Versione
9 ottobre 2010
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18 aprile 2013
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Art. 1173. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90,
COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) ((22)) ------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 , come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29 , ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , che disciplinano la medesima materia".
COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)) ((22)) ------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 , come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29 , ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , che disciplinano la medesima materia".
Commentari • 9
- 1. Danno non patrimoniale e profili risarcitori in ambito contrattuale ed extracontrattualeSalvatore Magra · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
La “responsabilità civile”, la “responsabilità contrattuale” e la “responsabilità extracontrattuale” sono categorie dai confini incerti e confusi. La “responsabilità (di diritto) civile” costituisce la categoria generale, che comprende sia la responsabilità contrattuale, sia la responsabilità extracontrattuale. Si suole distinguere fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, sia nei presupposti che nei rimedi. Una netta separazione tra le due figure di responsabilità non sembra più adeguata, ove si tenga conto degli interessi tutelati e dei danni risarcibili. Peraltro, gli aspetti comuni vanno bilanciati con le differenze di disciplina. La responsabilità …
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Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Vicenza, sentenza 13/10/2025, n. 1428Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile nella persona del dott. AB TI in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2245/2024 promossa da: Parte_1 (p.iva P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati AU US e AF FR, con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 17 ATTRICE contro Controparte_1 (p.iva P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VINTI …Leggi di più...
- buona fede nelle trattative·
- art. 1223 c.c.·
- responsabilità precontrattuale·
- lucro cessante·
- danno curriculare·
- danno emergente·
- art. 2056 c.c.·
- interesse negativo·
- art. 1337 c.c.·
- onere della prova