Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
. 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 323 dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Achille Ambrosone (c.f. - C.F._1
) con il quale elett.te dom.lia in Email_1
Napoli al C.so Umberto I^ n°34
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rapp.te p.t., (c.f. ), rapp.ta e difesa in P.IVA_2 primo grado dall'avv. Claudio Preziosi - Email_2 domiciliatario in alla via Matteotti n. 22 CP_1 nonché
( ), Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( ), ( ), nella C.F._3 Controparte_4 CodiceFiscale_4 qualità di eredi di rapp.ti e difesi in primo grado dall'avv. Persona_1
domiciliataria Email_3 in al C.so V. Emanuele, 39 CP_1 nonchè
in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., (p. Controparte_5 iva ), rapp.ta e difesa in primo grado dall'avv. Luca Fabrizio - P.IVA_3
unitamente al quale elett.te domiciliava Email_4 in alla via F. Iannaccone 10 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vetrano CP_1 nonché
, in persona del legale rapp.te p.t. (p.iva ), rapp.ta Controparte_6 P.IVA_4
e difesa in primo grado dall'avv. Vincenzo Ioffredi -
unitamente al quale elett.te Email_5 domiciliava in alla via Terminio 10 presso l'Avv. Antonietta Capasso CP_1 nonché
, in persona del legale rapp.te p.t. (c.f. , rapp.ta Controparte_7 P.IVA_5
e difesa in primo grado dall'Avv. Pierfilippo Colletti -
unitamente al quale elettivamente Email_6 domiciliava in alla Galleria Mancini, 17 presso l'Avv. Elio Benigni CP_1 nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa in primo Controparte_8 grado dagli avv.ti Riccardo Buizza - e Email_7
Giacinto Pelosi - con i quali elett.te Email_8 domiciliava in alla via F.lli Bisogno presso l'Avv. Marina Capobianco CP_1
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino
n.1842/2017, resa e depositata il 27 dicembre 2017, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 17/01/2019 la ha proposto tempestivo appello Parte_1
Cont avverso la sentenza in epigrafe, che, decidendo sulla domanda proposta da . 3
[...]
e nella qualità di eredi del CP_2 Controparte_3 Controparte_9 deceduto , ha condannato la convenuta Persona_1 [...]
al pagamento della somma complessiva di Controparte_1
€ 7.975,01 oltre interessi legali e oltre le spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni derivati dall'intervento chirurgico effettuato dal de cuius presso l'indicata struttura.
La sentenza è stata resa in contraddittorio con l'odierna appellante, terza chiamata in causa dall'azienda ospedaliera, e con le altre parti indicate in epigrafe, convenute in conseguenza della originaria chiamata in causa.
Lamentando l'erroneità della decisione gravata in punto di liquidazione delle spese di lite, ne ha chiesto la riforma nel senso della condanna dell'azienda ospedaliera l pagamento in suo favore delle spese processuali del grado. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, non si sono costituite le parti appellate, benché ritualmente evocate in lite.
Con atto depositato il 6.11.2020 il procuratore di parte appellante ha formalizzato istanza di rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 c.p.c..
Mutati la Sezione e il relatore, la parte costituita non ha depositato note di trattazione per l'udienza del 4.3.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022, né all'udienza successiva dell'8.4.2025, cui la Corte ha rinviato ai sensi del comma quarto della disposizione citata, svolta con le medesime modalità di cui sopra, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato anche l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il mancato deposito di note (equivalente alla mancata comparizione) delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del comma quarto dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023, la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
La citata previsione si osserva pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibile con le . 4
disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice
(cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 11/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO