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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 220/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in VIA SS. APOSTOLI 3 in NAPOLI, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to
RUGGIERO TIZIANA;
RICORRENTE
E
, nato il 11/07/1981 inNAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...]29 in ACERRA (NA), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to BIANCO GIOVANNI;
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza svoltasi mediante modalità cartolare il 17.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.01.2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_2
in data 01.10.2021 in Napoli (NA), dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva Controparte_1 all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito al coniuge, di prevedere un assegno di mantenimento in suo favore pari a circa € 1.000,00.
Il resistente si costituiva e insisteva per la pronuncia di separazione senza addebito e senza la previsione di un contributo economico in favore della moglie.
Premesso che con sentenza n. 2576/2024, pubblicata il 20.09.2024 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi e rimessa la causa sul ruolo per le ulteriori domande, le parti con accordo sottoscritto da entrambe rappresentavano di essere addivenute ad un accordo. All'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 17.03.2025, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 13062/2000).
2. Essendo già stata pronunciata sentenza in merito alla domanda di stato con sentenza n.
912/2024, il thema decidendum del presente giudizio verte sulle conclusioni congiuntamente presentate dalle parti in ordine alle ulteriori domande, che testualmente riportano:
“i coniugi confermano di aver stabilito la propria residenza in separato domicilio: il sig. risiede in Controparte_1
Acerra alla via Muro di Piombo n. 29 e la sig.ra in Napoli alla via SS Apostoli n.
3. Pt_1
I sig.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano Parte_1 Controparte_1 ad ogni reciproca pretesa di mantenimento.
Gli stessi riconoscono di aver provveduto a ritirare tutti gli effetti personali ed i beni mobili dalla casa coniugale rinunciando ad ogni ulteriore richiesta in merito. I sigg.ri e con la sottoscrizione del presente accordo, rinunciano espressamente alle Parte_1 Controparte_1 domande risarcitorie ed ad ogni pretesa economica, come poste nel presente giudizio, nonché ad eventuali ed ulteriori domande consequenziali del predetto rapporto coniugale e pertanto le stesse parti dichiarano e riconoscono di non aver nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo o ragione, anche per motivazioni o titolo non rappresentati nella specificata vertenza rg. 220/2023 Tribunale di Nola.
Le spese processuali relative al presente giudizio si intendono compensate tra le part”.
Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico le condizioni espresse nei patti e precedentemente richiamate.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza.
3. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
➢ PRENDE ATTO E DISPONE in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ PRENDE ATTO di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
➢ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca