Ordinanza collegiale 10 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 10/12/2021, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 01226/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2020, proposto da
AT HI, IC LI, IC DI e GA VE, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Belisario, n. 7;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Tagliente e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del silenzio rifiuto maturatosi a seguito della diffida del 9 ottobre 2020, ricevuta in pari data, con la quale gli odierni ricorrenti richiedevano all'INPS ed al Ministero dell'Interno, previa eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge n. 335 del 1995 in parte qua , il riconoscimento del diritto al sistema previdenziale retributivo e, in subordine, al sistema previdenziale retributivo fino all'avvio della previdenza complementare per il personale delle Forze di Polizia dello Stato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
nonché per il risarcimento del danno
con la condanna del Ministero dell'Interno e dell'INPS, al ristoro dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure negoziali, giusti prospetti contabili comunicati ed allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps e del Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti sono appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato già in congedo al momento della proposizione del ricorso.
AT HI, Assistente Capo Coordinatore, è in congedo dal 27 giugno 2018 per inabilità fisica; IC LT, Assistente Capo, è in congedo dal 13 ottobre 2016 per inabilità fisica; IC DI, Assistente Capo Tecnico Coordinatore, è in congedo dal 6 aprile 2018; GA VE, Sovrintendente Capo Tecnico, è in congedo dall’11 gennaio 2020 per dimissioni volontarie.
Con il ricorso in epigrafe impugnano con il rito del silenzio a norma degli articoli 31 e 117 cod. proc. Amm., l’inerzia in cui sono incorsi il Ministero dell’Interno (ex datore di lavoro) e l’Inps, in ordine alla diffida inoltrata il 9 ottobre 2020 con la quale hanno richiesto, previa eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge 8 agosto 1995, n. 335 in parte qua , il riconoscimento del diritto al sistema previdenziale retributivo e, in subordine, al sistema previdenziale retributivo fino all’avvio della previdenza complementare per il personale delle Forze di Polizia dello Stato, ovvero il risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure negoziali.
Sul punto i ricorrenti premettono che la legge n. 335 del 1995 (la c.d. “Riforma Dini”), ha sancito il passaggio da un sistema pensionistico basato sul “metodo retributivo” a un sistema fondato sui contributi effettivamente versati da ogni singolo lavoratore, (c.d. “metodo contributivo”).
In tale contesto è stata prevista la “previdenza complementare” che ha lo scopo di introdurre, accanto al nuovo sistema pensionistico ordinario (il sistema contributivo), strumenti finanziari complementari finalizzati a integrare le “nuove pensioni”, per contenerne la prevista diminuzione rispetto all’ultimo trattamento economico percepito dal dipendente pubblico in servizio.
La previdenza complementare si realizza mediante l’istituzione dei c.d. “Fondi pensione integrativi”, ovvero Fondi di previdenza complementare in cui dovrebbe confluire, mensilmente, una parte della “retribuzione” del dipendente, da rivalutarsi negli anni attraverso un sistema a capitalizzazione composta.
Relativamente al personale militare e di polizia, incluso nel comparto difesa e sicurezza, è prevista a tal fine una specifica procedura di negoziazione e concertazione, che deve concludersi in un atto autoritativo, consistente in un decreto del Presidente della Repubblica.
Tale disciplina non ha ancora trovato attuazione in quanto le procedure di concertazione previste dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 195 del 1995, sulle forme pensionistiche complementari ai sensi dell’art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, non sono state attivate.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Inps, eccependo il primo l’incompetenza territoriale del Giudice adito, in quanto i ricorrenti, già in quiescenza, non possono far valere il foro speciale del pubblico impiego non privatizzato, ed il secondo il difetto di giurisdizione, in quanto la pretesa sostanziale di fruire di un trattamento pensionistico più favorevole rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Le parti resistenti concludono chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché non è configurabile un obbligo di provvedere in favore dei ricorrenti da parte dell’Amministrazione, e comunque non è ravvisabile una loro posizione soggettiva legittimante nei confronti della stessa, in quanto l’iniziativa della concertazione è rimessa dalla legge ad una pluralità di soggetti, tra i quali non sono menzionati i singoli dipendenti.
Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata. Infatti, contrariamente a quanto eccepito dall’Inps, i ricorrenti con il ricorso in epigrafe non chiedono in via diretta ed immediata un migliore trattamento pensionistico, ma chiedono il ristoro dei pregiudizi subiti a causa del ritardo nell’attivazione della previdenza complementare mediante la corresponsione dei compensi che sarebbero loro spettati in base al sistema previdenziale retributivo ovvero il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione della previdenza complementare. Valgono pertanto i principi affermati dalla sentenza della Cassazione civile, Sez. Un., 20 ottobre 2020, n. 22807, la quale ha affermato che spetta al giudice amministrativo conoscere della controversia relativa al risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
L’eccezione di incompetenza territoriale è invece fondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al criterio generale ed ordinario di cui all’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., la competenza territoriale a decidere la controversia tra la pubblica amministrazione ex datrice di lavoro ed il dipendente cessato dal servizio spetta al Tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione che ha emesso (o deve emettere) il provvedimento impugnato.
In tale fattispecie non può infatti trovare applicazione il criterio derogatorio della sede di servizio, stabilito dall’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., per le cause in materia di pubblico impiego, in quanto tale foro speciale presuppone l’attualità del rapporto di lavoro nel momento in cui sorge la lite (in tal senso cfr., ex pluribus , T.A.R. Liguria, Sez. I, 20 agosto 2020, n. 591; Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 7 maggio 2015, n. 2310; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II- ter , 1° luglio 2020, n. 7387; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 21 maggio 2020, n. 725; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, ord. 7 ottobre 2016, n. 4750).
Pertanto, in applicazione di tale disciplina, la competenza deve essere declinata in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma.
Oggetto di gravame è infatti l’inerzia del Ministero in ordine all’attivazione della previdenza complementare, che costituisce un atto di un’Autorità centrale, mentre i ricorrenti hanno cessato di essere dipendenti del Ministero dell’Interno in date antecedenti alla proposizione del ricorso.
Va soggiunto che la competenza di questo Tribunale non potrebbe essere ravvisata neppure in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti in applicazione dell’art. 413, quinto comma, cod. proc. civ. secondo cui competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto “ o era addetto al momento della cessazione del rapporto ”.
Come è stato osservato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 7 maggio 2015, n. 2310), non vi è infatti “ bisogno di eterointegrare, in applicazione della clausola di rinvio esterno ex art. 39, c. 1, c.p.a., la norma sulla competenza di cui al precedente art. 13, c. 2 con il richiamo all’art. 413, V c., c.p.a., giacché detta clausola opera per tutto quanto non disciplinato dal c.p.a. (recte, in tutti i casi in cui l’istituto processuale del c.p.a. non s’appalesi già in sé compiuto per i fini e le esigenze della tutela ex art. 113, I c., Cost.) e solo in quanto le disposizioni del c.p.c. siano compatibili (cfr., p.es., Cons. St., IV, 15 settembre 2014 n. 4679; o, in tema di azioni dichiarative esperibili avanti a questo Giudice, cfr. id., 8 novembre 2011 n. 5903) o siano espressive di principi generali (come, p. es., per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.: cfr. Cons. St., VI, 22 settembre 2014 n. 4783 ”.
In conclusione, in applicazione del criterio di cui all’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., va dichiarata l’incompetenza del Tribunale adito in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale il processo può essere proseguito ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm..
Le peculiarità della controversia e il carattere in rito della pronuncia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dichiara la propria incompetenza territoriale e indica il giudice competente nel Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 4, cod. proc. amm..
Spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
IC Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO