TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RGVG 13331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
GI FR Presidente rel.
AN RE DI
ER ZA DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 08.10.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 2.12.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TE TA AR presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso,
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
TE TA AR presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 27.11.2025 che si riportano:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Verona.
2) Confermare le stesse condizioni patrimoniali e personali previste per la separazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 8.10.2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 100/2025 pubblicata in data 18.01.2025 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 27.11.2025 chiedevano la dichiarazione dello cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.5.1999 in
ON (VR) tra e , alle Parte_1 Parte_2 condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 1999,
Numero 178, Parte II, Serie A).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 3.12.2025
La Presidente rel.
GI FR
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
GI FR Presidente rel.
AN RE DI
ER ZA DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 08.10.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 2.12.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TE TA AR presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso,
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
TE TA AR presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 27.11.2025 che si riportano:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Verona.
2) Confermare le stesse condizioni patrimoniali e personali previste per la separazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 8.10.2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 100/2025 pubblicata in data 18.01.2025 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 27.11.2025 chiedevano la dichiarazione dello cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.5.1999 in
ON (VR) tra e , alle Parte_1 Parte_2 condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 1999,
Numero 178, Parte II, Serie A).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 3.12.2025
La Presidente rel.
GI FR
3