Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa -Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Consigliere/ relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 537/2021, vertente
TRA
(P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico Dott. nella qualità di società Parte_2 amministratrice pro tempore del DO sito in Napoli alla Via Medina n.5 (C.F.
, con sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 664 rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Marco Ferrari (C.F ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via dei Fiorentini n.61.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale madre Controparte_1 C.F._2
esercente la potestà genitoriale dei figli: (C.F. Controparte_2
e (C.F. ) quali C.F._3 Controparte_3 C.F._4
eredi aventi causa del sig. (C.F. ) deceduto il Persona_1 C.F._5
29/08/2023, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Carlo Poerio n.90 nello studio
e dell'Avv. Aurora Sepe (C.F. , che li C.F._7 C.F._8 rappresentano e difendono nel presente giudizio.
APPELLATI-appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n.755/2021 pubblicata il
26/01/2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come in atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 5.2.2021 la società
[...] ella qualità di società amministratrice pro tempore del Parte_1
CONDOMINIO SITO IN NAPOLI ALLA VIA MEDINA N. 5,di Napoli ha proposto appello avverso la sentenza n.755/2021 pubblicata il 26/01/2021 e notificata con pec in pari data, con la quale il tribunale di Napoli aveva dichiarato improcedibile il giudizio di opposizione instaurato da avverso il decreto ingiuntivo n. 1604/2018 Persona_1
emesso dal medesimo tribunale a favore del DO e revocato detto decreto.
2. Il decreto ingiuntivo, notificato il 23.2.2018 (v. cartolina postale prodotta in fascicolo telematico primo grado del DO) era stato emesso dal Tribunale di Napoli provvisoriamente esecutivo, per il pagamento di € 8.355,00, oltre interessi, spese legali e compensi professionali, dovuti dal , in base al piano di riparto e tabelle millesimali, CP_2
per sorta capitale e spese legali in forza della sentenza n. 10866/2015, non appellata dal
DO, emessa nel giudizio recante il n. R.G. 20525/2010, con cui l'ente di gestione era stato condannato al risarcimento dei danni subiti dall'immobile di altro condomino a causa della mancata manutenzione di beni condominiali ( cattiva manutenzione pluviale e tetto per eventi verificatisi il 19 settembre 2008, allorquando il era CP_4 CP_2
ancora proprietario di un immobile facente parte del fabbricato, poi venduto in data
12.10.2012.
3. Il con citazione notificata il 30 marzo 2018 aveva proposto opposizione al CP_2 decreto ingiuntivo eccependo:
1-la carenza di legittimazione attiva del DO in considerazione della natura parziaria dell'obbligazione risarcitoria, senza vincolo di solidarietà tra i condomini, con conseguente legittimazione ad agire per il recupero del credito solo della parte vittoriosa del giudizio conclusosi con la sentenza 10866/2015; 2- la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda avanzata in sede monitoria considerato che al 12 ottobre 2012, data in cui l'immobile era stato alienato, il danno era ancora da verificare, sia nell'an che nel quantum e solo con la sentenza, molti anni dopo la vendita dell'immobile, era sorto il debito che, pertanto, andava addossato ai soggetti che erano proprietari al momento della decisione;
3- la nullità delle delibere poste a base del chiesto decreto ingiuntivo per omessa convocazione di esso opponente alle assemblee del
30.6.2010 (in cui era stata deliberata la costituzione del DO nel giudizio poi conclusosi con la sentenza n. 10866/2015), del 21.9.2015 (in cui era stato deciso di non impugnare la sentenza n. 10866/2015), e del 4.12.2015 ( in cui era stato stabilito il criterio di ripartizione delle spese riferite al predetto contenzioso);
4- l'impossibilità di esso deducente ad appellare la sentenza con possibile riforma della stessa.
Sulla base di tali ragioni aveva chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, revocarsi lo stesso e in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità delle delibere assembleari del 30.06.2010, del 21.9.2015 e del 4.12.2015 e per l'effetto dichiarare nulla essere dovuto da esso;
in subordine, in caso di mancato CP_2
accoglimento delle eccezioni preliminari e della riconvenzionale, accertare e dichiarare la grave responsabilità del DO per non aver convocato esso alle assemblee CP_2
del 30.06.2010, del 21.9.2015 e del 4.12.2015 e per l'effetto condannare l'ente di gestione a pagargli un importo pari a quello ingiunto per i danni subiti per non aver potuto proporre appello avverso la sentenza n. 10866/2015 del Tribunale di Napoli.
4. Respinta l'istanza inibitoria, all'udienza del 10 luglio 2018 fissata per il merito, il primo giudice aveva assegnato alle parti il termine di 15 gg. per l'inizio della procedura di mediazione obbligatoria e rinviato direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 marzo 2019, in cui entrambe le parti presenti, avevano chiesto decidersi la causa, che, però, veniva rinviata per essere riservata in decisione all'udienza del
29.9.2020.
5. A fondamento della gravata sentenza il tribunale, accogliendo l'eccezione di improcedibilità sollevata nelle note di trattazione scritta di parte opponente, riteneva non essersi correttamente svolto il procedimento di mediazione in quanto il DO, che dal verbale di mediazione risultava essere presente a mezzo di suo delegato, l'avv. Claudio
Esposito Scalzo, ed assistito dal suo difensore avv. Marco Ferrari, non aveva tuttavia dato prova della delega conferita al primo.
6. Il DO è insorto contro tale statuizione lamentando l'erronea e contraddittoria interpretazione dei fatti di causa per aver il primo giudice ritenuto non provata la delega conferita all'avv. Scalzo sebbene dal verbale di mediazione, depositato in atti da parte dell'opponente, risultasse palese la prova della delega, laddove era riportato testualmente che per il DO sito in Napoli alla via Medina n. 5 era “presente per delega in atti all'avv. Claudio Esposito Scalzo”. Ha sostenuto, quindi, che poiché la mediazione obbligatoria era stata tempestivamente e regolarmente esperita, la condizione di procedibilità doveva ritenersi esaudita. In subordine, ha eccepito che l'eventuale improcedibilità per irregolarità della procedura di mediazione andava addebitata alla parte opponente che all'incontro di mediazione non era comparsa personalmente, essendo intervenuto solo il suo difensore avv. Raffaele Sepe, con la conseguenza che non poteva essere fatta gravare sull'iniziativa processuale del DO opposto (regolarmente presente all'incontro conciliativo) con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito ha contestato con plurime ragioni la fondatezza dell'opposizione proposta dal CP_2 ribadendo sostanzialmente le difese sul punto già sviluppate nella comparsa di costituzione in primo grado.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1-In via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza appellata, in considerazione dei gravi e fondati motivi del presente gravame, nonché in considerazione dell'evidente periculum in mora sussistente a carico dell'appellante;
2. In via principale, accertare la fondatezza del presente gravame, dichiarando la procedibilità del giudizio di primo grado recante R.G. n. 10343/2018 e del procedimento monitorio che ne era all'origine, in considerazione della regolarità formale e sostanziale dell'obbligatorio tentativo di mediazione esperito in data 17.09.2018; 3. In subordine, accertare la fondatezza del presente gravame, dichiarando l'improcedibilità del giudizio di primo grado recante R.G. n. 10343/2018, per effetto della mancata personale partecipazione del sig.
all'incontro di mediazione tenutosi in data 17.09.2018; 4. In ogni caso, Persona_1 riformare nella sua globalità la Sentenza appellata, confermando il Decreto Ingiuntivo n.
1604/2018 del Tribunale di Napoli, accertando e dichiarando, anche nel merito, la fondatezza del credito ivi sotteso;
5. Per l'effetto, condannare la parte appellata alla refusione di spese e compensi professionali, sia del primo che del secondo grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ed applicazione delle maggiorazioni sancite dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, come riformato dal D.M. 37.2018.”
7. Ha resistito al gravame chiedendo il rigetto dell'impugnazione e a Persona_1
sua volta avanzando appello incidentale autonomo con cui ha riproposto le domande riconvenzionali già formulate in primo grado (declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inopponibilità delle delibere assembleari del 30/06/2010, del 21/09/2015 e del 04/12/2015; declaratoria di inesistenza del debito verso il DO;
declaratoria di grave responsabilità del DO per non averlo convocato alle assemblee, con condanna al pagamento di un importo pari a quello ingiunto a titolo di risarcimento danni per non aver potuto proporre appello avverso la sentenza n.10866/2015 del Tribunale di Napoli) e chiesto, in via gradata, dichiararsi l'improcedibilità del giudizio perché il tentativo di mediazione non poteva considerarsi validamente espletato per la mancata comparizione all'incontro di esso proponente;
vinte le spese del doppio grado. Persona_1
8. In data 13/12/2023 il giudizio è stato interrotto per la morte del e riassunto CP_2 in data 02/02/2024 dal DO appellante.
9. In data 28/05/2024 si è costituita la sig.ra , in proprio e quale madre Controparte_1 esercente la potestà genitoriale sui figli e , tutti quali Controparte_2 Controparte_3
eredi di , riportandosi a tutte le difese precedentemente svolte dal de cuius. Persona_1
3. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 29.5.2024 in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'impugnazione è stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata notificata in data 26/01/2021; c) l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il 05/02/2021.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato
Anche l'appello incidentale risulta ritualmente proposto nella comparsa di costituzione dell'appellato tempestivamente depositata, rispetto alla prima udienza del 20.5.201, in data
27.4.2021
Passando al merito, entrambe le impugnazioni sono fondate per quanto di ragione e comportano la riforma della gravata sentenza nei termini che seguono.
Appello principale
Sulla condizione di procedibilità ex art. 5 dlgs n. 28/2010.
Il primo mezzo dell'appello principale, sopra esposto, con cui l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione di improcedibilità del giudizio di opposizione, è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Giova preliminarmente osservare che il mancato avveramento della condizione di procedibilità per irregolarità della procedura di mediazione obbligatoria andava eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza fissata per la verifica di detta condizione. Ed infatti, a mente di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 bis dlgs 28/10 ( come introdotto dall'art. 84 comma 1,lett. b), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla I. 9 agosto 2013, n. 98, e poi modificato dall'art.
1-bis, comma 2, del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130)- come non lascia adito a dubbi il suo tenore letterale-
l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della procedura di media-conciliazione "deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza". Lo sbarramento temporale per il rilievo officioso e/o l'eccezione di parte deve intendersi riferito non solo all'ipotesi della mancata attivazione preventiva della mediazione bensì anche all'ipotesi di irregolarità dello svolgimento della procedura a seguito dell'assegnazione del termine per il suo esperimento e va individuato, in tal caso, nella prima udienza fissata dal giudice per la verifica della relativa iniziativa.
Nel caso in esame, dalla lettura dei verbali ed atti del primo grado, l'eccezione di improcedibilità per mancata comparizione personale all'incontro di mediazione dell'amministratore del condominio sull'assunto dell'assenza di delega non risulta proposta dalla difesa del nella prima udienza successiva alla mediazione, vale a dire quella CP_2
del 12.3.2019, ma solo nelle note di trattazione scritta depositate il 7.10.2020 in vista dell'udienza del 9.10.2020, nella quale la causa è stata riservata in decisione.
Già, quindi, sotto tale profilo, la scelta del primo giudice di definire la causa sulla base di una eccezione tardivamente sollevata solo nella fase di precisazione delle conclusioni, senza peraltro mettere in condizioni il DO opposto di fornire la prova della delega- fino a quel momento non messa in dubbio da controparte- appare una soluzione non condivisibile.
In ogni caso, ciò che più rileva sulla base delle doglianze svolte in appello, è che, diversamente da quanto opinato dal tribunale, la prova dell'esistenza della delega conferita dal DO all'avv. Scalzo per rappresentarlo all'incontro di mediazione risulta esistente sulla base dello stesso verbale di mediazione, nel quale si dà atto della presenza del
DO in persona dell'amministratore pro tempore “per delega in atti all'avv. Claudio
Esposito Scalzo”. Ora, trattandosi di circostanza verificata direttamente dal mediatore e da lui attestata (quella della presenza della delega in atti), il verbale che ne dà atto da questi sottoscritto consente di ritenere raggiunta la prova della esistenza del documento e, quindi, della partecipazione del DO a mezzo rappresentante sostanziale all'uopo delegato alla riunione innanzi all'organo di mediazione.
Tanto comporta che la condizione di procedibilità può ritenersi correttamente realizzata e che la sentenza gravata va, quindi, integralmente riformata, avendo definito il primo grado solo sulla base di tale errata pronuncia in rito.
La soluzione che precede comporta l'assorbimento delle ragioni svolte nel secondo mezzo dell'appello principale, teso a sostenere che, al più, l'improcedibilità sarebbe addebitabile alla parte opposta, per non essere comparsa personalmente all'incontro di mediazione, eccezione che peraltro è stata sollevata per la prima volta solo in appello ed è tardiva, per quanto sopra opinato circa lo sbarramento temporale dell'eccezione di parte.
Del pari tardiva è l'eccezione di improcedibilità sollevata in questo grado dall'appellato sulla base del diverso e nuovo profilo di irregolarità costituito dalla sua mancata CP_2 partecipazione personale all'incontro di mediazione, che, seppure effettivamente emergente dal verbale in atti, andava sollevata, come già chiarito, nella prima udienza utile dopo la mediazione e che, in ogni caso, graverebbe sulla sua posizione processuale non potendo mai pregiudicare l'iniziativa giudiziale di controparte che ha regolarmente partecipato al procedimento.
Appello incidentale.
Sull'opposizione a decreto ingiuntivo.
Una volta affermata la procedibilità del giudizio di opposizione, a questa Corte è devoluto il merito della controversia non esaminato dal primo giudice e che è sollecitato, peraltro, dall'appello incidentale.
Occorre, quindi, dare risposta ai motivi su cui è fondata l'opposizione proposta dal CP_2
(ora suoi eredi) e che sono stati sopra riepilogati.
1° motivo: Sul difetto di legittimazione attiva.
Infondato è il primo motivo che denuncia il difetto di legittimazione attiva del DO.
Invero, è errata la tesi dell'opponente secondo cui l'obbligazione scaturente dalla sentenza del tribunale di Napoli n. 10866/2015 pubblicata il 28.7.2015 sarebbe una obbligazione parziaria, azionabile esclusivamente dal creditore nei confronti di ciascun condomino senza tra essi vincolo di solidarietà.
L'opponente non considera che, come emerge dall'esame dei documenti affoliati al primo grado, la condanna a carico del DO contenuta nella suddetta sentenza ha natura risarcitoria e si fonda sulla responsabilità extracontrattuale dell'ente di gestione per danni provocati all'immobile di altro condominio (l'attore in quel giudizio ing. ) da CP_5
infiltrazioni provenienti da beni condominiali (lastrico solare e pluviale). Dunque, trova applicazione la regola dell'art. 2055 c.c. vale a dire la responsabilità solidale di tutti i condomini, nel senso che ciascuno di essi risponde per l'intero verso il creditore, salva l'azione di regresso nei confronti degli altri condomini per quanto corrisposto oltre la propria quota millesimale (v. Cass. SU sentenza 9449/2016 in tema di danni da lastrico solare).
Ciò chiarito, non appare revocabile in dubbio la legittimazione del DO, e per esso dell'amministratore p.t., di procedere alla gestione del debito risarcitorio e delle spese del giudizio mediante ripartizione tra i condomini dei relativi esborsi sulla base delle tabelle millesimali, trattandosi di attività esecutiva e conseguenziale alla delibera assembleare con cui l'ente di gestione aveva deciso di resistere all'azione del condomino nel CP_5 giudizio RG 20525/2010 ( delibera del 30.6.2010 in fascicolo primo grado appellante).
2° motivo: Sul difetto di legittimazione passiva.
Del pari infondato è il secondo motivo di opposizione con cui si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del per aver venduto l'immobile ubicato nel condominio CP_2 appellante prima della pubblicazione della sentenza di condanna su richiamata ( vendita del
12.10.2012).
Stabilito che il credito scaturente dalla sentenza in questione ha natura aquiliana, dei danni oggetto di risarcimento risponde chi era proprietario al momento del verificarsi del danno, perché è a tale momento che viene ad esistenza il fatto costitutivo della obbligazione risarcitoria, senza che assuma rilevanza la circostanza che l'accertamento giudiziale e la relativa liquidazione del danno siano intervenuti successivamente alla vendita, non configurandosi una obbligazione propter rem e quindi, non essendo gravato l'acquirente di obblighi risarcitori sorti per un fatto dannoso verificatosi anteriormente al suo acquisto.
3° motivo: Sulla nullità/annullabilità delle delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivi opposto.
E', invece, fondato il motivo di opposizione con cui il ha chiesto dichiararsi la CP_2 nullità e/o annullabilità delle delibere assembleari del 30.6.2010, del 21.9.2015 e del
4.12.2015 per mancata sua convocazione alle relative riunioni.
Giova preliminarmente richiamate i principi affermati dalla Corte regolatrice nel suo massimo consesso ( cfr Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005) secondo cui “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio”.
Nella specie, avendo il dedotto la mancata convocazione alle riunioni, quale vizio CP_2
delle delibere su indicate, si verte in ipotesi di annullabilità delle stesse da far valere mediante impugnazione nel termine di 30 gg. dalla loro comunicazione (essendo il CP_2 assente)
La questione può essere esaminata sia in relazione alla delibera del 30.6.2010, adottata quando il era ancora condomino, sia in riferimento a quelle del 2015, dovendosi CP_2
affermare anche per esse la legittimazione ad impugnare in capo al pur se non più CP_2 condomino, in quanto trattasi di delibere che incidono in modo derivato sul suo patrimonio
(cfr Cass. sent 16654/2024).
Ciò posto, in relazione alle suddette delibere, il termine decadenziale di 30 giorni va computato dalla comunicazione delle stessa al condomino assente. Sul punto, nell'opposizione il ha allegato di non aver ricevuto alcuna CP_2
comunicazione delle delibere e il DO non si è difeso né ha dato prova di tale adempimento.
Ciò comporta che il momento nel quale può ritenersi che il sia venuto a CP_2 conoscenza delle delibere condominiali in esame sia quello della notifica del decreto ingiuntivo, in cui le stesse sono richiamate e al quale sono allegate, vale a dire il 23.2.2018.
Tale essendo il dies a quo del termine di trenata giorni, l'impugnazione contenuta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata al è da Controparte_6
considerarsi tempestiva.
Nel merito, l'impugnazione delle delibere è fondata.
Con essa si deduce la mancata convocazione del alle assemblee condominiali in CP_2 cui sono state adottate le su indicate delibere.
Trattandosi di un fatto negativo- l'omesso avviso- la prova della regolare convocazione doveva essere fornita dal DO, tenuto all'avviso e in condizione di provare il fatto positivo dell'avvenuta comunicazione, mediante produzione del documento che la contiene e della sua ricezione da parte del destinatario.
Senonchè, in relazione alla delibera del 30.6.2010 il DO ha solo dedotto ma non provato di averne dato notizia al mentre per le delibere del 2015 ha ammesso di CP_2 non aver adempiuto a tale incombente ritenendo necessaria la convocazione solo per chi risultava a quella data condomino (v. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Ne consegue che le suddette delibere vanno annullate e non costituiscono titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la cui revoca – già pronunciata in primo grado,- va, pertanto, confermata sebbene per le diverse ragioni fin qui esposte, in accoglimento sul punto l'opposizione del . CP_2
Sulla pretesa creditoria del DO.
La revoca dell'ingiunzione non esime la Corte dal doversi pronunciare sulla esistenza ed entità della pretesa creditoria del DO. Ed infatti, come ha chiarito la Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto ( cfr Cass. Ordinanza n. 14486 del
28/05/2019).
Nella specie, il DO, seppure non ha formulato espressa domanda di condanna del alle somme oggetto del ricorso monitorio per il caso di revoca dello stesso, nel CP_2 chiedere la conferma dell'ingiunzione ha manifestato la volontà di ottenere una pronuncia sul merito della sua pretesa creditoria.
Ora, se non è dubitabile, per quanto sopra detto a proposito della legittimazione passiva del
, che egli sia tenuto alla corresponsione pro quota millesimale degli importi CP_2
liquidati a titolo di risarcimento del danno a carico del DO con la sentenza del tribunale di Napoli n. 10866/2015, non può invece essere chiamato a partecipare alle spese sostenute dal nel giudizio conclusosi con detta sentenza, non Controparte_7 essendo stato messo in condizione di partecipare all'assemblea in cui si è deliberata tale iniziativa ed esprimere l'eventuale dissenso rispetto alla lite per evitare l'aggravio di tali esborsi.
Ne consegue che la pretesa creditoria del DO è fondata limitatamente alla somma di euro 6789,00 corrispondente alla misura di partecipazione del in base ai CP_2 millesimi di proprietà nella ripartizione tra condomini del debito risarcitorio scaturente dalla sentenza su richiamata (v. riparto all. 7 in fascicolo primo grado del DO) importo che nel quantum non è mai stato contestato dal per come calcolato, mentre nulla è CP_2
dovuto dal predetto per le spese connesse alla costituzione in quel giudizio del DO
(indicate nel riparto in euro 1566,00). Ne consegue che gli attuali appellati, eredi di , vanno condannati alla Persona_1
minor somma, rispetto a quella oggetto di ingiunzione, di euro 6789,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
Sulla domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti del Persona_1
DO.
Con l'appello incidentale il ha riproposto la domanda risarcitoria contro il CP_2
DO chiedendo condannarsi quest'ultimo a pagargli un importo pari a quello ingiunto per i danni subiti per non aver potuto proporre appello avverso la sentenza
10866/2015 del Tribunale di Napoli, non avendone ricevuto notizia per mancata convocazione alle assemblee condominiali.
La domanda è infondata in quanto generica.
Se è vero, per quanto può desumersi dai documenti prodotti in atti, che il non ha CP_2
avuto conoscenza del giudizio conclusosi con la sentenza n. 10866/2015 del tribunale di
Napoli, pubblicata il 28.7.2015 e notificata al DO il 7.9.2015, se non con il primo atto di costituzione in mora ricevuto il 21.12.2017 (all. 8 in fascicolo primo grado
DO), quando ormai era elasso il termine per impugnarla, non è per ciò solo configurabile un danno risarcibile, come sembra opinare il , perché così CP_2
ragionando si darebbe ingresso ad un ipotesi di danno in re ipsa al di fuori dei casi espressamente contemplati dall'ordinamento, attribuendo al risarcimento una funzione
“punitiva” invece che riparatoria.
Piuttosto, il avrebbe dovuto dedurre e provare, anche su base presuntiva, il CP_2 necessario nesso eziologico tra la condotta omissiva del DO ed il mancato risultato più favorevole e vantaggioso che dall'impugnazione della sentenza avrebbe potuto conseguire in termini prognostici.
Essendo del tutto mancata una tale prospettazione, la domanda risulta genericamente formulata e va, pertanto, disattesa.
Spese del giudizio La riforma della sentenza comporta una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio che va operata considerando l'esito complessivo della controversia.
A tal fine, tenuto conto da un lato che il DO ha agito in via monitoria sulla base di delibere che a seguito dell'opposizione sono state annullate e per un credito in parte infondato e dall'altro che il è comunque risultato debitore sebbene per un importo CP_2
minore e ha visto, altresì, respinta la domanda risarcitoria, sussiste una reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto dalla società nella Parte_1
qualità di società amministratrice pro tempore del DO sito in Napoli alla Via
Medina n.5, e sull'appello incidentale proposto (ora suoi eredi Persona_1 [...]
in proprio e quale madre esercente la potestà genitoriale dei figli CP_1 CP_2
, e ) così provvede:
[...] Controparte_3
1- Accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto, rigetta l'eccezione di improcedibilità sollevata in primo grado da;
Persona_1
2- Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta in primo grado da avverso il decreto Persona_1 ingiuntivo n. 1604/2018, emesso dal Tribunale di Napoli, del quale conferma la revoca, annulla le delibere condominiali del 30.6.2010, del 4.12.2015 e del 28.9.2015;
3- condanna in proprio e quale madre esercente la potestà Controparte_1 genitoriale dei figli , e , tutti n.q. di eredi di Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, alla corresponsione in favore del n. 5 del minor
[...] Controparte_8 importo di euro 6789,00, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4- rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da (ora suoi Persona_1
eredi) nei confronti del;
Controparte_9
5- compensa integralmente tra le pari le spese del doppio grado di giudizio Così deciso in Napoli, il 18.12.2024
Il consigliere est. Il presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa