Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2025, n. 7478
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Sentenza 20 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 10740/2023, affronta una questione di litisconsorzio necessario nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le parti coinvolte, da un lato l'esecutata e dall'altro il creditore intervenuto, hanno sollevato questioni giuridiche relative alla legittimità dell'azione esecutiva. L'esecutata ha contestato il diritto del creditore di procedere in executivis, sostenendo che questi non avesse escusso preventivamente il patrimonio sociale della società debitrice, in violazione dell'art. 2304 c.c.

La Corte, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha ritenuto che non sussista un litisconsorzio necessario tra tutti i creditori nell'opposizione ex art. 615 c.p.c., poiché la contestazione riguardava esclusivamente l'azione esecutiva di un singolo creditore. La Corte ha argomentato che l'opposizione all'esecuzione può essere proposta per contestare il diritto di un singolo creditore senza che ciò implichi la necessità di coinvolgere tutti gli altri creditori, a meno che le doglianze non incidano sull'intera procedura esecutiva. Pertanto, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Catania, rinviando per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di garantire il contraddittorio solo nei casi in cui l'esito dell'opposizione possa pregiudicare i diritti di altri creditori.

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Massime1

In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ove la contestazione attenga alla singola azione esecutiva esercitata dal creditore pignorante o interveniente, non si configura alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente (ferma la possibilità che gli stessi, nel concorso dei relativi presupposti, spieghino un intervento adesivo dipendente o vengano fatti oggetto di una mera denuntiatio litis), mentre, allorquando vengano svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso (come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti ovvero l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore procedente), sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche dei creditori intervenuti non titolati. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'opposizione fondata sulla mancata preventiva escussione della società, in violazione dell'art. 2304 c.c., proposta nei soli confronti di un creditore intervenuto, imponesse il litisconsorzio con gli altri creditori pignoranti o intervenuti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2025, n. 7478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7478
    Data del deposito : 20 marzo 2025

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