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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12995/2024 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Busani del Foro di Modena - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti” “conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei ricorrenti, alle condizioni concordate nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 25 marzo 2025; chiede altresì che sia fissata udienza, ex art. 127 ter c.p.c., per la pronuncia della sentenza di divorzio, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
1 “Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 31 ottobre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 [...]
Pt_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 25 marzo 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 21 maggio 2005 a Bologna e che dalla loro unione sono nate a Bologna le figlie in data 29 dicembre 2007 e in data 2 febbraio 2013; Per_1 Per_2
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali delle figlie minori, in quanto garantiscono alle stesse un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 25 marzo
2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“7) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
2 A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. Parte_1
cede e trasferisce alla sig.ra che accetta ed acquista, la quota
[...] Parte_2
di comproprietà indivisa di un mezzo di porzione del fabbricato sito a Bologna in via
Jack London n. 4, costituita da un appartamento al piano quarto con annessa cantina al piano seminterrato, distinta – detta porzione – al foglio 23 del catasto fabbricati del
Comune di Bologna con la particella 102 sub 47, Rendita: Euro 987,72, Zona censuaria
2, Categoria A/3a), Classe 2, Consistenza 7,5 vani, VIA JACK LONDON n. 4 Piano 4-
S1, Superficie: Totale: 147 m2 Totale escluse aree scoperte b): 132 m2.
In confine con corte comune, scale comuni, Via Jack London, salvi altri.
Per una più completa individuazione dell'immobile in oggetto, le parti fanno riferimento alla planimetria depositata in catasto, che si allega al presente verbale sotto la lettera
“A”.
La parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che i menzionati dati catastali e le citate planimetrie sono conformi allo stato di fatto dell'immobile in oggetto.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo o destinazione ed in particolare tutto quanto contenuto nel rogito del Notaio in data 9 febbraio 2017 rep. n. 4050/2319, Persona_3
registrato a Bologna il 28 febbraio 2017 al n. 3812 ed ivi trascritto il 28 febbraio 2017 all'art. 6024, con il quale i coniugi hanno acquistato in comunione tra loro l'immobile in oggetto.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Il tutto come ben già noto alla parte acquirente.
3 La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a Bologna il 28 febbraio 2017 all'art. 1580, a garanzia della restituzione di un mutuo di originari euro 100.000, erogato con atto a rogito del Notaio in data 09/02/2017 rep. n. 4051/2320, ipoteca nota alla parte acquirente Persona_3
e dalla stessa tollerata.
Le parti concordano che, a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data odierna, detto mutuo sarà interamente ed esclusivamente a carico della signora con esonero del signor da ogni responsabilità Parte_2 Parte_1
e manleva da qualsiasi spesa quest'ultimo fosse chiamato a sostenere in relazione a tale titolo.
La parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e consegna copia delle relative certificazioni alla Parte acquirente.
La parte cedente:
- consapevole della responsabilità penale per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dichiara che la costruzione dell'edificio cui appartiene l'unità immobiliare in oggetto è iniziata prima del 1° settembre 1967;
- garantisce che l'immobile in oggetto non ha subito interventi o modificazioni tali da richiedere concessioni od autorizzazioni in sanatoria, ad eccezione della concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 20 aprile 1998 su domanda presentata il 28 giugno 1986 prot. n. 064275/86, e resta con ciò obbligata a tenere la parte acquirente indenne da qualunque spesa o pregiudizio dipendente da irregolarità edilizie ed urbanistiche.
Le parti dichiarano di aver prima d'ora concordemente rinunziato alla redazione della
4 Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e l'ausiliario.
Si allega al presente verbale, sotto la lettera “B”, l'originale dell'attestato di prestazione energetica n. 04696-008744-2016, rilasciato dall'Ing. in data 1° Persona_4
febbraio 2016.
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano che:
- per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
- che il corrispettivo del presente trasferimento, pari ad euro 50.000,00
(cinquantamila/00), viene pagato mediante l'assegno circolare di euro 50.000,00
(cinquantamila/00) n. D 7406662421-02 emesso in data 17/02/2025, tratto su conto corrente in essere presso la Filiale di Bologna della in relazione al Controparte_1
quale la parte cedente rilascia quietanza.
Il Sig. rinuncia all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale, con Parte_1
esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
I sigg.ri e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio
1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014”;
5 osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 18 marzo 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 17 dicembre 1971 e nata a [...] il [...], i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio a Bologna il 21 maggio 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 106, parte II, serie A, dell'anno 2005;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
6 “1) I Sigg.ri e coniugi, si autorizzano Parte_1 Parte_2
vicendevolmente a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, scegliendo la residenza di rispettivo gradimento e dandosi atto che la Sig.ra continuerà Parte_3
ad abitare nella casa coniugale di Bologna, via Jack London n. 4, mentre il Sig. si è trasferito altrove, lasciando spontaneamente alla moglie, a Parte_1
seguito degli accordi di separazione, la casa coniugale, alla quale viene assegnata, in ragione della collocazione delle figlie di cui infra e di cui verrà, in questa sede, trasferita anche la piena ed esclusiva proprietà;
2) Le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad Per_1 Persona_5
entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione prevalente presso quest'ultima. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori,
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie in relazione all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
la responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita delle figlie sarà esercitata in via esclusiva dal genitore con il quale in quel momento saranno, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute delle figlie stesse. I genitori si impegnano a collaborare lealmente e fattivamente nelle attività scolastiche ed extrascolastiche delle figlie, nonchè a prestarsi reciproca collaborazione anche con riguardo ai tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro;
3) Il padre potrà andare a visitare le figlie e tenerle con sè quando vorrà, previo preavviso ed accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle minori. Dette visite avverranno indicativamente un giorno a settimana, dal temine dell'orario scolastico fino alle ore 22 in cui dovranno essere riaccompagnate a casa della madre. Le figlie trascorreranno, inoltre, con il padre un fine settimana a settimane alterne dal sabato (al termine dell'orario scolastico) alla domenica sera, con pernottamento presso il padre non appena ci saranno le condizioni;
7 4) Per le Feste Natalizie e Pasquali le figlie trascorreranno metà dei periodi con ciascun genitore, ad anni alterni. Infine, il padre potrà tenere con sé le figlie durante le ferie estive, per un periodo anche continuativo di 15 giorni da concordarsi con la madre, con congruo preavviso.
5) Le parti, in considerazione della collocazione prevalente delle figlie presso la madre da un lato e delle rispettive capacità reddituali dall'altro, concordano che, quale concorso al mantenimento delle figlie minori e , il Sig. Per_1 Per_2 Parte_1
corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 600,00 (€
[...] Parte_2
300,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. Dall'importo sopra indicato sono escluse le spese straordinarie da intendersi come di seguito precisate. Tali spese saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore, dietro esibizione della documentazione giustificativa, entro 10 giorni dalla richiesta, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, come di seguito specificato
Spese che non richiedono il preventivo accordo: mediche: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche anche con pernottamento;
d) trasporto pubblico;
sportive: a) una attività sportiva e pertinenti attrezzature.
Spese che richiedono il preventivo accordo: mediche: a) cure dentistiche odontoiatriche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure e farmaci non convenzionali, d) accertamenti e trattamenti non
8 erogati dal SSN;
scolastiche: a) iscrizioni scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, b) alloggio presso la sede universitaria;
parascolastiche: a) corsi di specializzazione;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di istruzione;
sportive e ludiche: a) sportive: a) una seconda attività sportiva e pertinenti attrezzature di ogni genere;
b) attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, c) viaggi;
d) vacanze.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta anche a mezzo posta elettronica o whatsapp dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nei dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata entro dieci giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
6) I Sigg.ri e non avranno alcun obbligo di Parte_1 Parte_2
personale mantenimento reciproco, godendo entrambi allo stato attuale di redditi sufficienti a far fronte alle proprie esigenze di vita.
7) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. Parte_1
cede e trasferisce alla sig.ra che accetta ed acquista, la quota
[...] Parte_2
di comproprietà indivisa di un mezzo di porzione del fabbricato sito a Bologna in via
Jack London n. 4, costituita da un appartamento al piano quarto con annessa cantina al piano seminterrato, distinta – detta porzione – al foglio 23 del catasto fabbricati del
Comune di Bologna con la particella 102 sub 47, Rendita: Euro 987,72, Zona censuaria
2, Categoria A/3a), Classe 2, Consistenza 7,5 vani, VIA JACK LONDON n. 4 Piano 4-
S1, Superficie: Totale: 147 m2 Totale escluse aree scoperte b): 132 m2. In confine con corte comune, scale comuni, Via Jack London, salvi altri”.
“La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima
9 provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a Bologna il 28 febbraio 2017 all'art. 1580, a garanzia della restituzione di un mutuo di originari euro 100.000, erogato con atto a rogito del Notaio in data 09/02/2017 rep. n. 4051/2320, ipoteca nota alla parte acquirente Persona_3
e dalla stessa tollerata. Le parti concordano che, a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data odierna, detto mutuo sarà interamente ed esclusivamente a carico della signora con esonero del signor da ogni Parte_2 Parte_1
responsabilità e manleva da qualsiasi spesa quest'ultimo fosse chiamato a sostenere in relazione a tale titolo”. “Le parti” “dichiarano che” “il corrispettivo del presente trasferimento, pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), viene pagato mediante l'assegno circolare di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) n. D 7406662421-02 emesso in data 17/02/2025, tratto su conto corrente in essere presso la Filiale di Bologna della in relazione al quale la parte cedente rilascia quietanza”. “Il Sig. Controparte_1
rinuncia all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale, con esonero del Parte_1
Conservatore da ogni responsabilità”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa”.
Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 25 marzo
2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“8) I mobili, gli arredi e le suppellettili della ex casa coniugale sita in Bologna, Via Jack
London n. 4 resteranno quivi;
9) Le parti si danno reciprocamente atto di avere adempiuto fino ad oggi a tutti gli obblighi assunti in relazione alla casa coniugale ed al mutuo sulla stessa gravante e di nulla aver a pretendere l'una dall'altra per tali titoli;
10) Le parti si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta di identità valevole per l'espatrio, anche per le figlie minori;
11) I coniugi, a richiesta del Tribunale, con separata memoria, hanno prodotto le
10 rispettive dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo anno;
12) I risparmi comuni verranno utilizzati per le spese della separazione e divorzio, nonché per il trasferimento dell'immobile, e l'importo residuo, decurtato delle suddette spese, verrà diviso tra loro al 50%;
13) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolate efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Con l'adempimento di quanto sopra previsto, per la cui realizzazione le parti si impegnano, fin da ora, a prestarsi a tutti gli eventuali atti, documenti e dichiarazioni che si rendessero necessari, i coniugi sottoscritti si danno reciprocamente atto di avere previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale allo stato attuale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, oltre a quanto qui convenuto, dandosi atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato, attualmente facente capo od intestato ad una delle parti, rimane di spettanza esclusiva della stessa”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
1° aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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