TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/12/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3258/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente nel comune di Vezza d'Alba (CN)
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente nel Parte_2 C.F._2 comune di Vezza d'Alba (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DARDO FRANCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VEZZA D'ALBA il 08/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VEZZA D'ALBA (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato ad [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 21/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il figlio già maggiorenne ma non economicamente indipendente continuerà a vivere presso Per_1 la casa coniugale con la madre, alla quale conseguentemente sarà assegnata tale abitazione sita in Vezza d'Alba (CN) reg. Riassolo n.3.
Il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Parte_1 la somma mensile di € 300,00 sul conto a Lei intestato, che verrà comunicato al marito, oltre Per_1 alla rivalutazione annuale ISTAT;
Quanto alle spese straordinarie così come previste nel Protocollo delle spese straordinarie d'intesa fra Magistrati e l' Ordine degli Avvocati di Asti sarà suddiviso nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
PRENDE ATTO CHE:
Il Sig. si impegna a sostenere direttamente le somme relative al pagamento delle utenze Parte_2 della casa famigliare in Vezza d'Alba reg. Riassolo n. 3 dove vivono il figlio e la signora Per_1
. Pt_1
I coniugi dichiarano che non esistono conti cointestati e che fra di loro non sono in essere pendenze economiche
Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla sarà dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VEZZA D'ALBA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
2 La Presidente est.
Dott.ssa BR AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3258/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente nel comune di Vezza d'Alba (CN)
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente nel Parte_2 C.F._2 comune di Vezza d'Alba (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DARDO FRANCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VEZZA D'ALBA il 08/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VEZZA D'ALBA (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato ad [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 21/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il figlio già maggiorenne ma non economicamente indipendente continuerà a vivere presso Per_1 la casa coniugale con la madre, alla quale conseguentemente sarà assegnata tale abitazione sita in Vezza d'Alba (CN) reg. Riassolo n.3.
Il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Parte_1 la somma mensile di € 300,00 sul conto a Lei intestato, che verrà comunicato al marito, oltre Per_1 alla rivalutazione annuale ISTAT;
Quanto alle spese straordinarie così come previste nel Protocollo delle spese straordinarie d'intesa fra Magistrati e l' Ordine degli Avvocati di Asti sarà suddiviso nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
PRENDE ATTO CHE:
Il Sig. si impegna a sostenere direttamente le somme relative al pagamento delle utenze Parte_2 della casa famigliare in Vezza d'Alba reg. Riassolo n. 3 dove vivono il figlio e la signora Per_1
. Pt_1
I coniugi dichiarano che non esistono conti cointestati e che fra di loro non sono in essere pendenze economiche
Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nulla sarà dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VEZZA D'ALBA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
2 La Presidente est.
Dott.ssa BR AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3