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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6134/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2025; da
1) (C.F.: ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cornaredo (Mi), Via Asilo n. 70/A con l'Avv. Sabrina Sala, con studio in Cornaredo Via Silvio Pellico n. 10 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) ( C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Cornaredo (Mi), Via Asilo n. 70/A e domiciliato in Cornaredo (Mi) Via Garibaldi n. 227 con l'Avv. Sabrina Sala, con studio in Cornaredo Via Silvio Pellico n. 10 presso il quale ha eletto domicilio telematico
-i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Cornaredo (Mi) il 3 maggio 2008, trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Cornaredo al n. 4 Parte II, Serie A;
-dal matrimonio sono nate due figlie, , nata a [...] il [...] e , Per_1 Per_2
nata a [...] il [...], entrambe residenti e domiciliate con la madre presso la casa familiare sita in Cornaredo (Mi), Via Asilo n. 70/A, cittadine italiane;
-il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni matrimonio con rito civile
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: conclusioni
relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Cornaredo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE
la separazione alle seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le figlie minori vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna;
3) la casa coniugale, sita in Cornaredo (Mi), Via Asilo 70/A, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda sino all'avverarsi dell'obbligo di cui al Pt_1
successivo punto 5);
4) il signor ha già lasciato la casa familiare asportando con sé tutti i suoi effetti personali;
Pt_2
5) al fine della definizione di una separazione consensuale, la signora ed il signor Pt_1 Pt_2
hanno già posto in vendita la casa coniugale che con la sottoscrizione del presente ricorso si impegnano ed obbligano a vendere a terzi, ad un prezzo di € 380.000,00=, conferendo incarico all'Agenzia “Limmobiliare” di Cornaredo, Via San Martino 12 (prezzo che potrà variare anche in difetto su accordo delle parti in caso di difficoltà nella realizzazione della vendita, su suggerimento dell'Agenzia);
6) i coniugi si impegnano ed obbligano a dividere il ricavato della vendita della casa coniugale tra loro cointestata al 50% tra loro, detratto l'importo del mutuo ipotecario residuo, che sarà saldato al momento del rogito con il denaro ricavato dalla vendita della stessa casa coniugale;
7) a) Sino alla vendita della casa coniugale, il signor , salvo diverso accordo con la Pt_2
signora , eserciterà il suo diritto di visita presso la casa familiare, alternandosi con la Pt_1 stessa all'interno dell'abitazione al solo fine di vedere e tenere con sé le minori e quindi solo nei giorni e negli orari/periodi di seguito indicati e secondo le seguenti modalità:
- week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sino alle ore 18,00;
- nei giorni infrasettimanali: il pranzo di martedì, mercoledì e venerdì, con gestione degli impegni pomeridiani delle minori a settimane alterne e accompagnamento la mattina a scuola a settimane alternate, nella settimana in cui lo stesso non gestisce gli impegni pomeridiani delle figlie;
b) Dopo la vendita della casa coniugale, il signor cesserà di vedere e tenere le figlie Pt_2
alternandosi con la moglie presso la residenza delle minori (identificata con la residenza materna), e potrà vederle e tenerle con sé, salvo diverso accordo con il coniuge, nella sua abitazione secondo le seguenti modalità:
- week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sino alle ore 18,00;
- il martedì dall'uscita da scuola, con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo nei fine settimana di sua spettanza;
- il martedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola del martedì sino al riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina nei fine settimana di spettanza materna;
c) Invariato il diritto di visita delle vacanze Natalizie, Pasquali ed estive:
- durante le vacanze di Natale, i genitori alterneranno tra loro il periodo dal 23 al 30
dicembre, con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua, sabato, domenica e Lunedì dell'Angelo alternati;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
8) il Signor verserà alla SI , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, Pt_2 Pt_1 la somma di € 400,00=(euro quattrocento/00) (ovvero € 200,00 per ciascuna di esse), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a decorrere dal mese di giugno 2025, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione nel mese di giugno 2026;
9) quale ulteriore contributo al mantenimento delle figlie il Signor si fara carico del 50% Pt_2 delle spese straordinarie extra assegno relative alle stesse secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) il signor rinuncia a favore della moglie alla quota del 50% dell'assegno unico allo Pt_2 stesso spettante, oggi pari a complessivi € 420,00=(euro quattrocentoventi/00), che comincerà
a percepire dal momento in cui inizierà ad esercitare il diritto di visita alle figlie come indicato nel punto 7 lettera b);
11) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
12) la signora ed il signor si danno sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o Pt_1 Pt_2 rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
13) Il signor , entro e non oltre la data del deposito del ricorso introduttivo si è impegnato Pt_2
ed obbligato a consentire l'accesso ai conti correnti accesi presso “Banca Intesa San Paolo” intestati alle figlie minori con saldo attivo alla data del 20.05.2025 di € 3.007,58 quanto al conto intestato a e di € 2.782,16 quanto al conto intestato a e comunque, con la sottoscrizione del Per_1 Per_2
ricorso ha autorizzato la Banca a consegnare alla moglie tutte le credenziali per potervi accedere;
14) i coniugi si impegnano ed obbligano sin d'ora a non utilizzare carte di credito e/o bancomat e/o carte collegate a conti e libretti cointestati, con obbligo di rendere conto di eventuali addebiti che dovranno essere rimborsati se non corrispondenti a spese comuni eseguite nell'interesse della famiglia;
15) il signor si impegna ed obbliga, entro e non oltre la data del 30 giugno 2025, a trasferire Pt_2 alla moglie a titolo gratuito, che accetta, la proprietà dell'autovettura Ford targata FW165XR.
16) il signor si impegna ed obbliga, entro e non oltre la data del 30 giugno 2025, a prelevare Pt_2
i beni personali ricoverati presso il box della madre della ricorrente, sito in Cornaredo (Mi), Via
Amendola n. 6.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Cornaredo (MI) il 03.05.2008.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) pese di procedura al definitivo.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Laura Maria Cosmai
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Cornaredo (MI) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.05.2025; da
1) (C.F.: ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cornaredo (Mi), Via Asilo n. 70/A con l'Avv. Sabrina Sala, con studio in Cornaredo Via Silvio Pellico n. 10 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) ( C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Cornaredo (Mi), Via Asilo n. 70/A e domiciliato in Cornaredo (Mi) Via Garibaldi n. 227 con l'Avv. Sabrina Sala, con studio in Cornaredo Via Silvio Pellico n. 10 presso il quale ha eletto domicilio telematico
-i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Cornaredo (Mi) il 3 maggio 2008, trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Cornaredo al n. 4 Parte II, Serie A;
-dal matrimonio sono nate due figlie, , nata a [...] il [...] e , Per_1 Per_2
nata a [...] il [...], entrambe residenti e domiciliate con la madre presso la casa familiare sita in Cornaredo (Mi), Via Asilo n. 70/A, cittadine italiane;
-il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni matrimonio con rito civile
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: conclusioni
relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Cornaredo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE
la separazione alle seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le figlie minori vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna;
3) la casa coniugale, sita in Cornaredo (Mi), Via Asilo 70/A, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda sino all'avverarsi dell'obbligo di cui al Pt_1
successivo punto 5);
4) il signor ha già lasciato la casa familiare asportando con sé tutti i suoi effetti personali;
Pt_2
5) al fine della definizione di una separazione consensuale, la signora ed il signor Pt_1 Pt_2
hanno già posto in vendita la casa coniugale che con la sottoscrizione del presente ricorso si impegnano ed obbligano a vendere a terzi, ad un prezzo di € 380.000,00=, conferendo incarico all'Agenzia “Limmobiliare” di Cornaredo, Via San Martino 12 (prezzo che potrà variare anche in difetto su accordo delle parti in caso di difficoltà nella realizzazione della vendita, su suggerimento dell'Agenzia);
6) i coniugi si impegnano ed obbligano a dividere il ricavato della vendita della casa coniugale tra loro cointestata al 50% tra loro, detratto l'importo del mutuo ipotecario residuo, che sarà saldato al momento del rogito con il denaro ricavato dalla vendita della stessa casa coniugale;
7) a) Sino alla vendita della casa coniugale, il signor , salvo diverso accordo con la Pt_2
signora , eserciterà il suo diritto di visita presso la casa familiare, alternandosi con la Pt_1 stessa all'interno dell'abitazione al solo fine di vedere e tenere con sé le minori e quindi solo nei giorni e negli orari/periodi di seguito indicati e secondo le seguenti modalità:
- week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sino alle ore 18,00;
- nei giorni infrasettimanali: il pranzo di martedì, mercoledì e venerdì, con gestione degli impegni pomeridiani delle minori a settimane alterne e accompagnamento la mattina a scuola a settimane alternate, nella settimana in cui lo stesso non gestisce gli impegni pomeridiani delle figlie;
b) Dopo la vendita della casa coniugale, il signor cesserà di vedere e tenere le figlie Pt_2
alternandosi con la moglie presso la residenza delle minori (identificata con la residenza materna), e potrà vederle e tenerle con sé, salvo diverso accordo con il coniuge, nella sua abitazione secondo le seguenti modalità:
- week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sino alle ore 18,00;
- il martedì dall'uscita da scuola, con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo nei fine settimana di sua spettanza;
- il martedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola del martedì sino al riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina nei fine settimana di spettanza materna;
c) Invariato il diritto di visita delle vacanze Natalizie, Pasquali ed estive:
- durante le vacanze di Natale, i genitori alterneranno tra loro il periodo dal 23 al 30
dicembre, con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua, sabato, domenica e Lunedì dell'Angelo alternati;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
8) il Signor verserà alla SI , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, Pt_2 Pt_1 la somma di € 400,00=(euro quattrocento/00) (ovvero € 200,00 per ciascuna di esse), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a decorrere dal mese di giugno 2025, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione nel mese di giugno 2026;
9) quale ulteriore contributo al mantenimento delle figlie il Signor si fara carico del 50% Pt_2 delle spese straordinarie extra assegno relative alle stesse secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) il signor rinuncia a favore della moglie alla quota del 50% dell'assegno unico allo Pt_2 stesso spettante, oggi pari a complessivi € 420,00=(euro quattrocentoventi/00), che comincerà
a percepire dal momento in cui inizierà ad esercitare il diritto di visita alle figlie come indicato nel punto 7 lettera b);
11) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
12) la signora ed il signor si danno sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o Pt_1 Pt_2 rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
13) Il signor , entro e non oltre la data del deposito del ricorso introduttivo si è impegnato Pt_2
ed obbligato a consentire l'accesso ai conti correnti accesi presso “Banca Intesa San Paolo” intestati alle figlie minori con saldo attivo alla data del 20.05.2025 di € 3.007,58 quanto al conto intestato a e di € 2.782,16 quanto al conto intestato a e comunque, con la sottoscrizione del Per_1 Per_2
ricorso ha autorizzato la Banca a consegnare alla moglie tutte le credenziali per potervi accedere;
14) i coniugi si impegnano ed obbligano sin d'ora a non utilizzare carte di credito e/o bancomat e/o carte collegate a conti e libretti cointestati, con obbligo di rendere conto di eventuali addebiti che dovranno essere rimborsati se non corrispondenti a spese comuni eseguite nell'interesse della famiglia;
15) il signor si impegna ed obbliga, entro e non oltre la data del 30 giugno 2025, a trasferire Pt_2 alla moglie a titolo gratuito, che accetta, la proprietà dell'autovettura Ford targata FW165XR.
16) il signor si impegna ed obbliga, entro e non oltre la data del 30 giugno 2025, a prelevare Pt_2
i beni personali ricoverati presso il box della madre della ricorrente, sito in Cornaredo (Mi), Via
Amendola n. 6.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Cornaredo (MI) il 03.05.2008.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) pese di procedura al definitivo.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Laura Maria Cosmai
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Cornaredo (MI) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG