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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 72/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 72/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIORGIO BORRI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIORGIO BORRI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 21.1.2025, agisce Parte_1
nei confronti di esponendo che è titolare di assegno sociale, cat. AS, n. CP_1
078- 050004012283, dal 1.7.2011; che riceveva dall' una nota, datata CP_1
27.12.2023 con cui disponeva il recupero della somma di € 17.528,74, ritenuta indebitamente percepita, a decorrere dal 1.1.2020, a titolo di maggiorazioni sociali sulla predetta prestazione, poi rideterminato nel minor importo di €
12.821,10, precisando l' che lo stesso era dovuto al “possesso di redditi di CP_1
importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che in conseguenza di ulteriori ricalcoli operati a decorrere dal 1.1.2019, erano contestati altri due indebiti, rispettivamente di € 1.328,04 e di € 630,94; che, tuttavia, tali somme non sarebbero ripetibili, atteso che le stesse si riferiscono a benefici di natura assistenziale erogati in periodi antecedenti le date di contestazione.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che le comunicazioni dei redditi non sarebbero risultate conformi al vero, in quanto non risulterebbero indicate le somme percepite a titolo di assegno di mantenimento;
tale circostanza avrebbe determinato il pagamento della prestazione in misura maggiore rispetto a quanto dovuto, dal 2020 fino ai ricalcoli del 2024.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La presente controversia riguarda un indebito assistenziale, tale essendo l'assegno sociale, e contrariamente a quanto dedotto dall' , non è applicabile CP_1 al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. per i ratei di prestazione percepiti prima della richiesta di ripetizione, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite – in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge – è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n.
850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21
2 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (ancora in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 (sempre in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari). Per quanto riguarda i requisiti reddituali viene invece in applicazione il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art.42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del CP_1
Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo “all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003".
5. Non sono quindi ripetibili i ratei anteriori al
30 giugno 2003, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 269 del 2003. 6. Per il periodo successivo non si ravvisa invero alcuna norma speciale del settore che valga a sottrarre l'indebito assistenziale alla regola generale di cui all'art. 2033 cc, che ne dispone la ripetibilità”. (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 23097/2013).
Ritiene il giudicante di aderire all'orientamento della Corte d'Appello di
Firenze che da tempo segue la successiva giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'indebito assistenziale è ripetibile integralmente ex art. 2033 c.c. solo per gli eventuali ratei pagati dopo la richiesta di ripetizione, e non per quelli precedenti, come sostenuto da Cass. n. 28771/2018 “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti
3 requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Analogamente, secondo Cass. n. 13915/2021, in tema di prestazioni economiche di natura assistenziale, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dell'indebito previdenziale, che non si possono interpretare neppure estensivamente, in quanto derogano all'art. 2033 c.c. Quindi, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Pertanto, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr.
Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021).
Infine, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali.
E ciò a meno che circostanze concrete escludano soggettivamente l'affidamento dell'interessato, come nel caso di pagamento della prestazione a chi non sia titolare di alcun rapporto assistenziale o a chi non ne abbia mai fatto richiesta, oppure in caso di radicale assenza dei presupposti della stessa
4 prestazione, come infine in caso di dolo dell'accipiens evidenziato per esempio da incrementi reddituali del tutto incompatibili con le prestazioni assistenziali.
Nel caso de quo, deve essere escluso il dolo di parte ricorrente, non essendo stato dimostrato dall' . CP_1
Nel caso in esame, la comunicazione con la quale è stato accertato il superamento dei requisiti reddituali è stata pacificamente ricevuta in data
27.12.2023 (e successivamente in data 19.6.2024 e 2.7.2024), e quindi le somme percepite in data antecedente a titolo di maggiorazioni sociali non debbono essere restituite.
In conclusione, pur nell'ambito della generalizza ripetibilità ex art. 2033
c.c. dell'indebito assistenziale erogato per superamento dei limiti legali di reddito, la giurisprudenza più recente – fondamentalmente valorizzando la prioritaria tutela dell'affidamento – impone in concreto di escludere la ripetibilità dell'indebito.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA l'insussistenza degli indebiti per cui è causa, comunicati dall' alla ricorrente;
CP_1
2. CONDANNA al pagamento – in favore della ricorrente – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre aumento del 30%, contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
5 Arezzo, 25/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 72/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIORGIO BORRI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIORGIO BORRI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 21.1.2025, agisce Parte_1
nei confronti di esponendo che è titolare di assegno sociale, cat. AS, n. CP_1
078- 050004012283, dal 1.7.2011; che riceveva dall' una nota, datata CP_1
27.12.2023 con cui disponeva il recupero della somma di € 17.528,74, ritenuta indebitamente percepita, a decorrere dal 1.1.2020, a titolo di maggiorazioni sociali sulla predetta prestazione, poi rideterminato nel minor importo di €
12.821,10, precisando l' che lo stesso era dovuto al “possesso di redditi di CP_1
importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che in conseguenza di ulteriori ricalcoli operati a decorrere dal 1.1.2019, erano contestati altri due indebiti, rispettivamente di € 1.328,04 e di € 630,94; che, tuttavia, tali somme non sarebbero ripetibili, atteso che le stesse si riferiscono a benefici di natura assistenziale erogati in periodi antecedenti le date di contestazione.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che le comunicazioni dei redditi non sarebbero risultate conformi al vero, in quanto non risulterebbero indicate le somme percepite a titolo di assegno di mantenimento;
tale circostanza avrebbe determinato il pagamento della prestazione in misura maggiore rispetto a quanto dovuto, dal 2020 fino ai ricalcoli del 2024.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La presente controversia riguarda un indebito assistenziale, tale essendo l'assegno sociale, e contrariamente a quanto dedotto dall' , non è applicabile CP_1 al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. per i ratei di prestazione percepiti prima della richiesta di ripetizione, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale “la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite – in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge – è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n.
850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21
2 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (ancora in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 (sempre in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari). Per quanto riguarda i requisiti reddituali viene invece in applicazione il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art.42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del CP_1
Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo “all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003".
5. Non sono quindi ripetibili i ratei anteriori al
30 giugno 2003, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 269 del 2003. 6. Per il periodo successivo non si ravvisa invero alcuna norma speciale del settore che valga a sottrarre l'indebito assistenziale alla regola generale di cui all'art. 2033 cc, che ne dispone la ripetibilità”. (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 23097/2013).
Ritiene il giudicante di aderire all'orientamento della Corte d'Appello di
Firenze che da tempo segue la successiva giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'indebito assistenziale è ripetibile integralmente ex art. 2033 c.c. solo per gli eventuali ratei pagati dopo la richiesta di ripetizione, e non per quelli precedenti, come sostenuto da Cass. n. 28771/2018 “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti
3 requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Analogamente, secondo Cass. n. 13915/2021, in tema di prestazioni economiche di natura assistenziale, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dell'indebito previdenziale, che non si possono interpretare neppure estensivamente, in quanto derogano all'art. 2033 c.c. Quindi, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che il pagamento indebito sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Pertanto, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali (cfr.
Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021).
Infine, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni assistenziali, il relativo indebito non è ripetibile a decorrere dal momento in cui oggettivamente la prestazione viene erogata in difetto dei requisiti reddituali, bensì dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali.
E ciò a meno che circostanze concrete escludano soggettivamente l'affidamento dell'interessato, come nel caso di pagamento della prestazione a chi non sia titolare di alcun rapporto assistenziale o a chi non ne abbia mai fatto richiesta, oppure in caso di radicale assenza dei presupposti della stessa
4 prestazione, come infine in caso di dolo dell'accipiens evidenziato per esempio da incrementi reddituali del tutto incompatibili con le prestazioni assistenziali.
Nel caso de quo, deve essere escluso il dolo di parte ricorrente, non essendo stato dimostrato dall' . CP_1
Nel caso in esame, la comunicazione con la quale è stato accertato il superamento dei requisiti reddituali è stata pacificamente ricevuta in data
27.12.2023 (e successivamente in data 19.6.2024 e 2.7.2024), e quindi le somme percepite in data antecedente a titolo di maggiorazioni sociali non debbono essere restituite.
In conclusione, pur nell'ambito della generalizza ripetibilità ex art. 2033
c.c. dell'indebito assistenziale erogato per superamento dei limiti legali di reddito, la giurisprudenza più recente – fondamentalmente valorizzando la prioritaria tutela dell'affidamento – impone in concreto di escludere la ripetibilità dell'indebito.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA l'insussistenza degli indebiti per cui è causa, comunicati dall' alla ricorrente;
CP_1
2. CONDANNA al pagamento – in favore della ricorrente – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre aumento del 30%, contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
5 Arezzo, 25/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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