Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2026, proposto da
GI VI, rappresentato e difeso dall'avvocato GI Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cardito, non costituito in giudizio;
nei confronti
Tecnobus Industries S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- alla sentenza TAR Campania - Napoli, II Sezione, n. 8271/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa DA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente ha dedotto che questo TAR, con sentenza resa in data 22.12.2025, n. 8271, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. VI nei riguardi del Comune di Cardito, assegnando a tale ultimo ente il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione, per consentire l’accesso agli atti richiesto dal deducente con istanza in data 2.9.2025.
Il ricorrente ha, altresì, dedotto che il Comune di Cardito non ha dato esecuzione a tale dictum giudiziale e ha, di conseguenza, chiesto al Collegio di condannarlo ad ottemperare.
L’ente resistente non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con la sentenza cita (esecutiva, giusto il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. B), cpa), questo Tar ha disposto quanto segue: “… il ricorso va accolto e va ordinato al Comune intimato di esibire al ricorrente la documentazione richiesta o, qualora la documentazione non sussista in tutto o in parte, di rilasciare apposita attestazione in merito, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notifica di parte se anteriore, della presente sentenza” .
La decisione risulta esser stata ritualmente notificata alla parte resistente (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo).
L’Amministrazione, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato a offrire la prova dell’avvenuta esecuzione del dictum giudiziale in commento.
3. Il Comune di Cardito deve, dunque, essere condannato a dare ottemperanza alla sentenza in commento, esibendo i documenti cui essa si riferisce nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza si nomina, accogliendo in tal senso la richiesta della parte ricorrente, quale Commissario ad acta, ex art. 114 comma 4 lett. d) c.p.a., il Prefetto di Napoli o funzionario del Suo Ufficio, dal medesimo delegato, il quale, in sostituzione del Comune inottemperante, procederà a dare esecuzione alla sentenza della quale si è chiesta l’ottemperanza una volta decorso inutilmente il termine di venti giorni sopra indicato, a semplice richiesta di parte ricorrente, entro l’ulteriore termine di venti giorni.
Il compenso del Commissario ad acta sarà liquidato successivamente, in caso di effettiva attivazione di quest’ultimo, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Quanto alla richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta per la persistente inottemperanza ex art. 114 c.p.a., tenuto conto della peculiarità della fattispecie la stessa va respinta, giusto il disposto di cui ala lett. E) del comma 4 dell’art. 114 cpa, posto che l’esecuzione del giudicato viene in questa sede assicurata mediante l’attivazione del meccanismo sostitutivo, idoneo a garantire l’effettività della tutela richiesta, e ostandovi anche il carattere recente dell’inottemperanza lamentata (la sentenza della quale si discorre è stata notificata alla controparte a dicembre 2025, sicché il termine per adempiere è venuto a scadenza solo lo scorso gennaio).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda):
- accoglie il ricorso nella parte in cui si chiede l’accertamento dell’inottemperanza del Comune e condanna lo stesso ad ottemperare, come da parte motiva;
- nomina Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, che svolgerà l’incarico, in caso di persistente inottemperanza, con le modalità ed entro i termini di cui alla parte motiva;
- condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge ed oltre rimborso contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA DO, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LE | NA DO |
IL SEGRETARIO