Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1741/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 24.03.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della co- municazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 24.03.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 24.03.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composi- zione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronun- ciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1741/2020 R.G., avente ad oggetto: promessa di pagamento – ricognizione di debito, vertente tra
(Cod. Fisc. ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Francesco Russo (Cod. Fisc. ) presso il C.F._2
cui studio elegge domicilio in Curti (CE) alla Via B. Rosato n. 52, in virtù di procura in atti, attore
e
(Cod. Fisc. ) rapp.ta e di- Controparte_1 C.F._3 fesa dall'avv. Fabrizia Prata (Cod. Fisc. ) presso il cui C.F._4
studio elegge domicilio in Pontecorvo (FR) al Vicolo Santo Stefano n.3, in virtù di procura in atti convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo, nota conclusionale nonché note rela- tive all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per la convenuta: come da comparsa di costituzione, nota conclusionale nonché note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
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dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l'attore ha convenuto in giudizio la sig.ra , Parte_1 Controparte_1 per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di €
58.984,00, quale restituzione di un prestito alla stessa concesso;
in subordi- ne, restituzione di danaro versatole anche a titolo di ingiustificato arricchi- mento.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepi- Controparte_1 to, in via del tutto preliminare e pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a conoscere della questione per essere, invece, competente il Tribunale di Cassino foro generale dei conve- nuti persone fisiche individuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 c.p.c., espressamente contestando l'applicabilità di ogni altro foro astrattamente competente.
La convenuta ha anche contestato nel merito la narrativa dell'attore dedu- cendo che con l'attore, conosciuto sul luogo di lavoro, era nata una vera e propria relazione sentimentale durata circa un paio di anni, per cui si erano frequentati assiduamente anche presso l'abitazione della stessa convenuta e che lo stesso le aveva dimostrato sempre il proprio affetto anche at- Pt_1
traverso la dazione spontanea di diverse somme di danaro. La convenuta ha, oltretutto, precisato che nonostante il legame affettivo nato con l'attore, si determinava per la restituzione delle somme versate spontaneamente dal e che solo di fronte al secco rifiuto di quest'ultimo continuava ad ac- Pt_1
cettarle come aiuti elargiti sempre spontaneamente dal compagno, odierno attore, per effettuare acquisti e viaggi anche insieme al medesimo istante.
La dunque, contestava - in ragione del sotteso spirito di liberalità - la CP_1
natura di dazione in prestito delle somme de quibus così come asserito dall'istante onde ottenerne la restituzione e concludeva, perciò, per il rigetto integrale di quanto domandato.
La causa veniva istruita e con ordinanza resa all'udienza cartolare del
23.12.2024, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ag- giornato l'udienza al 24.03.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Considerazioni in fatto e diritto – Eccezione di incompetenza territoriale
Ciò premesso, va evidenziato che, nell'ipotesi in esame, deve essere rigetta-
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ta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del giudice adito giacché non formulata ritualmente.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
Sul punto, in primo luogo va richiamato il principio espresso dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite in virtù del quale “va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. esclusivamente le ob- bligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato diret- tamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico” (Cass. S.U. Sentenza n. 17989 del 2016).
Ciò posto, tenuto conto altresì che “Allorché il convenuto contesti tempesti- vamente, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., la competenza territoriale in ragione dell'esistenza di un foro esclusivo, omettendo di eccepire, in via subordina- ta, l'incompetenza con riguardo ai fori territoriali derogabili, così come è precluso al giudice di esaminare la competenza con riguardo a questi ulti- mi, è precluso parimenti al convenuto, il quale proponga istanza di regola- mento di competenza avverso la decisione che abbia disatteso l'eccezione di incompetenza sollevata, di proporre a fondamento dell'istanza, in via su- bordinata, una questione afferente ai fori derogabili. (Fattispecie relativa all'avvenuta contestazione, nella comparsa di risposta in primo grado, dell'incompetenza territoriale soltanto sulla base dell'art. 152 d.lg. 30 giu- gno 2003 n. 196, avendo il convenuto omesso di eccepire, sia pure subordi- natamente, l'insussistenza della competenza territoriale anche ai sensi degli art. 19 e 20 c.p.c.)” (Cass. 12997 del 2009).
Alla luce di tale principio deve affermarsi che, nel caso di specie,
l'eccezione di incompetenza, sebbene sollevata tempestivamente, risulta non formulata in maniera rituale anche con riguardo, seppure in via subordinata, alla specifica insussistenza della competenza territoriale del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. Ne consegue che la medesima eccezione non può trovare accoglimento.
Il merito
Orbene, nel presente giudizio viene in rilievo quale oggetto l'accertamento del diritto vantato dall'istante, , alla restituzione delle Parte_1
somme versate in favore della convenuta , diritto alla Controparte_1 restituzione che, nella prospettazione dell'istante, sarebbe sorto a seguito di versamenti effettuati a titolo di semplice "prestito infruttifero” o, comunque,
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dazioni di danaro senza alcuna valida motivazione ed in assenza di qualsiasi ragione di debito.
Dunque, sulla base di tali elementi, la domanda attrice è inquadrabile nello schema dell'azione di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'articolo 2033 c.
Ciò posto, va osservato che gli artt. 2033-2040 c.c. attribuiscono il diritto di ripetizione al soggetto che abbia effettuato una attribuzione patrimoniale in assenza (originaria o sopravvenuta) di causa o in relazione a un rapporto ob- bligatorio nel quale non era debitore.
L'indebito pagamento di una somma di danaro, che è poi la fattispecie che viene (principalmente) in considerazione in materia previdenziale, è disci- plinato dagli artt. 2033 e 2036 cod., civ., dai quali si possono enucleare i se- guenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa (inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio) sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore;
2) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta an- che al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella con- sapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbliga- torio (appare questa infatti l'interpretazione più corretta, coerente con il di- sposto degli artt. 2034 e 2035 cod. civ. che si riferiscono a fattispecie di ese- cuzione di contratti nulli o inesistenti e discriminano non in base alla consa- pevolezza della nullità ma in base all'oggetto della obbligazione ed altresì coerente con l'art. 2036 cod. civ. che, a differenza dell'art. 2033 cod. civ. at- tribuisce espressamente rilevanza all'errore e alla natura dell'errore); 3) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un ri- chiamo alla nozione di buona/malafede in materia possessoria (conoscenza o ignoranza della circostanza).
Tanto chiarito, secondo la giurisprudenza, chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto, e proponga nei confronti dell' "accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non do- vuta (cfr. Cass. civ. n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n.
7501/12; n. 22872/10; n. 11294/2020).
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In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., dunque in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore forni- re la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. Cassazione
Civile, Sezioni Unite 26 maggio 2015, n. 10798; nel merito, Trib. Roma,
Sez. XVII, 4 novembre 2020, n. 15400).
Si ritiene che la domanda di restituzione proposta dall'attore nei confronti di debba trovare parziale accoglimento per i seguenti Controparte_1
motivi.
Nel caso in esame parte attrice ha allegato e documentato di avere versato in favore della convenuta assegno n. 2137727830 del 07.02.2017 di importo pari ad € 5.000,00 allegando l'assenza di causa dell'attribuzione patrimonia- le e, poi, bonifico del 27.02.2017 di importo pari ad € 5.000,00; bonifico del
30.03.2017 di importo pari ad € 8.000,00; bonifico del 10.04.2017 di impor- to pari ad € 1.000,00; bonifico del 24.04.2017 di importo pari ad € 1.000,00 nonché bonifico del 28.04.2017 di importo pari ad € 4.000,00 allegando, in- vece, la causale “prestito infruttifero”.
L'istante ha, poi, depositato n. 70 Ricevute di pagamento tramite Banca ITB attestanti il trasferimento di danaro dall'istante in favore Parte_1 della convenuta per i seguenti importi: 1) € 150,00 Controparte_1 del 11.04.2017; 2) € 220,00 del 28.12.2016; 3) € 110,00 del 18.05:2017; 4)
€ 350,00 del 11.06.2016; 5) € 170,00 del 11.11.2016; 6) € 160,00 del
12.05.2017; 7) € 150,00 del 08.02.2017; 8) € 220,00 del 22.12.2016; 9) €
202,00 del 13.01.2017; 10) € 200,00 del 29.09.2016; 11) € 150,00 del
07.02.2017; 12) € 50,00 del 27.09.2016; 13) € 170,00 del 25.08.2017; 14) €
202,00 del 22.10.2016; 15) € 115,00 del 18.10.2016; 16) € 120,00 del
22.03.2017; 17) € 120,00 del 09.03.2017; 18) € 130,00 del 03.11.2016; 19)
€ 200,00 del 08.11.2016; 20) € 120,00 del 09.11.2016; 21) € 120,00 del
20.10.2016; 22) € 300,00 del 03.12.2016; 23) € 50,00 del 30.10.2016; 24) €
290,00 del 26.10.2016; 25) € 302,00 del 08.10.2016; 26) € 300,00 del
28.10.2016; 27) € 120,00 del 02.11.2016; 28) € 50,00 del 12.11.2016; 29) €
70,00 del 31.10.2016; 30) € 190,00 del 25.05.2017; 31) € 100,00 del
23.05.2017; 32)€ 220,00 del 07.01.2017; 33) € 200,00 del 20.12.2016; 34) €
170,00 del 27.01.2017; 35) € 170,00 del 09.05.2017; 36) € 200,00 del
03.03.2017; 37) € 170,00 del 28.02.2017; 38) € 120,00 del 18.03.2017; 39)
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€ 150,00 del 14.03.2017; 40) € 150,00 del 20.03.2017; 41) € 150,00 del
15.03.2017; 42) € 80,00 del 18.11.2016; 43) € 100,00 del 21.11.2016; 44) €
102,00 del 15.11.2016, 45) € 202,00 del 29.11.2016; 46) € 200,00 del
13.10.2016; 47) € 220,00 del 18.01.2017; 48) € 200,00 del 10.10.2016; 49)
€ 270,00 del 07.10.2016; 50) € 210,00 del 26.09.2016; 51) € 200,00 del
22.09.2016; 52) € 170,00 del 13.02.2017; 53) € 225,00 del 09.08.2016; 54)
€ 200,00 del 23.09.2016; 55) € 102,00 del 06.08.2016; 56) € 55,00 del
24.07.2016, 57) 250,00 del 17.09.2016; 58) € 70,00 del 30.09.2016; 59) €
170,00 del 24.02.2017; 60) € 200,00 del 20.09.2016; 61) € 170,00 del
04.02.2017; 62) € 170,00 del 28.01.2017; 63) € 190,00 del 03.05.2017; 64)
€ 150,00 del 21.04.2017; 65) € 200,00 del 15.12.2016; 66) € 170,00 del
15.05.2017; 67) € 250,00 del 07.11.2016; 68) € 150,00 del 06.05.2017; 69)
€ 200,00 del 05.06.2016; 70) € 170,00 del 25.02.2017 per la complessiva somma pari ad € 11.947,00 per cui è risultata l'assenza di causa della relati- va attribuzione patrimoniale.
Avuto, invece, riguardo le ulteriori ricevute di versamenti per ricariche
[...]
prodotte in atti con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, VI co, Pt_2
c.p.c. n. 2 , va osservato che i predetti documenti non possono assurgere a prova sufficiente del trasferimento patrimoniale per come dedotto dall'istante essendo tali ricevute prive di dati sia dell'ordinante che del be- neficiario oltreché, in parte, anche non chiaramente leggibili e sbiaditi.
Per vero, la tesi sostenuta dalla convenuta del “legame affettivo” ovve- CP_1 ro della “relazione sentimentale” a supporto della spontaneità di tutte le da- zioni di denaro effettuate in suo favore non ha rinvenuto nel corso del giudi- zio alcuna prova idonea a sostegno di ciò ed anche a voler ritenere le sole
“ricariche bancarie alla PostePay” alla stregua di ripetute donazioni indiret- te in suo favore va, in ogni caso, evidenziato che da un esame rigoroso e complessivo delle circostanze emerse in corso di causa l'animus donandi dell'istante non emerge nemmeno in via indiretta (Cfr. ex multis Corte di
Cassazione, Sez. II, n. 4682/18, depositata il 28.2.18).
In primo luogo, la causa giustificativa del versamento di ingenti somme non può verosimilmente essere riscontrato nella spontaneità dei versamenti e, dunque, semplicemente nello spirito di liberalità dell'istante riconducibile ad un semplice rapporto di amicizia tra colleghi di lavoro dove si era sempre e solo parlato di “prestare” le somme de quibus ( ed infatti tale causale è ri-
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portati in tutti i bonifici) così come emerso all'esito dell'interrogatorio reso, rapporto di amicizia tra colleghi che non può valere a giustificare la dazione ripetuta di somme anche ingenti (invero, non è dato comprendere le ragioni per le quali la maggior parte delle somme sono state accreditate dal
[...] ripetutamente in favore della sempre con la causale “presti- Pt_1 CP_1 to infruttifero”).
Alla luce di quanto già indicato, si ritiene sufficientemente soddisfatto l'onere della prova incombente in capo all'attore, mentre non si riscontra la verosimiglianza della causa giustificatrice dei versamenti oggetto di causa, indicata nello spirito di liberalità riconducibile alla sussistenza di un “le- game affettivo” ovvero “relazione sentimentale” tra l'istante e la convenuta, non suffragato dal alcun elemento probatorio idoneo.
Va, dunque, dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere da Controparte_2
la restituzione della somma di euro 35.947,00 versata in suo favore,
[...]
oltre interessi legali nella misura stabilita dal codice civile dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.
Sul punto, va, invero, evidenziato che, nell'ipotesi di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale e non già dalla data di pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data della riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens, la cui buona fe- de si presume e può essere esclusa solo dalla prova della consapevolezza da parte dello stesso accipiens dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento
(cfr. Trib. Ascoli Piceno n. 450/2017).
Ne consegue che, in assenza di prova in ordine alla mala fede della conve- nuta al momento del pagamento ricevuto, gli interessi decorrono dalla do- manda (cfr. messa in mora in atti).
Per completezza, va evidenziato che, come sopra precisato, una parte degli importi di cui si chiede la restituzione (cfr. elenco di cui sopra) risultano versati dall'attore alla convenuta a titolo di prestito infruttifero (cfr. bonifici in atti), con la conseguenza che in presenza di prova del versamento che non
è stato contestato e di cui vi è prova in atti e in assenza di prova della resti- tuzione, l'obbligazione restitutoria posta a fondamento della domanda risul- ta dotata di specifica causa. Pertanto la convenuta risulta inadempiente ri- spetto all'obbligazione restitutoria assunta con il prestito ricevuto.
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Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in disposi- tivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente esple- tata, nonché dell'effettivo valore attribuito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda dell'istante e condanna la convenuta alla restitu- zione di euro 35.947,00, oltre interessi dalla domanda (novembre 2017);
• condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore , che liquida nella somma di € 520,00 per spese e Parte_1 di € 3.809,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15
% sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore.
Santa Maria Capua Vetere, 24.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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