con concessione alle parti di termini per note di discussione, in quanto maturo per la decisione.
Nelle more del presente giudizio, l'immobile veniva rilasciato, in data 20.12.2024,
in virtù di procedimento di finita locazione in virtù del quale le parti chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere, sul punto, coltivando soltanto do-
manda principale e riconvenzionale, entrambe di contenuto economico.
Pertanto, in ordine al rilascio dell'immobile, va subito dichiarata la cessata materia del contendere essendo lo stesso stato rilasciato in data 20.12.2024 in seguito ad altro procedimento, di finita locazione.
Passando all'esame delle richieste economiche delle parti, si rileva che:
sulla domanda dell'intimante, di pagamento dei canoni inevasi pari ad euro
6.800,00 (di cui euro 4.000,00 - mensilità da maggio 2018 ad agosto 2019, nonché
mensilità di novembre 2020, dicembre 2022, gennaio 2023 ed euro 2.800,00 per i vaglia non più esigibili per scadenza del termine), vi è prova di pagamento, da parte della conduttrice, riguardo i mesi di gennaio 2021, dicembre 2022 e gennaio 2023
per un totale di euro 600,00 da portarsi in deconto della somma richiesta.
4 Inoltre, riguardo l'importo richiesto di euro 2.800,00, relativo ai vaglia non più esi-
gibili, non si ritiene valida la motivazione fornita dalla parte locatrice. La stessa,
infatti, ha affermato di averli ricevuti ma non di non averli esatti per loro errata imputazione e consegna in ritardo rispetto ai canoni da pagare.
Tali rilievi non risultano, però, corroborati da alcuna documentazione agli atti, con la conseguenza che gli importi contenuti nei detti vaglia risultano regolarmente cor-
risposti dalla conduttrice, anche se non esatti per scelta della parte locatrice e, per-
tanto, anche il loro relativo importo va portato in deconto dell'ammontare dei ca-
noni impagati.
Consegue che l'importo non corrisposto dalla conduttrice ammonta ad euro
3.400,00;
sulla domanda riconvenzionale di parte intimata, avente ad oggetto la restituzione della somma versata in eccedenza pari ad € 14.700,00, sull'assunto di un pagamento di una somma mensile pari ad euro 550,00 in luogo di euro 200,00 da marzo 2016
ad agosto 2019, non sia emersa, da un congiunto esame di tutte le risultanze giudi-
ziali, ivi compresa l'antitetica prova testimoniale espletata, una prova sufficiente ad affermare, con probabile certezza, l'esistenza di un patto occulto, in essere fra le parti, sostenuto dall'intimata ed avente ad oggetto un suo maggior pagamento di euro 350,00 mensili, relativo solo al predetto periodo, in quanto dal settembre 2019,
in poi, non è contestato che la conduttrice abbia corrisposto mensilmente euro
200,00 come stabilito nel contratto di locazione.
Pertanto, non vi è alcuna evidenza agli atti di ricevute di pagamento di somme di-
verse dai pattuiti 200,00 euro ed ogni vaglia o bonifico depositato risulta pari alla detta cifra o al doppio della stessa (pagamento imputato ad una doppia mensilità) e,
5 soprattutto, non risultano depositati i citati assegni pari ad euro 550,00 che si assu-
mono dati a garanzia del corretto pagamento del canone di locazione e che, dalle risultanze testimoniali, sarebbero stati riconsegnati dalla alla all'atto Pt_1 CP_1
del pagamento della somma contante. Gli stessi ben avrebbero potuti essere depo-
sitati agli atti del giudizio a riprova dell'esistenza della tesi sostenuta.
Consegue il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto non sufficientemente provata e la condanna dell'intimata al pagamento in favore dell'istante dell'importo di euro 3.400,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale, sono liquidate come in disposi-
tivo e vanno poste a carico dell'intimata nella misura del 50%, in virtù dell'anda-
mento del giudizio, mentre devono essere compensate fra le parti per il residuo
50%.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e dedu-
zione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla risoluzione del rapporto locativo ed al rilascio dell'immobile, già avvenuto in data 20.12.2024;
2) accoglie la domanda principale di pagamento dei canoni di locazione inevasi nella misura di euro 3.400,00;
3) condanna al pagamento in favore di dell'im- Controparte_1 Parte_1
porto di euro 3.400,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'ef-
fettivo soddisfo;
6 4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da in quanto Controparte_1
non sufficientemente provata;
5) condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida Controparte_1
per il 50% in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. TT MB dichiaratasi anticipataria;
6) compensa fra le parti il residuo 50% di spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 24.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 1880
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione inadempimento – uso abitativo.
TRA
(C.F. ), nata l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
TT MB (C.F. ) – PEC . C.F._2 Email_1 [...]
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Terzigno (NA) in via A. Email_2
Diaz n. 54,
– intimante-
E
1 , (C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
RE (NA) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
NE D'EL (C.F. ) - PEC C.F._4 Ema_3 [...]
e dall'avv. Alessandra Troisi (C.F. ) - PEC Email_4 C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso il Email_5
loro studio in Torre del RE (NA) in Via G. Beneduce n. 22,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 04.06.2021, intimava sfratto per mo- Parte_1
rosità nei confronti di per il mancato pagamento dei canoni lo- Controparte_1
cativi dal mese di maggio 2018 alla data della citazione, per un importo pari a 38
mensilità.
Ciò in virtù di un contratto di locazione stipulato in data 24.02.2016, registrato al n. 1909 serie 3T del 24.02.2016, per il periodo dal 24.02.2016 al 23.02.2020, rin-
novatosi tacitamente ed avente ad oggetto un immobile di sua proprietà esclusiva ubicato in Torre del RE (NA) in Via Beneduce n. 29, riportato al N.C.E.U. di
Torre del RE (NA) al foglio 15, particella 332, sub 3, categoria A/4, classe 2 e rendita catastale euro 148,74, locato ad per un canone mensile Controparte_1
di € 200,00.
Deduceva, altresì, che, il canone pattuito per la locazione, pari ad €. 200,00 mensili,
non era stato versato a far data dal mese di maggio 2018 e che, pertanto, la CP_1
si era resa morosa della somma complessiva non pagata di €. 7.600,00.
2 chiedeva dunque: convalidare l'intimato sfratto per morosità; emettere Parte_1
decreto ingiuntivo per la somma di euro 7.600,00 per canoni scaduti, oltre interessi,
spese e competenze professionali;
in caso di opposizione, emettere ordinanza non impugnabile di rilascio e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito ai sensi del combinato disposto degli artt. 667 e 426 c.p.c., per il prosieguo del giudizio nelle forme del rito speciale (del lavoro), concedendo termine per il deposito di memorie integrative;
in subordine, dichiarare risolto il contratto di locazione per inadempi-
mento della conduttrice, con condanna della medesima al rilascio;
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari.
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale impugnava, resi- Controparte_1
steva e contestava ogni avversa deduzione e si opponeva alla convalida dello sfratto.
Asseriva essere privo di fondamento, oltre che di ragionevolezza, l'assunto di con-
troparte secondo il quale sarebbe stata morosa nel pagamento del canone di loca-
zione a partire dal mese di maggio 2018 e, sulla premessa di aver corrisposto sin dall'inizio del rapporto contrattuale la maggior somma di € 550,00, invece di quella pattuita di € 200,00, spiegava domanda riconvenzionale onde ottenere il rimborso della somma versata in eccedenza pari ad € 14.700,00 asserendo di aver pagato, per i mesi da marzo 2016 ad agosto 2019, la somma mensile di € 550,00 in contanti ed a far data dal mese di settembre 2019 sino all'intimazione di sfratto (04/06/2021),
la somma pattuita di € 200,00.
Chiedeva, dunque: rigettare la domanda attorea di risoluzione del contratto, in quanto infondata e non provata non sussistendo la morosità; rigettare l'istanza di ingiunzione di pagamento atteso il regolare - addirittura in eccedenza - pagamento del canone di locazione;
in via riconvenzionale, dichiarare la nullità dell'accordo verbale di maggiorazione del canone di locazione e condannare la parte intimante
3 alla ripetizione dell'indebito incassato come maggiorazione del canone di locazione rispetto a quello risultante da contratto, quantificato in € 14.700,00; in via subordi-
nata, in caso di sussistenza di un debito da parte della operare la sua com- CP_1
pensazione con il credito da questa vantato nei confronti della con vittoria Pt_1
di spese e competenze di giudizio, spese generali, iva e cpa, con distrazione in fa-
vore dei procuratori antistatari.
In corso di causa veniva disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario locatizio. Successivamente, veniva ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti con escussione di n. 4 testi. Il giudizio, in data 30.05.2025, veniva poi rinviato per la discussione con concessione alle parti di termini per note di discussione, in quanto maturo per la decisione.
Nelle more del presente giudizio, l'immobile veniva rilasciato, in data 20.12.2024,
in virtù di procedimento di finita locazione in virtù del quale le parti chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere, sul punto, coltivando soltanto do-
manda principale e riconvenzionale, entrambe di contenuto economico.
Pertanto, in ordine al rilascio dell'immobile, va subito dichiarata la cessata materia del contendere essendo lo stesso stato rilasciato in data 20.12.2024 in seguito ad altro procedimento, di finita locazione.
Passando all'esame delle richieste economiche delle parti, si rileva che:
sulla domanda dell'intimante, di pagamento dei canoni inevasi pari ad euro
6.800,00 (di cui euro 4.000,00 - mensilità da maggio 2018 ad agosto 2019, nonché
mensilità di novembre 2020, dicembre 2022, gennaio 2023 ed euro 2.800,00 per i vaglia non più esigibili per scadenza del termine), vi è prova di pagamento, da parte della conduttrice, riguardo i mesi di gennaio 2021, dicembre 2022 e gennaio 2023
per un totale di euro 600,00 da portarsi in deconto della somma richiesta.
4 Inoltre, riguardo l'importo richiesto di euro 2.800,00, relativo ai vaglia non più esi-
gibili, non si ritiene valida la motivazione fornita dalla parte locatrice. La stessa,
infatti, ha affermato di averli ricevuti ma non di non averli esatti per loro errata imputazione e consegna in ritardo rispetto ai canoni da pagare.
Tali rilievi non risultano, però, corroborati da alcuna documentazione agli atti, con la conseguenza che gli importi contenuti nei detti vaglia risultano regolarmente cor-
risposti dalla conduttrice, anche se non esatti per scelta della parte locatrice e, per-
tanto, anche il loro relativo importo va portato in deconto dell'ammontare dei ca-
noni impagati.
Consegue che l'importo non corrisposto dalla conduttrice ammonta ad euro
3.400,00;
sulla domanda riconvenzionale di parte intimata, avente ad oggetto la restituzione della somma versata in eccedenza pari ad € 14.700,00, sull'assunto di un pagamento di una somma mensile pari ad euro 550,00 in luogo di euro 200,00 da marzo 2016
ad agosto 2019, non sia emersa, da un congiunto esame di tutte le risultanze giudi-
ziali, ivi compresa l'antitetica prova testimoniale espletata, una prova sufficiente ad affermare, con probabile certezza, l'esistenza di un patto occulto, in essere fra le parti, sostenuto dall'intimata ed avente ad oggetto un suo maggior pagamento di euro 350,00 mensili, relativo solo al predetto periodo, in quanto dal settembre 2019,
in poi, non è contestato che la conduttrice abbia corrisposto mensilmente euro
200,00 come stabilito nel contratto di locazione.
Pertanto, non vi è alcuna evidenza agli atti di ricevute di pagamento di somme di-
verse dai pattuiti 200,00 euro ed ogni vaglia o bonifico depositato risulta pari alla detta cifra o al doppio della stessa (pagamento imputato ad una doppia mensilità) e,
5 soprattutto, non risultano depositati i citati assegni pari ad euro 550,00 che si assu-
mono dati a garanzia del corretto pagamento del canone di locazione e che, dalle risultanze testimoniali, sarebbero stati riconsegnati dalla alla all'atto Pt_1 CP_1
del pagamento della somma contante. Gli stessi ben avrebbero potuti essere depo-
sitati agli atti del giudizio a riprova dell'esistenza della tesi sostenuta.
Consegue il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto non sufficientemente provata e la condanna dell'intimata al pagamento in favore dell'istante dell'importo di euro 3.400,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale, sono liquidate come in disposi-
tivo e vanno poste a carico dell'intimata nella misura del 50%, in virtù dell'anda-
mento del giudizio, mentre devono essere compensate fra le parti per il residuo
50%.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e dedu-
zione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla risoluzione del rapporto locativo ed al rilascio dell'immobile, già avvenuto in data 20.12.2024;
2) accoglie la domanda principale di pagamento dei canoni di locazione inevasi nella misura di euro 3.400,00;
3) condanna al pagamento in favore di dell'im- Controparte_1 Parte_1
porto di euro 3.400,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'ef-
fettivo soddisfo;
6 4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da in quanto Controparte_1
non sufficientemente provata;
5) condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida Controparte_1
per il 50% in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per spese ed euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. TT MB dichiaratasi anticipataria;
6) compensa fra le parti il residuo 50% di spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 24.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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