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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/10/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1449/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1449/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1
Temperanza, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Andrea CP_1
Temperanza, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/06/25, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 17/09/1994 in Giove (TR), che dall'unione è nato il figlio
[...] il 02/03/2006 in Narni (TR) ad oggi maggiorenne, che il rapporto coniugale in passato, Per_1 sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) Autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Assegnazione della casa coniugale di Giove, Via G. Villeneuve n.9 in favore del Sig. Pt_1
che pure ne è proprietario esclusivo, che vi vivrà unitamente al figlio .
[...] Per_1
3) La Sig.ra si impegna a corrispondere in favore del Sig. a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio l'importo mensile di Euro 200,00 Persona_1 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, mentre i ricorrenti sosterranno, ciascuno per la metà, le spese straordinarie nell'interesse del figlio che siano state tra loro previamente Per_1 documentate e concordate, salvo urgenze, come da vigente Protocollo Magistrati-Avvocati presso il Tribunale di Terni. L'assegno unico per il figlio verrà percepito integralmente dal Sig. Per_1
Parte_1
4) Le parti convengono i seguenti accordi patrimoniali, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. L'autovettura Toyota Yaris tg. FD090CA viene assegnata in proprietà esclusiva alla Sig.ra mentre l'autovettura Volkswagen Passat tg. CG405XL CP_1 viene assegnata in proprietà esclusiva al Sig. L'investimento personale “Intelligent Parte_1
Investment Strategy” presso Banca Mediolanum, intestato al Sig. con saldo attivo Parte_1 alla data del 19/06/2025 di Euro 37.500,22, rimarrà allo stesso definitivamente assegnato. A saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa economica della Sig.ra in costanza del CP_1 matrimonio, il Sig. si impegna transattivamente a corrispondere in favore della Parte_1 prima, che correlativamente accetta, l'importo omnicomprensivo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), di cui Euro 9.000,00 (novemila/00) entro il 31/10/2025 ed Euro 16.000,00 (sedicimila/00) contestualmente all'atto notarile di cui appresso, mediante bonifici bancari sul c/c intestato alla Sig.ra Dal canto suo, la Sig.ra si obbliga CP_1 CP_1 transattivamente a trasferire in favore del figlio a titolo gratuito, nonché totalmente Persona_1 libera da pesi, oneri, gravami, pignoramenti, ipoteche, trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli, mediante atto pubblico notarile da stipularsi entro 90 giorni dall'emananda omologa della separazione personale dei coniugi, presso Notaio da individuarsi da parte del Sig. - Parte_1 ma con tutte le spese/imposte/costi occorrenti per l'atto e ad esso conseguenti, compresi i compensi notarili, a carico esclusivo di quest'ultimo - la piena ed esclusiva proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Giove (TR), con annessa corte, meglio censito al Parte_2
C.F. di detto Comune al foglio 5, particelle 414, cat. A/3, classe 3, vani catastali 3, R.C. Euro 139,44, e nel C.T. del Comune di Giove al foglio 5, particelle 414, della superficie di mq 920 senza redditi, oltre al piccolo manufatto allo stato di rudere con annessa corte, in Giove (TR),
[...]
posto al piano terreno e censito al C.T. di detto Comune al foglio 5, particella Parte_2
527, senza rendita e consistenza (unità collabenti), e nel C.T. del Comune di Giove al foglio 5, particella 527, della superficie di mq 20, senza rendita, oltre al terreno agricolo contiguo, annesso e pertinenziale agli immobili di cui sopra, della superficie complessiva di mq 13.330, censito al C.T. di detto Comune al foglio 5 particelle 198 (mq 680), 199 (mq 2.620), 200 (mq 4.180) e 413 (mq 5.850), R.D. complessivo Euro 41,85, R.A. complessivo Euro 35,93. I Sig.ri e CP_1
pertanto, invocano tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'art. 19 della Parte_1
Legge 6 marzo 1987 n. 74 e ss.mm.ii. per gli atti relativi al procedimento di separazione.
5) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a richieste di assegno di mantenimento.
6) Le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti.
7) Con l'integrale assolvimento degli obblighi di cui al ricorso, le parti dichiarano di non aver tra loro più nulla a pretendere, economicamente ed a qualsiasi titolo, in dipendenza dei fatti di cui al matrimonio, rinunciando all'azione in merito ai fatti discendenti di cui al periodo temporale che va dal giorno di celebrazione del matrimonio alla data di sottoscrizione del presente atto.
8) Le parti compensano integralmente tra loro le spese legali stragiudiziali e giudiziali”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in Giove (TR) in data 17/09/1994, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di GIOVE (TR) (atto n. 6, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 1994); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16.10.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1449/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1
Temperanza, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Andrea CP_1
Temperanza, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/06/25, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 17/09/1994 in Giove (TR), che dall'unione è nato il figlio
[...] il 02/03/2006 in Narni (TR) ad oggi maggiorenne, che il rapporto coniugale in passato, Per_1 sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) Autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Assegnazione della casa coniugale di Giove, Via G. Villeneuve n.9 in favore del Sig. Pt_1
che pure ne è proprietario esclusivo, che vi vivrà unitamente al figlio .
[...] Per_1
3) La Sig.ra si impegna a corrispondere in favore del Sig. a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio l'importo mensile di Euro 200,00 Persona_1 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, mentre i ricorrenti sosterranno, ciascuno per la metà, le spese straordinarie nell'interesse del figlio che siano state tra loro previamente Per_1 documentate e concordate, salvo urgenze, come da vigente Protocollo Magistrati-Avvocati presso il Tribunale di Terni. L'assegno unico per il figlio verrà percepito integralmente dal Sig. Per_1
Parte_1
4) Le parti convengono i seguenti accordi patrimoniali, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. L'autovettura Toyota Yaris tg. FD090CA viene assegnata in proprietà esclusiva alla Sig.ra mentre l'autovettura Volkswagen Passat tg. CG405XL CP_1 viene assegnata in proprietà esclusiva al Sig. L'investimento personale “Intelligent Parte_1
Investment Strategy” presso Banca Mediolanum, intestato al Sig. con saldo attivo Parte_1 alla data del 19/06/2025 di Euro 37.500,22, rimarrà allo stesso definitivamente assegnato. A saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa economica della Sig.ra in costanza del CP_1 matrimonio, il Sig. si impegna transattivamente a corrispondere in favore della Parte_1 prima, che correlativamente accetta, l'importo omnicomprensivo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), di cui Euro 9.000,00 (novemila/00) entro il 31/10/2025 ed Euro 16.000,00 (sedicimila/00) contestualmente all'atto notarile di cui appresso, mediante bonifici bancari sul c/c intestato alla Sig.ra Dal canto suo, la Sig.ra si obbliga CP_1 CP_1 transattivamente a trasferire in favore del figlio a titolo gratuito, nonché totalmente Persona_1 libera da pesi, oneri, gravami, pignoramenti, ipoteche, trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli, mediante atto pubblico notarile da stipularsi entro 90 giorni dall'emananda omologa della separazione personale dei coniugi, presso Notaio da individuarsi da parte del Sig. - Parte_1 ma con tutte le spese/imposte/costi occorrenti per l'atto e ad esso conseguenti, compresi i compensi notarili, a carico esclusivo di quest'ultimo - la piena ed esclusiva proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Giove (TR), con annessa corte, meglio censito al Parte_2
C.F. di detto Comune al foglio 5, particelle 414, cat. A/3, classe 3, vani catastali 3, R.C. Euro 139,44, e nel C.T. del Comune di Giove al foglio 5, particelle 414, della superficie di mq 920 senza redditi, oltre al piccolo manufatto allo stato di rudere con annessa corte, in Giove (TR),
[...]
posto al piano terreno e censito al C.T. di detto Comune al foglio 5, particella Parte_2
527, senza rendita e consistenza (unità collabenti), e nel C.T. del Comune di Giove al foglio 5, particella 527, della superficie di mq 20, senza rendita, oltre al terreno agricolo contiguo, annesso e pertinenziale agli immobili di cui sopra, della superficie complessiva di mq 13.330, censito al C.T. di detto Comune al foglio 5 particelle 198 (mq 680), 199 (mq 2.620), 200 (mq 4.180) e 413 (mq 5.850), R.D. complessivo Euro 41,85, R.A. complessivo Euro 35,93. I Sig.ri e CP_1
pertanto, invocano tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'art. 19 della Parte_1
Legge 6 marzo 1987 n. 74 e ss.mm.ii. per gli atti relativi al procedimento di separazione.
5) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a richieste di assegno di mantenimento.
6) Le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti.
7) Con l'integrale assolvimento degli obblighi di cui al ricorso, le parti dichiarano di non aver tra loro più nulla a pretendere, economicamente ed a qualsiasi titolo, in dipendenza dei fatti di cui al matrimonio, rinunciando all'azione in merito ai fatti discendenti di cui al periodo temporale che va dal giorno di celebrazione del matrimonio alla data di sottoscrizione del presente atto.
8) Le parti compensano integralmente tra loro le spese legali stragiudiziali e giudiziali”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in Giove (TR) in data 17/09/1994, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di GIOVE (TR) (atto n. 6, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 1994); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16.10.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti