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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/10/2025, n. 7859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7859 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10669/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 ed , e (C.F. ), entrambe CP_2 Parte_1 C.F._1 rappresentate e difese dall'avv. Gianna CARTA, presso lo studio della quale in
Milano, Via Monte Bianco 38, sono elettivamente domiciliate;
attrici opponenti;
nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._2
ZI LA e dall'avv. Alessandra CARMANONE, presso lo studio dei quali in
Milano, P.za Cinque Giornate 1, è elettivamente domiciliato;
convenuto opposto;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 9 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per le opponenti:
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- accertata e dichiarata l'inefficacia della clausola vessatoria di rinnovo tacito della proposta di collaborazione professionale del 14/03/2012 caducatasi il 31/12/2012,
- accertata e dichiarata la conseguente mancanza di contratto scritto tra le parti a far data dall'01/01/2013 in poi,
- accertata e dichiarata la conseguente assenza di un valido impegno della sig.ra personalmente quale garante per le obbligazioni della , Parte_1 CP_1
- accertata e dichiarata l'operatività della prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. per i crediti ingiunti, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 989/2022 del Tribunale di Milano.
Con riserva di ulteriormente dedurre istanze istruttorie, produrre documenti ed indicare i testi nel concedendo termine ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso con vittoria di tutte le spese e competenze di causa.
Per il convenuto opposto:
Nel merito:
- Accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione proposta dalle attrici opponenti, rigettare la medesima perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, condannando, conseguentemente, previo accertamento del relativo credito, le attrici opponenti e la Sig. CP_1 Pt_1
in proprio, al pagamento, in via tra di loro solidale, in favore del Dr. Rag.
[...]
, della somma di € 13.322,40 (Capitale € 10.500,00, oltre € 420,00 CP_3 per 4% ed € 2.402,40 per 22% IVA), oltre interessi dal dovuto Controparte_4 al pagamento effettivo, al tasso di cui al D. Lgs n. 231/2002 (ex art. 17 del D.l. n.
132/2014 convertito con la L. n. 162/2014), nonché le spese e competenze del procedimento monitorio;
pagina 2 di 9 - In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori previdenziali e fiscali di legge, anche di questo giudizio di merito.
In via istruttoria:
Si insiste, occorrendo, per l'ammissione dei capitoli di prova per testi già dedotti in giudizio in sede di memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. in data 02.02.2023, e ad oggi non espletata e che qui di seguito si riportano:
- 1) “Vero che, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo dell'anno 2012 il Dott.
[...]
e la Sig.ra , legale rappresentante della CP_3 Parte_1 CP_1 intrattenevano specifiche trattative volte alla conclusione di un contratto di collaborazione professionale per gli adempimenti fiscali vari in favore di detta società;”
- 2) “Vero che, ad esito delle suddette trattative, la Sig.ra si recava presso lo Pt_1 studio del Dott. ove sottoscriveva in data 14.03.2012 il contratto di CP_3 collaborazione professionale nel quale veniva quindi trasfuso il contenuto oggetto delle intese così raggiunte, come da documento che mi viene mostrato (doc.1 convenuto opposto)”.
Si indica a teste la Sig.ra , residente in [...], Testimone_1
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
, ragioniere commercialista, proponeva innanzi al Tribunale di CP_3
Milano ricorso monitorio nei confronti della società e della sua CP_1 CP_5
, deducendo di essere creditore della società in virtù di un contratto di
[...] consulenza contabile e tributaria, con previsione di un compenso forfetario di Euro
3.000 annui, stipulato nel 2012 e protrattosi fino al 2016, risoltosi per inadempimento alle obbligazioni di pagamento della società e della stessa
[...]
, resasi garante di dette obbligazioni. CP_5
In accoglimento della domanda del ricorrente, sulla scorta dei contratto e della parcella, veniva emesso dal Tribunale di Milano in data 13.01.2022 nei confronti delle debitrici il decreto ingiuntivo n. 989/2022 per l'importo di Euro 13.322,40, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponevano opposizione la società ed CP_1 Pt_1
personalmente, eccependo in primo luogo l'inefficacia della clausola
[...] negoziale di rinnovo tacito del contratto, non espressamente sottoscritta per accettazione ex art. 1341 cod.civ., con conseguente cessazione della validità del contratto stesso in data 31.12.2012. Da ciò inferivano che “dal 01/01/2013 in poi il rapporto tra le parti non si è basato su alcun documento contrattuale, ma esclusivamente sulla fiducia”: in assenza di contratto scritto deducevano in primo luogo in sostanza la carenza di legittimazione passiva di , che non Parte_1 poteva essere considerata più garante della società e per altro verso, in relazione a pagamenti asseritamente fatti, la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 cod.civ., rilevando al riguardo che la comunicazione interruttiva pervenuta in data 10.01.2018 era del tutto tardiva. Ritenendo poco plausibile il comportamento del professionista, che in assenza dei pagamenti in contanti, non avrebbe richiesto il proprio compenso per cinque anni, e senza ulteriori deduzioni, le opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è di pronta soluzione. Nel merito: Voglia nil.mo Giudice adito, accertata e dichiarata l'inefficacia della clausola vessatoria di rinnovo tacito della proposta di collaborazione e la conseguente mancanza di pagina 4 di 9 contratto scritto tra le parti a far data dal 01/01/2013 in poi, accertata l'operatività della prescrizione ex art. 2956 n. 2 ce. per i crediti ingiunti, revocare il decreto ingiuntivo n. 989/2022 del Tribunale di Milano… In ogni caso con vittoria di tutte le spese e competenze di causa”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto opposto CP_3 contestava integralmente gli assunti avversari, negando in primo luogo che l'incarico conferitogli fosse stato da lui predisposto unilateralmente ed accettato per adesione della committente, affermando per contro che detto contratto era frutto di una trattativa individuale tra il professionista ed nella sua doppia qualità CP_2 di A.U. della società opponente e di garante della stessa. Riteneva pertanto inapplicabile al caso di specie l'art. 1341 cod. civ. ex adverso invocato e del tutto valida ed efficace la clausola di rinnovo tacito del contratto.
Rilevava altresi al riguardo come, anche per gli anni dal 2013 al 2016, la controparte avesse fattivamente collaborato all'espletamento dell'incarico fornendo al professionista quanto necessario per la sua consulenza contabile e fiscale, peraltro neanche contestata nella sua esecuzione e completezza in sede di opposizione. L'opposto concludeva pertanto nei seguenti termini:
“In via preliminare: - Dato atto che l'opposizione proposta da in persona CP_1 della legale rappresentante Sig. , nonché da quest'ultima in proprio Parte_1 quale garante di essa società, non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere fin dalla prima udienza, chiamata per il 14 settembre 2022, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
- Accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione proposta dalle suddette attrici opponenti, rigettare la medesima perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando, conseguentemente, previo accertamento del relativo credito, le attrici opponenti e la Sig. in proprio come CP_1 Parte_1 sopra, al pagamento, tra di loro in via solidale in favore del Dr. Rag. , della somma di € 13.322,40 CP_3
(Capitale € 10.500,00 oltre € 420,00 per 4% ed € 2.402,40 per Controparte_4
pagina 5 di 9 22% IVA) oltre interessi dal dovuto al pagamento effettivo, al tasso di cui al D. Lgs
n. 231/2002 (ex art. 17 del D.l. n. 132/2014 convertito con la L. n. 162/2014), nonché le spese e competenze del procedimento monitorio;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche di questo giudizio di merito”.
Autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La presente opposizione risulta infondata e non merita pertanto accoglimento.
In relazione alla pretesa creditoria del convenuto opposto, le opponenti ha dedotto l'inefficacia ex art. 1341 cod. civ. della clausola di rinnovo tacito del contratto, con le conseguenze sopra indicate.
Tale assunto non è condivisibile, in quanto si fonda sull'errato presupposto che il contratto stipulato inter partes sia un contratto per adesione, e pertanto soggetto alla disciplina di cui all'art. 1341 e 1342 cod. civ.
Come agevolmente evincibile dal testo negoziale, Il predetto accordo infatti non contiene condizioni generali di contratto, di cui all'art. 1341 cod. civ., né rientra tra i contratti conclusi “mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali” di cui all'art. 1342
c.c., ma è un semplice contratto stipulato mediante proposta redatta dall'opposto e sottoscritta per accettazione da parte della società opponente ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. Si tratta di una proposta di incarico con la semplice indicazione delle attività previste, il compenso forfetario pattuito e le modalità di pagamento, oltre alla disciplina della riservatezza e di trattamento dei dati personali.
Escluso quindi l'inquadramento del contratto inter partes tra quelli disciplinati dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., non può porsi in astratto alcun profilo di vessatorietà delle clausole in esso previste, in assenza di specifica sottoscrizione. Il tutto ovviamente considerando che non è applicabile la disciplina a tutela dei consumatori.
pagina 6 di 9 Deve pertanto concludersi che nel caso di specie la clausola di rinnovo tacito del contratto non è vessatoria, e pertanto del tutto valida ed efficace anche se non sottoscritta per specifica approvazione.
Né – si osserva – il fatto che altre due pattuizioni del contratto siano state assoggettate all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. e 1342 cod. civ. assume nel caso di specie concreto rilievo: atteso che si verte su un ordinario contratto stipulato dalle parti, secondo il principio dell'autonomia negoziale, le parti possono – nella loro libertà – anche sottoporre alcune pattuizioni ad una disciplina più rigorosa, quale quella della sottoscrizione specifica per accettazione, ma ciò non implica certo che tale scelta si estenda automaticamente ad altre clausole negoziali, rendendole vessatorie per “attrazione”, ove non sottoscritte anch'esse espressamente per accettazione.
Alla luce delle predette osservazioni in presenza di un rinnovo tacito del tutto efficace, deve valutarsi la pretesa creditoria del ricorrente.
Si osserva in linea generale che, per orientamento più volte riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza pagina 7 di 9 dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie il convenuto opposto ha debitamente provato il titolo del proprio credito producendo il contratto stipulato tra le parti e fornendo anche prova dell'attività in concreto eseguita (docc. 6 e 7 fasc. opposto).
La stessa opponente, per parte sua, non ha contestato che il ricorrente abbia svolto la propria attività professionale a suo favore nel triennio 2013-2016, né in concreto il quantum richiesto, ma ha semplicemente – ed infondatamente, come visto – sostenuto che il contratto si fosse concluso senza tacito rinnovo al
31.12.2012, con prosieguo del rapporto in termini “informali e di fiducia”.
Esclusa la fondatezza di tale tesi, le opponenti non possono validamente invocare la prescrizione presuntiva e, posto che non hanno fornito alcuna prova dei pagamenti in contanti asseritamente eseguiti a favore del ricorrente, deve concludersi per l'inadempimento della società opponente.
Il ravvisato valido tacito rinnovo del contratto implica altresì il perdurante coinvolgimento a titolo di garanzia di . Parte_1
Dall'inadempimento delle obbligazioni di pagamento sopra ravvisato deriva l'accertamento della pretesa creditoria dell'opposto, con conseguente integrale rigetto dell'opposizione proposta e piena conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti delle opponenti, che acquista carattere di definitività.
Alla soccombenza delle opponenti consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna delle stesse al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società e da nei confronti di CP_1 Parte_1 [...]
, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione CP_3 disattesa o assorbita, così provvede: pagina 8 di 9 i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 13.01.2022 a favore di;
CP_3
III – condanna le opponenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge.
Milano, 18 ottobre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 ed , e (C.F. ), entrambe CP_2 Parte_1 C.F._1 rappresentate e difese dall'avv. Gianna CARTA, presso lo studio della quale in
Milano, Via Monte Bianco 38, sono elettivamente domiciliate;
attrici opponenti;
nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._2
ZI LA e dall'avv. Alessandra CARMANONE, presso lo studio dei quali in
Milano, P.za Cinque Giornate 1, è elettivamente domiciliato;
convenuto opposto;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 9 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per le opponenti:
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- accertata e dichiarata l'inefficacia della clausola vessatoria di rinnovo tacito della proposta di collaborazione professionale del 14/03/2012 caducatasi il 31/12/2012,
- accertata e dichiarata la conseguente mancanza di contratto scritto tra le parti a far data dall'01/01/2013 in poi,
- accertata e dichiarata la conseguente assenza di un valido impegno della sig.ra personalmente quale garante per le obbligazioni della , Parte_1 CP_1
- accertata e dichiarata l'operatività della prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. per i crediti ingiunti, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 989/2022 del Tribunale di Milano.
Con riserva di ulteriormente dedurre istanze istruttorie, produrre documenti ed indicare i testi nel concedendo termine ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso con vittoria di tutte le spese e competenze di causa.
Per il convenuto opposto:
Nel merito:
- Accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione proposta dalle attrici opponenti, rigettare la medesima perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, condannando, conseguentemente, previo accertamento del relativo credito, le attrici opponenti e la Sig. CP_1 Pt_1
in proprio, al pagamento, in via tra di loro solidale, in favore del Dr. Rag.
[...]
, della somma di € 13.322,40 (Capitale € 10.500,00, oltre € 420,00 CP_3 per 4% ed € 2.402,40 per 22% IVA), oltre interessi dal dovuto Controparte_4 al pagamento effettivo, al tasso di cui al D. Lgs n. 231/2002 (ex art. 17 del D.l. n.
132/2014 convertito con la L. n. 162/2014), nonché le spese e competenze del procedimento monitorio;
pagina 2 di 9 - In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori previdenziali e fiscali di legge, anche di questo giudizio di merito.
In via istruttoria:
Si insiste, occorrendo, per l'ammissione dei capitoli di prova per testi già dedotti in giudizio in sede di memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. in data 02.02.2023, e ad oggi non espletata e che qui di seguito si riportano:
- 1) “Vero che, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo dell'anno 2012 il Dott.
[...]
e la Sig.ra , legale rappresentante della CP_3 Parte_1 CP_1 intrattenevano specifiche trattative volte alla conclusione di un contratto di collaborazione professionale per gli adempimenti fiscali vari in favore di detta società;”
- 2) “Vero che, ad esito delle suddette trattative, la Sig.ra si recava presso lo Pt_1 studio del Dott. ove sottoscriveva in data 14.03.2012 il contratto di CP_3 collaborazione professionale nel quale veniva quindi trasfuso il contenuto oggetto delle intese così raggiunte, come da documento che mi viene mostrato (doc.1 convenuto opposto)”.
Si indica a teste la Sig.ra , residente in [...], Testimone_1
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
, ragioniere commercialista, proponeva innanzi al Tribunale di CP_3
Milano ricorso monitorio nei confronti della società e della sua CP_1 CP_5
, deducendo di essere creditore della società in virtù di un contratto di
[...] consulenza contabile e tributaria, con previsione di un compenso forfetario di Euro
3.000 annui, stipulato nel 2012 e protrattosi fino al 2016, risoltosi per inadempimento alle obbligazioni di pagamento della società e della stessa
[...]
, resasi garante di dette obbligazioni. CP_5
In accoglimento della domanda del ricorrente, sulla scorta dei contratto e della parcella, veniva emesso dal Tribunale di Milano in data 13.01.2022 nei confronti delle debitrici il decreto ingiuntivo n. 989/2022 per l'importo di Euro 13.322,40, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponevano opposizione la società ed CP_1 Pt_1
personalmente, eccependo in primo luogo l'inefficacia della clausola
[...] negoziale di rinnovo tacito del contratto, non espressamente sottoscritta per accettazione ex art. 1341 cod.civ., con conseguente cessazione della validità del contratto stesso in data 31.12.2012. Da ciò inferivano che “dal 01/01/2013 in poi il rapporto tra le parti non si è basato su alcun documento contrattuale, ma esclusivamente sulla fiducia”: in assenza di contratto scritto deducevano in primo luogo in sostanza la carenza di legittimazione passiva di , che non Parte_1 poteva essere considerata più garante della società e per altro verso, in relazione a pagamenti asseritamente fatti, la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 cod.civ., rilevando al riguardo che la comunicazione interruttiva pervenuta in data 10.01.2018 era del tutto tardiva. Ritenendo poco plausibile il comportamento del professionista, che in assenza dei pagamenti in contanti, non avrebbe richiesto il proprio compenso per cinque anni, e senza ulteriori deduzioni, le opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è di pronta soluzione. Nel merito: Voglia nil.mo Giudice adito, accertata e dichiarata l'inefficacia della clausola vessatoria di rinnovo tacito della proposta di collaborazione e la conseguente mancanza di pagina 4 di 9 contratto scritto tra le parti a far data dal 01/01/2013 in poi, accertata l'operatività della prescrizione ex art. 2956 n. 2 ce. per i crediti ingiunti, revocare il decreto ingiuntivo n. 989/2022 del Tribunale di Milano… In ogni caso con vittoria di tutte le spese e competenze di causa”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto opposto CP_3 contestava integralmente gli assunti avversari, negando in primo luogo che l'incarico conferitogli fosse stato da lui predisposto unilateralmente ed accettato per adesione della committente, affermando per contro che detto contratto era frutto di una trattativa individuale tra il professionista ed nella sua doppia qualità CP_2 di A.U. della società opponente e di garante della stessa. Riteneva pertanto inapplicabile al caso di specie l'art. 1341 cod. civ. ex adverso invocato e del tutto valida ed efficace la clausola di rinnovo tacito del contratto.
Rilevava altresi al riguardo come, anche per gli anni dal 2013 al 2016, la controparte avesse fattivamente collaborato all'espletamento dell'incarico fornendo al professionista quanto necessario per la sua consulenza contabile e fiscale, peraltro neanche contestata nella sua esecuzione e completezza in sede di opposizione. L'opposto concludeva pertanto nei seguenti termini:
“In via preliminare: - Dato atto che l'opposizione proposta da in persona CP_1 della legale rappresentante Sig. , nonché da quest'ultima in proprio Parte_1 quale garante di essa società, non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere fin dalla prima udienza, chiamata per il 14 settembre 2022, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito:
- Accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione proposta dalle suddette attrici opponenti, rigettare la medesima perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando, conseguentemente, previo accertamento del relativo credito, le attrici opponenti e la Sig. in proprio come CP_1 Parte_1 sopra, al pagamento, tra di loro in via solidale in favore del Dr. Rag. , della somma di € 13.322,40 CP_3
(Capitale € 10.500,00 oltre € 420,00 per 4% ed € 2.402,40 per Controparte_4
pagina 5 di 9 22% IVA) oltre interessi dal dovuto al pagamento effettivo, al tasso di cui al D. Lgs
n. 231/2002 (ex art. 17 del D.l. n. 132/2014 convertito con la L. n. 162/2014), nonché le spese e competenze del procedimento monitorio;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche di questo giudizio di merito”.
Autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La presente opposizione risulta infondata e non merita pertanto accoglimento.
In relazione alla pretesa creditoria del convenuto opposto, le opponenti ha dedotto l'inefficacia ex art. 1341 cod. civ. della clausola di rinnovo tacito del contratto, con le conseguenze sopra indicate.
Tale assunto non è condivisibile, in quanto si fonda sull'errato presupposto che il contratto stipulato inter partes sia un contratto per adesione, e pertanto soggetto alla disciplina di cui all'art. 1341 e 1342 cod. civ.
Come agevolmente evincibile dal testo negoziale, Il predetto accordo infatti non contiene condizioni generali di contratto, di cui all'art. 1341 cod. civ., né rientra tra i contratti conclusi “mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali” di cui all'art. 1342
c.c., ma è un semplice contratto stipulato mediante proposta redatta dall'opposto e sottoscritta per accettazione da parte della società opponente ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. Si tratta di una proposta di incarico con la semplice indicazione delle attività previste, il compenso forfetario pattuito e le modalità di pagamento, oltre alla disciplina della riservatezza e di trattamento dei dati personali.
Escluso quindi l'inquadramento del contratto inter partes tra quelli disciplinati dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., non può porsi in astratto alcun profilo di vessatorietà delle clausole in esso previste, in assenza di specifica sottoscrizione. Il tutto ovviamente considerando che non è applicabile la disciplina a tutela dei consumatori.
pagina 6 di 9 Deve pertanto concludersi che nel caso di specie la clausola di rinnovo tacito del contratto non è vessatoria, e pertanto del tutto valida ed efficace anche se non sottoscritta per specifica approvazione.
Né – si osserva – il fatto che altre due pattuizioni del contratto siano state assoggettate all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. e 1342 cod. civ. assume nel caso di specie concreto rilievo: atteso che si verte su un ordinario contratto stipulato dalle parti, secondo il principio dell'autonomia negoziale, le parti possono – nella loro libertà – anche sottoporre alcune pattuizioni ad una disciplina più rigorosa, quale quella della sottoscrizione specifica per accettazione, ma ciò non implica certo che tale scelta si estenda automaticamente ad altre clausole negoziali, rendendole vessatorie per “attrazione”, ove non sottoscritte anch'esse espressamente per accettazione.
Alla luce delle predette osservazioni in presenza di un rinnovo tacito del tutto efficace, deve valutarsi la pretesa creditoria del ricorrente.
Si osserva in linea generale che, per orientamento più volte riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza pagina 7 di 9 dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie il convenuto opposto ha debitamente provato il titolo del proprio credito producendo il contratto stipulato tra le parti e fornendo anche prova dell'attività in concreto eseguita (docc. 6 e 7 fasc. opposto).
La stessa opponente, per parte sua, non ha contestato che il ricorrente abbia svolto la propria attività professionale a suo favore nel triennio 2013-2016, né in concreto il quantum richiesto, ma ha semplicemente – ed infondatamente, come visto – sostenuto che il contratto si fosse concluso senza tacito rinnovo al
31.12.2012, con prosieguo del rapporto in termini “informali e di fiducia”.
Esclusa la fondatezza di tale tesi, le opponenti non possono validamente invocare la prescrizione presuntiva e, posto che non hanno fornito alcuna prova dei pagamenti in contanti asseritamente eseguiti a favore del ricorrente, deve concludersi per l'inadempimento della società opponente.
Il ravvisato valido tacito rinnovo del contratto implica altresì il perdurante coinvolgimento a titolo di garanzia di . Parte_1
Dall'inadempimento delle obbligazioni di pagamento sopra ravvisato deriva l'accertamento della pretesa creditoria dell'opposto, con conseguente integrale rigetto dell'opposizione proposta e piena conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti delle opponenti, che acquista carattere di definitività.
Alla soccombenza delle opponenti consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna delle stesse al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società e da nei confronti di CP_1 Parte_1 [...]
, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione CP_3 disattesa o assorbita, così provvede: pagina 8 di 9 i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 13.01.2022 a favore di;
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III – condanna le opponenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge.
Milano, 18 ottobre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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