Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3621 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato CENCI PIERANTONIO e dall'avvocato BENETTI GLENDA;
e
, C.F. , nato ad [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avvocato CENCI PIERANTONIO e dall'avvocato BENETTI GLENDA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Disporsi l'affidamento in forma condivisa di (nata il [...]) ad entrambi i genitori, Per_1
odierni ricorrenti, stabilendo che la minore continui ad essere collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre, sita in Asiago (VI), Via Ebene, 153, ove la minore manterrà la propria residenza, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore come segue.
a) Nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15:30 - quando il padre pagina 1 di 4
l'abitazione materna, o prelevata presso l'abitazione paterna.
b) A settimane alterne, dal sabato pomeriggio fino alle ore 18:00 della domenica sera, orario in cui riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Per_1
c) Un pernottamento infrasettimanale, a seconda degli impegni scolastici ed extra scolastici della minore. Nell'occasione, il padre terrà con sé dalle ore 15:30, quando la recupererà all'uscita Per_1
di scuola, fino alle ore 18.00 del giorno successivo, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna, o la consegnerà alla madre presso l'abitazione paterna.
d) Durante le vacanze natalizie i genitori si adopereranno affinchè possa vederli entrambi – Per_1
anche separatamente - il giorno di Natale, oppure alternando la Vigilia ed il giorno di Natale.
e) Durante le vacanze scolastiche estive, fermo restando che ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio stabilito per il periodo scolastico, potrà trascorrere con ciascun genitore Per_1
fino ad un massimo di tre settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
Altri momenti significativi della vita di . Per_1
f) Nel giorno del compleanno della minore, il genitore che avrà con sé la figlia si impegna a consentire all'altro genitore di trascorrere assieme alla stessa le ore in cui si festeggia il compleanno, cercando di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo della figlia.
g) In occasione del compleanno di ciascun genitore (e in ipotesi in cui, per quel giorno, il genitore non abbia con sé la minore), il genitore che avrà con sé la figlia si impegna a consentire all'altro di trascorrere, previo accordo, la giornata assieme alla stessa, cercando di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo della figlia.
h) Alla minore sarà garantita la partecipazione alle feste particolari della famiglia d'origine di ciascuno dei genitori per assicurarle la relazione con il ceppo familiare sia paterno che materno.
i) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per le scelte di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ciascuno ha in custodia la figlia.
j) Ciascuno dei genitori ha la facoltà di visitare la minore ovunque si trovino, in caso di malattia o ricovero ospedaliero, e di contattarla telefonicamente anche ogni giorno;
k) I signori e sono liberi di concordare flessibilmente ogni scostamento dalle CP_1 Parte_1
precedenti disposizioni, purché la proposta di variazione provenga con preavviso congruo e sia tale da garantire il rispetto tanto dell'organizzazione di vita dell'altro genitore, quanto dei ritmi di vita della minore.
l) Ogni modifica delle disposizioni riguardanti la figlia dovrà comunque essere rispondente alle primarie pagina 2 di 4 esigenze della stessa.
m) Entrambi i genitori si adopereranno responsabilmente nell'accudire e rispettare la figlia minore nei suoi processi di crescita ed integrazione psicologica e relazionale, nell'educarla ed istruirla, nell'intento di crearle un ambiente vitale e relazionale tale da consentire uno sviluppo armonioso della sua personalità.
3) Disporsi che il signor versi a titolo di contributo per il mantenimento di , a CP_1 Per_1
favore della signora una somma mensile pari a euro 300,00, suscettibili di Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi mediante bonifico bancario (alle coordinate iban già note al sig. entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. CP_1
4) Disporsi che il Signor contribuisca, in ragione del 50%, al pagamento delle spese CP_1
straordinarie secondo le modalità e nei termini contenuti nel Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Vicenza, cui le Parti espressamente rimandano. Quindi, il predetto rimborso avverrà entro 15 giorni dall'esibizione/trasmissione della relativa documentazione giustificativa, via mail;
5) I Signori e si danno reciproco consenso al rinnovo del documento di identità e CP_1 Parte_1
del passaporto di;
Per_1
6) Invitare i genitori a prestarsi la massima collaborazione nell'interesse della minore, tenendosi reciprocamente al corrente in ordine ai (futuri) impegni scolastici, extra scolastici e comunicandosi ogni altra informazione in ordine alla salute e alle condizioni generali della figlia.
Spese di causa compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/10/2024 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico pagina 3 di 4 del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, come richiesto.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rinnovo del documento di identità e del passaporto della figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia regolamentato Persona_2
in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, alla Camera di Consiglio del giorno 11/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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