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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/08/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1866/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. FARAGONA ENRICO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE
contro
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: transazione pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,
dato e preso atto di quanto contenuto nelle premesse del presente atto dichiarare la piena validità ed
efficacia della scrittura privata sottoscritta in data 01.03.2017 tra i Sigg.ri Parte_1
e Banco BPM S.p.a. e per l'effetto dichiarare i primi tenuti a corrispondere a Pt_2 Pt_3
la sola somma di € 185.000,00 nonché ildiritto dei Sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
ad essere liberati dalla fideiussione n. 2004088809 dagli stessi rilasciata. Pt_2
Con vittoria di compensi di causa.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
e respinta, così giudicare:
In via pregiudiziale nel merito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione esercitata da Parte avversaria per i motivi
esposti in atti;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto
ed in diritto, per i motivi esposti in atti.
Con rifusione di spese e compensi professionali di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., , e Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 9 hanno convenuto in giudizio chiedendo accertarsi e Parte_3 Controparte_1
dichiararsi la validità e l'efficacia della transazione stipulata in data 01.03.2017 con Banco
BPM s.p.a., originaria creditrice, e dichiararsi, conseguentemente, la liberazione di Pt_1
e dal vincolo fideiussorio derivante dal contratto di garanzia n. Parte_2
2004088809, a suo tempo stipulato in favore di fermo l'obbligo in capo ai CP_2
ricorrenti di corresponsione della minor somma pari ad € 185.000,00, in forza del predetto accordo transattivo.
si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'azione per Controparte_1
violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di riproposizione della medesima questione eccepita con la comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata dagli odierni ricorrenti nel procedimento R.G. n. 4123/2016. Nel merito, la resistente ha chiesto il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale e viene decisa, a seguito di discussione orale,
con la presente sentenza.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. L'ammissibilità della domanda
Dalle allegazioni e dalle produzioni documentali delle parti risulta che:
- Banco BPM s.p.a. (a cui è succeduta a seguito di cessione del Controparte_1
credito) ha esperito innanzi a questo Tribunale azione per ottenere la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 1414 c.c. per simulazione o la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. a titolo di revocatoria dell'atto di conferimento di beni immobili del 16.07.2013 di proprietà di e in favore della Pt_2 Parte_1
società ; Controparte_3 pagina 3 di 9 - nell'ambito del predetto giudizio, rubricato al R.G. n. 4123/2016, Parte_2
, , e , costituitisi
[...] Parte_1 Parte_3 Controparte_3
tardivamente oltre il termine assegnato per il deposito delle memorie ex art. 183
comma sesto c.p.c., hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti in causa, con scrittura datata
01.03.2017;
- il Tribunale, riconoscendo la fondatezza della domanda e reputando tardive le allegazioni difensive, con la sentenza n. 288/2022 del 20.05.2022, emessa nell'ambito del predetto procedimento, ha accolto la domanda svolta da parte attrice ai sensi dell'art. 2901 del codice civile;
- la sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato.
Con l'azione spiegata nel presente giudizio, gli attori hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la validità e l'efficacia dell'accordo transattivo raggiunto con l'originario istituto di credito.
ha contestato l'ammissibilità dell'azione spiegata dagli attori, per Controparte_1
violazione del principio del ne bis in idem.
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
È principio consolidato quello per cui “la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero
rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale
nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano
soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la
riproposizione della domanda in altro giudizio” (ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377;
Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n. 10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3,
19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110; Cass., sez. 3, 24/07/2024, n.
20636).
pagina 4 di 9 Nel caso di specie l'eccezione svolta dagli odierni ricorrenti non è stata esaminata poiché
ritenuta tardiva (“il documento, pertanto, non ha trovato valido ingresso nel processo e non può
essere valutato ai fini della decisione”). Pertanto, sull'eccezione sollevata non si è formato alcun accertamento giurisdizionale preclusivo di un vaglio di fondatezza della domanda, a cui può procedersi nel presente giudizio.
2. La validità e l'efficacia della transazione
La transazione intervenuta tra , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Banco BPM s.p.a. è valida ed efficace. Controparte_3
ha contestato il carattere novativo attribuito dagli attori al predetto Controparte_1
accordo transattivo, reputando non desumibile dal negozio la volontà delle parti di estinguere l'obbligazione debitoria originaria, sostituendo ad essa una nuova e diversa obbligazione.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità afferma che per discorrersi di transazione novativa “è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto
negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si
configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di
far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed
autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla
causa, l'“animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di
estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come
mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto” (Cass. civ. n.
7194/2019).
L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in pagina 5 di 9 virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso,
abbiano o meno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. n. 21371 del 06/10/2020).
Quanto ai criteri a cui fare ricorso per procedere alla qualificazione della novazione come novativa o meno, occorre valutare il tenore letterale dell'accordo e la comune volontà delle parti da esso risultante, senza che sia necessario l'uso di formule sacramentali. Ed infatti, è
pacificamente ammesso che l'effetto novativo della transazione possa desumersi ogni volta in cui dal testo dell'accordo emerga la volontà delle parti di “abbandonare il precedente
rapporto contrattuale per regolare i loro rapporti secondo quanto stabilito nell'accordo transattivo"
(Cass. n. 2036/2025).
Nel caso di specie, dal testo della transazione emerge che:
- , e si sono obbligati a Parte_3 Parte_2 Parte_1
iscrivere a favore di Banco BPM s.p.a. ipoteca volontaria di primo grado sulla intera e piena proprietà degli immobili di cui al punto 1) 2), 3) per la somma di €
185.000,00 (doc. 1, parte attrice);
- si è obbligata a iscrivere ipoteca volontaria di secondo grado per € Controparte_3
50.000,00 sugli immobili di EG (NO) via Mameli, A/7, Foglio 11, Part. 427,
Sub. 2; C/6, Foglio 11, Part. 427, sub. 3, Foglio 11 mapp. 427 sub 1 ente comune, e CT
foglio 11 mapp. 427 ente urbano, a garanzia dei debiti descritti;
- e si sono riconosciuti debitori nei confronti Pt_2 Pt_1 Parte_3
di Banco BPM s.p.a. dell'importo di € 185.000,00, mentre si è Controparte_3
pagina 6 di 9 dichiarata debitrice dell'istituto di credito per la somma di € 95.000,00.
Banco BPM s.p.a., dal canto proprio, si è impegnata a:
- riconoscere la validità dei restanti conferimenti immobiliari a , con Controparte_3
conseguente rinuncia all'azione intrapresa per l'inefficacia dei conferimenti ex artt.
1414 c.c. o 2901 c.c.;
- rinunciare, nell'ambito della procedura di concordato preventivo avanti il Tribunale
di Monza n. 24/16, richiesto da al privilegio sul 40% dei crediti vantati, CP_2
nel termine del 01.03.2017;
- liberare e dalla fideiussione n. 200408809 del Parte_2 Parte_1
19.11.2009 rilasciata in favore di per l'importo di € 4.800.000,00, Parte_4
a seguito delle formalità per le iscrizioni ipotecarie predette.
Nell'accordo è stato altresì pattuito che l'iscrizione delle ipoteche sarebbe avvenuta a cura e spese degli odierni attori e di nel termine di sessanta giorni Controparte_3
dall'ammissione di al concordato preventivo. CP_2
Le parti hanno anche concordato che l'istituto di credito, a fronte dell'inadempimento alle obbligazioni assunte da parte dei debitori, avrebbe potuto agire al fine di ottenere un provvedimento monitorio nei confronti di , Parte_1 Parte_2
per l'importo di € 185.000,00 e nei confronti di per Parte_3 Controparte_3
l'importo di € 95.000,00, con facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale dello stesso importo e grado di quelle contemplate dall'accordo, con impegno a non eseguire in altre forme e su altri cespiti il decreto.
Dall'analisi testuale della transazione, si evince che le reciproche concessioni hanno determinato una sostituzione integrale del rapporto originario, costituito dal contratto di fideiussione, realizzando una situazione di obiettiva incompatibilità tra il rapporto pagina 7 di 9 preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo.
La liberazione degli attori dalla garanzia fideiussoria, a fronte dell'esecuzione degli obblighi da questi assunti in ordine alle iscrizioni ipotecarie e al pagamento della somma di € 185.000,00, è elemento deponente nel senso della qualificazione della transazione come novativa.
A ciò si aggiunga che il riconoscimento del solo debito originario e la possibilità di agire unicamente su determinati cespiti immobiliari, previo ottenimento di provvedimento monitorio, testimoniano la sussistenza dell'animus novandi, ovvero la volontà delle parti di abdicare alle proprie pretese, in cambio di reciproche concessioni, nonché l'intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario.
Stante l'effetto novativo della transazione, il rapporto originario deve intendersi estinto,
poiché sostituito da quello di cui alla scrittura privata.
Parte convenuta ha dedotto, in via di eccezione, l'intervenuta risoluzione della transazione per inadempimento avversario, per essere stata concessa un'ipoteca in secondo grado,
anziché in primo, come concordato.
Sul punto, va osservato come ciò non integri un grave inadempimento idoneo a fondare la risoluzione dell'accordo, considerato l'importo scarsamente significativo garantito da tale ipoteca rispetto all'importo complessivo del debito riconosciuto e considerato, altresì, che dopo pochi mesi è stata data corretta esecuzione al negozio transattivo, con il passaggio ad ipoteca di primo grado.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell'attività
processuale svolta, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi pagina 8 di 9 per quella decisionale, stante la discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara la validità e l'efficacia della transazione stipulata da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con Banco BPM s.p.a. in data 01.03.2017; per l'effetto, accerta la sussistenza, in capo agli attori, tra le varie assunte, dell'obbligazione di corresponsione a Banco BPM
s.p.a. (a cui è succeduta della somma di € 185.000,00, oltre Controparte_1
interessi e la conseguente liberazione dalla fideiussione n. 2004088809 rilasciata in favore di il 19.11.2009; Parte_5
2) condanna a rimborsare agli attori in solido le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 6.307,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1866/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. FARAGONA ENRICO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE
contro
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: transazione pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,
dato e preso atto di quanto contenuto nelle premesse del presente atto dichiarare la piena validità ed
efficacia della scrittura privata sottoscritta in data 01.03.2017 tra i Sigg.ri Parte_1
e Banco BPM S.p.a. e per l'effetto dichiarare i primi tenuti a corrispondere a Pt_2 Pt_3
la sola somma di € 185.000,00 nonché ildiritto dei Sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
ad essere liberati dalla fideiussione n. 2004088809 dagli stessi rilasciata. Pt_2
Con vittoria di compensi di causa.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
e respinta, così giudicare:
In via pregiudiziale nel merito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione esercitata da Parte avversaria per i motivi
esposti in atti;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto
ed in diritto, per i motivi esposti in atti.
Con rifusione di spese e compensi professionali di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., , e Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 9 hanno convenuto in giudizio chiedendo accertarsi e Parte_3 Controparte_1
dichiararsi la validità e l'efficacia della transazione stipulata in data 01.03.2017 con Banco
BPM s.p.a., originaria creditrice, e dichiararsi, conseguentemente, la liberazione di Pt_1
e dal vincolo fideiussorio derivante dal contratto di garanzia n. Parte_2
2004088809, a suo tempo stipulato in favore di fermo l'obbligo in capo ai CP_2
ricorrenti di corresponsione della minor somma pari ad € 185.000,00, in forza del predetto accordo transattivo.
si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'azione per Controparte_1
violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di riproposizione della medesima questione eccepita con la comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata dagli odierni ricorrenti nel procedimento R.G. n. 4123/2016. Nel merito, la resistente ha chiesto il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale e viene decisa, a seguito di discussione orale,
con la presente sentenza.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. L'ammissibilità della domanda
Dalle allegazioni e dalle produzioni documentali delle parti risulta che:
- Banco BPM s.p.a. (a cui è succeduta a seguito di cessione del Controparte_1
credito) ha esperito innanzi a questo Tribunale azione per ottenere la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 1414 c.c. per simulazione o la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. a titolo di revocatoria dell'atto di conferimento di beni immobili del 16.07.2013 di proprietà di e in favore della Pt_2 Parte_1
società ; Controparte_3 pagina 3 di 9 - nell'ambito del predetto giudizio, rubricato al R.G. n. 4123/2016, Parte_2
, , e , costituitisi
[...] Parte_1 Parte_3 Controparte_3
tardivamente oltre il termine assegnato per il deposito delle memorie ex art. 183
comma sesto c.p.c., hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti in causa, con scrittura datata
01.03.2017;
- il Tribunale, riconoscendo la fondatezza della domanda e reputando tardive le allegazioni difensive, con la sentenza n. 288/2022 del 20.05.2022, emessa nell'ambito del predetto procedimento, ha accolto la domanda svolta da parte attrice ai sensi dell'art. 2901 del codice civile;
- la sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato.
Con l'azione spiegata nel presente giudizio, gli attori hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la validità e l'efficacia dell'accordo transattivo raggiunto con l'originario istituto di credito.
ha contestato l'ammissibilità dell'azione spiegata dagli attori, per Controparte_1
violazione del principio del ne bis in idem.
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
È principio consolidato quello per cui “la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero
rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale
nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano
soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la
riproposizione della domanda in altro giudizio” (ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377;
Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n. 10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3,
19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110; Cass., sez. 3, 24/07/2024, n.
20636).
pagina 4 di 9 Nel caso di specie l'eccezione svolta dagli odierni ricorrenti non è stata esaminata poiché
ritenuta tardiva (“il documento, pertanto, non ha trovato valido ingresso nel processo e non può
essere valutato ai fini della decisione”). Pertanto, sull'eccezione sollevata non si è formato alcun accertamento giurisdizionale preclusivo di un vaglio di fondatezza della domanda, a cui può procedersi nel presente giudizio.
2. La validità e l'efficacia della transazione
La transazione intervenuta tra , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Banco BPM s.p.a. è valida ed efficace. Controparte_3
ha contestato il carattere novativo attribuito dagli attori al predetto Controparte_1
accordo transattivo, reputando non desumibile dal negozio la volontà delle parti di estinguere l'obbligazione debitoria originaria, sostituendo ad essa una nuova e diversa obbligazione.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità afferma che per discorrersi di transazione novativa “è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto
negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si
configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di
far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed
autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla
causa, l'“animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di
estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come
mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto” (Cass. civ. n.
7194/2019).
L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in pagina 5 di 9 virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso,
abbiano o meno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. n. 21371 del 06/10/2020).
Quanto ai criteri a cui fare ricorso per procedere alla qualificazione della novazione come novativa o meno, occorre valutare il tenore letterale dell'accordo e la comune volontà delle parti da esso risultante, senza che sia necessario l'uso di formule sacramentali. Ed infatti, è
pacificamente ammesso che l'effetto novativo della transazione possa desumersi ogni volta in cui dal testo dell'accordo emerga la volontà delle parti di “abbandonare il precedente
rapporto contrattuale per regolare i loro rapporti secondo quanto stabilito nell'accordo transattivo"
(Cass. n. 2036/2025).
Nel caso di specie, dal testo della transazione emerge che:
- , e si sono obbligati a Parte_3 Parte_2 Parte_1
iscrivere a favore di Banco BPM s.p.a. ipoteca volontaria di primo grado sulla intera e piena proprietà degli immobili di cui al punto 1) 2), 3) per la somma di €
185.000,00 (doc. 1, parte attrice);
- si è obbligata a iscrivere ipoteca volontaria di secondo grado per € Controparte_3
50.000,00 sugli immobili di EG (NO) via Mameli, A/7, Foglio 11, Part. 427,
Sub. 2; C/6, Foglio 11, Part. 427, sub. 3, Foglio 11 mapp. 427 sub 1 ente comune, e CT
foglio 11 mapp. 427 ente urbano, a garanzia dei debiti descritti;
- e si sono riconosciuti debitori nei confronti Pt_2 Pt_1 Parte_3
di Banco BPM s.p.a. dell'importo di € 185.000,00, mentre si è Controparte_3
pagina 6 di 9 dichiarata debitrice dell'istituto di credito per la somma di € 95.000,00.
Banco BPM s.p.a., dal canto proprio, si è impegnata a:
- riconoscere la validità dei restanti conferimenti immobiliari a , con Controparte_3
conseguente rinuncia all'azione intrapresa per l'inefficacia dei conferimenti ex artt.
1414 c.c. o 2901 c.c.;
- rinunciare, nell'ambito della procedura di concordato preventivo avanti il Tribunale
di Monza n. 24/16, richiesto da al privilegio sul 40% dei crediti vantati, CP_2
nel termine del 01.03.2017;
- liberare e dalla fideiussione n. 200408809 del Parte_2 Parte_1
19.11.2009 rilasciata in favore di per l'importo di € 4.800.000,00, Parte_4
a seguito delle formalità per le iscrizioni ipotecarie predette.
Nell'accordo è stato altresì pattuito che l'iscrizione delle ipoteche sarebbe avvenuta a cura e spese degli odierni attori e di nel termine di sessanta giorni Controparte_3
dall'ammissione di al concordato preventivo. CP_2
Le parti hanno anche concordato che l'istituto di credito, a fronte dell'inadempimento alle obbligazioni assunte da parte dei debitori, avrebbe potuto agire al fine di ottenere un provvedimento monitorio nei confronti di , Parte_1 Parte_2
per l'importo di € 185.000,00 e nei confronti di per Parte_3 Controparte_3
l'importo di € 95.000,00, con facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale dello stesso importo e grado di quelle contemplate dall'accordo, con impegno a non eseguire in altre forme e su altri cespiti il decreto.
Dall'analisi testuale della transazione, si evince che le reciproche concessioni hanno determinato una sostituzione integrale del rapporto originario, costituito dal contratto di fideiussione, realizzando una situazione di obiettiva incompatibilità tra il rapporto pagina 7 di 9 preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo.
La liberazione degli attori dalla garanzia fideiussoria, a fronte dell'esecuzione degli obblighi da questi assunti in ordine alle iscrizioni ipotecarie e al pagamento della somma di € 185.000,00, è elemento deponente nel senso della qualificazione della transazione come novativa.
A ciò si aggiunga che il riconoscimento del solo debito originario e la possibilità di agire unicamente su determinati cespiti immobiliari, previo ottenimento di provvedimento monitorio, testimoniano la sussistenza dell'animus novandi, ovvero la volontà delle parti di abdicare alle proprie pretese, in cambio di reciproche concessioni, nonché l'intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario.
Stante l'effetto novativo della transazione, il rapporto originario deve intendersi estinto,
poiché sostituito da quello di cui alla scrittura privata.
Parte convenuta ha dedotto, in via di eccezione, l'intervenuta risoluzione della transazione per inadempimento avversario, per essere stata concessa un'ipoteca in secondo grado,
anziché in primo, come concordato.
Sul punto, va osservato come ciò non integri un grave inadempimento idoneo a fondare la risoluzione dell'accordo, considerato l'importo scarsamente significativo garantito da tale ipoteca rispetto all'importo complessivo del debito riconosciuto e considerato, altresì, che dopo pochi mesi è stata data corretta esecuzione al negozio transattivo, con il passaggio ad ipoteca di primo grado.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell'attività
processuale svolta, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi pagina 8 di 9 per quella decisionale, stante la discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara la validità e l'efficacia della transazione stipulata da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con Banco BPM s.p.a. in data 01.03.2017; per l'effetto, accerta la sussistenza, in capo agli attori, tra le varie assunte, dell'obbligazione di corresponsione a Banco BPM
s.p.a. (a cui è succeduta della somma di € 185.000,00, oltre Controparte_1
interessi e la conseguente liberazione dalla fideiussione n. 2004088809 rilasciata in favore di il 19.11.2009; Parte_5
2) condanna a rimborsare agli attori in solido le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 6.307,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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