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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 727/2025 R.G. promosso da:
, nata in [...] il [...], assistita dall'Avv. Rosalia La Barbera Parte_1
e
nato a Bentivoglio (BO) il 19/05/1978, assistito dall'Avv. Elettra Garuti Parte_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 marzo
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, attualmente presso la casa familiare sita in Poggio Renatico, Via
Leopoldo Testi n. 31/G, e successivamente presso nuova abitazione sita in Ferrara che la
Sig.ra reperirà, presso la quale entrambi sposteranno la propria residenza. Pt_1 2) I genitori cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento di nel prioritario Per_1
interesse del minore stesso. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni da adottarsi nell'interesse del figlio.
3) continuerà a frequentare la Scuola dell'Infanzia di Poggio Renatico, Istituto Per_1
Comprensivo Statale Giudo Bentivoglio dal momento del trasferimento della madre e del bambino nel Comune di Ferrara i genitori individueranno di comune accordo un istituto scolastico in Ferrara e concorderanno la frequenza del figlio della scuola di Poggio Renatico fino al termine dell'anno scolastico in corso al momento del trasferimento.
4) Il diritto di visita, nel superiore interesse del figlio ed al relativo diritto alla bigenitorialità, sarà così regolato: trascorrerà due pomeriggi a settimana nelle giornate di martedì e Per_1
giovedì, nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week end con il padre invece del giovedì la giornata sarà il venerdì, con il padre dall'uscita della scuola, quando la madre lo preleverà
e lo accompagnerà presso l'abitazione dei nonni paterni, ove attualmente vive anche il Sig. che rientra dal lavoro all'incirca per le ore 18.00 ed il bambino rientrerà a casa della Pt_2
madre dopo cena ed entro le ore 21,00 accompagnato dal padre e, pertanto, senza pernottamento, ciò fino a quando il bambino sarà in tenera età, successivamente i genitori concorderanno il pernottamento del figlio presso il padre anche nelle visite infrasettimanali;
week end alternati dal venerdì pomeriggio quando la madre lo accompagnerà presso l'abitazione dei nonni paterni fino alla domenica sera sino alle ore 21,00 con pernotto presso il padre che lo riaccompagnerà a casa della madre. Per il periodo in cui il figlio vivrà già a
Ferrara ma frequenterà la scuola di Poggio Renatico, nei giorni in cui il padre eserciterà il diritto di visita, si occuperà di prelevare direttamente, personalmente o tramite i nonni o persona di fiducia il figlio a scuola, quindi a partire dalle ore 16,30 e la Sig.ra Pt_1
provvederà ad andarlo a prendere alle ore 21.00 presso il padre. Ogni sera in cui il bambino sarà con la madre, il padre farà videochiamata con il figlio, in modo tale che vi sia un contatto quotidiano padre-figlio, e qualora il bambino per motivi di lavoro della madre sia accudito da persona diversa dalla madre stessa quest'ultima provvederà a fornirne al Sig. il recapito telefonico per la videochiamata. Pt_2
5) Per le Festività Natalizie, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero quello di Capodanno. Per le
Festività Pasquali, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive potrà trascorrere con il padre fino a un massimo di 30 giorni non Per_1 consecutivi, in periodi da concordare tra i genitori con congruo anticipo in ragione dell'età del bambino e dell'impossibilità di essere allontanato dalla madre per lunghi periodi. Le spese delle vacanze con il genitore saranno tutte a carico del genitore stesso che le organizza.
6) Il sig. per accordo tra le parti, risulta avere già lasciato la casa familiare ed aver Pt_2
consegnato tutti i mazzi di chiavi in suo possesso, ma resterà contitolare del contratto di locazione e manterrà la residenza fino al trasferimento a Ferrara della Sig.ra e del Pt_1 figlio con voltura di tutte le utenze a favore di quest'ultima e con contributo del Sig. Pt_2
al pagamento della sola tassa rifiuti. Pertanto, alla luce del trasferimento del figlio in altro comune, i genitori concordano che gli accompagnamenti presso le abitazioni dell'uno e dell'altro genitore siano ripartite al 50% ciascuno, un genitore lo preleverà e l'altro lo riaccompagnerà e che il figlio potrà essere prelevato e/o accompagnato dai famigliari dei genitori stessi in caso di impedimento di questi ultimi.
7) Il deposito cauzionale, versato alla stipulazione del contratto di locazione con risorse esclusive del Sig. verrà restituito interamente a quest'ultimo alla cessazione del Pt_2 contratto di locazione detratto l'importo dei danni fino al 18 gennaio 2025 data in cui il Sig. si è trasferito. Pt_2
8) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento per il figlio Pt_2 Pt_1 minore l'importo mensile di euro 200,00 entro il 22 di ogni mese, oltre annuale Per_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
9) Entrambi i genitori saranno gravati dal pagamento delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio, nella misura del 50% ciascuno, come stabilito dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ferrara: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche, sino all'Università, imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari presso istituti privati, rette asilo nido e scuola materna presso istituti privati e relativo trasporto;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) mensa scolastica;
3) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature fino ad un tetto massimo di euro 400,00 all'anno. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3) viaggi e vacanze. I Sigg.ri e Pt_2 Pt_1
concordano che le spese relative alla baby-sitter saranno a carico del genitore che ne usufruirà.
10) Il figlio è posto a carico dei genitori, nella misura del 50%, per le deduzioni e le detrazioni fiscali, per le spese detraibili intestate ad uno solo dei genitori quest'ultimo provvederà al rimborso del 50% della detrazione all'altro. L'importo dell'assegno unico universale verrà percepito dalla sig.ra nella misura del 100%, fino a quando il figlio avrà la Pt_1
collocazione presso la madre.
11) Il passaporto di verrà detenuto dal padre e previo accordo tra i genitori, il figlio Per_1 minore potrà andare all'estero.
12) I genitori si impegnano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, a provvedere alla richiesta ed all'assolvimento delle dovute pratiche per emettere, in favore di la carta Per_1 di identità valida per il territorio nazionale.
13) Il libretto postale n. 53711876 intestato alla Sig.ra contenente le somme sinora Pt_1 risparmiate nell'interesse del minore verrà intestato ad entrambi i genitori, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
14) Le spese del procedimento che si conclude con il presente accordo sono compensate tra le parti.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 28 aprile 2025.
In data 24 aprile 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 30 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 727/2025 R.G. promosso da:
, nata in [...] il [...], assistita dall'Avv. Rosalia La Barbera Parte_1
e
nato a Bentivoglio (BO) il 19/05/1978, assistito dall'Avv. Elettra Garuti Parte_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 marzo
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, attualmente presso la casa familiare sita in Poggio Renatico, Via
Leopoldo Testi n. 31/G, e successivamente presso nuova abitazione sita in Ferrara che la
Sig.ra reperirà, presso la quale entrambi sposteranno la propria residenza. Pt_1 2) I genitori cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento di nel prioritario Per_1
interesse del minore stesso. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni da adottarsi nell'interesse del figlio.
3) continuerà a frequentare la Scuola dell'Infanzia di Poggio Renatico, Istituto Per_1
Comprensivo Statale Giudo Bentivoglio dal momento del trasferimento della madre e del bambino nel Comune di Ferrara i genitori individueranno di comune accordo un istituto scolastico in Ferrara e concorderanno la frequenza del figlio della scuola di Poggio Renatico fino al termine dell'anno scolastico in corso al momento del trasferimento.
4) Il diritto di visita, nel superiore interesse del figlio ed al relativo diritto alla bigenitorialità, sarà così regolato: trascorrerà due pomeriggi a settimana nelle giornate di martedì e Per_1
giovedì, nella settimana in cui il figlio trascorrerà il week end con il padre invece del giovedì la giornata sarà il venerdì, con il padre dall'uscita della scuola, quando la madre lo preleverà
e lo accompagnerà presso l'abitazione dei nonni paterni, ove attualmente vive anche il Sig. che rientra dal lavoro all'incirca per le ore 18.00 ed il bambino rientrerà a casa della Pt_2
madre dopo cena ed entro le ore 21,00 accompagnato dal padre e, pertanto, senza pernottamento, ciò fino a quando il bambino sarà in tenera età, successivamente i genitori concorderanno il pernottamento del figlio presso il padre anche nelle visite infrasettimanali;
week end alternati dal venerdì pomeriggio quando la madre lo accompagnerà presso l'abitazione dei nonni paterni fino alla domenica sera sino alle ore 21,00 con pernotto presso il padre che lo riaccompagnerà a casa della madre. Per il periodo in cui il figlio vivrà già a
Ferrara ma frequenterà la scuola di Poggio Renatico, nei giorni in cui il padre eserciterà il diritto di visita, si occuperà di prelevare direttamente, personalmente o tramite i nonni o persona di fiducia il figlio a scuola, quindi a partire dalle ore 16,30 e la Sig.ra Pt_1
provvederà ad andarlo a prendere alle ore 21.00 presso il padre. Ogni sera in cui il bambino sarà con la madre, il padre farà videochiamata con il figlio, in modo tale che vi sia un contatto quotidiano padre-figlio, e qualora il bambino per motivi di lavoro della madre sia accudito da persona diversa dalla madre stessa quest'ultima provvederà a fornirne al Sig. il recapito telefonico per la videochiamata. Pt_2
5) Per le Festività Natalizie, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero quello di Capodanno. Per le
Festività Pasquali, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive potrà trascorrere con il padre fino a un massimo di 30 giorni non Per_1 consecutivi, in periodi da concordare tra i genitori con congruo anticipo in ragione dell'età del bambino e dell'impossibilità di essere allontanato dalla madre per lunghi periodi. Le spese delle vacanze con il genitore saranno tutte a carico del genitore stesso che le organizza.
6) Il sig. per accordo tra le parti, risulta avere già lasciato la casa familiare ed aver Pt_2
consegnato tutti i mazzi di chiavi in suo possesso, ma resterà contitolare del contratto di locazione e manterrà la residenza fino al trasferimento a Ferrara della Sig.ra e del Pt_1 figlio con voltura di tutte le utenze a favore di quest'ultima e con contributo del Sig. Pt_2
al pagamento della sola tassa rifiuti. Pertanto, alla luce del trasferimento del figlio in altro comune, i genitori concordano che gli accompagnamenti presso le abitazioni dell'uno e dell'altro genitore siano ripartite al 50% ciascuno, un genitore lo preleverà e l'altro lo riaccompagnerà e che il figlio potrà essere prelevato e/o accompagnato dai famigliari dei genitori stessi in caso di impedimento di questi ultimi.
7) Il deposito cauzionale, versato alla stipulazione del contratto di locazione con risorse esclusive del Sig. verrà restituito interamente a quest'ultimo alla cessazione del Pt_2 contratto di locazione detratto l'importo dei danni fino al 18 gennaio 2025 data in cui il Sig. si è trasferito. Pt_2
8) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento per il figlio Pt_2 Pt_1 minore l'importo mensile di euro 200,00 entro il 22 di ogni mese, oltre annuale Per_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
9) Entrambi i genitori saranno gravati dal pagamento delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio, nella misura del 50% ciascuno, come stabilito dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ferrara: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche, sino all'Università, imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari presso istituti privati, rette asilo nido e scuola materna presso istituti privati e relativo trasporto;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) mensa scolastica;
3) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature fino ad un tetto massimo di euro 400,00 all'anno. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3) viaggi e vacanze. I Sigg.ri e Pt_2 Pt_1
concordano che le spese relative alla baby-sitter saranno a carico del genitore che ne usufruirà.
10) Il figlio è posto a carico dei genitori, nella misura del 50%, per le deduzioni e le detrazioni fiscali, per le spese detraibili intestate ad uno solo dei genitori quest'ultimo provvederà al rimborso del 50% della detrazione all'altro. L'importo dell'assegno unico universale verrà percepito dalla sig.ra nella misura del 100%, fino a quando il figlio avrà la Pt_1
collocazione presso la madre.
11) Il passaporto di verrà detenuto dal padre e previo accordo tra i genitori, il figlio Per_1 minore potrà andare all'estero.
12) I genitori si impegnano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso, a provvedere alla richiesta ed all'assolvimento delle dovute pratiche per emettere, in favore di la carta Per_1 di identità valida per il territorio nazionale.
13) Il libretto postale n. 53711876 intestato alla Sig.ra contenente le somme sinora Pt_1 risparmiate nell'interesse del minore verrà intestato ad entrambi i genitori, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
14) Le spese del procedimento che si conclude con il presente accordo sono compensate tra le parti.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 28 aprile 2025.
In data 24 aprile 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 30 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri