Decreto cautelare 25 novembre 2025
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Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01104/2025 REG.RIC.
N. 01137/2025 REG.RIC.
N. 01129/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2025, proposto da
Roma NI & Comvinioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AL TT UR, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2025, proposto da
Roma NI & Comvinioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AL TT UR, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2025, proposto da
Roma NI & Comvinioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AL TT UR, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la conseguenziale declaratoria della nullità assoluta e/o dell’inesistenza
quanto al ricorso n. 1104 del 2025:
della concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990 emessa dal Comune di Calasetta a seguito di interventi edilizi abusivi di tipo residenziale realizzati in area agricola (sottozona E4) inedificabile e sottoposta a vincolo assoluto (paesaggistico) in data antecedente all’abuso.
quanto al ricorso n. 1137 del 2025:
della concessione in sanatoria n. 12 del 1990 rilasciata dal Comune di Calasetta per intervento edilizio abusivo in area agricola e inedificabile per le residenze civili,
quanto al ricorso n. 1129 del 2025:
della concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990 emessa dal Comune di Calasetta a seguito di interventi edilizi abusivi di tipo residenziale realizzati in area agricola (sottozona E4) inedificabile per le residenze di tipo civili o per la casa vacanza.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calasetta e di Comune di Calasetta e di Comune di Calasetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. EL SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Vengono all’esame del Collegio i seguenti ricorsi, proposti dalla ricorrente Roma NI s.r.l., in tesi quale “ proprietaria/posseditrice di immobili adiacenti a quelli oggetto di abusi edilizi a seguito dei quali è stata incredibilmente rilasciata la concessione in sanatoria oggetto del presente giudizio ”:
- NRG 1104/2025, “ per l’accertamento e la conseguenziale declaratoria della nullità assoluta e/o dell’inesistenza giuridica e/o dell’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990 emessa dal Comune di Calasetta a seguito di interventi edilizi abusivi di tipo residenziale realizzati in area agricola (sottozona E4) inedificabile e sottoposta a vincolo assoluto (paesaggistico) in data antecedente all’abuso ”;
- NRG 1129/2025, depositato il 27 novembre 2025 e munito di istanza cautelare, in realtà quali “ MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO NRG 202501104 ” proposti “ per l’accertamento e la conseguenziale declaratoria della nullità assoluta e/o dell’inesistenza giuridica e/o dell’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990 emessa dal Comune di Calasetta a seguito di interventi edilizi abusivi di tipo residenziale realizzati in area agricola (sottozona E4) inedificabile per le residenze di tipo civili o per la casavacanza ”;
- NRG 1137/2025, depositato il 29 novembre 2025 e munito di istanza cautelare, proposto “ per l’accertamento dell’inesistenza giuridica e/o nullità strutturale e/o nullità radicale non sanabile della concessione in sanatoria n. 12 del 1990 rilasciata dal comune di Calasetta ”.
2. I ricorsi, proposti tutti avverso il medesimo provvedimento – la concessione edilizia n. 12 del 1990 rilasciata dal Comune di Calasetta – hanno sostanzialmente contenuto analogo e denunciano la nullità o l’inesistenza di tale atto amministrativo.
2.1. In sostanza, per la ricorrente “ è inammissibile qualunque intervento della P.A. a sanatoria di nuovi volumi abusivi, essendo richiesta l’autorizzazione paesaggistica preventiva, che mai è stata richiesta e che non é ottenibile in via postuma per espressa previsione normativa. Nonostante ciò, il Comune di Calasetta ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria oggetto del presente accertamento giudiziale, in evidente violazione alla normativa da sempre vigente, atteso che manca totalmente la doppia conformità (al momento della realizzazione e al momento della domanda) ” (p. 5 ricorso NRG 1104/2025).
In particolare, ciò risulterebbe dal raffronto tra le planimetrie del 1978 relativa alla concessione edilizia rilasciata sul progetto originario e quella presentata a supporto dell’istanza di concessione in sanatoria del 1986: “ Appare del tutto evidente che dai EL UR sia stato realizzato un fabbricato del tutto diverso rispetto a quello agricolo che si sarebbe potuto realizzare sul fondo agricolo vincolato ” (p. 3 ricorso NRG 1104/2025).
2.2. Si rappresenta poi che “ la prova che le opere abusive fossero state ultimate entro il 1 ottobre 1983 è pertanto mancante dalla documentazione allegata all’istanza del 3 dicembre 1985 e pertanto si evidenzia col presente atto che è inesistente il presupposto necessario al rilascio della concessione in sanatoria n. 12 del 1990 (pur volendo prescindere dagli ulteriori motivi che determinano la nullità assoluta e/o l’inesistenza giuridica dello stesso provvedimento che, pertanto, è geneticamente viziato ed insanabile), quindi la concessione oggetto del giudizio è assolutamente nulla e/o inesistente giuridicamente ” (p. 3 ricorso NRG 1129/2025, motivi aggiunti al NRG 1104/2025) e che “ Infatti dalla documentazione progettuale allegata all’istanza de qua non esiste alcuna documentazione progettuale relativa allo stato ante operam e post operam (…) nella documentazione allegata all’istanza acquisita al protocollo comunale n. 1508 del 3 dicembre 1985 affinchè la stessa istanza si potesse ritenere ricevibile/procedibile, occorreva produrre la rappresentazione dello stato dei luoghi ante abusi e post abusi. In mancanza di tali elementi è impossibile per il comune emettere una concessione in sanatoria!!! Ciò in quanto manca l’oggetto (oggetto impossibile) ” (p. 5).
2.3. Così del pari, “ Come in atti provato, sulla planimetria de qua (cfr. all. n. 3) vi è anche il calcolo della potenzialità edificatoria totale del terreno agricolo per la realizzazione di un manufatto agricolo connesso alla conduzione agricola del fondo: 19.050 x 0.01 = mc. 190.5 . A seguito della richiesta di cui sopra, il Comune di Calasetta ha rilasciato la concessione edilizia n. 37 del 1978 (all. n. 4) ai richiedenti (UR TO e UR AL TT). Nel 1985 nonostante che già precedentemente esisteva sul fondo agricolo un fabbricato con destinazione agricola, assentito con concessione edilizia n. 37 del 1978, che aveva integralmente consumato la potenzialità edificatoria agricola del lotto di proprietà del controinteressato, i EL UR avanzarono un’istanza di condono in base alla legge n. 47 del 1985 in quanto denunciavano di aver realizzato ampliamenti abusivi di tipo residenziale del predetto manufatto agricolo ” (p. 4 ricorso NRG 1137/2025).
3. Resiste, in tutti e tre i ricorsi, il Comune di Calasetta, che ha sviluppato plurime eccezioni preliminari nonché richiesto il rigetto del ricorso nel merito siccome infondato.
4. Con ordinanze collegiali nn. 42 e 43 del 19 gennaio 2026 sono state respinte le istanze di ricusazione proposte nei confronti del Presidente EL dalla ricorrente, disponendo perciò che “ si proceda oltre nella trattazione della istanza cautelare con la composizione originaria del Collegio, comprensiva del Presidente EL ”.
5. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 tutti i ricorsi epigrafati sono stati trattenuti in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata.
6. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi epigrafati, stante l’evidente connessione soggettiva e oggettiva – e financo identità - tra le cause proposte, tutte aventi ad oggetto la domanda di accertamento della nullità o inesistenza della concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990 rilasciata dal Comune di Calasetta in favore del controinteressato non costituito.
7. Il ricorso, analogo ad altre iniziative giurisdizionali attivate dalla medesima ricorrente o dal socio della stessa RZ MA, è inammissibile e comunque manifestamente infondato, sulla scorta delle argomentazioni già rese in plurime decisioni di questa Sezione, tutte confermate dal Consiglio di Stato, tanto in relazione a ricorsi nei quali la parte ricorrente ha dedotto il silenzio dell’amministrazione su istanze proposte per la demolizione delle opere, quanto su domande analoghe alla presente, tutte fondate sull’assunto della nullità o inesistenza del titolo edilizio.
8. La tesi di fondo che anima questi ricorsi è, infatti, giuridicamente insostenibile.
8.1. Come già affermato da questa Sezione:
- “ un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria rilasciato in contrasto con le previsioni di legge afferenti ai vincoli paesaggistici – fattispecie denunciata con il ricorso in esame – non può configurarsi giuridicamente inesistente, ma unicamente annullabile per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 1 l. n. 241 del 1990 e deve, perciò, essere impugnato nel termine di cui all’art. 41 c.p.a .” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 16 giugno 2025, n. 552);
- “ Osserva il Collegio che dalla complessiva disamina della documentazione versata in giudizio si inferisce come le opere edilizie delle quali viene lamentata la presunta abusività da parte del ricorrente, siano state ripetutamente attenzionate (anche in ragione di pregressi esposti della medesima parte) dall’amministrazione comunale, dagli organi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica e anche dalle competenti forze dell’ordine. Emerge anche come gli organi competenti abbiano, nel tempo, rilasciato una pluralità di provvedimenti autorizzativi, anche a sanatoria, tali da non rendere evidente l’esistenza, ad oggi, di residui abusi, e imponendo una approfondita e complessa verifica che necessariamente impone articolate interlocuzioni tra le amministrazioni a vario titolo coinvolte. (…) In definitiva, proprio l’esistenza di una pluralità di provvedimenti autorizzatori oramai consolidatisi nei loro effetti, e il tenore delle contestazioni formulate in questa sede conduce a ritenere che l’azione ora proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa solleciti, nella sostanza, un intervento in sede di autotutela che, tuttavia, non si correla a un corrispondente obbligo a provvedere da parte dell’amministrazione ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 6 marzo 2025, n. 211);
- “ L’esistenza dei provvedimenti autorizzatori perciò esclude l’abusività sub specie di carenza di titolo autorizzatorio e, perciò, l’istanza della ricorrente, così come quella del sig. RZ, si risolve in una istanza di annullamento in autotutela dei titoli edilizi pacificamente esistenti. In sostanza, erra la ricorrente nel ritenere che non si sia compreso il contenuto dell’istanza trasmessa, poiché, in realtà, così come proposta, la stessa non è fondata in quanto, anche in tesi di parte ricorrente, risultano i titoli edilizi per l’immobile per cui è causa; ma, allora, perché tali immobili possano essere considerati abusivi, dovrebbero essere annullati i provvedimenti in questione ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 13 giugno 2025, n. 542).
8.2. Tali considerazioni sono state confermate dal Consiglio di Stato, che, in relazione al motivo d’appello con cui “ l’appellante contesta la sentenza del T.A.R. per aver riconosciuto efficacia a titoli edilizi illeciti, che sarebbero invece radicalmente improduttivi di effetti e non suscettibili di consolidamento. Sostiene, di conseguenza, che sia erronea la riqualificazione dell’azione operata dal giudice di primo grado come volta a sollecitare un intervento in autotutela, poiché l’obiettivo perseguito dal privato è l’adozione di un provvedimento demolitorio nei confronti di un manufatto connotato da insanabile abusività ”, lo ha rigettato chiarendo che “ 8.1. Il motivo è infondato. L’appellante fonda la propria doglianza su una categoria giuridica – quella dell’atto amministrativo “illecito” – che non trova riscontro nel diritto positivo, il quale contempla unicamente le figure patologiche dell’annullabilità (art. 21-octies, l. 241/1990) e della nullità (art. 21-septies, l. 241/1990).
8.2. I vizi dedotti – concernenti la violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici – possono integrare ipotesi di annullabilità per violazione di legge dei titoli edilizi rilasciati dall’Amministrazione, ma non ne determinano la radicale nullità, configurabile soltanto nelle fattispecie tassative previste dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990, che nella specie non ricorrono. In quanto meramente annullabili, tali provvedimenti valgono a legittimare le opere realizzate e devono essere tempestivamente impugnati dagli interessati, nei termini di legge.
8.3. Corretta appare, quindi, la riqualificazione dell’istanza operata dal T.a.r., secondo cui l’iniziativa, solo in apparenza diretta a sollecitare l’esercizio del potere repressivo, si configura, in realtà, come richiesta di riesame in autotutela di titoli edilizi già rilasciati e non più direttamente impugnabili per decorso del relativo termine (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2022, n. 7838) ” (Cons. Stato, sez. II, 24 novembre 2025, n. 9145; cfr. anche le coeve sentenze nn. 9144 e 9146).
Le medesime decisioni hanno altresì chiarito che:
- “ Per consolidata giurisprudenza (C.G.A., 26 maggio 2020, n. 325; Cons. Stato, sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1536), il potere di annullamento regionale del permesso di costruire costituisce una speciale ipotesi di autotutela e, in quanto tale, non è coercibile dal privato. Ne deriva che non è possibile ovviare alla mancata impugnazione dei titoli edilizi nel termine decadenziale di legge mediante la presentazione di un’istanza ex art. 39 T.U. edilizia, poiché su di essa l’Amministrazione regionale non ha alcun obbligo giuridico di provvedere (Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8967) ”;
- “ Una volta accertato che le opere contestate risultano assistite da permessi di costruire in sanatoria, l’eventuale intervento su di essi ricade nel paradigma dell’autotutela. Tale potere ha sempre natura discrezionale, anche quando abbia ad oggetto titoli edilizi asseritamente illegittimi, «non potendosi postulare, in via generale e indifferenziata, un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione di tali atti» (Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8). Il relativo esercizio è, pertanto, rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione e non può essere sollecitato mediante il ricorso avverso il silenzio (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2022, n. 1687) ”.
Peraltro, a fronte della deduzione attorea per cui “ l’appellante stigmatizza l’agire del T.a.r., la cui decisione contribuirebbe ad alimentare la proliferazione di giudizi e a perpetuare la situazione di abusivismo edilizio denunciata nell’istanza ”, il Consiglio di Stato ha affermato che “ Il motivo reca una generica contestazione dell’operato del giudice di primo grado, ma non introduce nuove questioni di fatto o di diritto idonee a incrinare la correttezza della sentenza impugnata. In quanto privo di autonoma consistenza giuridica e carente di specificità, esso risulta dunque inammissibile ”.
9. Da tutto quanto sin qui esposto emerge chiaramente l’insostenibilità giuridica della tesi di parte ricorrente in ordine alla nullità insanabile o inesistenza della concessione edilizia in sanatoria, per cui, così rettamente ricostruita in diritto la fattispecie, il ricorso è evidentemente tardivo.
La ricorrente si è limitata ad allegare nel solo ricorso NRG 1104/2025 di aver appreso dell’esistenza del titolo edilizio in sanatoria n. 12 del 1990 in quanto “ Recentemente la società ricorrente ha accertato, tramite una relazione di servizio (all. n. 1) del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Calasetta (Geom. Andrea Rombi) redatta il 17/07/2017 (…) ” (p. 2).
Ora, perciò, è evidente, da un lato, che il ricorso sarebbe al più dovuto essere proposto entro il termine di decadenza decorrente da tale momento (2017), ma, in ogni caso, si deve evidenziare che la costruzione di cui è dedotta l’abusività (così come il provvedimento impugnato che la legittima) insiste, pacificamente, sull’area dal 1990 e dunque la ricorrente era nelle condizioni di proporre ricorso – e avrebbe dovuto – nel termine di decadenza dalla percezione dei vizi del provvedimento impugnato, tanto più che deduce la totale inedificabilità dell’area (cfr. ex multis T.a.r. Sardegna, sez. II, 18 luglio 2023, n. 547: “ nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario, il termine di decadenza decorre dall'inizio dei lavori, allorché si contesti l'an dell'edificazione; là dove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l'inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere ”) (in termini T.a.r Sardegna, sez. I, n. 552/2025, cit .).
10. Non può più oggi rimettersi in discussione la legittimità della concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990, poiché la stessa è – al più – semplicemente annullabile per violazione di legge, poiché a tale vizio sono riconducibili tutte le argomentazioni svolte nei ricorsi riuniti e, perciò, essi si appalesano inammissibili.
11. Ora, come emerge anche da quanto sin qui ricostruito, il Collegio non può nuovamente fare a meno di rilevare che l’odierna controversia non possa che essere esaminata in una più ampia ottica concernente il proliferare delle iniziative giurisdizionali sottoposte all’attenzione di questo Tribunale dall’attuale società ricorrente Roma NI & Comvinioni srl, da un lato, e dal sig. RZ MA dall’altro (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 13 giugno 2025, n. 538, 541, 542, 543; 16 giugno 2025, n. 552).
Questo Tribunale ha già evidenziato la documentale emersione della sussistenza di “ un collegamento tra la srl e il suddetto RZ il quale ultimo, a sua volta e in via individuale, sta impegnando l’attività del Tribunale con una moltitudine di ricorsi, tuttora pendenti, concernenti sempre la medesima materia e proposti avverso la stessa amministrazione comunale ”.
Osserva il Collegio che il complessivo quadro dei contenziosi proposti evidenzi un anomalo proliferare di iniziative giudiziarie che, partendo dalla titolarità (o dalla mera disponibilità) di immobili insistenti nel Comune di Calasetta, di volta in volta si traduce in una sistematica e strumentale duplicazione di gravami -spesso contraddistinti da manifesti profili di inammissibilità come quello all’esame- volti a sollecitare un eccentrico controllo generalizzato circa la regolarità edilizia dei manufatti presenti nelle aree circostanti le proprietà della ricorrente.
La condotta in parola tuttavia si traduce innegabilmente in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali atteso che tale approccio denotante l’intento di parcellizzare in maniera strumentale le iniziative contenziose è idoneo a cagionare un ingiustificato aumento del contenzioso, rivelandosi di ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (Cass. n. 10327 del 30/04/2018; Cass. n. 29812 del 18/11/2019; Cass. civ., Sez. I, ord., 02/09/2024, n. 23488).
Le superiori considerazioni rendono evidente la sussistenza dei presupposti per applicare l'articolo 26 comma 1, seconda parte, a mente del quale “ il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati”, posto che nel comportamento della ricorrente si ravvisa certamente la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire, secondo il parametro proprio degli illeciti soggetti a sanzione pubblicistica, ossia quello dell'assenza di ogni ragionevole dubbio, l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda ” (Cons. Stato, sez. V Sez., sentenza n. 8487 del 2023 e Cass. S.U. n. 9912 del 20.04.2018).
12. In conclusione, i ricorsi, previa riunione degli stessi, devono essere dichiarati inammissibili.
Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li dichiara inammissibili.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Calasetta, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, ove dovuti.
Condanna la parte ricorrente a pagare, al Comune di Calasetta, la somma ulteriore di euro 2.000,00 (duemila/00), ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
EL SE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SE | Marco EL |
IL SEGRETARIO