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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 580/2024
All'udienza del 9 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Curti Francesco ha depositato le note sostitutive di udienza in Parte_1
data 11.12.2024 e le memorie conclusive autorizzate in data 9.12.2024;
- Per e nessuno è comparso. Controparte_1 CP_2
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Mastracci Massimiliano ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Latina, Viale Petrarca n. 38, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(c.f. ), e, per essa (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Curti P.IVA_2
Francesco ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo:
, giusta procura in atti;
Email_1
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano Controparte_1 CP_2
in giudizio la proponendo opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il Parte_1
precetto notificato in data 25.1.2024, con cui veniva intimato loro, in qualità di eredi di Per_1
il pagamento della somma di € 69.977,62, in forza del contratto di mutuo stipulato in data
[...]
Cont
8.10.2010 da con la Persona_1 Controparte_4
pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione, deducevano l'insussistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, in considerazione del fatto che in data 1.06.2020, Controparte_1
aveva presentato, presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Frosinone, sede di Latina, istanza per la nomina del professionista ex art. 15, comma
9 della L. n. 3/2012, essendo intenzione dello stesso avvalersi delle procedure ivi previste al fine di risolvere la posizione debitoria nei confronti di tutti i creditori;
attualmente la predetta procedura era stata modificata dai proponenti ai sensi dell'art. 74 del CCIIM rubricato “Proposta di concordato minore” estendibile anche, nella nuova previsione, ai consumatori familiari. Precisavano che nella procedura sopra indicata non era previsto il vaglio giudiziario sulla meritevolezza o sulle cause di sovraindebitamento, essendo preminente la natura spiccatamente concordataria del procedimento, incentrato sulla valorizzazione dell'autonomia privata e sulla descritta procedura deliberativa maggioritaria;
pertanto, il credito vantato dalla società non poteva, per effetto Parte_1
della procedura di sovraindebitamento, onorato secondo i termini di cui all'atto di precetto per cui è causa.
Asserivano, infine, la pattuizione di interessi usurari nel contratto di mutuo posto a fondamento del precetto opposto, e concludevano chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare l'inefficacia del precetto per i motivi ampiamente esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria Parte_1 Controparte_3
deducendo l'infondatezza dell'opposizione proposta ed evidenziando che le controparti, a parte una generica istanza piva di data certa, non avevano prodotto alcunché, né in relazione all'ammissione alla procedura di sovraindebitamento né al relativo svolgimento o alla sua probabile conclusione;
peraltro, la mera presentazione dell'istanza di ammissione alla suddetta procedura non era di ostacolo alle iniziative individuali dei creditori.
Rilevava, inoltre, la genericità delle doglianze articolate in merito alla pattuizione di interessi usurari, non avendo gli opponenti minimamente indicato come, in che misura e quando i tassi di interesse avrebbero superato il tasso soglia, e rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare
l'errata vocatio in ius contenuta nell'opposizione determinando il rinnovo della citazione in opposizione attesa la mancanza di uno degli elementi necessari per la validità dell'atto di citazione Nel merito: respingere integralmente l'opposizione e le domande ad essa collegate, ivi compresa
l'inibitoria del titolo, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque non provate;
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio oltre alla liquidazione anche per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.”.
pagina 3 di 5 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 9.1.2025.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Infatti, gli odierni opponenti hanno inteso far valere l'insussistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, per avere presentato, in data 1.6.2020, Controparte_1
presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso la Camera di Commercio di Frosinone, sede di Latina, istanza per la nomina del professionista ex art. 15, comma 9 della L. n.
3/2012. Ebbene, gli opponenti si sono limitati a dedurre di aver presentato la domanda di accesso alla suddetta procedura di risoluzione della crisi, senza neanche depositare la relativa domanda, mentre nulla è stato documentato né tantomeno allegato in merito all'eventuale corso dell'istanza asseritamente presentata.
Sul punto, è quindi sufficiente evidenziare che la mera proposizione della domanda – peraltro neppure dimostrata nel presente giudizio – non assume alcuna efficacia preclusiva del diritto dei creditori di agire esecutivamente in danno dell'istante.
In merito, poi, all'eccepita usurarietà del mutuo, la doglianza appare formulata in maniera oltremodo generica, in violazione del consolidato principio per cui “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.9.2020, n. 19597).
Ed invero, nel caso di specie gli opponenti hanno lamentato apoditticamente la pattuizione di interessi usurati, senza introdurre alcun riferimento concreto allo svolgimento del rapporto contestato, omettendo peraltro di depositare in giudizio il contratto di mutuo oggetto di causa, ovvero perizia di parte che corroborasse le tesi genericamente sostenute.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità delle questioni affrontate e delle attività espletate.
Si ritiene tuttavia che non sussistano i presupposti per la condanna della Feudi ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur pagina 4 di 5 equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese di lite in favore della e per essa della mandataria Parte_1 Controparte_3
che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 580/2024
All'udienza del 9 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Curti Francesco ha depositato le note sostitutive di udienza in Parte_1
data 11.12.2024 e le memorie conclusive autorizzate in data 9.12.2024;
- Per e nessuno è comparso. Controparte_1 CP_2
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Mastracci Massimiliano ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Latina, Viale Petrarca n. 38, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(c.f. ), e, per essa (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Curti P.IVA_2
Francesco ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo:
, giusta procura in atti;
Email_1
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano Controparte_1 CP_2
in giudizio la proponendo opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il Parte_1
precetto notificato in data 25.1.2024, con cui veniva intimato loro, in qualità di eredi di Per_1
il pagamento della somma di € 69.977,62, in forza del contratto di mutuo stipulato in data
[...]
Cont
8.10.2010 da con la Persona_1 Controparte_4
pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione, deducevano l'insussistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, in considerazione del fatto che in data 1.06.2020, Controparte_1
aveva presentato, presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Frosinone, sede di Latina, istanza per la nomina del professionista ex art. 15, comma
9 della L. n. 3/2012, essendo intenzione dello stesso avvalersi delle procedure ivi previste al fine di risolvere la posizione debitoria nei confronti di tutti i creditori;
attualmente la predetta procedura era stata modificata dai proponenti ai sensi dell'art. 74 del CCIIM rubricato “Proposta di concordato minore” estendibile anche, nella nuova previsione, ai consumatori familiari. Precisavano che nella procedura sopra indicata non era previsto il vaglio giudiziario sulla meritevolezza o sulle cause di sovraindebitamento, essendo preminente la natura spiccatamente concordataria del procedimento, incentrato sulla valorizzazione dell'autonomia privata e sulla descritta procedura deliberativa maggioritaria;
pertanto, il credito vantato dalla società non poteva, per effetto Parte_1
della procedura di sovraindebitamento, onorato secondo i termini di cui all'atto di precetto per cui è causa.
Asserivano, infine, la pattuizione di interessi usurari nel contratto di mutuo posto a fondamento del precetto opposto, e concludevano chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare l'inefficacia del precetto per i motivi ampiamente esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria Parte_1 Controparte_3
deducendo l'infondatezza dell'opposizione proposta ed evidenziando che le controparti, a parte una generica istanza piva di data certa, non avevano prodotto alcunché, né in relazione all'ammissione alla procedura di sovraindebitamento né al relativo svolgimento o alla sua probabile conclusione;
peraltro, la mera presentazione dell'istanza di ammissione alla suddetta procedura non era di ostacolo alle iniziative individuali dei creditori.
Rilevava, inoltre, la genericità delle doglianze articolate in merito alla pattuizione di interessi usurari, non avendo gli opponenti minimamente indicato come, in che misura e quando i tassi di interesse avrebbero superato il tasso soglia, e rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare
l'errata vocatio in ius contenuta nell'opposizione determinando il rinnovo della citazione in opposizione attesa la mancanza di uno degli elementi necessari per la validità dell'atto di citazione Nel merito: respingere integralmente l'opposizione e le domande ad essa collegate, ivi compresa
l'inibitoria del titolo, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque non provate;
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio oltre alla liquidazione anche per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.”.
pagina 3 di 5 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 9.1.2025.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Infatti, gli odierni opponenti hanno inteso far valere l'insussistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, per avere presentato, in data 1.6.2020, Controparte_1
presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso la Camera di Commercio di Frosinone, sede di Latina, istanza per la nomina del professionista ex art. 15, comma 9 della L. n.
3/2012. Ebbene, gli opponenti si sono limitati a dedurre di aver presentato la domanda di accesso alla suddetta procedura di risoluzione della crisi, senza neanche depositare la relativa domanda, mentre nulla è stato documentato né tantomeno allegato in merito all'eventuale corso dell'istanza asseritamente presentata.
Sul punto, è quindi sufficiente evidenziare che la mera proposizione della domanda – peraltro neppure dimostrata nel presente giudizio – non assume alcuna efficacia preclusiva del diritto dei creditori di agire esecutivamente in danno dell'istante.
In merito, poi, all'eccepita usurarietà del mutuo, la doglianza appare formulata in maniera oltremodo generica, in violazione del consolidato principio per cui “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.9.2020, n. 19597).
Ed invero, nel caso di specie gli opponenti hanno lamentato apoditticamente la pattuizione di interessi usurati, senza introdurre alcun riferimento concreto allo svolgimento del rapporto contestato, omettendo peraltro di depositare in giudizio il contratto di mutuo oggetto di causa, ovvero perizia di parte che corroborasse le tesi genericamente sostenute.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità delle questioni affrontate e delle attività espletate.
Si ritiene tuttavia che non sussistano i presupposti per la condanna della Feudi ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur pagina 4 di 5 equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese di lite in favore della e per essa della mandataria Parte_1 Controparte_3
che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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